COMMENTO
A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 10 MARZO 2026
La contestazione al dipendente costituisce un momento essenziale di garanzia del procedimento disciplinare, in quanto è l’atto che porta a conoscenza del dipendente l’addebito e che lo mette dunque in condizione di apprestare le proprie difese ed esporre le proprie giustificazioni, anche nel corso di una eventuale audizione; se è inviata ad un indirizzo sbagliato, pertanto, il licenziamento è da considerarsi illegittimo, così la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 3857/2026 .
Premessa
La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 3857 del 20 febbraio 2026 , ha affermato che è da ritenersi illegittimo il licenziamento se la contestazione disciplinare al dipendente è inviata ad un indirizzo sbagliato.
Omessa contestazione dell’addebito disciplinare
Nel caso in esame un dipendente è ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello del gennaio 2025, che, in accoglimento dell’appello proposto da un ente di natura pubblica avverso la sentenza di primo grado del Tribunale, l’ha riformata e ha rigettato l’originario ricorso del dipendente stesso, diretto a far valere l’illegittimità del licenziamento, a lui intimato, nel luglio 2023.
In particolare, con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 55-bis e 55-ter del D.Lgs. n. 165/2001, art. 7 della Legge n. 300/1970, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla omessa contestazione dell’addebito disciplinare.
Alcuni precedenti giurisprudenziali
→ Con l’Ordinanza n. 14967 del 14 luglio 2020, la Cassazione ha stabilito che è illegittimo il licenziamento per giusta causa se la contestazione disciplinare è generica. La “mancanza di ogni riferimento a episodi specifici e date non consente all’incolpato di articolare un’adeguata difesa né di inquadrare i fatti e le condotte illecite ipotizzate; i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso di una società nei confronti di un lavorare di una compagnia aerea accusato di essersi appropriato di somme riscosse dai clienti per il pagamento di biglietti”.
→ La Cassazione con l’Ordinanza n. 28502 del 30 settembre 2022, sezione Lavoro, ha annullato il licenziamento c.d. “copia-incolla”. Per i giudici di legittimità è illegittima la “sanzione espulsiva inflitta al lavoratore perché il datore non riesce a dimostrare il giustificato motivo oggettivo: troppo ‘ambigua’ la lunga contestazione mossa al dipendente, che riproduce di sana pianta la relazione dell’internal auditing sull’ispezione compiuta in ufficio. Il tutto mentre l’addebito rivolto all’incolpato deve esporre in modo puntuale le circostanze essenziali del fatto ascritto, in modo da consentire all’interessato il pieno esercizio del diritto di difesa”.
L’analisi della Cassazione
Per i giudici di legittimità il motivo è fondato. Osserva la Cassazione che nell’accogliere l’appello dell’ente e nel respingere le eccezioni sollevate dal dipendente, concernenti la mancanza della contestazione disciplinare, la sentenza impugnata ha utilizzato due argomenti.
Da un lato, ha richiamato alcune pronunce della Cassazione, dalle quali si ricaverebbe “che alcun termine specificamente previsto a pena di nullità del licenziamento è previsto dalla normativa in relazione ai termini e modalità della contestazione disciplinare dovendo, comunque, relativizzarsi la fattispecie rispetto al caso concreto“.
Da un altro lato, ha riconosciuto che, per un errore nell’indicazione dell’indirizzo del dipendente, quest’ultimo non ha ricevuto tempestivamente la comunicazione della contestazione disciplinare, anche se gli era stata inviata per ben due volte dall’Azienda, ma ha ritenuto irrilevante la circostanza, visto che comunque, il dipendente ha poi ricevuto il contenuto della contestazione attraverso il successivo provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare, potendosi pertanto difendere sulla base di tale conoscenza.
Per i giudici di legittimità, pertanto, la questione sollevata dal dipendente riproposta in Cassazione, riguarda non già la tardività della contestazione disciplinare, ma la sua assenza.
Si tratta, all’evidenza, di fattispecie non assimilabili, poiché incidono in misura radicalmente diversa sul diritto di difesa dell’incolpato: nel caso della contestazione tardiva degli addebiti, il dipendente è messo nelle condizioni di non potersi difendere adeguatamente, in ragione dell’intervallo temporale più o meno ampio trascorso dai fatti e dunque della difficoltà di reperire le fonti di prova a discarico, ma non vede necessariamente compromessa la propria posizione; nel caso di omessa contestazione, l’incolpato è posto in una posizione di radicale svantaggio sin dall’inizio del procedimento disciplinare, che fa il suo corso senza che il dipendente possa replicare ad addebiti che neppure conosce.
Con la seconda argomentazione, invece, la Corte d’Appello ha osservato che i contenuti della contestazione disciplinare (in realtà inviata al dipendente, ma presso un indirizzo errato) sono stati comunque conosciuti dal dipendente attraverso il successivo provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare; si sarebbe così realizzata una sorta di sanatoria per raggiungimento dello scopo.
Per la Cassazione neppure tale seconda argomentazione dell’ente opponente è condivisibile.
La contestazione costituisce un momento essenziale di garanzia del procedimento disciplinare, in quanto – a differenza dell’atto di irrogazione della sanzione, che può invece fare anche un sintetico riferimento a quanto già contestato – è l’atto che porta a conoscenza del pubblico dipendente l’addebito e che lo mette dunque in condizione di apprestare le proprie difese ed esporre le proprie giustificazioni, anche nel corso di una eventuale audizione.
Deve pertanto escludersi che l’omessa contestazione possa essere sanata da atti successivi, pur facenti esplicito o implicito richiamo ai contenuti della contestazione. La conoscenza degli addebiti è funzionale alla difesa dell’incolpato in tutte le fasi del procedimento disciplinare, anche al fine di evitare che esso progredisca; pertanto, ogni avanzamento che avvenga in assenza di contestazione determina di per sé una menomazione irrimediabile delle garanzie difensive.
Osserva la Cassazione che come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il radicale difetto di contestazione dell’infrazione determina l’inesistenza della procedura (o procedimento disciplinare) e non solo l’inosservanza delle norme che lo disciplinano.
Conclusioni
In conclusione, la Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese di lite di legittimità.
Riferimenti normativi:
- Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 7
- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, artt. 55-bis e 55-ter
- Corte di Cassazione, Sentenza 20 febbraio 2026, n. 3857
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