2° Contenuto Riservato: Le agevolazioni previste dal Decreto Coesione

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Incentivi alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, Bonus Giovani under 35, Incremento occupazionale e Bonus Donne

DI GIOVANNI CRUCIANI | 10 MARZO 2026

Il Decreto Coesione, D.L. n. 60/2024 convertito con modificazioni in Legge n. 95/2024 introduce nuove agevolazioni contributive, temporanee, che si aggiungono al panorama degli incentivi alle imprese che assumono.

Sono provvedimenti di natura temporanea e cioè che hanno una limitata validità nel tempo legata alle assunzioni da effettuare nel periodo ed entro la quota di stanziamento economico prevista.

La misura ha terminato i suoi effetti con le assunzioni perfezionate entro il 31 dicembre 2025. Tuttavia, il c.d. Decreto Milleproroghe (D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26) avrebbe dovuto, secondo anticipazioni recepite a mezzo stampa, prorogare ulteriormente l’intervento per le assunzioni effettuate anche per l’anno 2026. Però, nel testo del Decreto tale proroga non è stata inserita anche se, successivamente grazie ad un emendamento introdotto nella legge di conversione alcune proroghe sono state introdotte, come vedremo.

Incentivi alle assunzioni di personale a tempo indeterminato

Si tratta di incentivare le assunzioni effettuate entro il periodo che va dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.

La conversione in legge del Decreto Milleproroghe con la Legge n. 26 del 27 febbraio 2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 28 febbraio 2026 ed in vigore dal 1° marzo 2026, viene prevista la possibilità di beneficiare di questo incentivo anche per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2026 al 30 aprile 2026.

Non si tratta di una semplice proroga poiché anche la misura del beneficio viene modificata per cui le imprese in presenza di tutte le altre condizioni potranno avere un incentivo pari al 70% del contributo a carico del datore di lavoro sempre nell’ambito dell’aliquota previdenziale (non INAIL) con la possibilità di elevare tale quota al 100% a condizione che l’assunzione determini incremento occupazionale.

Come sempre poi una volta effettuate le assunzioni entro i termini predetti spiegano i loro effetti per tutta la durata prevista.

Il termine precedente era per le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025. Ora fino al 30 aprile 2026.

Queste misure nel corso dell’anno 2025 hanno avuto un travagliato iter e per trovare effettiva operatività sembrava necessaria l’autorizzazione della Commissione Europea che doveva approvare le nuove misure con cui l’Italia sostiene l’occupazione di donne e giovani e apre la strada per l’approvazione dei decreti attuativi dei Bonus Giovani e Donne previsti dal Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024, convertito con modificazioni dalla Legge 4 luglio 2024 n. 95).

La Commissione Europea doveva verificare se le misure erano appropriate e proporzionate al raggiungimento dell’obiettivo nonché contenenti le sufficienti garanzie per evitare abusi e distorsioni della concorrenza.

Il via libera all’esonero contributivo è arrivato definitivamente il 31 gennaio 2025 quando un Decreto Interministeriale ha risolto ogni dubbio introducendo il requisito dell’incremento occupazionale.

Con questo decreto sono stati definiti i criteri di applicazione e le modalità operative dell’esonero contributivo totale per l’assunzione a tempo indeterminato o la trasformazione del contratto in un rapporto di lavoro stabile, dei lavoratori under 35 che non sono mai stati occupati a tempo indeterminato e delle donne prive di impiego regolarmente retribuito.

Secondo quanto precisato anche nella Circolare INPS, queste agevolazioni rientrano nel regime “de minimis” e vanno considerate nel tetto massimo di utilizzo e per questo, l’Istituto ha il compito di annotare nel Registro Nazionale degli Aiuti di stato i vari importi affinché se ne tenga conto nei conteggi.

I Decreti Ministeriali di attuazione hanno chiarito le modalità di fruizione e conseguentemente anche l’INPS a seguito della emanazione del DM ha diramato le sue istruzioni operative contenute nella Circolare n. 90/2025 . Per prima cosa, l’Istituto elenca i requisiti che il datore deve avere in termini di applicazione dei principi generali per le agevolazioni contributive e rispetto dei CCNL, delle norme in materia di igiene e sicurezza nonché del DURC.
Successivamente, elenca le altre condizioni specificando che, per l’assunzione dei giovani di cui all’art. 22 , non occorre la compatibilità con gli aiuti di stato, essendo sufficiente (ma necessario) l’incremento occupazionale.

Per quanto previsto nel Messaggio INPS n. 1935 del 18 giugno 2025, quindi, la legittima fruizione dell’esonero contributivo, di cui al comma 1, dell’articolo 22, del c.d. Decreto Coesione (Bonus Giovani), per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata al rispetto del requisito dell’incremento netto dell’occupazione.

Per questo, per le assunzioni di giovani under 35, effettuate dal 1° luglio 2025, indipendentemente dal luogo sede di lavoro, la fruizione dell’incentivo è subordinata alla verifica dell’incremento occupazionale.

Con i Decreti di attuazione e le istruzioni INPS (Circolare n. 90/2025) sono stati istituiti i codici e le istruzioni operative per effettuare i recuperi degli arretrati relativi alle agevolazioni ed i codici ordinari per l’utilizzo ordinario.

Circa le modalità attuative delle due agevolazioni sono demandate ad un apposito Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha confermato che a seguito dell’approvazione del regime di aiuti della Commissione europea, ufficializzato il 31 gennaio 2025, consente l’approvazione dei decreti attuativi che in effetti nel corso del mese di maggio 2025 sono stati diramati.

Inoltre, l’emendamento inserito con la conversione in legge del Milleproroghe oltre a prevedere una mini-proroga al 30 aprile 2026, comporta anche una modulazione dell’importo dell’incentivo che in via ordinaria sarà del 70% del contributo a carico del datore di lavoro con la possibilità di beneficiare del 100% nel caso in cui si verifichi anche l’ulteriore condizione dell’incremento occupazionale.

Cumulabilità

Per quanto riguarda questo aspetto gli esoneri contributivi in esame, come meglio vedremo nei paragrafi che seguono, non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, tranne che con la maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione dalle imposte sui redditi in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216 e, si ritiene, anche dell’estensione temporale prevista dall’art. 1, commi 399 e 400, della Legge n. 207/2024.

Bonus Giovani under 35

Al fine di incrementare l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi assicurativi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, il che vuole dire che l’INPS chiarirà quali contributi minori non saranno agevolabili. Si farà riferimento come oramai consolidato appunto ai contributi minori limitando l’agevolazione alla quota a carico del datore di lavoro con esclusione dall’esonero ovviamente anche della quota a carico del lavoratore.

L’incentivo riguarda le assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati.

Inoltre, viene previsto un tetto massimo di importo pari a 500 euro su base mensile dei predetti contributi a carico del datore di lavoro nell’ambito dell’aliquota previdenziale. Quindi il 100% contributi c/ditta ma con il tetto economico massimo fissato a 500 euro mensili. L’agevolazione riguarderà esclusivamente la contribuzione INPS e quindi non l’INAIL come di consueto oramai siamo abituati. Come detto per il 2026 la quota ordinaria è fissata al 70% con elevazione al massimo solo in presenza di incremento occupazionale.

Il periodo interessato dalle assunzioni è dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, oggi fino al 30 aprile 2026 con rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed anche nel caso di assunzione a termine con successiva trasformazione a tempo indeterminato.

Attenzione a questo ultimo aspetto della possibilità di trasformazione dei contratti a termine possibile solo per questa misura e non per le altre che si vedranno, salvo che in sede di successive istruzioni l’INPS non estenda in qualche modo tale possibilità anche alle altre. Ma al momento tale possibilità rimane preclusa.

La durata dell’agevolazione è per un periodo di 24 mesi ma non riguarda le assunzioni di dirigentiapprendisti e non si applica al lavoro domestico.

Come requisiti aggiuntivi è stabilito che l’esonero spetta con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata ai sensi dei commi seguenti, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato.

Però tale esonero, spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Ossia, una precedente assunzione con il contratto di apprendistato non osta alla condizione di “non aver mai avuto un contratto a tempo indeterminato” anche se l’apprendistato deve essere considerato un contratto a tempo indeterminato. Quindi è la norma di legge che formalizza espressamente tale eccezione.

Per quanto riguarda l’età si deve trattare di soggetti che alla data dell’assunzione incentivata non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono mai stati occupati a tempo indeterminato. Ciò vale per la generalità dei datori di lavoro. Per quanto riguarda invece la zona speciale del Mezzogiorno ci sono ulteriori facilitazioni.

Infatti, la finalità della misura è quella di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, e per questo, l’esonero contributivo di cui al comma 1, ferme restando le condizioni di cui al comma 2, è riconosciuto per le zone specifiche ed individuate, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile. Ciò per i datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Si tratta della Zona Economica Speciale.

Prevista anche la portabilità

L’esonero di cui trattasi spetta altresì con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero di cui si tratta. In tal caso, il beneficio compete per il periodo residuo fruibile, non oltre il 31 dicembre 2028. Se occupati da un datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero possono essere assunti per il periodo restante fruibile (entro il 31 dicembre 2028).

Permangono però i soliti dubbi: come sapere della condizione specifica dei soggetti? Dove poter controllare il requisito di ciascuno e l’importo residuale spettante? Quesiti questi che non hanno una risposta.

Condizioni per l’accesso al beneficio

Fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all’art. 31 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della Legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

Oltre al rispetto dei principi generali degli incentivi si ricorda che non ci devono essere stati licenziamenti nei 6 mesi precedenti, nella medesima unità produttiva e nemmeno dei licenziamenti collettivi.

Attenzione particolare va prestata al caso di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero in commento o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, che comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero ai sensi del comma 4.

Incremento occupazionale

In forza del rinvio al rispetto delle previsioni di cui al citato Regolamento UE 651/2014, l’assunzione del lavoratore per il quale si intende fruire del beneficio di cui all’articolo 22, comma 3, del Decreto Coesione, deve, infine, comportare un incremento occupazionale netto, come espressamente previsto dall’autorizzazione della Commissione europea (cfr. il punto 49 dell’autorizzazione).

Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale netto, il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (ULA), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

L’esonero in commento non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è invece compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216. In altri termini incumulabilità con altri esoneri o riduzioni e compatibilità solo con la super-deduzione.

Bonus Donne

Al fine di favorire la parità di opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell’ambito della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, oggi fino al 31 dicembre 2026, assumono le lavoratrici di cui al paragrafo seguente è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Infatti, grazie all’emendamento inserito in sede di conversione in legge del Decreto Milleproroghe, è prevista l’utilizzabilità del beneficio anche per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026. In questo caso si tratta proprio di una proroga senza ulteriori modifiche al testo normativo, rimanendo invariate tutte le condizioni previste per l’utilizzo dell’incentivo.

La misura riguarda le lavoratrici svantaggiate, anche nell’ambito della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, assunte da datori di lavoro privati dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 per una durata massima dell’agevolazione per 24 mesi.

Si tratta di una agevolazione contributiva di quanto dovuto a carico del datore di lavoro pari al 100% dei contributi INPS con un tetto massimo mensile di euro 650. L’agevolazione non riguarda la quota di contributi a carico dei lavoratori dipendenti, e neppure l’assicurazione INAIL che come ormai di consuetudine rimane dovuta.

Il beneficio in commento si applica nel rispetto del Regolamento UE 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle Regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree di cui all’art. 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

La misura è applicabile anche alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti. L’agevolazione è valida per la generalità dei datori di lavoro ovunque questi operino.

Nel rispetto del Regolamento UE, la misura è stata approvata dalla Commissione il 30 gennaio 2025.

Come ulteriore precondizione di utilizzo, tali assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

Non è inoltre applicabile alle trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato.

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216.

Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali sono definite le modalità attuative dell’esonero nell’ambito del Programma Nazionale “Giovani, donne e lavoro” e dei rapporti con INPS in qualità di soggetto gestore.

Come anticipato con Nota del 31 gennaio 2025, la Commissione Europea ha approvato le nuove misure con cui l’Italia sostiene l’occupazione di donne e giovani e apre la strada per l’approvazione dei decreti attuativi dei Bonus Giovani e Donne previsti dal Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024, convertito con modificazioni nella Legge 4 luglio 2024 n. 95, con le proroghe previste dalla legge di conversione del Decreto Milleproroghe, Legge 27 febbraio 2026, n. 26).

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