COMMENTO
DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 11 MARZO 2026
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente affermato che i versamenti fatti tramite F24 per pagare degli avvisi bonari possono essere inclusi nel calcolo dei “versamenti registrati nel conto fiscale”, rilevanti per il rispetto della soglia del 10% dei ricavi/compensi che consente di ottenere il DURF – Documento unico regolarità fiscale -, la certificazione che attesta la regolarità fiscale delle società appaltatrici e subappaltatrici. Con la Risposta a interpello n. 63, del 3 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al Documento unico di regolarità fiscale (DURF) che di seguito analizziamo.
Il quesito
Una società che opera nel settore degli appalti e subappalti, riferisce che necessita, per operare con committenti pubblici e privati, del certificato di sussistenza dei requisiti (c.d. DURF fiscale) previsto dall’art. 17-bis, del D.Lgs. n. 241/1997 e disciplinato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 54730/2020.
Ai fini del rilascio del DURF, l’art. 17-bis, comma 5, lett. a), dispone che: “i complessivi versamenti registrati nel conto fiscale nei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell’ultimo triennio non siano inferiori al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime”.
Nel triennio di riferimento, la società istante ha effettuato versamenti:
- ordinari (ritenute, IVA, contributi, imposte dirette);
- mediante ravvedimento operoso;
- a seguito di avvisi bonari emessi ai sensi degli artt. 36-bis e dell’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, regolarmente pagati nei termini (c.d. avvisi bonari).
La finalità del quesito alle Entrate, da parte della società istante, è quello di sapere se i versamenti conseguenti ad avvisi bonari possano essere inclusi nel calcolo dei “versamenti registrati nel conto fiscale”.
Cenni sul DURF
Il DURF (Documento unico di regolarità fiscale) è una certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che attesta la regolarità fiscale delle imprese operanti nel settore degli appalti e subappalti.
L’art. 4, del D.L. del 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge del 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto, nel corpo del D.Lgs. del 9 luglio 1997, n. 241, l’art. 17-bis, che ha previsto una serie di adempimenti in tema di gare d’appalto a carico dei committenti, appaltatori e subappaltatori.
In particolare, si fa riferimento agli appalti e subappalti relativi a una o più opere (o uno o più servizi) di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro e caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera.
Per ottenere il DURF, le imprese appaltatrici devono dimostrare la sussistenza dei seguenti requisiti:
- risultare in attività da almeno tre anni;
- essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
- aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della Riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’IRAP, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.
La norma prevede l’obbligo:
- per il committente di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall’impresa appaltatrice ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio;
- per l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici di trasmettere al committente (per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice), entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute:
- i modelli F24 relativi al versamento delle ritenute;
- un elenco di tutti i lavoratori, identificati tramite codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro, dell’ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di ciascun lavoratore.
L’istanza per il rilascio del certificato deve essere presentata all’Ufficio delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del soggetto di imposta tramite l’apposito modello. La richiesta può essere presentata personalmente o tramite soggetto delegato. In quest’ultimo caso il soggetto delegato deve essere munito di formale delega da consegnare unitamente alla richiesta del certificato.
Il modello compilato e sottoscritto può essere presentato all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente:
- mediante il servizio consegna documenti e istanze presente nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Se la richiesta è presentata tramite soggetto delegato il modello deve essere sottoscritto con firma digitale dal delegante oppure, nel caso sia sottoscritto con firma autografa, deve essere allegata una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello. L’istanza e i relativi documenti devono essere inoltrati tramite la funzionalità “Upload Documenti” selezionando come Ufficio destinatario la Direzione provinciale territorialmente competente;
- mediante consegna diretta all’Ufficio territoriale competente. In questo caso l’Ufficio rilascia la relativa ricevuta;
- mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio territoriale competente allegando una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello;
- mediante posta elettronica certificata specificando nell’oggetto “Richiesta certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici”. Il modello deve essere sottoscritto con firma digitale; nel caso sia sottoscritto con firma autografa, deve essere allegata una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello. L’indirizzo di posta elettronica certificata a cui dovrà essere inoltrata la richiesta è quello della Direzione provinciale territorialmente competente ed è riscontrabile al seguente indirizzo: Elenco indirizzi PEC degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate.
La Risposta delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate dopo aver richiamato la normativa di riferimento precisa che, nel caso di specie, in cui l’istante chiede «se i versamenti conseguenti ad avvisi bonari possano essere inclusi nel calcolo dei “versamenti registrati nel conto fiscale”», ritiene che i versamenti effettuati tramite modello F24 per la definizione delle comunicazioni di irregolarità ed avvisi telematici emessi a seguito di controllo automatizzato (artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972), in quanto attestanti la volontà e la capacità di adempiere ai propri obblighi tributari, possano rientrare nella quota del 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime laddove eseguiti nel lasso temporale del triennio di riferimento compreso tra le date di inizio e fine dei periodi d’imposta cui i modelli dichiarativi si riferiscono.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17 bis;
- D. L. 26 ottobre 2019 n. 124, conv., con mod., dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, art. 4;
- Agenzia delle Entrate, Risp. a istanza di interpello 3 marzo 2026, n. 63.
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