COMMENTO
DI GIULIO D’IMPERIO | 11 MARZO 2026
Dichiarata l’illegittimità dell’articolo 1, comma 16 della Legge n. 335 dell’8 agosto 1995 nella parte in cui non si esclude dall’integrazione al minimo l’assegno ordinario di invalidità liquidato totalmente con il sistema contributivo. Questo prevede la Sentenza della Corte Costituzionale n. 94 del 3 luglio 2025 .
Premessa
L’INPS con Circolare n. 20 del 25 febbraio 2026 ha inteso fornire indicazioni sull’applicazione della sentenza, dopo essersi confrontato sull’argomento con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
La Sentenza della Corte Costituzionale n. 94 del 3 luglio 2025 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 28 del 9 luglio 2025.
Prima della Sentenza n. 94/2025 della Corte Costituzionale l’INPS ha sempre riconosciuto l’integrazione al trattamento minimo a coloro che risultavano titolari dell’assegno ordinario di invalidità pagato considerando il sistema retributivo e con il sistema misto in presenza dei requisiti richiesti.
A seguito della pubblicazione della Sentenza n. 94/2025 è possibile integrare al trattamento minimo, rispettando le specifiche disposizioni in materia, anche gli assegni ordinari di invalidità che sono stati liquiditati:
- con il sistema contributivo in favore di coloro a cui è stata accreditata la contribuzione a partire dal 1° gennaio 1996;
- a coloro che hanno esercitato la facoltà di opzione per liquidare il trattamento pensionistico solo ed esclusivamente rispettando le regole previste dal sistema contributivo;
- a carico della Gestione separata.
Gli assegni ordinari di invalidità sono sia quelli liquidati in regime nazionale che internazionale.
La disciplina normativa
Nel caso in cui l’assegno ordinario di invalidità risulti essere inferiore al trattamento minimo previsto dalle singole gestioni, deve essere integrato fino al raggiungimento dell’importo previsto per il trattamento minimo.
L’integrazione al trattamento minimo dell’assegno ordinario di invalidità è normato dall’articolo 1 commi 3, 4 e 5 della Legge n. 222 del 12 giugno 1984.
L’integrazione è a carico del fondo sociale e l’importo è equivalente a quello previsto per la pensione sociale che per il 2026 è pari a euro 546,24 euro mensili per 13 mensilità. A seguito della Sentenza della Corte costituzionale n. 94/2025 l’integrazione al trattamento minimo è applicabile anche all’assegno ordinario di invalidità civile calcolato con il sistema contributivo.
Nel caso in cui dovessero essere superati i limiti di reddito non è prevista per gli assegni ordinari di invalidità l’integrazione parziale al trattamento minimo, né è possibile mantenere l’importo dell’assegno precedentemente goduto. Questo significa che una volta superati i limiti reddituali non si ha più diritto all’integrazione al trattamento minimo.
Da quando sono applicabili gli effetti della sentenza
Gli effetti della Sentenza di Corte costituzionale n. 94/2025 sono applicabili a partire dal 10 luglio 2025, data successiva a quella della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Questo significa che l’integrazione al trattamento minimo dell’assegno ordinario di invalidità pagato rispettando il sistema contributivo deve essere riconosciuto non prima del 1° agosto 2025, ovvero il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della Sentenza in Gazzetta Ufficiale.
L’INPS chiarisce che l’integrazione viene riconosciuta solo quando vengono comunicati i redditi rilevanti dichiarati in via presuntiva.
Nel caso in cui non dovesse essere comunicato tale dato è necessario dover presentare apposita istanza relativa alla ricostituzione reddituale in modo da poter comunicare i redditi rilevanti al fine di poter procedere al ricalcolo della prestazione.
La trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia
L’Assegno ordinario di invalidità può essere trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia nel caso in cui:
- siano rispettati i requisiti previsti dall’articolo 1 comma10 della Legge n. 222 del 12 giugno 1984;
- termini il rapporto di lavoro dipendente.
L’Istituto previdenziale ha chiarito che i casi in cui l’assegno di invalidità, liquidato con il sistema contributivo, possa trasformarsi in pensione di vecchiaia contributiva:
- quando il soggetto interessato ha compiuto 67 anni di età (per il biennio 2025-2026) con almeno 20 anni di anzianità contributiva e la pensione risulti non inferiore all’importo dell’assegno sociale annualmente rivalutato;
- quando il soggetto interessato ha compiuto 71 anni di età (per il biennio 2025-2026) adeguando a quelli che sono gli incrementi della speranza di vita. In questo caso è necessario avere almeno 5 anni di contribuzione effettiva, a prescindere da quello che è l’importo della pensione.
La pensione che viene calcolata con sistema contributivo non è integrabile con il trattamento minimo, così come stabilito dall’articolo 1, comma 16 della Legge n. 335 dell’8 agosto 1995.
Nel caso in cui l’assegno ordinario di invalidità dovesse essere trasformato in pensione di vecchiaia, l’importo della pensione non deve risultare inferiore a quello dell’assegno in godimento al momento dell’età pensionabile o al conseguimento dei requisiti previsti per legge. L’INPS ha chiarito che per effettuare un confronto degli importi corrispondenti è necessario considerare l’assegno ordinario di invalidità senza considerare l’integrazione al minimo. Questa modalità deve essere applicata in quanto il riconoscimento del trattamento minimo rappresenta di fatto un diritto autonomo che è differente dal diritto alla pensione. Tale precisazione è stata resa nota dall’INPS con la Circolare n. 123 del 29 maggio 1997 a chiarimento della sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Unite, n. 1691 del 12 dicembre 1996 – 24 febbraio 1997.
Come gestire la domanda di integrazione al trattamento minimo …
Considerando quanto riportato nella Sentenza di Corte costituzionale n. 94/2025 , l’INPS ha tenuto a specificare che, a partire dal 10 luglio 2025, le richieste di integrazione al trattamento minimo, riguardano:
- l’assegno ordinario di invalidità;
- le richieste relative alla ricostituzione dell’assegno;
- le richieste che al 10 luglio 2025 risultano giacenti.
Tutte e tre le casistiche devono essere gestite nella stessa modalità prevista dopo l’applicazione della Sentenza di Corte costituzionale n. 94/2025 .
Le richieste di integrazione al trattamento minimo già definite prima della Sentenza di Corte costituzionale n. 94/2025 possono essere oggetto di riesame se gli interessati presentano apposita istanza all’INPS.
… e i ricorsi
Infine, l’INPS ha precisato che le indicazioni fornite attraverso la Circolare n. 20/2026 devono essere applicate sia ai ricorsi presentati dal 10 luglio 2025, giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Sentenza di Corte costituzionale n. 94/2025 , sia ai ricorsi presentati in data precedente al 10 luglio 2025 che risultano essere giacenti e che non sono stati ancora definiti.
Riferimenti normativi:
- Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 16
- Legge 12 giugno 1984, n. 222, art.1 commi 3, 4, 5 e 10
- INPS, Circolare 29 maggio 1997, n. 123
- INPS, Circolare 25 febbraio 2026, n. 20
- Corte costituzionale, Sentenza 3 luglio 2025, n. 94
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