COMMENTO
DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 12 MARZO 2026
L’imprenditore soggetto a fallimento può essere assolto dal reato di bancarotta se dimostra che l’indebitamento con il Fisco è dovuto soprattutto alla crisi del settore; la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8559, del 4 marzo 2026, ha sostanzialmente accolto le motivazioni dell’imprenditore rigettando la sentenza dei giudici del merito, relativamente al reato di bancarotta.
Il contenzioso penale
I giudici della Corte territoriale hanno parzialmente riformato la decisione del Tribunale che aveva condannato un imprenditore per una serie di reati commessi quale socio accomandante e amministratore di fatto di una s.a.s. di cui era socio accomandatario la moglie, società dichiarata fallita dal Tribunale nel dicembre 2014.
Tenuto conto della concreta ingerenza dell’imprenditore nella dinamica societaria, il curatore aveva chiesto l’estensione del fallimento anche al socio accomandante.
Più precisamente, l’imprenditore era stato tratto a giudizio per rispondere di:
- bancarotta preferenziale;
- bancarotta da operazioni dolose;
- bancarotta distrattiva;
- bancarotta per dissipazione.
In primo grado l’imputato era stato condannato per quasi tutti i reati a lui ascritti; in appello la bancarotta preferenziale è stata dichiarata prescritta, con riduzione della pena a quella di anni quattro e mesi tre di reclusione, mentre è stata confermata la condanna per gli altri reati.
L’imputato ha presentato ricorso avverso detta sentenza a mezzo del proprio difensore, formulando varie censure; relativamente alla parte che interessa il presente commento contesta la questione sulla responsabilità in ordine alla bancarotta da operazioni dolose legata alle inadempienze fiscali.
Il ricorrente rievoca quanto affermato in sede di appello, laddove si era insistito sul fatto che, a parte una somma assai modesta, il debito tributario era sorto nel 2008, anno a partire dal quale lo stesso curatore aveva collocato l’inizio della crisi della società, dovuta sia alla crisi del settore, sia all’implicazione dell’imprenditore in una vicenda giudiziaria da cui era uscito con sentenza liberatoria, ma che aveva pregiudicato la fiducia delle banche e dei partners. Ne conseguirebbe, si legge nel ricorso, che la scelta di non pagare le imposte fu dovuta alla difficoltà sopra descritta e non ad una scelta imprenditoriale perseguita con sistematicità.
Dal punto di vista oggettivo, poi, la Corte di Appello avrebbe trascurato che l’omesso pagamento delle imposte non aveva avuto rilievo sul dissesto, giacché la società, quando aveva cominciato a rendersi inadempiente, era già in stato di decozione, insuscettibile di aggravamento.
Più attenzione nel valutare le crisi del dissesto
Per i giudici di legittimità il ricorso è parzialmente fondato. La Cassazione ritiene, infatti, che la risposta della Corte territoriale sul tema devoluto nell’atto di appello sia sbrigativa, a dispetto del fatto che la difesa, sostenendo la difficoltà o l’impossibilità di assolvere agli obblighi fiscali avesse contestato il primo verdetto di condanna evidenziando le fonti di prova che davano conto dell’insorgere di una grave crisi economico finanziaria della società proprio in concomitanza con l’accumulo dei debiti fiscali più sostanziosi.
Il capo di imputazione, infatti, indica che il debito fiscale nel 2006 era pari a soli 659 euro per tasse automobilistiche e che, solo a partire dall’anno fiscale 2008, vi era stato un progressivo accumulo di debiti più imponenti, che erano poi giunti a cifre veramente considerevoli nel 2010.
L’evidenziazione, nell’atto di appello, di dichiarazioni, anche del curatore, che davano atto di tale difficoltà della società sorta proprio a partire dal 2008, legata alle ripercussioni delle vicissitudini giudiziarie dell’imprenditore e alla crisi del settore, costituiva lo stimolo necessario e sufficiente per investire la Corte distrettuale del dovere di valutare la portata di tale crisi e le sue eventuali ripercussioni sia sulle oggettive possibilità di adempiere alle obbligazioni fiscali, sia sul dolo della fattispecie in capo all’imputato.
Per la Cassazione su questo punto della decisione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, al fine di consentire alla Corte di Appello di ripianare la lacuna argomentativa rilevata, con piena libertà di riesaminare l’intera piattaforma probatoria e con l’unico vincolo di non dover reiterare l’errore argomentativo rilevato.
Sull’argomento si segnala, tuttavia, che la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3049, dell’8 febbraio 2018, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro una impresa che ha pagato le imposte in ritardo per crisi di liquidita dovuta, secondo lei, a cause di forza maggiore.
A fondamento della decisione presa dai Supremi giudici la nozione di forza maggiore; tale nozione, in “materia tributaria e fiscale, comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi. In altri termini, la nozione di forza maggiore non si limita all’impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso”.
Riferimenti normativi:
- Cass. pen., sez. V, sent. 4 marzo 2026, n. 8559.
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