CIRCOLARE MONOGRAFICA
Linee operative e strumenti concreti per le imprese
DI FEDERICO CONTINI – STUDIO GARBELLI | 12 MARZO 2026
Negli ultimi anni il sistema di sicurezza sul lavoro in Italia ha subito una trasformazione radicale. Non si tratta più di un insieme di obblighi documentali e sanzioni occasionali, ma di un modello strutturato e dinamico, in cui la prevenzione diventa parte integrante della governance aziendale. La Circolare 23 febbraio 2026, n. 1 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, insieme al D.L. n. 159/2025, ha consolidato questo approccio, delineando linee operative e strumenti concreti per le imprese, dai cantieri industriali alle aziende agricole, fino alle organizzazioni di volontariato della protezione civile.
Negli ultimi anni il sistema di sicurezza sul lavoro in Italia ha subito una trasformazione radicale. Non si tratta più di un insieme di obblighi documentali e sanzioni occasionali, ma di un modello strutturato e dinamico, in cui la prevenzione diventa parte integrante della governance aziendale. La Circolare 23 febbraio 2026, n. 1 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, insieme al D.L. n. 159/2025, ha consolidato questo approccio, delineando linee operative e strumenti concreti per le imprese, dai cantieri industriali alle aziende agricole, fino alle organizzazioni di volontariato della protezione civile.
Premessa
La Circolare 23 febbraio 2026, n. 1 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, non si limita a interpretare la legge, ma crea un quadro organico in cui la sicurezza diventa criterio di affidabilità. Le imprese non sono più valutate solo per la correttezza formale della documentazione, ma per la capacità concreta di prevenire rischi, gestire le emergenze e garantire la continuità operativa. In altre parole, la compliance diventa un asset economico e reputazionale.
Immaginiamo un’impresa edile che coordina più subappaltatori su un cantiere complesso. Ogni decisione sulla selezione di partner, sulla verifica dei punteggi di patente o sull’organizzazione delle attività di sicurezza può avere conseguenze economiche immediate, blocchi dei lavori o implicazioni legali dirette. La guida operativa che segue illustra come tradurre la teoria in prassi concreta.
Patente a crediti: strumento dinamico di affidabilità
La patente a crediti è il fulcro della riforma. Non si tratta di un semplice documento, ma di un indicatore della reputazione prevenzionistica dell’impresa. Dal punto di vista giuridico, essa costituisce un titolo abilitativo condizionato, soggetto a sospensione o revoca in caso di violazioni.
Dal punto di vista operativo, diventa un prerequisito indispensabile per lavorare in cantieri complessi, un parametro per le gare pubbliche e uno strumento di valutazione reputazionale nel mercato.
Caso studio 1
In un cantiere da 900.000 euro, un’impresa affidataria non verifica la patente di un subappaltatore, che risulta avere solo 12 crediti su un minimo richiesto di 15.
L’intervento ispettivo comporta la decurtazione dei crediti del subappaltatore, una sanzione di 90.000 euro, l’esclusione dalle gare per 6 mesi e la contestazione della mancata vigilanza da parte dell’affidataria.
L’impatto economico totale supera i 117.000 euro, considerando anche penali contrattuali.
→ Questo esempio mostra come la patente a crediti traduca la prevenzione in decisioni concrete di gestione del rischio.
Caso studio 2
Un’impresa con 30 crediti subisce la rilevazione di 4 lavoratori irregolari e una violazione relativa ai DPI.
La decurtazione porta la patente a 7 crediti, imponendo il divieto immediato di operare e una sanzione minima di 12.000 euro.
→ Questo evento mostra come la gestione preventiva dei crediti sia essenziale per proteggere la continuità operativa.
Badge evoluto: tracciabilità reale della manodopera
Il badge evoluto consente il controllo reale della presenza in cantiere, eliminando anomalie come i badge a rotazione o i lavoratori non registrati. Ogni badge contiene un codice univoco e, a regime, un QR interoperabile che consente la verifica incrociata con le banche dati ufficiali.
Caso studio 1
In un cantiere di 25 lavoratori, 2 badge risultano non aggiornati dopo la cessazione del contratto.
L’accesso ispettivo rileva 1 possibile lavoro nero, con conseguente verifica contrattuale e rischio di decurtazione dei crediti.
L’azienda deve aggiornare i sistemi software HR e integrare procedure di controllo accessi, dimostrando organizzazione adeguata.
Caso studio 2
In lavori stradali temporanei, 10 badge temporanei sono stati assegnati in modo errato, creando discrepanze tra presenza reale e digitale.
Il controllo ispettivo comporta la necessità di aggiornare immediatamente i dati e rivedere le procedure interne.
Sorveglianza sanitaria: nuovi obblighi, alcol e droghe
La riforma amplia il ruolo della sorveglianza sanitaria, sottolineando l’obbligo di accertamenti per alcol e sostanze stupefacenti nelle mansioni a rischio elevato. Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, deve identificare i compiti critici, pianificare le visite in orario di lavoro e formalizzare le procedure di accertamento, garantendo sempre riservatezza e tutela della dignità dei lavoratori.
Caso studio
Un operatore di gru manifesta segni di alterazione: equilibrio instabile, eloquio confuso e odore di alcol.
Il preposto segnala il sospetto, il medico competente esegue il test alcolemico e dispone l’allontanamento temporaneo dalla mansione, avviando eventuale percorso sanitario.
→ Questo esempio mostra come la sorveglianza sanitaria diventi un vero strumento di prevenzione primaria, riducendo il rischio di incidenti gravi.
La giurisprudenza di legittimità conferma che l’omessa gestione preventiva dello stato di alterazione costituisce responsabilità datoriale, indipendentemente dal verificarsi effettivo di un infortunio.
Rischio molestie e violenza
La Circolare chiarisce che la sicurezza non è solo fisica, ma anche psicosociale. Il DVR deve includere l’analisi dei rischi di molestie e violenze, individuando contesti a rischio come turnazioni isolate, lavoro notturno o contatti frequenti con il pubblico.
Caso studio
Un’addetta alla reception subisce molestie verbali reiterate da un collega.
Se il DVR non contempla tale rischio, l’azienda è esposta a sanzioni e obblighi di aggiornamento.
Se invece il rischio è valutato e gestito con procedure di segnalazione, formazione e intervento tempestivo, l’impresa dimostra adeguata capacità organizzativa.
Scale verticali permanenti e sistemi anticaduta
L’aggiornamento tecnico degli articoli del D.Lgs. n. 81/2008 prevede criteri più stringenti per le scale verticali permanenti, obbligando a installare gabbie o sistemi anticaduta su scale oltre i 5 metri.
Caso studio
In uno stabilimento industriale, una scala di 8 metri installata nel 2019 non è stata adeguata entro il febbraio 2026.
Il controllo ispettivo comporta prescrizione immediata e possibile sanzione, mentre un eventuale infortunio aggraverebbe la responsabilità dell’impresa.
Formazione e accreditamento
La formazione diventa elemento centrale del modello reputazionale. Tutti i corsi, inclusi gli aggiornamenti RLS anche per aziende sotto i 15 dipendenti, devono essere tracciati digitalmente nel fascicolo elettronico del lavoratore.
Caso studio
Un ente formatore non accreditato eroga corsi RLS.
L’ispettorato contesta la validità della formazione, decurta crediti e impone il rifacimento del corso, con conseguenze economiche e reputazionali significative.
Rete del Lavoro Agricolo di Qualità
La RLAQ valuta la regolarità contributiva, il rispetto della normativa lavoristica e la sicurezza. Le modifiche introdotte dal D.L. n. 159/2025 rendono il sistema maggiormente selettivo.
Caso studio
Un’azienda agricola con venti lavoratori stagionali viene controllata dall’INL e si rilevano 4 lavoratori irregolari.
La sospensione dell’attività e la cancellazione dalla Rete comportano perdita di accesso a bandi pubblici e difficoltà nella filiera.
Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG)
Il D.L. n. 159/2025 aggiorna i MOG allineandoli alla norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024. Le imprese devono aggiornare i propri sistemi, condurre audit interni e garantire tracciabilità delle azioni. Un MOG non implementato può essere contestato dall’INL o dall’autorità giudiziaria in caso di incidenti.
Volontari della protezione civile
Le organizzazioni di volontariato devono garantire la sicurezza dei volontari senza ostacolare le operazioni. Devono prevedere formazione, addestramento, uso DPI e sorveglianza sanitaria, inclusi controlli alcol/droghe quando previsti dai protocolli. I rappresentanti legali non sono equiparati a datori di lavoro.
| Soggetto | Obbligo / attività | Descrizione pratica | Riferimento normativo |
| Volontario | Formazione e addestramento | Ricevere formazione adeguata ai rischi | Art. 3-bis D.Lgs. n. 81/2008; direttive art. 15 Codice Protezione Civile |
| Volontario | Sorveglianza sanitaria | Controlli medici se espone a rischi, incl. alcol/droghe | Art. 41 D.Lgs. n. 81/2008; decreto Dip. Protezione Civile 12 gennaio 2012 |
| Volontario | Uso DPI | Utilizzare correttamente i dispositivi | Art. 3-bis D.Lgs. n. 81/2008 |
| Tutti | Attività emergenza | La normativa non deve ostacolare le operazioni | Art. 3-bis D.Lgs. n. 81/2008 |
Timeline delle novità operative, entrate in vigore e scadenze
La piena operatività delle innovazioni introdotte dal D.L. n. 159/2025 non è avvenuta tutta in una sola data, ma si è sviluppata nel tempo sulla base di scadenze normative e attuative. Per orientarsi nel nuovo sistema è fondamentale avere chiaro quando ciascuna norma è entrata in vigore, quali scadenze stanno per scadere o sono già trascorse e quali atti delegati devono ancora essere adottati.
Entrata in vigore del D.L. n. 159/2025 e della Legge n. 198/2025
Il D.L. n. 159/2025, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”, è entrato in vigore alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e le modifiche da esso apportate al D.Lgs. n. 81/2008 sono divenute operative a partire dal giorno successivo alla pubblicazione, salvo diverse previsioni specifiche. La legge di conversione (Legge n. 198/2025) ha confermato e in parte integrato tali modifiche.
Di seguito i principali punti con le rispettive date.
→ Patente a crediti (art. 3, D.L. n. 159/2025)
Fin dall’entrata in vigore del decreto le imprese devono considerare che la violazione delle norme di sicurezza può portare a decurtazioni dei crediti a partire dagli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026. Le decurtazioni per violazioni relative al lavoro “in nero” e gravi carenze in materia di salute e sicurezza diventano operative su fatti accaduti da quella data in poi.
→ Sanzioni per mancanza o punteggio insufficiente della patente a crediti
Queste disposizioni si applicano per tutte le violazioni commesse successivamente al 31 ottobre 2025. In concreto significa che a partire dal 1° novembre 2025 ogni mancata valutazione del requisito, o punteggio sotto soglia, può generare sanzioni amministrative e misure interdittive.
→ Badge evoluto obbligatorio (art. 3, comma 2 e 3 )
Il D.L. n. 159/2025 prevede che il badge identificativo, dotato di codice anticontraffazione e interoperabile con piattaforme nazionali, sia reso disponibile ai lavoratori nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto non appena sarà adottato il decreto ministeriale attuativo di cui all’art. 3, comma 3 . Tale decreto, ancora da emanare, dovrà definire termini, modalità e misure di controllo.
Fino all’adozione del decreto attuativo, le imprese continuano ad utilizzare le tessere di riconoscimento esistenti, ma con l’avvicinarsi dell’adozione normativa è importante preparare i sistemi digitali e le procedure di gestione del badge.
→ Notifiche preliminari e indicazione subappaltatori
Dal 31 ottobre 2025, le notifiche preliminari di cui all’art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008 devono contenere informazioni più dettagliate, tra cui i dati fiscali delle imprese e l’indicazione di quelle che operano in regime di subappalto. Questa estensione richiede l’adeguamento dei sistemi gestionali e dei flussi informativi sin dalla stagione contrattuale autunnale 2025.
→ Sorveglianza sanitaria
La qualificazione delle visite mediche come orario di lavoro effettivo si applica fin dall’entrata in vigore del decreto, ma è strettamente collegata alle indicazioni del medico competente e alla formalizzazione delle procedure interne. Per le attività ad alto rischio è consigliabile aggiornare immediatamente i piani di sorveglianza sanitaria in base alla nuova interpretazione della circolare.
→ Rischio molestie e violenza
Le modifiche al DVR, che includono la valutazione dei rischi psicosociali, molestie e violenza, sono operative dal giorno di entrata in vigore del decreto. Entro la prima revisione annuale del DVR successiva al 23 febbraio 2026 (data della circolare), le imprese devono includere formalmente questa componente nella loro valutazione dei rischi.
→ Formazione e accreditamento dei soggetti formatori
La Circolare sottolinea che la qualità della formazione sarà oggetto di particolare attenzione ispettiva sin dal primo semestre del 2026. Gli obblighi di aggiornamento periodico, inclusi quelli dell’RLS nelle imprese con meno di 15 lavoratori, devono essere rispettati secondo gli stessi termini già previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, integrati con gli sviluppi operativi indicati nella circolare.
→ Scale verticali permanenti e sistemi anticaduta
Per le scale installate entro il 31 ottobre 2025, le nuove disposizioni tecniche entrano pienamente in vigore dal 1° febbraio 2026, concedendo alle imprese un periodo di adeguamento. Per tutte le nuove installazioni successive alla data di entrata in vigore del decreto, i criteri si applicano immediatamente.
→ Aggiornamento dei Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG)
L’allineamento ai requisiti della norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 è da intendersi come parte integrante della nuova compliance, con la presunzione di conformità riconosciuta per i modelli aggiornati. Sebbene non sia prevista una scadenza unica per tutti, la Circolare invita le imprese a procedere con l’adeguamento senza ritardi, in vista dei controlli ispettivi programmati.
→ Volontari della protezione civile
Le disposizioni in materia di protezione civile, confluite nel D.Lgs. n. 81/2008 con l’art. 3-bis grazie al D.L. n. 159/2025, si applicano sin dall’entrata in vigore del decreto. Le organizzazioni di volontariato devono adeguare le procedure formative, di sorveglianza sanitaria e di dotazione DPI fin da subito, tenendo conto che la normativa non può comportare omissioni o ritardi nelle attività operative di emergenza.
Conclusioni
La Circolare 23 febbraio 2026, n. 1 trasforma la gestione della sicurezza sul lavoro in un processo dinamico e reputazionale. La patente a crediti, il badge evoluto, i MOG aggiornati, la gestione del rischio psicosociale e la sorveglianza sanitaria integrata costituiscono strumenti concreti per garantire affidabilità, continuità operativa e protezione dei lavoratori.
Le imprese e le organizzazioni di volontariato devono integrare questi strumenti nella gestione quotidiana, facendo della sicurezza un vero fattore competitivo.
Tabella riepilogativa: responsabilità, figure e scadenze
| Capitolo | Figura responsabile | Scadenza / periodicità | Note operative |
| Patente crediti | Datore di lavoro | Aggiornamento continuo; sospensione sotto soglia | Verifica subappaltatori e decurtazione crediti |
| Badge evoluto | Datore di lavoro | Aggiornamento assunzione / cessazione | Gestione badge temporanei, integrazione software |
| Sorveglianza sanitaria | Medico competente | Visite periodiche secondo rischio | Accertamenti alcol/droghe se previsto |
| Rischio molestie | Datore di lavoro | Revisione DVR o su segnalazione | Canali segnalazione, formazione, procedure |
| Scale verticali | Datore di lavoro | Nuove installazioni immediate; adeguamento entro scadenza | Sistemi anticaduta secondo altezza |
| Formazione | Datore di lavoro | Aggiornamento periodico | Accreditamento e tracciabilità digitale |
| RLAQ | Impresa agricola | Controllo continuo, | Verifica regolarità lavoratori e sicurezza |
| MOG | Datore di lavoro | Aggiornamento secondo UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 | Audit interni e verifica efficacia |
| Volontari protezione civile | Legale rappresentante | Formazione e sorveglianza continua | Non interferire con attività operative |
Riferimenti normativi:
- D.L. 31 ottobre 2025 n. 159 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 198)
- INL, Circolare 23 febbraio 2026, n. 1
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