1° Documento Riservato: La clausola della nazione più favorita (MFN) nei trattati contro le doppie imposizioni: come orientarsi nel treaty network italiano

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Principali MFN presenti nei Trattati italiani, modalità applicative e criticità interpretative e procedurali

DI MATTIA MERATI | 13 MARZO 2026

La clausola della Nazione più favorita (MFN) nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni consente di estendere automaticamente, o dopo specifiche notifiche, trattamenti fiscali più favorevoli accordati a Stati terzi. La sua natura dinamica può modificare nel tempo aliquote o definizioni convenzionali, creando rilevanti implicazioni operative. L’analisi esamina le principali MFN presenti nei Trattati italiani, le loro modalità applicative e alcune criticità interpretative e procedurali che emergono nella prassi operativa.

Introduzione

La clausola della Nazione più favorita (“most favoured nation” – “MFN”) rappresenta uno degli aspetti dell’interpretazione dei trattati bilaterali contro le doppie imposizioni, spesso fonte di insidie applicative.

La clausola della Nazione più favorita è uno strumento negoziale tipico del diritto internazionale pattizio, in forza del quale uno Stato contraente si obbliga ad accordare all’altro Stato contraente un trattamento “non meno favorevole” di quello che (eventualmente) accorderà ad uno Stato terzo, ovvero ai residenti di quest’ultimo Stato.

In generale, tali clausole sono soprattutto inserite in protocolli o articoli che disciplinano le aliquote di ritenuta su dividendi, interessi, canoni (c.d. redditi passivi) oppure, sebbene in misura minore, elementi definitori rilevanti (come quella di stabile organizzazione o di utili delle imprese).

Schema generale del funzionamento di una clausola MFN

Un esempio generale del funzionamento di una clausola MFN all’interno di una Convenzione contro le doppie imposizioni è illustrato di seguito:
(I) una Convenzione contro le doppie imposizioni (Trattato) tra il Paese A e il Paese B contiene una clausola MFN, secondo la quale il Paese A dovrà riconoscere al Paese B un trattamento più favorevole in relazione alle aliquote sui redditi passivi (e.g., dividendi, interessi o royalties), qualora lo stesso trattamento venga in futuro accordato dal Paese A ad un Paese terzo nell’ambito di un Trattato tra il Paese A e il Paese terzo;
(II) successivamente, il Paese A conclude un Trattato con il Paese terzo C. In base al Trattato A-C, vengono concordate aliquote più favorevoli per alcune categorie di redditi passivi;
(III) in conseguenza di quanto indicato al punto (ii), i residenti del Paese B possono richiedere lo stesso trattamento favorevole applicato dal Paese A ai residenti del Paese C, grazie alla presenza della clausola MFN nel DTT tra il Paese A e il Paese B.

Da un punto di vista pratico, la caratteristica più peculiare della clausola MFN è la sua natura “dinamica”. L’inserimento in un Trattato bilaterale di una misura che collega l’aliquota applicabile (ovvero la definizione di alcuni concetti, e.g., quello di stabile organizzazione) a futuri accordi stipulati da uno dei due Stati contraenti con Paesi terzi crea un meccanismo di allineamento successivo che può modificare, anche molti anni dopo la firma, il trattamento fiscale previsto dal trattato originario.

Le clausole MFN possono essere classificate in base a diverse caratteristiche, tra cui il meccanismo di allineamento. Esistono infatti clausole MFN ad:

  • applicazione immediata, che estendono automaticamente allo Stato contraente il trattamento più favorevole riconosciuto dall’altro Stato contraente ad un Paese terzo;
  • applicazione condizionata, la cui efficacia è subordinata a una previa notifica o all’avvio di consultazioni tra le autorità competenti dei due Stati contraenti.

La distinzione tra i due meccanismi è cruciale sul piano operativo. Le clausole ad applicazione immediata richiedono al contribuente e al sostituto d’imposta un costante monitoraggio del network convenzionale dello Stato della fonte, poiché il trattamento più favorevole si applica “ex lege” non appena si verifica l’evento previsto. Le clausole ad applicazione condizionata, invece, richiedono un passaggio formale tra le amministrazioni fiscali, riducendo il rischio di applicazioni non coordinate, ma introducendo al contempo incertezza in caso di ritardi o inerzia degli Stati coinvolti.

Le clausole MFN nel network convenzionale italiano

Nel contesto italiano, le clausole MFN compaiono in numerose Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, presentando strutture e formulazioni eterogenee.

In buona parte delle Convenzioni che contengono clausole MFN, l’Italia sembra essere l’unico Stato che può potenzialmente beneficiare del trattamento più favorevole.

Ad esempio, secondo la Convenzione tra Cipro e Italia, qualora la clausola MFN relativa alle imposte sui dividendi venga attivata (a seguito della conclusione da parte di Cipro di una Convenzione più favorevole con un Paese terzo), Cipro “estenderà automaticamente tale riduzione di imposta ai dividendi pagati da una società residente di Cipro ad un residente dell’Italia”; pertanto, secondo tale clausola, solo i residenti italiani dovrebbero godere del trattamento MFN.

Altri Trattati adottano invece un meccanismo reciproco, che permette a entrambe le giurisdizioni di usufruire delle condizioni più favorevoli. È il caso, ad esempio, della Convenzione tra Italia e Cile,  nella quale eventuali aliquote ridotte si applicano automaticamente sia ai flussi provenienti dal Cile verso l’Italia sia a quelli provenienti dall’Italia verso il Cile.

Una struttura analoga si rinviene nella Convenzione tra Italia e Messico, dove l’efficacia della clausola è estesa “automaticamente” all’intera Convenzione, lasciando intendere che i benefici MFN siano fruibili da entrambi gli Stati contraenti.

Sotto il profilo oggettivo, la maggior parte delle clausole MFN previste nelle Convenzioni italiane riguarda i redditi passivi (principalmente, l’aliquota applicabile a dividendi, interessi e canoni). Solo un numero più limitato di Convenzioni – ad esempio con LettoniaEstoniaLituaniaCongoCanadaNuova Zelanda e Brasile – prevede clausole MFN riferite a redditi attivi (quali gli utili d’impresa) o ad altri articoli della Convenzione (definizioni, disciplina della stabile organizzazione, non discriminazione, ecc.).

Anche le modalità applicative divergono e possono essere astrattamente ricondotte a tre macro-categorie:

  • Clausole ad operatività automatica: una volta verificata la condizione prevista nella clausola MFN, l’aliquota o il regime più favorevole si applicano in modo immediato, senza necessità di ulteriori atti (e.g., negoziati o scambi di note formali), né consultazioni tra gli Stati contraenti. In questi casi, quindi, l’effetto MFN si produce in modo diretto e immediato, semplicemente al ricorrere della circostanza stabilita dalla Convenzione. Rientrano in questa categoria, ad esempio, le Convenzioni con BrasileCongoCanadaCiproEstoniaLettoniaGiamaicaLituaniaMessico,Vietnam.
  • Clausole non automatiche ma neppure condizionate: in alcune Convenzioni, l’automatismo non è espressamente previsto, ma la clausola non subordina la sua efficacia ad alcuna procedura ulteriore. Esempi significativi sono le Convenzioni con: ArgentinaPakistanFilippine.
  • Clausole ad operatività condizionata: in questa categoria rientrano le clausole che subordinano l’applicazione dell’aliquota o della disciplina più favorevole ad un’azione procedurale preliminare, quale l’avvio di negoziati bilaterali o lo scambio di comunicazioni ufficiali tra gli Stati, necessari per recepire formalmente l’evento che attiva la clausola MFN. Questo modello si ritrova, ad esempio, nelle Convenzioni stipulate con AustraliaCileColombiaKazakhstanMauritiusNuova Zelanda e Singapore. Analogo meccanismo è previsto nelle Convenzioni con EstoniaLettonia e Lituania limitatamente alla definizione di stabile organizzazione.

Senza pretesa di esaustività, si delineano qui sotto alcune Convenzioni in cui la suddetta clausola MFN è rinvenibile:

Ambito della clausola MFNStato contraenteRiferimento normativo / Protocollo
Stabile organizzazioneEstoniaProtocollo, lett. bObblighi
LettoniaProtocollo, lett. cObblighi
LituaniaProtocollo, lett. bObblighi
CongoProtocollo, lett. bAutomatico
Utili delle impreseBrasileArt. 8, lett. b del ProtocolloAutomatico
Navigazione aerea e marittimaFilippineArt. 8, par. 2???
Dividendi, interessi o canoniArgentinaArt. 6 del ProtocolloNo automatismo ma assenza obblighi
AustraliaArt. 8 del ProtocolloObblighi
CileArt. 9 del ProtocolloObblighi
CiproProtocolloAutomatico
ColombiaArt. 6 del ProtocolloObblighi
EstoniaProtocollo, lett. iAutomatica
EtiopiaArt. 3 del ProtocolloAutomatica
GiamaicaProtocollo, lett. eAutomatica
KazakhistanArt. 4 del ProtocolloObblighi
LettoniaProtocollo, lett. kAutomatico
LituaniaProtocollo, lett. jAutomatico
MauritiusProtocollo, lett. fObblighi
MessicoArt. 6 del ProtocolloAutomatico
Nuova ZelandaProtocollo, lett. gObblighi
PakistanProtocollo, lett. fNo automatismo ma assenza obblighi
FilippineProtocollo, lett. eNo automatismo ma assenza obblighi
SingaporeScambio di NoteObblighi
SiriaArt. 5 del Protocollo 
VietnamProtocollo, lett. fAutomatico
Clausola di non-discriminazioneNuova ZelandaProtocollo, lett. hObblighi
Non-discriminazione basata sulla natura dei sociBrasileArt. 24, par. 3Automatico
CanadaArt. 23, par. 3Automatico

Un esempio concreto di intervenuta applicazione della MFN nel Trattato Italia-Cile, subordinata all’effettuazione degli obblighi di notifica:
Un esempio concreto di applicazione della clausola MFN prevista nel Trattato Italia e Cile – caratterizzata da un meccanismo non automatico, ma subordinato all’adempimento degli obblighi di notifica – si è verificato in occasione dell’entrata in vigore della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Cile e Giappone, efficace dal 1° gennaio 2017. Tale evento ha determinato l’attivazione della clausola MFN di cui al paragrafo 9 del Protocollo alla Convenzione tra Italia e Cile.
La clausola MFN presente nella Convenzione tra Italia e Cile
“Resta inteso che se un accordo o una convenzione tra il Cile ed uno Stato membro dell’OCSE entra in vigore dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione e prevede che il Cile esenti gli interessi o i canoni (sia in generale che in relazione a specifiche categorie di interessi o canoni) provenienti dal Cile, o limiti l’imposta applicabile dal Cile su tali interessi o canoni (sia in generale che in relazione a specifiche categorie di interessi o canoni) ad un’aliquota inferiore a quella prevista dal paragrafo 2 dell’art. 11 o dal paragrafo 2 dell’art. 12 della Convenzione [rispettivamente pari al 5%/15% e al 5%/10%, n.d.r], tale esenzione o aliquota inferiore si applica automaticamente a interessi o canoni (sia in generale che in relazione a specifiche categorie di interessi o canoni) provenienti dal Cile ed il cui beneficiario effettivo è un residente dell’Italia, nonché a interessi o canoni provenienti dall’Italia ed il cui beneficiario effettivo è un residente del Cile, allo stesso modo in cui tale esenzione o tale aliquota inferiore fosse specificata in detti paragrafi. L’autorità competente cilena informa senza indugio l’autorità competente italiana che si sono verificate le condizioni per l’applicazione del presente paragrafo”.

A seguito dell’entrata in vigore della Convenzione tra Cile e Giappone – la quale introduce un regime più favorevole per determinate categorie di interessi e canoni – l’autorità fiscale cilena ha provveduto a notificare formalmente all’Amministrazione finanziaria italiana l’avverarsi delle condizioni previste dal Protocollo. Successivamente, le due autorità competenti hanno sottoscritto un Memorandum d’intesa (firmato n Italia il 20 dicembre 2019 e a Santiago il 7 febbraio 2020), volto a disciplinare l’estensione al Trattato tra Italia e Cile del regime impositivo più favorevole contemplato dalla Convenzione tra Cile e Giappone. Tale accordo ha così reso operativa, in via reciproca, l’applicazione delle aliquote ridotte o delle esenzioni previste per le specifiche tipologie di interessi e canoni oggetto della clausola MFN.

Principali tematiche operative

Si illustrano di seguito alcune rilevanti questioni operative che possono emergere nell’applicazione delle clausole MFN, al fine di agevolare gli operatori nella verifica della loro potenziale operatività e dei conseguenti effetti pratici.

Gli effetti derivanti dalla mancata cooperazione tra le autorità fiscali dei due Stati contraenti

Come più sopra evidenziato, alcune clausole MFN non prevedono espressamente ulteriori adempimenti a carico degli Stati contraenti (e.g., notifiche formali o negoziazioni aggiuntive), pur non affermando in modo esplicito di operare automaticamente. In tali casi, risulta quindi complesso stabilire se il trattamento più favorevole possa essere applicato direttamente oppure se sia comunque necessaria una comunicazione ufficiale da parte dello Stato interessato, anche qualora la clausola non la richieda letteralmente.

Un caso emblematico è rappresentato dalla Convenzione tra Italia e Argentina. Tale Convenzione prevede che i compensi corrisposti per lavori di studio o ricerca scientifica o tecnica sui metodi o procedimenti industriali, commerciali o amministrativi siano imponibili in Argentina entro un limite massimo del 18% dell’importo lordo.

L’art. 6 del Protocollo contiene, tuttavia, una clausola MFN che riconosce allo Stato italiano la facoltà di invocare un trattamento più favorevole qualora l’Argentina, nelle Convenzioni concluse successivamente, non includa tali compensi nella definizione di “canone”.

Dopo la stipula del Trattato con l’Italia, l’Argentina ha concluso accordi con vari Stati (tra cui Cina e Qatar) che non ricomprendono detta categoria di compensi nella nozione di canone.

Tuttavia, da quanto consta, non risulta che l’amministrazione fiscale argentina abbia notificato all’Italia il verificarsi della condizione attivante la clausola MFN. Ci si chiede dunque se il contribuente italiano (che possa beneficiare della Convenzione) possa far valere autonomamente la clausola, al fine di ottenere la minore tassazione alla fonte argentina in assenza di un atto attuativo bilaterale.

Benché non si possa escludere, in astratto, la possibilità di applicazione diretta delle clausole MFN – e, in linea di principio, l’inerzia delle autorità non dovrebbe pregiudicare il contribuente – nel caso specifico della Convenzione tra Italia e Argentina, l’applicazione autonoma da parte del soggetto italiano appare preclusa. L’art. 6 del Protocollo  attribuisce infatti tale prerogativa allo Stato italiano e non al singolo contribuente, con conseguente difficoltà per il singolo contribuente di invocare direttamente la clausola.

Diversamente, nelle Convenzioni con il Pakistan e le Filippine, la formulazione della rispettiva clausola MFN attribuisce il diritto direttamente ai “residenti dell’Italia” (e non allo Stato italiano).

Interferenze tra (non) applicazione della clausola MFN e il credito d’imposta per imposte estere

Un profilo spesso sottovalutato, ma di importante rilievo pratico, riguarda l’impatto indiretto che la (mancata) applicazione delle clausole MFN può produrre sul meccanismo del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero previsto dall’art. 165 TUIR.

Si ricorda, infatti, che l’Agenzia delle Entrate adotta da tempo un orientamento consolidato secondo cui il credito d’imposta è riconosciuto solo nei limiti dell’imposta estera “convenzionale”, ossia quella determinata in conformità alla Convenzione applicabile. Ne deriva che eventuali ritenute estere applicate in misura eccedente rispetto a quanto previsto dal trattato non possono essere recuperate tramite credito d’imposta in Italia, ma devono essere richieste a rimborso nello Stato della fonte (cfr. circolare n. 9/2015Risposte a interpello n. 23/2019 e n. 145/2022).

Di conseguenza, qualora un reddito di fonte estera percepito da un residente italiano fosse stato assoggettato a una ritenuta più elevata rispetto all’aliquota che sarebbe risultata applicabile grazie a una clausola MFN divenuta efficace (ad esempio in virtù della sua applicazione automatica o dell’avvenuto scambio di notifiche tra gli Stati contraenti), il contribuente italiano potrebbe far valere il credito d’imposta solo entro il limite della (minore) aliquota risultante dall’applicazione della clausola MFN. L’eventuale eccedenza, non accreditabile in Italia, dovrebbe essere recuperata tramite istanza di rimborso presso l’amministrazione fiscale dello Stato della fonte, con tutte le complessità del caso.

Riprendendo l’esempio pratico relativo alla Convenzione Italia-Argentina sopra segnalato, va tuttavia osservato che, ove si ritenga la clausola MFN non applicabile, l’Amministrazione finanziaria italiana non dovrebbe poter negare il credito per le imposte estere “pieno”. Ciò in quanto, non essendosi attivata presso l’autorità fiscale argentina per formalizzare l’operatività della clausola, la clausola MFN non può essere considerata immediatamente efficace, e dunque idonea a ridurre il limite convenzionale rilevante ai fini dell’art. 165 TUIR.

Quali sono gli “accordi” che possono attivare la clausola MFN?

Le clausole MFN presenti nelle Convenzioni italiane presentano spesso una formulazione ampia e generica, che può generare incertezze circa gli accordi in grado di attivarle. In particolare, occorre stabilire se qualsiasi accordo successivo tra gli Stati contraenti sia idoneo a produrre l’effetto MFN oppure se l’ambito oggettivo sia più ristretto.

Le clausole MFN presenti nella Convenzioni stipulate dall’Italia fanno riferimento a diverse tipologie di accordi successivi.

Ad esempio, i riferimenti sono:

Se la clausola MFN fa riferimento a una successiva Convenzione contro le doppie imposizioni, essa dovrebbe essere attivata da qualsiasi nuova Convenzione conclusa in materia dallo Stato interessato.

Permangono invece dubbi sull’idoneità di strumenti diversi, quali i Protocolli modificativi successivi o lo strumento multilaterale (c.d. MLI). Ad una lettura strettamente letterale, la risposta potrebbe essere negativa, poiché né il Protocollo né l’MLI sono qualificati in senso stretto come Convenzioni contro le doppie imposizioni. Tuttavia, una lettura sistematica (che non si approfondisce in questa sede) potrebbe portare a conclusioni diverse, soprattutto laddove tali strumenti producano effetti sostanzialmente analoghi a una modifica convenzionale.

Riferimenti normativi:

  •  D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 165.

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