COMMENTO
DI DANIELE BONADDIO | 13 MARZO 2026
L’INPS, con il Messaggio 5 marzo 2026, n. 787, fornisce importanti chiarimenti riguardo l’applicazione delle nuove aliquote di rendimento stabilite dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. Le nuove aliquote si applicano esclusivamente alle pensioni anticipate, comprese quelle dei lavoratori precoci, e non alle pensioni di vecchiaia, anche in cumulo, liquidate a seguito di dimissioni da un rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione. Si specifica, quindi, che le dimissioni volontarie del lavoratore non costituiscono elemento determinante. Inoltre, restano escluse dall’applicazione delle nuove aliquote tutte le pensioni i cui requisiti siano stati maturati entro il 31 dicembre 2023, incluse quelle dei lavoratori precoci con diritto certificato entro tale data. Sul piano operativo, l’Istituto dispone il riesame d’ufficio di tutte le pensioni di vecchiaia per le quali siano state erroneamente applicate le nuove aliquote.
Premessa
Con il Messaggio n. 787 del 5 marzo 2026, l’INPS interviene nuovamente sulla disciplina delle aliquote di rendimento applicabili alle pensioni dei dipendenti pubblici, fornendo chiarimenti interpretativi in merito all’applicazione delle nuove aliquote previste dalla Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024).
Il documento di prassi si inserisce nel quadro delle modifiche introdotte dai commi da 157 a 161 dell’articolo 1 della Legge n. 213/2023, che hanno rideterminato le aliquote di rendimento utilizzate per il calcolo della quota retributiva delle pensioni dei dipendenti pubblici iscritti alle seguenti casse:
- CPDEL (Cassa pensioni dipendenti enti locali);
- CPS (Cassa pensioni sanitari);
- CPI (Cassa pensioni insegnanti);
- CPUG (Cassa pensioni ufficiali giudiziari).
Le aliquote di rendimento
Le aliquote di rendimento sono uno degli elementi chiave per il calcolo della pensione retributiva nel sistema previdenziale italiano. Anche se il metodo retributivo è ormai superato dalla riforma Dini del 1995, le aliquote restano ancora oggi rilevanti per chi ha maturato anzianità contributiva prima del 1996 o in alcune gestioni speciali.
Le aliquote di rendimento sono percentuali fisse utilizzate per calcolare la quota di pensione spettante con il metodo retributivo, cioè sulla base delle ultime retribuzioni percepite e non dei contributi effettivamente versati.
In pratica, a ogni anno di contributi versati fino al 1995 (o fino al 2011 per i “salvaguardati”) corrisponde una determinata aliquota, che va applicata alla retribuzione pensionabile per determinare l’importo della pensione annua lorda.
Le aliquote possono variare in base:
- alla gestione previdenziale (Fondo lavoratori dipendenti, ex INPDAP, CPDEL, CPI, ecc.);
- al tipo di rapporto di lavoro (dipendente pubblico, privato, dirigente);
- alla data di iscrizione al sistema previdenziale;
- al numero di anni di contribuzione complessivi.
Come funzionano le aliquote di rendimento
Il meccanismo è semplice: per ogni anno di anzianità contributiva maturata prima del 1996 (o entro il 2011 per chi ha diritto al sistema misto), si applica una percentuale di rendimento alla retribuzione pensionabile.
| Formula di base: Quota retributiva annua = Retribuzione pensionabile x Aliquota annua x Anni di contribuzione |
| Esempio: Retribuzione pensionabile: € 30.000 Aliquota annua: 2% Anni di contributi: 40 Pensione annua: 30.000 x 2% x 40 = € 24.000 (80% della retribuzione lorda) |
Esistono dei limiti massimi all’aliquota cumulata (in genere non oltre l’80% della retribuzione), salvo deroghe specifiche per alcune categorie di lavoratori del pubblico impiego.
Metodo retributivo, contributivo e misto
Le aliquote di rendimento si applicano solo alle quote calcolate col sistema retributivo, ovvero:
- Metodo retributivo puro: riservato a chi aveva almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 (non più vigente per i nuovi pensionati).
- Metodo misto: per chi aveva meno di 18 anni al 31 dicembre 1995. La pensione è calcolata:
- con il metodo retributivo fino al 31 dicembre 1995;
- con il metodo contributivo dal 1° gennaio 1996 in avanti.
Dal 2012, tutti i lavoratori sono soggetti al sistema contributivo per le anzianità maturate successivamente.
Rilevanza delle aliquote di rendimento
Le aliquote di rendimento sono utilizzate anche per:
- calcolare i riscatti di laurea, servizio militare o periodi non coperti da contribuzione, per chi opta per il metodo retributivo;
- effettuare simulazioni pensionistiche (es. con il servizio INPS “Pensami”);
- determinare la convenienza tra sistema retributivo, contributivo o misto in caso di opzioni di calcolo.
Il contesto normativo della riforma
Le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi da 157 a 161, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213) hanno inciso sul meccanismo di determinazione della quota retributiva della pensione per alcune categorie di lavoratori pubblici.
In particolare, la norma ha modificato le aliquote di rendimento utilizzate per il calcolo delle quote retributive A e B della pensione, riducendo il valore delle aliquote rispetto a quelle storicamente applicate.
Nel sistema previdenziale italiano, la pensione può essere composta da più quote:
| Quota pensione | Sistema di calcolo |
| Quota A | sistema retributivo fino al 1992 |
| Quota B | sistema retributivo fino al 1995 |
| Quota C | sistema contributivo |
Ambito di applicazione delle nuove aliquote
Il Messaggio INPS chiarisce un punto centrale della disciplina.
Le nuove aliquote di rendimento si applicano esclusivamente alle pensioni anticipate, comprese quelle dei lavoratori precoci.
Non trovano invece applicazione nei seguenti casi:
- pensioni di vecchiaia;
- pensioni liquidate in cumulo;
- pensionamenti ordinari per raggiungimento dei limiti di età.
In tale senso, le dimissioni dal servizio rassegnate dal lavoratore non sono rilevanti per stabilire se il suo trattamento pensionistico sia o meno interessato dall’applicazione delle aliquote di rendimento previste nella tabella di cui all’allegato II alla Legge n. 213/2023. Il dato rilevante è se il soggetto accede a un trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia:
- nel primo caso si applicano le aliquote di rendimento in argomento, salvo che l’accesso alla pensione sia avvenuto in forza di requisiti raggiunti entro il 31 dicembre 2023;
- nel secondo caso – accesso alla pensione di vecchiaia – si applicano le aliquote di rendimento della tabella di cui all’allegato A della Legge 26 luglio 1965, n. 965, e della tabella A allegata alla Legge 24 gennaio 1986, n. 16, limitatamente agli iscritti alla CPUG.
Il caso dei lavoratori precoci
Un altro aspetto chiarito dall’INPS riguarda i lavoratori precoci. Si tratta dei lavoratori che possono accedere alla pensione anticipata con:
- almeno 41 anni di contributi;
- specifici requisiti soggettivi.
In particolare, considerato che le aliquote di rendimento previste nella tabella di cui all’allegato II alla Legge n. 213/2023 non si applicano nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2023, si conferma altresì che le medesime non si applicano ai trattamenti pensionistici in favore dei lavoratori precoci, il cui diritto risulti maturato e certificato entro la medesima data, a prescindere dal fatto che alla data di decorrenza del relativo trattamento pensionistico sussista anche il requisito contributivo previsto per l’accesso alla pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Riesame delle pensioni liquidate
Il Messaggio contiene anche indicazioni operative per le sedi INPS. In particolare, le pensioni di vecchiaia, anche in cumulo, le cui quote di pensione calcolate con il sistema retributivo sono state determinate applicando le aliquote di rendimento in argomento, devono essere riesaminate d’ufficio, con l’applicazione delle aliquote di rendimento della tabella di cui all’allegato A della Legge n. 965/1965 e della tabella A allegata alla Legge n. 16/1986, limitatamente agli iscritti alla CPUG, fermo restando quanto disposto dall’articolo 17, comma 1, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Inoltre, ai pensionati interessati alla ricostituzione del trattamento pensionistico saranno riconosciute le differenze sui ratei arretrati e gli interessi legali e/o la rivalutazione monetaria, calcolata a ritroso dalla data di riliquidazione del relativo trattamento. Gli eventuali indebiti scaturiti in precedenza devono essere annullati con la seguente annotazione: “insussistenza originaria del debito per errore nel calcolo della pensione”.
Riferimenti normativi:
- Legge 26 luglio 1965, n. 965
- Legge 24 gennaio 1986, n. 16
- Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 17, comma 1
- Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 157– 161
- INPS, Messaggio 5 marzo 2026, n. 787
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