COMMENTO
DI MARCO BOMBEN | 16 MARZO 2026
Nel 2025 sono cambiate, drasticamente, le regole per la detrazione delle spese per oneri con impatto sui modelli 730/2026. La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, specifici limiti per la fruizione delle detrazioni d’imposta (art. 16-ter del TUIR, c.d. “Riordino delle detrazioni”). In particolare, per tali soggetti, gli oneri e le spese detraibili, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare, calcolato in ragione del reddito complessivo e del numero di figli fiscalmente a carico.
Il riordino delle detrazioni dal 2025
L’art. 1, comma 10, della Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) introduce, con riferimento ai percettori di redditi complessivamente superiori a 75.000 euro, alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall’imposta sul reddito, parametrati in relazione:
- al reddito percepito;
- al numero di figli presenti nel nucleo familiare.
Il novellato art. 16-ter, nel TUIR dispone che, fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per le persone fisiche con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia dal TUIR sia da altre disposizioni normative, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione come segue:
• “importo base”: determinato in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente;
• moltiplicato per un determinato “coefficiente” in corrispondenza del numero di figli a carico nell’anno di sostenimento delle spese detraibili.
| Reddito complessivo | Numero di figli fiscalmente a carico | Coefficiente | Importo base | Spesa massima detraibile |
| Tra 75.000 e 100.000 | 3 o più (o 1 figlio disabile) | 1 | 14.000 euro | 14.000 euro |
| 2 figli | 0,85 | 11.900 euro | ||
| 1 figlio | 0,70 | 9.800 euro | ||
| Nessun figlio | 0,50 | 7.000 euro | ||
| Superiore a 100.000 | 3 o più (o 1 figlio disabile) | 1 | 8.000 euro | 8.000 euro |
| 2 figli | 0,85 | 6.800 euro | ||
| 1 figlio | 0,70 | 5.600 | ||
| Nessun figlio | 0,50 | 4.000 |
Mappa degli oneri interessati
Il taglio delle detrazioni riguarda:
- gli oneri e le spese per i quali il TUIR o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall’imposta lorda,
- considerati complessivamente,
- sostenute dal 1° gennaio 2025,
- salvo alcune eccezioni.
| Oneri detraibili senza limitazioni | |
| Tipologia onere | Norma di riferimento |
| Spese sanitarie (chirurgiche, mediche e di assistenza specifica), per prestazioni specialistiche e protesi dentarie e sanitarie, per acquisto di alimenti a fini medici speciali, per ausili alla mobilità per disabili | Art. 15, comma 1, lett. c) TUIR |
| Detrazioni per investimenti in start-up | Artt. 29 e 29-bis, D.L. n. 179/2012 |
| Detrazioni per investimenti in PMI innovative | Art. 4, commi 9 e 9-ter, D.L. n. 3/2015 |
| Interessi passivi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 relativi:a mutui agrario a mutui ipotecari per l’acquisto/costruzione dell’abitazione principale | Art. 10, comma 1, lett. a) e b), TUIR) |
| Premi di assicurazione relativi a contratti stipulati sino al 31 dicembre 2024 aventi per oggetto: il rischio di morte o di invalidità permanente nonché di non autosufficienza per la vita quotidiana, il rischio di eventi calamitosi riferiti ad unità immobiliari abitative | Art. 15, comma 1, lett. f) e f-bis), del TUIR |
| Spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici | Art. 16-bis del TUIR |
Sono esclusi dal riordino delle detrazioni gli oneri e le spese che danno diritto a detrazioni forfetarie (circolare AdE n. 6/E/2025). È il caso, ad esempio, della detrazione forfetaria pari a 1.100 euro prevista dall’art. 15, comma 1-quater, del TUIR, per le spese sostenute per il mantenimento di cani guida di persone non vedenti.
Di seguito, invece, la mappa degli oneri per cui il taglio opera:
Impatto sul modello 730/2026
In linea generale il riordino delle detrazioni opera in via automatizzata nel modello 730/2026:
- a tal fine è necessario tuttavia distinguere le spese relative a detrazioni sorte dal 1° gennaio 2025 per cui opera la novella disciplina;
- ciò ha richiesto la previsione di diversi nuovi codici nonché un restyling grafico di alcuni righi.
| Quadro | Rigo | Novità |
| E | E7 | Fino all’anno scorso il rigo distingueva 2 colonna per distinguere gli interessi passivi su mutui per l’abitazione principale stipulati ante e post 1° gennaio 2022. Dal quest’anno, invece, il rigo è dotato di una casella “codice” per individuare la data di stipula del mutuo, distinguendo anche i contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, a cui si riferiscono gli interessi indicati a colonna 2. Cod. Descrizione Riordino delle detrazioni 7 Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale stipulati fino al 31 dicembre 2021 No 48 Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale stipulati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 No 57 Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale stipulati dal 1° gennaio 2025 Sì |
| E | Da E8 a 10 | È stato necessario moltiplicare i codici onere previsti anche in relazioni ad altre spese: Nuovo codice Descrizione 51 Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni per contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 52 Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave per contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 53 Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza per contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 54 Premi per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi per contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 55 Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale stipulati dal 1° gennaio 2025 56 Interessi per prestiti o mutui agrari stipulati dal 1° gennaio 2025 98 Altre spese detraibili incluse nel riordino delle detrazioni (le altre spese non incluse vanno segnalate con il “vecchio” codice 99). |
Se il contribuente sceglie di individuare autonomamente gli oneri e le spese da imputare nel conteggio ai fini del calcolo della detrazione, fermo restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa e sulla base dell’ammontare massimo determinato occorre barrare la nuova casella “riordino delle detrazioni non automatizzato” presente nell’ambito del quadro E.
Esempi
Il contribuente ha la possibilità di scegliere per quali detrazioni opera il nuovo “taglio” privilegiando evidentemente quelle con aliquota maggiore.
| Nel corso del 2025 Mario Rossi, reddito tra 75.000 e 100.000 euro, con a carico il coniuge e un figlio ha sostenuto oneri e spese detraibili così suddivisi: Onere Importo spesa 2025 Detrazione lorda teorica Spese ristrutturazione edilizia sull’abitazione principale 80.000 80.000 x 50%: 10 = 4.000 (rata annuale) Spese sostenute per la frequenza scolastica 1.500 19% x 1.000 = 190 Erogazione liberale in denaro a un partito politico 3.000 26% X 3.000 =780 Ammontare massimo di spesa detraibile = 14.000 euro x 0,70 = 9.800 euro Il sig. Rossi sceglie di mantenere le spese che danno diritto alla detrazione con aliquote maggiori ossia: 8.000 euro per gli interventi di ristrutturazione edilizia (50%); 1.800 euro per le erogazioni liberali (26%). Il totale della detrazione sarà quindi pari a 4.468 (4.000 + 469) euro. |
Un caso che nella pratica può creare dubbi operativi, complicando il calcolo delle detrazioni riguarda il coordinamento del riordino delle detrazioni con la parametrazione già prevista per i redditi superiori a 120.000 euro.
Le istruzioni al modello ministeriale puntualizzano che, in ogni caso, che resta ferma la disposizione per la quale la detrazione d’imposta varia per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000 euro. Ne consegue:
| Reddito contribuente | Determinazione detrazioni spettante |
| Tra 75.000 e 120.000 euro | Determina l’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione e beneficia delle detrazioni per l’intero importo. |
| >120.000 euro | Prima determina l’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi; beneficia delle detrazioni per la parte corrispondente al rapporto tra 240.000 diminuito del reddito complessivo e 120.000 euro. |
| La Sig.ra Viola, con a carico il coniuge e due figli ha conseguito nel 2025 un reddito di 160.000 euro e seguenti oneri: Onere Importo spesa 2025 Rimodulazione ex Legge n. 160/2019 Riordino delle detrazioni (Art. 16-ter TUIR) Detrazione lorda teorica Spese sanitarie 4.300 NO NO (4.300 – 129) x 19% = 719 Spese funebri 1.500 SÌ SÌ 1.500 x 19% = 152 Spese per corso universitario di specializzazione 3.600 SÌ SÌ 3.600 x 19% = 684 Ristrutturazione abitazione principale 60.000 NO SÌ 60.000 x 50%: 10 (rate) = 2.500 1) Applicare riordino delle detrazioni L’importo massimo degli oneri detraibili ex art. 16-ter del TUIR è 6.800 euro (8.000 x 0,85). Il contribuente sceglie di imputare: 6.000 per coprire l’intera rata dei bonus edilizi (50%); 800 euro (il residuo) alle spese per corso universitario di specializzazione 2) Decalage per redditi oltre 120.000 euro A questo punto, per gli oneri previsti si applica anche la riduzione per redditi superiori a 120.000 euro. La detrazione per spese funebri teorica (800 x 19% = 152) viene ripartita in funzione del reddito complessivo. Detrazione spettante = 152 x 100 x (240.000 – 160.000) / 120.000 = 101 euro. |
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16-ter;
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 10;
- Agenzia delle Entrate, Provvedimento 27 febbraio 2026, n. 71552, Istruzioni per la compilazione;
- Agenzia delle Entrate, circolare 29 maggio 2025, n. 6/E.
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