3° Contenuto: Riclassificazione dell’attività dell’azienda da parte dell’INPS: variazione non retroattiva ma con effetti dalla notifica

COMMENTO

A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 16 MARZO 2026

Nell’ipotesi in cui l’INPS riclassifichi l’azienda, ad esempio da impresa artigiana a industriale, la variazione non può essere retroattiva rispetto ai contributi, ma produce i suoi effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento, a meno che l’inquadramento iniziale non sia stato determinato da dichiarazioni non corrette da parte del datore di lavoro. Così la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 4780 del 3 marzo 2026 .

Premessa

La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 4780/2026, ha fornito interessanti chiarimenti in merito alla riclassificazione dell’azienda da parte dell’Istituto previdenziale e ai conseguenti aspetti in materia di contributi e paghe, per i dipendenti assunti.

Il contenzioso: contestata la somministrazione illecita di manodopera

Con ricorso depositato del febbraio 2021 una SRL chiamava in causa l’INPS davanti al Tribunale in opposizione avverso il verbale ispettivo contenente l’addebito di quasi 160mila euro a titolo di contributi previdenziali e sanzioni civili e chiedeva di accertarne la nullità. La ricorrente contestava il verbale unico nella parte in cui riteneva la illegittimità del contratto di appalto intercorso tra la SRL e un’altra società nonché la decorrenza dell’’inquadramento del datore di lavoro ai fini del calcolo dei contributi.

Si costituiva in giudizio l’INPS che chiedeva il rigetto della domanda. Il Tribunale con sentenza del settembre 2022 rigettava la domanda. Riteneva il Giudice che il contratto di appalto tra le due società dissimulasse in realtà una somministrazione illecita di manodopera.

Avverso la sentenza sfavorevole la SRL proponeva appello contestando la ricostruzione dei fatti offerta dal giudice di prime cure e la conseguente qualificazione giuridica.

L’INPS si costituiva nel giudizio di secondo grado chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

Anche la Corte di Appello, tuttavia, rigettava l’appello e condannava la società ricorrente alle spese.

Avverso detta sentenza la SRL ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi articolati di impugnazione.

Relativamente alla parte che interessa il presente commento la SRL nel ricorso in Cassazione deduce l’illegittimità e/o erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 18, comma 2, e 29 D.Lgs. n. 276/2003, art. 1655 c.c. al contratto di appalto e alla somministrazione illecita di lavoro.

Secondo la parte ricorrente non ci sarebbe alcuna violazione dell’art. 29, D.Lgs. n. 276/2003 e dell’art. 1655 c.c. perché, essendosi trattato diappalto genuino interno al ciclo produttivo dell’impresa committente, per un segmento dell’attività produttiva affidato ad una ditta con un nucleo autonomo di lavoratori e maestranze autosufficienti,  la fattispecie sarebbe stata immeritevole di qualificazione in termini di somministrazione fraudolenta secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità.

L’analisi del Cassazione

Osserva la Cassazione che secondo quanto afferma la SRL ricorrente, anche volendosi ammettere che l’appalto dovesse ritenersi non genuino, il rapporto lavorativo sarebbe dovuto rimanere in capo alla ditta pseudo appaltatrice, atteso che la costituzione del rapporto di lavoro in capo all’effettivo utilizzatore/datore di lavoro doveva essere subordinato all’instaurazione del rapporto di lavoro su domanda giudiziale del lavoratore.

Secondo il pacifico orientamento della Cassazione, fondato sul principio della autonomia del rapporto contributivo “in caso di somministrazione irregolare, la previsione di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 276/2003 (ratione temporis applicabile), secondo cui legittimato a far valere l’illegittimità della somministrazione è il solo lavoratore somministrato, non preclude agli enti previdenziali o assicurativi di agire nei confronti dell’effettivo utilizzatore della manodopera, per l’accertamento della sussistenza dei presupposti delle obbligazioni contributive gravanti in capo a quest’ultimo”.

Rileva la Cassazione che, secondo la SRL ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere l’inapplicabilità del principio di diritto secondo cui “in tema di classificazione dei datori di lavoro a fini previdenziali, i provvedimenti di variazione adottati dall’Inps, d’ufficio o su richiesta dell’azienda, non hanno efficacia retroattiva e producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione” (cfr.  Cass. 25 maggio 2019, n. 14257, Cass. 13 febbraio 2018, n. 3460 ed altre conformi).

La fattispecie riguarda una ipotesi di mutamento della attività intervenuto dopo una, pacifica, iniziale iscrizione quale impresa artigiana e un mutamento derivante da aumento del personale, in ragione di disconoscimento di contratto di appalto, con conseguente superamento del requisito dimensionale previsto per le imprese artigiane e inquadramento quale impresa industriale.

Si tratta, per questa via, di un mutamento intervenuto nella attività aziendale. L’impresa era iscritta dal 2015 alla CCIAA, dal 2016 era iscritta come impresa artigiana e solo nel 2018 ha stipulato l’appalto all’origine della vicenda che si configura come una modifica della attività piuttosto che come una iniziale mendace dichiarazione.

Trova applicazione, per questa via, il principio di diritto affermato da Cass. 24 maggio 2019, n. 14257, secondo il quale: in tema di classificazionedei datori di lavoro a fini previdenziali, i provvedimenti di variazione adottati dall’INPS, d’ufficio o su richiesta, non hanno efficacia retroattiva e producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l’inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro, nei quali non è tuttavia compresa l’ipotesi di omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell’attività.

Si conferma la fondatezza della censura anche alla luce della più recente giurisprudenza della Cassazione. Si consideri la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 12 dicembre 2025, n. 32472 )  che afferma: “in ordine all’interpretazione dell’art. 3, comma 8, della Legge n. 335/1995, è ormai consolidato il principio secondo il quale la disposizione in questione, nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell’interessato, ha valenza generale, ed è quindi applicabile ad ogni ipotesi di rettifica di precedenti inquadramenti operata dall’Istituto dopo la data di entrata in vigore della Legge n. 335/1995, indipendentemente dai parametri adottati, in base ad una lettura sistematica e costituzionalmente orientata dalla norma , volta a uniformare il trattamento di imprese di identica natura ed attività, ma disomogenee nella classificazione.  La norma impone, invece, la retroattività degli effetti della variazione ogni volta che vi sia stato nel momento iniziale dell’attività un comportamento del datore di lavoro positivo e volontario tale da determinare un inquadramento errato, qual è l’inoltro di dichiarazioni inesatte. La condotta ivi prevista è affatto diversa dal comportamento omissivo intervenuto nel corso dell’attività del datore di lavoro, che trova una specifica sanzione nell’ordinamento nel D.L. n. 352/1978, art. 2, comma 1, convertito in Legge n. 467/1978, che prevede l’obbligo dell’impresa di comunicare agli enti previdenziali le variazioni relative all’attività imprenditoriale svolta e la sanzione per la relativa violazione, ma non determina la retrodatazione dell’inquadramento“.

La sentenza relativamente a quest’ultima parte è cassata e rinviata alla Corte di appello per un nuovo pronunciamento.

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