SCHEDA PRATICA
DI DEVIS NUCIBELLA | 17 MARZO 2026
Per il regime IVA opzionale applicabile ai servizi resi nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto merci e servizi di logistica, tramite contratti di appalto o subappalto, devono essere messi in atto specifici adempimenti. Nella Dichiarazione 2026 (periodo 2025) sono stati a tal fine introdotto specifici righi nel quadro VE (per il prestatore) e quadro VJ (per il committente).
Fonti ufficiali
Art. 17, comma 6, lett. a-quinquies), D.P.R. n. 633/1972
Il regime opzionale
La lett. a-quinquies) dell’art. 17, comma 6, D.P.R. n. 633/1972, modificata dall’art. 1, comma 57, legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) e dall’art. 9, D.L. n. 84/2025, prevede, previa autorizzazione UE:
- l’applicazione del reverse charge;
- alle prestazioni di servizi effettuate
- tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento
- a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati,
- rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e servizi di logistica.
Leggi la Guida Dichiarazione IVA 2026 in pratica
In attesa della predetta autorizzazione è stato introdotto un regime opzionale (art. 1, comma 59, della legge n. 207/2024) secondo cui:
- per le prestazioni di servizi ivi previste, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica,
- il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.
| OPZIONE PER IL REGIME | |
| Durata | Triennale |
| Esercizio | Va comunicata all’Agenzia delle entrate da parte del committente o subappaltante utilizzando l’apposito modello approvato con il Provv. Ag. entrate del 28 luglio 2025, utilizzando esclusivamente il software “Reverse Charge Logistica” disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate |
| Soggetti coinvolti | Può essere esercitata anche nei rapporti tra l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori |
Adempimenti previsti dal regime opzionale
| ADEMPIMENTI APPALTATORE/PRESTATORE | |
| Emissione delle fatture | L’Agenzia delle entrate con la FAQ 10 settembre 2025 ha precisato che nella fattura emessa dal prestatore devono essere riportati: l’imponibile; l’aliquota IVA e l’ammontare dell’IVA dovuta (come ordinariamente previsto); l’annotazione “Operazione IVA a carico del committente ex art. 1, comma 59, Legge n. 207/2024”, analogamente a quanto previsto per i casi di fatturazione con applicazione dello split payment ex art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972. L’Agenzia delle entrate evidenzia che viene traslato, in capo al committente, esclusivamente l’onere del versamento dell’IVA, da eseguire in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta. Qualora le parti, ai fini gestionali, lo ritengano utile, è possibile valorizzare, in fattura, il blocco opzionale e ripetibile “2.1.3 ”, compilando i seguenti campi: il campo “2.1.3.2 ” (con il valore predefinito “RCLogistica”), il campo “2.1.3.5 ” (con il numero del protocollo telematico della comunicazione), il campo “2.1.3.3 ” (con la data corrispondente) |
| Registrazione delle fatture | Il prestatore deve poi: annotare, in modo distinto, le fatture emesse in regime di opzione nel registro “IVA vendite” ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 633/1972; riportando dunque separatamente l’IVA che, non essendo incassata e versata, non concorre né alla liquidazione periodica, né a quella annuale del prestatore medesimo |
| LIPE | Per quanto riguarda la compilazione della LIPE l’Agenzia delle entrate con la FAQ 15 ottobre 2025 ha chiarito che, l’IVA esposta in fattura da quest’ultimo (versata dal committente): non va inclusa nell’importo dell’“IVA esigibile” da esporre a rigo VP4, analogamente a quanto previsto per le operazioni soggette a split payment. Si osserva che l’imponibile delle operazioni attive per le quali l’imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta dall’acquirente/committente, va ricompreso a rigo VP2. Si ritiene, quindi, che in tale rigo vada ricompreso anche l’imponibile delle operazioni in esame; non concorre alla liquidazione del periodo di riferimento |
| Precompilata | L’Agenzia nella suddetta FAQ ha inoltre precisato che: in caso di compilazione della fattura elettronica da parte del prestatore con il blocco “Dati del contratto” come sopra riportato (dicitura “RCLogistica”, numero di protocollo telematico e data della comunicazione di opzione); è possibile predisporre la LIPE precompilata con l’esclusione dell’IVA in esame. In caso contrario, la LIPE precompilata includerà l’IVA in esame nell’IVA esigibile e pertanto nel saldo della liquidazione. |
| ADEMPIMENTI COMMITTENTE/APPALTANTE | |
| Registrazione delle fatture | Il committente/appaltante una volta ricevuta la fattura al fine di poter esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA afferente il servizio acquistato, procede con la registrazione negli acquisti |
| LIPE | Il committente considera l’operazione in modo “ordinario”, nel senso che: indica l’imponibile a rigo VP3 e l’IVA (che ha versato all’erario) a rigo VP5 (se detraibile) senza fornire alcuna indicazione del versamento dell’IVA per conto dell’appaltatore |
| Pagamento dell’IVA | L’IVA evidenziata in fattura va versata dal committente con il mod. F24, senza possibilità di compensazione, entro il 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore, indicando: nella Sezione “Contribuente”, i dati del committente / appaltatore (che effettua il versamento); nel campo “Codice fiscale del coobbligato …”, il codice fiscale del prestatore / subappaltatore; nel campo “codice identificativo”, il codice “66 – Soggetto solidalmente responsabile inversione contabile IVA logistica”; il codice tributo “6045” (istituito con la Risoluzione 28 luglio 2025, n. 47/E); nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento”, il mese e l’anno per cui si effettua il pagamento. |
Compilazione della Dichiarazione IVA
Il modello della dichiarazione IVA annuale (mod. IVA 2026) da utilizzare per l’anno d’imposta 2025 approvato in via definitiva con il provv. 15 gennaio 2026 ha recepito tali novità aggiornando il:
- quadro VE le cui novità devono essere utilizzate dall’appaltatore/prestatore;
- quadro VJ i cui nuovi quadri devono essere utilizzati dal committente/appaltante.
| Compilazione Dichiarazione IVA | |
| Quadro VE (appaltatore/prestatore) | Nel quadro VE del mod. IVA 2026 il rigo VE38 è stato “sdoppiato” con l’introduzione dei nuovi campi 2 e 3. In particolare: al campo 1, vanno indicate (come nel mod. IVA 2025) le operazioni soggette a split payment di cui all’art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972; a campo 2 e campo 3, va riportato rispettivamente l’imponibile e l’imposta relativa alle prestazioni di trasporto merci o servizi di logistica per le quali l’IVA è versata dal committente, a seguito dell’invio all’Agenzia delle Entrate dell’apposita Comunicazione di opzione. L’indicazione dell’imposta ha soltanto una funzione “espositiva”. La stessa, infatti, non viene utilizzata (correttamente) per determinare l’IVA a debito del prestatore Leggi la Guida Dichiarazione IVA 2026 |
| Quadro VJ (committente/appaltante) | Il quadro VJ ridenominato “Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni” risulta, ora, suddiviso in 2 Sezioni: Sezione 1: continua ad essere riservata alla determinazione dell’IVA relativa alle operazioni in reverse charge (per le quali l’IVA è assolta dall’acquirente/committente); Sezione 2: la nuova sezione, composta dal solo nuovo rigo VJ30, è riservata all’indicazione dell’imponibile e dell’IVA relativa all’acquisto di servizi da parte delle imprese di trasporto/movimentazione merci e di logistica per i quali è stata esercitata l’opzione per il regime in esame L’indicazione dell’imponibile (campo 1) e dell’imposta (campo 2) non ha alcun riflesso sulla liquidazione dell’IVA (in particolare, l’imposta non va riportata, a differenza di quella risultante da rigo VJ19, nel quadro VL). Leggi la Guida Dichiarazione IVA 2026 |
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