2° Contenuto: Rottamazione-quinquies. Revoca istanza e ripresa vecchie dilazioni

COMMENTO

DI ANDREA AMANTEA | 17 MARZO 2026

La presentazione dell’istanza di rottamazione-quinquies entro il prossimo 30 aprile sospende le rateazioni in corso eventualmente attivate per gli stessi debiti oggetto di sanatoria. La sospensione opera fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di rottamazione. Alla stessa data (31 luglio 2026), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la rottamazione-quinquies sono automaticamente revocate. Detto ciò, il contribuente potrebbe avere ripensamenti circa l’adesione alla definizione agevolata e decidere di proseguire con la rateazione “ordinaria”. Ciò può avvenire solo nel rispetto di precise condizioni e tempistiche.

La rottamazione-quinquies. Un cenno

La nuova rottamazione delle cartelle è disciplinata ai commi da 82 a 101 della Legge n. 199/2025, Legge di Bilancio 2026.

È possibile presentare istanza di adesione telematica entro il prossimo 30 aprile 2026.

L’istanza potrà essere presentata solo per i debiti affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 se derivanti:

  • dal mancato versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di liquidazione di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, e agli artt. 54-bis e 54-ter del D.P.R. n. 633/1972, oppure
  • dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
  • multe statali per violazioni al codice della strada (violazioni contestate da polizia, carabinieri, ecc.).

Comma 82, Legge di Bilancio 2026
“I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 54-bis e 54-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento (…).”.

Rottamazione-quinquies – Legge di Bilancio 2026
CosaRottamazione quinquies, commi 82101, Legge n. 199/2025.
Termine presentazione istanza30 aprile 2026.
Scadenza pagamentiUnica soluzione, entro il 31 luglio 2026, ovvero, massimo 54 rate bimestrali.
Unica o prima rata31 luglio 2026
Dalla 1a alla 3a31 luglio 2026,
30 settembre 2026,
30 novembre 2026
Dalla 4a alla 51aA decorrere dal 2027:
31 gennaio,
31 marzo,
31 maggio,
31 luglio,
30 settembre,
30 novembre.
Dalla 52alla 54a31 gennaio 2035, 31 marzo 2035 e 31 maggio 2035.
Debiti rottamabiliOmesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di liquidazione di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 e agli artt. 54-bis e 54-ter del D.P.R. n. 633/1972, oppure
omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento (Avvisi bonari: dell’A.d.E. per IVS / Gestione separata INPS dell’INPS per contributi dipendenti, Enpals, ecc.);
multe “statali” per violazioni al codice della strada (violazioni contestate da polizia, carabinieri, ecc.).
Debiti esclusiContributi previdenziali casse private.
Imposte e sanzioni su redditi non dichiarati.
Violazioni formali.
Tributi enti locali ed entrata patrimoniali affidati all’ADER per il recupero.
Multe polizia locale.
Ecc.
Effetti su dilazioni in corso alla data dell’istanzaSospensione alla data di presentazione dell’istanza;
revoca al 31 luglio 2026;
stop a nuove dilazioni ex art. 19, D.P.R. n. 602/1973.
Importi dovutiSomme affidate all’Agente della Riscossione a titolo di capitale;
le spese di rimborso per le procedure esecutive;
le spese di notifica della cartella di pagamento;
gli interessi di dilazione al 3% dal 1° agosto 2026 in caso di richiesta di rateazione delle somme dovute in seguito alla sanatoria.
Importi cancellatiLe sanzioni collegate alla maggiore imposta contestata;
gli interessi anche riferiti alla ritardata iscrizione a ruolo;
le somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art. 27, D.Lgs. n. 46/1999);
l’aggio della riscossione.
Per le c.d. multe stradali non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, compresi quelli di cui all’art. 27, comma 6, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.

Si ricorda che il D.L. 27 febbraio 2026, n. 25 (c.d. D.L. “Maltempo – ciclone Harry”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2026, n. 49, è intervenuto anche in materia di versamenti tributari e non prevedendo una specifica sospensione.

L’art. 2 del D.L. stabilisce che la sospensione si applica ai soggetti che alla data del 18 gennaio avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa in immobili, ubicati nei territori dei Comuni delle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia, interessati dagli eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026:

  • danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del D.L., dalle competenti autorità in conseguenza dei predetti eventi meteorologici;
  • danneggiati per i quali, alla data di entrata in vigore del D.L., sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei citati eventi e, all’esito delle verifiche svolte, sia disposto lo sgombero per inagibilità.

Per gli stessi soggetti opera altresì una proroga di tre mesi di tutte le scadenze legate alla rottamazione-quinquies: di conseguenza potranno presentare istanza di definizione agevolata entro il prossimo 31 luglio 2026, nonché pagare la prima rata entro il 31 ottobre.

Fatta tale doverosa ricostruzione, passiamo ad analizzare la corretta gestione di un’eventuale revoca dell’istanza di adesione per la ripresa di una precedente dilazione per i carichi oggetto di sanatoria.

Rottamazione-quinquies. Rinuncia all’istanza e ripresa vecchie dilazioni

La presentazione dell’istanza di rottamazione-quinquies, art. 1, commi 82101, della Legge n. 199/2025, sospende le eventuali rateazioni in corso per gli stessi debiti oggetto di sanatoria.

La sospensione opera, ai sensi del comma 91, lett. b), della Legge n. 199/2025, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2026) delle somme dovute a titolo di rottamazione.

Alla stessa data (31 luglio 2026), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la rottamazione-quinquies sono automaticamente revocate (comma 94, lett. a).

Detto ciò, il contribuente potrebbe avere ripensamenti circa l’adesione alla definizione agevolata e decidere di proseguire con la rateazione “ordinaria”.

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2/2017, documenti di prassi riferito alla rottamazione-bis, art. 6, D.L. n. 193/2016, aveva ritenuto che per le dilazioni in corso, alla data di pagamento della prima o unica rata della rottamazione:

  • se il debitore avesse correttamente effettuato il pagamento della prima o unica rata, si determinava la revoca automatica della dilazione precedentemente accordata e ancora in essere;
  • se invece il pagamento in unica soluzione o della prima rata non fosse stato perfezionato, si configurava l’inefficacia della definizione e il debito non poteva essere oggetto di un nuovo provvedimento di rateizzazione da parte dell’Agente della Riscossione.

In tale ultimo caso, il debitore tuttavia poteva riprendere i versamenti relativi alla precedente dilazione in quanto non oggetto di revoca automatica.

Tale indicazione però è stata poi disattesa dall’Ex Equitalia, ora ADER.

Nel corso di un incontro con l’ODCEC di Roma, era stato chiarito che: “Dopo la presentazione della dichiarazione di adesione, è possibile rinunciare alla definizione agevolata, producendo, inderogabilmente, entro il 31 marzo 2017, un’apposita dichiarazione; decorso tale termine il contribuente non può più rinunciare alla dichiarazione di adesione precedentemente presentata”.

Da qui, a seguito del mancato pagamento della prima o dell’unica rata della definizionepost rinuncia nei suddetti termini, sarà revocata la sospensione ed il contribuente potrà riprendere il pagamento delle rate della dilazione precedentemente concessa.

Tali indicazioni sono da rapportare alla data del 30 aprile 2026, termine entro il quale può essere presentata istanza di rottamazione-quinquies.

La revoca dunqueè necessaria e deve essere fatta entro tale data.

Salvo quanto detto per i soggetti di cui al D.L. 27 febbraio 2026, n. 25 (c.d. D.L. “Maltempo – ciclone Harry”).

A parere di chi scrive non si pone il problema di un’intervenuta eventuale decadenza della dilazione sospesa posto che le rate nel frattempo sospese non dovrebbero essere conteggiate ai fini della verifica della decadenza del piano che è legato al numero di rate complessivamente non versate.

L’inadempienza e la decadenza dei piani di rateazione
Rateazioni in essere all’8 marzo 2020 (21 febbraio per i soggetti in zona rossa D.P.C.M. 1° marzo 2020)Mancato pagamento di 18 rateanche non consecutiveArt. 3, comma 1, D.L. n. 146/2021
Rateazioni concesse dopo l’8 marzo e fino al 31 dicembre 2021Mancato pagamento di 10 rateanche non consecutiveArt. 13-decies, commi 4 e 5, D.L. n. 137/2020
Rateazioni presentate dal 1° gennaio 2022Mancato pagamento di 5 rateanche non consecutiveArt. 19, D.P.R. n. 602/1973
Rateazioni presentate dal 16 luglio 2022 in avanti (anche postriforma)Mancato pagamento di 8 rateanche non consecutiveArt. 15-bis, D.L. n. 50/2022, post conversione in legge.

Troverà dunque applicazione il comma 3-bis dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, in base al quale: in caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino al massimo previsto dai commi 1 e 1.1, per ciascuna delle condizioni ivi previste.

Nei fatti, in attesa di ulteriori conferme ufficiali, il piano di dilazione viene ripristinato dividendo il debito residuo comprensivo delle rate sospese per il numero di rate non versate del piano originario oppure chiedendo la dilazione del debito nel numero di rate ammesse dal citato art. 19.

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