CIRCOLARE MONOGRAFICA
Inquadramento normativo, contenuti, procedura, funzione ed effetti del deposito, tutela dei soci ed esame di un caso pratico
DI CARLA DE LUCA | 17 MARZO 2026
Il deposito del bilancio finale di liquidazione di una s.r.l. rappresenta il passaggio conclusivo del procedimento di scioglimento, nel quale si cristallizza l’esito delle operazioni compiute dal liquidatore e si apre la fase di tutela finale dei soci e dei terzi.
Inquadramento normativo e funzione del deposito
L’art. 2492 c.c. stabilisce che, compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio nella divisione dell’attivo, e devono depositarlo presso l’Ufficio del Registro delle imprese competente.
Il deposito non ha una mera funzione formale, ma assolve a tre funzioni sostanziali: pubblicitaria, informativa e di presupposto per la successiva cancellazione.
Sul piano pubblicitario, l’iscrizione del deposito rende opponibile erga omnes la chiusura delle operazioni di liquidazione, segnando un momento ben preciso da cui decorrono termini e effetti, in primis il termine di 90 giorni per l’eventuale reclamo dei soci.
Sul piano informativo, il deposito consente a soci, creditori e potenziali controparti di conoscere il risultato finale della liquidazione, il riparto dell’attivo, la sorte delle passività e la presenza eventuale di residui non liquidati, adempiendo così a un ruolo di trasparenza in linea con la disciplina delle società di capitali.
Inoltre, l’art. 2495 c.c. collega espressamente l’approvazione del bilancio finale e il suo deposito al potere-dovere dei liquidatori di richiedere la cancellazione della società dal Registro delle imprese, a completamento del procedimento estintivo. Decorsi i novanta giorni dall’iscrizione del deposito senza reclami, ovvero definiti i reclami eventualmente proposti, il conservatore procede alla cancellazione ai sensi dell’art. 2495 c.c.
Contenuti del bilancio finale e ruolo del piano di riparto
Il bilancio finale di liquidazione deve rappresentare in modo fedele e completo la situazione patrimoniale e finanziaria della società alla conclusione della liquidazione, con indicazione delle attività e passività residue e della ripartizione del patrimonio tra i soci. La dottrina e la prassi camerale richiedono che dal bilancio finale devono risultare compiute tutte le operazioni di liquidazione, ragione per cui non sono iscrivibili i bilanci che espongano ancora poste attive e passive non definite, salvo che il piano di riparto ne preveda l’assegnazione.
Elemento essenziale è il piano di riparto, che forma parte inscindibile del bilancio finale e specifica nel dettaglio le somme o i beni assegnati a ciascun socio, nonché l’eventuale residuo passivo. Le istruzioni camerali chiariscono che il piano di riparto deve essere sempre allegato alla pratica di deposito del bilancio finale di liquidazione per le società di capitali, proprio perché consente di verificare la corretta applicazione dei criteri legali o statutari di distribuzione e l’assenza di lesioni significative delle posizioni soggettive dei soci.
La normativa fiscale e la prassi dell’Amministrazione finanziaria aggiungono un ulteriore livello: in caso di assegnazioni ai soci, il bilancio finale è soggetto a obbligo di registrazione, e nel deposito dovranno essere indicati gli estremi di registrazione, salvo che ricorrano ipotesi di esclusione (ad esempio, mera restituzione di capitale sociale o attribuzione di crediti verso l’Erario). Ciò comporta che, sul piano operativo, il liquidatore debba coordinare tempi e adempimenti tra registrazione all’Agenzia delle Entrate e deposito telematico al Registro delle imprese, così da evitare richieste di integrazione o sospensione della pratica.
Procedura di deposito presso il Registro delle imprese
Dal punto di vista procedurale, il deposito del bilancio finale di liquidazione avviene oggi in via ordinaria in modalità telematica, mediante pratica al Registro delle imprese della Camera di Commercio nel cui ambito è ubicata la sede legale della società. Il bilancio, sottoscritto dal liquidatore con firma digitale, viene allegato insieme alla relazione dell’organo di controllo (se esistente) e al piano di riparto, oltre agli altri eventuali documenti richiesti dalla modulistica camerale locale.
Le guide operative delle Camere di Commercio specificano che la denominazione da utilizzare nella pratica è quella del “bilancio finale di liquidazione”, con indicazione della data di riferimento (normalmente coincidente con la data di compimento delle operazioni di liquidazione). In alcune prassi camerali, la relazione del liquidatore non è obbligatoria, mentre lo è la relazione del collegio sindacale o dell’organo di controllo, ove presente, in coerenza con quanto prevede l’art. 2492 c.c. in merito all’accompagnamento del bilancio finale da parte di tali relazioni.
La disciplina distingue poi il deposito del bilancio finale dalla successiva istanza di cancellazione: di regola si tratta di adempimenti separati, ma in caso di approvazione espressa del bilancio da parte dei soci si ammette, in alcune prassi camerali, l’esecuzione contestuale dei due adempimenti con un’unica pratica telematica. Ciò consente di accelerare il percorso di estinzione, riducendo i tempi morti tra deposito, decorso del termine per il reclamo e iscrizione della cancellazione, ferma restando la necessità di rispettare i termini legali.
Tutela dei soci: reclamo e approvazione
Il deposito del bilancio finale di liquidazione non coincide, nelle s.r.l., con una approvazione assembleare implicita, ma apre una finestra temporale di possibile contestazione da parte dei soci, disciplinata dall’art. 2492 c.c. Compiuto il deposito, ogni socio ha 90 giorni dalla data di iscrizione per proporre reclamo al tribunale in contraddittorio con i liquidatori, e tutti i reclami devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, al fine di garantire uniformità di trattamento e certezza degli effetti.
La giurisprudenza ha chiarito che, per le s.r.l., il termine per il reclamo decorre proprio dalla data del deposito presso il Registro delle imprese, non essendo previsto alcun onere di comunicazione individuale ai soci del bilancio finale di liquidazione, a differenza di quanto accade per le società di persone. Questo conferma il ruolo centrale della pubblicità legale, che sostituisce in gran parte la comunicazione diretta, e impone ai soci un dovere di vigilanza sull’attività del liquidatore nella fase finale.
L’eventuale sentenza che decide i reclami produce effetti anche nei confronti dei soci non intervenuti e un estratto della sentenza definitiva viene trasmesso al Registro delle imprese per la relativa annotazione, così da aggiornare il quadro pubblicitario sulla vicenda liquidativa. Solo una volta decisi i reclami, oppure decorso il termine senza che ne siano proposti, il bilancio finale può dirsi definitivamente consolidato e il liquidatore può, o deve, procedere alla richiesta di cancellazione ai sensi dell’art. 2495 c.c., completando il percorso iniziato con il deposito.
Effetti del deposito in rapporto a creditori e terzi
Sul piano dei rapporti con i creditori e con i terzi in genere, il deposito del bilancio finale di liquidazione svolge una funzione di trasparenza e di delimitazione delle responsabilità. Il documento rappresenta infatti il quadro finale delle attività e passività e consente ai creditori di verificare se e in che misura le loro ragioni siano state soddisfatte o eventualmente trascurate, potendo orientare le proprie iniziative (anche in sede di responsabilità dei liquidatori) sulla base di dati ufficiali.
L’art. 2495 c.c. disciplina l’effetto estintivo della cancellazione, ma salva la possibilità per creditori insoddisfatti di agire nei confronti dei liquidatori o, entro certi limiti, dei soci che abbiano ricevuto somme o beni in sede di riparto, nei limiti di quanto ricevuto. In questo quadro, il bilancio finale depositato assume valore probatorio rilevante ai fini della ricostruzione delle movimentazioni patrimoniali, delle scelte di liquidazione e del quantum attribuito ai soci, fungendo da base per una eventuale azione di responsabilità.
È necessario, poi, considerare il profilo fiscale: il bilancio finale e il piano di riparto indicano l’eventuale emersione di plusvalenze o utili di liquidazione imponibili in capo ai soci, nonché le poste che potranno rilevare ai fini dell’accertamento delle imposte dirette e indirette. Da questo punto di vista, un deposito accurato e coerente con la documentazione contabile non ha solo una valenza civilistica, ma contribuisce a ridurre il rischio di contestazioni future da parte dell’Amministrazione finanziaria, offrendo un quadro chiaro e documentato delle ultime operazioni di liquidazione.
Considerazioni operative per il liquidatore di una s.r.l.
Nella pratica di una s.r.l., il deposito del bilancio finale di liquidazione richiede al liquidatore un approccio pianificato, che parta dalla chiusura delle scritture contabili e approdi alla predisposizione del bilancio finale e del piano di riparto in modo coerente con le risultanze di libro giornale, mastri e inventari. In tale contesto, l’attenzione alla rappresentazione veritiera delle posizioni creditorie, alla corretta valutazione delle attività residue e alla corretta imputazione delle spese di liquidazione assume rilievo centrale, anche in chiave di prevenzione di reclami o azioni di responsabilità.
Dal punto di vista documentale, la pratica di deposito dovrà essere completa di tutti gli allegati previsti (bilancio, piano di riparto, eventuali relazioni, estremi di registrazione fiscale delle assegnazioni), sottoscritti con firma digitale, e presentata secondo le specifiche tecniche del Registro imprese competente. L’utilizzo di piattaforme telematiche e di firme elettroniche qualificate consente oggi una gestione più efficiente dell’adempimento, ma impone al contempo attenzione alla corretta qualificazione del file depositato e alla riconducibilità del contenuto agli schemi richiesti dalle Camere di Commercio.
Infine, la consapevolezza degli effetti che il deposito produce in termini di decorrenza dei termini per il reclamo, presupposto per la cancellazione e possibile base probatoria per creditori e Amministrazione finanziaria, suggerisce al liquidatore di considerare questo adempimento come il culmine di un percorso di liquidazione, e non come un semplice atto burocratico finale. Una s.r.l. che giunge al deposito di un bilancio finale completo, chiaro e coerente, accompagnato da un piano di riparto trasparente, si avvia a una chiusura ordinata del proprio ciclo di vita, con riduzione dei margini di conflittualità postuma tra soci, creditori e organi sociali.
Caso pratico
Nel caso della Red s.r.l. unipersonale, posta in liquidazione con deliberazione assembleare dell’8 luglio 2025, il deposito del bilancio finale di liquidazione assume un rilievo centrale sia sul piano civilistico sia sul piano informativo verso soci e creditori.
La delibera ha disposto lo scioglimento della società ai sensi degli artt. 2484 e seguenti c.c. e ha nominato quale liquidatore il socio unico, incaricato di attuare tutte le operazioni necessarie alla definizione dei rapporti sociali e alla chiusura della società.
La liquidazione ha avuto inizio il 18 luglio 2025 e si è protratta sino al 22 ottobre 2025, data alla quale è stato redatto il bilancio finale di liquidazione, che costituisce il documento cardine per il successivo deposito presso il Registro delle imprese. Il bilancio finale al 22 ottobre 2025 è integrato da una puntuale relazione del liquidatore e da un piano di riparto finale, documenti che nel loro complesso danno conto in modo organico dell’operato svolto, della situazione patrimoniale conclusiva e delle conseguenze per soci e creditori.
Proprio l’esame congiunto di questi tre elaborati consente di comprendere in concreto la funzione del deposito del bilancio finale: rendere pubblica la situazione di dissesto residua, attestare l’assenza di utilità distribuibili al socio unico e preparare il terreno alla cancellazione della società ai sensi dell’art. 2492 c.c., nel rispetto delle garanzie per soci e creditori.
Contenuto del bilancio finale e rappresentazione del dissesto
Lo stato patrimoniale finale della Red s.r.l. unipersonale al 22 ottobre 2025 evidenzia un totale attivo pari a 67.155,51 euro, composto essenzialmente da crediti e da limitate disponibilità liquide.
In particolare, i crediti complessivi ammontano a 63.756,13 euro, comprensivi di crediti tributari verso l’Erario per compensazioni (1.476,13 euro), crediti verso soci per versamenti dovuti (30.000,00 euro) e crediti diversi, inclusi quelli “da personalizzare”, per complessivi 32.280,00 euro.
Le disponibilità liquide nette risultano pari a 3.399,38 euro, frutto di un saldo positivo su un conto vincolato di 3.526,31 euro, parzialmente compensato da un saldo negativo di 126,93 euro presso un istituto di credito (Banca X), a conferma di una liquidità estremamente contenuta rispetto al volume dei debiti residui.
Sul versante del passivo e del patrimonio netto, il bilancio finale registra un patrimonio netto negativo pari a 577.734,45 euro, derivante da un capitale sociale di 10.000,00 euro, da versamenti soci in conto copertura perdite per 30.000,00 euro, da perdite pregresse per 494.045,92 euro e dalla perdita del periodo di liquidazione (1° gennaio 2025 – 22 ottobre 2025) pari a 123.688,53 euro.
Il quadro complessivo dei debiti è particolarmente gravoso: i debiti totali ammontano a 644.889,96 euro, di cui 129.624,42 euro verso fornitori (inclusi 54.000,00 euro di fatture da ricevere), 342.678,52 euro verso l’Erario (IVA, ritenute, IRES, IRAP e altri debiti tributari), 150.635,50 euro verso istituti di previdenza e assistenza (INPS, INAIL e altri enti) e 21.243,52 euro per altri debiti, oltre a 708,00 euro di ratei passivi.
Il bilancio finale che si deposita è quindi un bilancio di liquidazione in perdita, la cui funzione è fotografare un dissesto già maturato negli esercizi precedenti e non risolvibile mediante la liquidazione delle residue attività, come lo stesso liquidatore sottolinea nella sua relazione.
Relazione del liquidatore: criteri valutativi e scelte gestionali
La relazione del liquidatore è un elemento essenziale del deposito, perché spiega le modalità di gestione della fase liquidatoria, i criteri di valutazione adottati e le ragioni economiche del risultato finale.
Nel caso Red s.r.l. unipersonale, il liquidatore chiarisce che le attività sono state valutate al presumibile valore di realizzo, tenendo conto dello stato di liquidazione e delle concrete possibilità di incasso o dismissione, mentre i crediti sono stati iscritti al loro presumibile valore di realizzo sulla base delle informazioni disponibili e dei rapporti con i debitori.
I debiti sono stati iscritti al valore di estinzione, comprensivo degli oneri accessori maturati alla data del bilancio finale, e la relazione precisa che non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali delle poste attive né sono state iscritte attività prive di attendibile prospettiva di realizzo. Questo passaggio assume particolare rilievo nel contesto del deposito, perché consente a soci e creditori di comprendere che il bilancio finale non è frutto di “ottimismi contabili”, ma riflette con prudenza il valore effettivamente recuperabile del patrimonio sociale.
Dal punto di vista gestionale, la relazione illustra che, nel periodo di liquidazione, il liquidatore ha limitato la gestione corrente a quanto strettamente necessario, ha curato la riscossione dei crediti e la progressiva dismissione delle attività e ha cercato di definire, per quanto possibile, le posizioni debitorie verso fornitori, Fisco, enti previdenziali e altri creditori. È inoltre evidenziato che è stata mantenuta una continuità temporanea delle attività del centro estetico solo nella misura in cui essa risultava funzionale alla massimizzazione del realizzo, e che sono stati valutati eventuali accordi transattivi o definizioni agevolate con i principali creditori, specie fiscali e previdenziali, sospendendo le operazioni non strettamente necessarie per evitare l’ulteriore aggravamento del dissesto.
| Relazione del liquidatore |
| Con deliberazione assembleare in data 8 luglio 2025 la società Red s.r.l. unipersonale è stata posta in liquidazione ai sensi degli artt. 2484 e seguenti del Codice civile e il sottoscritto ……… è stato nominato liquidatore, con il compito di porre in essere tutte le operazioni necessarie alla definizione dei rapporti sociali e alla chiusura della società. La liquidazione ha avuto inizio in data 18 luglio 2025 e si è protratta fino al 22 ottobre 2025, data alla quale è stato redatto il presente bilancio finale di liquidazione. Il presente bilancio finale di liquidazione al 22 ottobre 2025 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società a seguito delle operazioni liquidatorie svolte nel periodo. |
| Nel corso della liquidazione il liquidatore ha provveduto alla gestione corrente strettamente necessaria, alla riscossione dei crediti, alla progressiva dismissione delle attività e alla definizione, per quanto possibile, delle posizioni debitorie della società verso fornitori, erario, enti previdenziali e altri creditori. I criteri di valutazione adottati sono conformi alle disposizioni del Codice civile e ai Principi contabili nazionali applicabili ai bilanci di liquidazione. |
| Le attività sono state iscritte al presumibile valore di realizzo, tenuto conto dello stato di liquidazione e delle concrete possibilità di incasso o dismissione; i crediti sono stati valutati al loro presumibile valore di realizzo, sulla base delle informazioni disponibili e delle risultanze dei rapporti con i debitori; i debiti sono stati iscritti al valore di estinzione, comprensivo degli oneri accessori maturati alla data di riferimento del bilancio finale. |
| Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali delle poste attive né sono state iscritte attività prive di attendibile prospettiva di realizzo. |
| Dalla lettura dello stato patrimoniale finale emerge un rilevante squilibrio tra l’ammontare complessivo dei debiti, in particolare di natura fiscale e previdenziale, e il valore delle attività ancora esistenti alla data del 22 ottobre 2025. Il conto economico di liquidazione evidenzia una perdita complessiva pari a euro 123.688,53, che, sommata alle perdite pregresse portate a nuovo, determina un patrimonio netto di liquidazione negativo pari a euro 551.670,88. Tale situazione riflette, da un lato, le difficoltà economiche che hanno interessato la società negli esercizi precedenti e, dall’altro, i limiti di realizzo delle attività residualmente disponibili nel corso della liquidazione. |
| Nel periodo di liquidazione il liquidatore ha valutato, caso per caso, le possibili azioni volte al contenimento delle perdite e alla migliore soddisfazione dei creditori, privilegiando la continuità temporanea delle attività del centro estetico solo nella misura strettamente funzionale alla massimizzazione del realizzo. Sono stati esaminati eventuali accordi transattivi o definizioni agevolate nei confronti dei principali creditori, in particolare fiscali e previdenziali, ove ne ricorressero i presupposti di legge, e sono state sospese le operazioni non strettamente necessarie al fine di evitare l’ulteriore aggravamento del dissesto. Alla data del presente bilancio finale di liquidazione non residuano somme distribuibili ai soci, in quanto il patrimonio netto di liquidazione risulta negativo e le attività disponibili non sono sufficienti a soddisfare integralmente il complesso dei debiti sociali. |
| Conseguentemente, non è stato predisposto alcun piano di riparto a favore del socio unico, non sussistendo utilità economiche da attribuire in suo favore dopo la soddisfazione, totale o parziale, dei creditori sociali. Resta inteso che eventuali successive sopravvenienze attive o passive, relative a fatti sorti anteriormente alla chiusura della liquidazione, saranno trattate secondo quanto previsto dall’art. 2495 del Codice civile. |
| Il bilancio finale di liquidazione, unitamente alla presente relazione, sarà depositato presso il Registro delle imprese competente ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 2492 del Codice civile e reso disponibile ai soci e ai creditori, i quali potranno proporre eventuale opposizione nei termini di legge. Decorso inutilmente tale termine, o acquisiti gli eventuali provvedimenti di non opposizione da parte dell’autorità giudiziaria, verrà presentata istanza di cancellazione della società dal Registro delle imprese. |
| Luogo, 8 marzo 2026 |
| Il Liquidatore |
| ……… |
Piano di riparto e assenza di utilità per il socio unico
Il piano di riparto finale, anch’esso oggetto di deposito, dà applicazione concreta ai principi dettati dagli artt. 2491 e 2492 c.c., secondo cui il riparto ai soci può avvenire solo dopo l’integrale soddisfazione dei creditori sociali o l’accantonamento delle somme necessarie per pagarli. Nel caso Red s.r.l. unipersonale, il piano di riparto mette in evidenza tre dati chiave: patrimonio netto di liquidazione negativo per 577.734,45 euro, attivo patrimoniale integralmente assorbito dalle passività e inesistenza di somme o beni distribuibili al socio unico.
Il documento indica espressamente che il socio unico è il sig. ………, titolare del 100% del capitale sociale, e conclude che non vi sono attività nette da ripartire, con la conseguenza che al socio non compete alcuna somma o bene a titolo di quota di riparto. Le risorse residue (disponibilità liquide e crediti iscritti all’attivo, complessivamente pari a 67.155,51 euro) sono destinate, secondo l’ordine di legge, al pagamento parziale dei creditori sociali, nei limiti delle risorse effettivamente recuperabili.
Il piano di riparto specifica, inoltre, che eventuali crediti dei fornitori o degli altri creditori che non dovessero trovare integrale soddisfazione si estingueranno per effetto della cancellazione della società dal Registro delle imprese, salve le eventuali responsabilità personali previste dalla legge. Questo chiarimento è particolarmente importante in un contesto di forte sbilancio, perché consente ai creditori di comprendere sin da subito che il sommario soddisfacimento delle loro ragioni non dipende da scelte discrezionali del liquidatore, ma dalla oggettiva insufficienza del patrimonio sociale residuo.
| Piano di riparto finale ai sensi dell’art. 2492 c.c. | |
| Red s.r.l. unipersonale in liquidazione Sede legale: Via ……… – cap. ……… (………) Codice fiscale e Partita IVA: ……… – Codice attività: 96.22.09 – Centro estetico Premessa Il sottoscritto liquidatore, in esecuzione del mandato ricevuto, ha provveduto alla liquidazione del patrimonio sociale e ha redatto il bilancio finale di liquidazione al 22 ottobre 2025, ai sensi dell’art. 2492 c.c., dal quale emerge la seguente situazione patrimoniale: | |
| ATTIVO | |
| Voce | Importo |
| Crediti tributari (Erario c/compensazioni) | € 1.476,13 |
| Crediti verso soci per versamenti dovuti | € 30.000,00 |
| Crediti diversi | € 30.900,00 |
| Crediti diversi da personalizzare | € 1.380,00 |
| Disponibilità liquide (Banca c/vincolato) | € 3.526,31 |
| Disponibilità liquide (Banca FriulAdria) | – € 126,93 |
| TOTALE ATTIVO | € 67.155,51 |
| PASSIVO | |
| Voce | Importo |
| Debiti verso fornitori | € 129.624,42 |
| Debiti tributari | € 342.678,52 |
| Debiti verso istituti di previdenza e assistenza | € 150.635,50 |
| Altri debiti | € 21.243,52 |
| Ratei passivi | € 708,00 |
| TOTALE PASSIVO | € 644.889,96 |
| PATRIMONIO NETTO DI LIǪUIDAZIONE | |
| Voce | Importo |
| Capitale sociale | € 10.000,00 |
| Versamenti soci in conto copertura perdite | € 30.000,00 |
| Perdite portate a nuovo | – € 494.045,92 |
| Perdita del periodo di liquidazione (01/01/2025 – 22/10/2025) | – € 123.688,53 |
| PATRIMONIO NETTO FINALE DI LIǪUIDAZIONE | – € 577.734,45 |
| Analisi della situazione patrimoniale Come risulta dal bilancio finale di liquidazione: il totale delle attività realizzate e realizzabili ammonta a € 67.155,51; il totale delle passività (debiti verso fornitori, debiti tributari, debiti previdenziali, altri debiti e ratei passivi) ammonta a € 644.889,96; il patrimonio netto finale risulta negativo per € 577.734,45. Le disponibilità liquide residue (€ 3.399,38 netti) e i crediti iscritti all’attivo (€ 63.756,13), per complessivi € 67.155,51, sono integralmente vincolati al parziale soddisfacimento delle passività sociali, nei limiti consentiti dalle risorse disponibili. In particolare: i crediti verso soci per versamenti dovuti (€ 30.000,00) sono stati richiamati in esecuzione della delibera assembleare di copertura perdite e rimangono iscritti in attesa di incasso; i crediti tributari (€ 1.476,13) e i crediti diversi (€ 32.280,00) sono in corso di realizzo/recupero; le disponibilità liquide (€ 3.399,38 netti) sono destinate al pagamento parziale dei debiti residui. Piano di riparto Socio unico: Ǫuota di partecipazione: 100% del capitale sociale Tenuto conto che: il patrimonio netto di liquidazione risulta negativo per € 577.734,45; l’attivo patrimoniale è integralmente assorbito dalle passività e non residuano somme o beni distribuibili; ai sensi degli artt. 2491 e 2492 c.c., il riparto ai soci può avvenire solo dopo l’integrale soddisfacimento dei creditori sociali o l’accantonamento delle somme necessarie per pagarli; si dà atto che NON vi sono attività nette da ripartire al socio unico. Pertanto, al socio unico non compete alcuna somma o bene a titolo di quota di riparto sul risultato della liquidazione. Destinazione delle risorse residue Le disponibilità liquide residue e i crediti iscritti all’attivo saranno destinati, secondo l’ordine di legge, al pagamento parziale dei creditori sociali, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili. Eventuali crediti residui non soddisfatti si estingueranno per effetto della cancellazione della società dal Registro delle imprese, salve le responsabilità personali previste dalla legge. Approvazione e deposito Il presente piano di riparto, unitamente al bilancio finale di liquidazione al 22 ottobre 2025, è sottoposto all’approvazione del socio unico e sarà depositato presso il Registro delle imprese della Camera di Commercio di ……… ai sensi dell’art. 2492 c.c. Luogo, lì 7 marzo 2026 Il liquidatore, ……… | |
Deposito al Registro delle imprese e effetti successivi
La relazione del liquidatore dà atto che il bilancio finale di liquidazione, unitamente alla relazione e al piano di riparto, sarà depositato presso il Registro delle imprese competente (in ragione della sede legale) ai sensi dell’art. 2492 c.c.
Tale deposito ha l’effetto di rendere i documenti disponibili ai soci e ai creditori, i quali potranno proporre eventuale opposizione nei termini di legge, assumendo così una piena funzione informativa e di garanzia.
Il liquidatore indica che, decorso inutilmente il termine per le opposizioni o acquisiti eventuali provvedimenti di non opposizione da parte dell’Autorità giudiziaria, verrà presentata l’istanza di cancellazione della società dal Registro delle imprese, completando il procedimento estintivo disciplinato dall’art. 2495 c.c.
In questa prospettiva, il deposito non è un adempimento meramente formale, bensì il momento di snodo in cui il risultato della liquidazione viene cristallizzato e sottoposto al vaglio potenziale di soci e creditori prima della definitiva estinzione dell’ente.
L’esempio della Red s.r.l. unipersonale mostra come la corretta predisposizione e il deposito coordinato di bilancio finale, relazione del liquidatore e piano di riparto consentano di chiudere in modo ordinato anche una liquidazione fortemente passiva, assicurando trasparenza sulle scelte gestionali, chiarezza sulla situazione patrimoniale conclusiva e rispetto delle garanzie procedurali previste dal Codice civile.
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