3° Contenuto Riservato: Quadro VO delle opzioni nella dichiarazione IVA

SCHEDA PRATICA

DI DEVIS NUCIBELLA | 18 MARZO 2026

Le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte dirette devono essere comunicate (art. 2, D.P.R. n. 442/1997) esclusivamente utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA considerato che quanto rileva è il solo comportamento concludente assunto dal contribuente durante l’anno d’imposta.
Nell’ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA, il quadro VO va presentato in allegato alla dichiarazione dei redditi.

Fonti ufficiali

Istruzioni Mod. IVA

Generalità

Le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte dirette devono essere comunicate (art. 2, D.P.R. n. 442/1997) esclusivamente utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA, considerato che quanto rileva è il solo comportamento concludente assunto dal contribuente durante l’anno d’imposta.

Leggi la Guida Dichiarazione IVA 2026

Nell’ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA, il quadro VO va presentato in allegato alla dichiarazione dei redditi.

A tal fine è prevista, nel frontespizio del mod. Redditi, una specifica casella la cui barratura consente di segnalare la presenza del quadro VO compilato dai predetti soggetti.

Il quadro si compila mediante barratura della casella corrispondente all’opzione o revoca delle modalità di determinazione dell’imposta o di un regime contabile diverso da quello proprio.

Quadro VOSez. I – Opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell’IVA
Sez, II – Opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi
Sez. III – Opzioni e revoche agli effetti sia dell’IVA che delle imposte sui redditi
Sezione IV – Opzione agli effetti dell’imposta sugli intrattenimenti (ISI)
Sezione V – Opzione agli effetti dell’IRAP

Comportamento concludente

Il citato D.P.R. n. 442/1997 dispone che l’opzione o la revoca del regime di determinazione dell’imposta (es. applicazione del regime ordinario in agricoltura) o del regime contabile (es. contabilità ordinaria per le imprese) è considerata validamente esercitata qualora il contribuente abbia posto in essere il relativo comportamento fin dall’inizio dell’anno o dal giorno di inizio dell’attività.

Il quadro VO, dunque, si configura quale mera formalità di comunicazione all’Agenzia, successiva all’adozione dell’opzione/revoca, la cui violazione comporta l’applicazione della sanzione “fissa”.

Quando si ha comportamento concludente
Per “comportamento concludente” si intende l’effettuazione di adempimenti “che presuppongono inequivocabilmente la scelta di un determinato regime, osservandone i relativi obblighi, in luogo di quello operante come regime di base” (C.M. n. 209/1998).
La C.M. n. 17/2012, per quanto riguarda i regimi agevolati (contribuenti minimi/forfettari) ha, poi, ritenuto che, per tali soggetti, gli unici adempimenti rilevanti sono quelli riferiti all’IVA (sua mancata applicazione nelle fatture emesse, nonché mancata detrazione di quell’assolta sugli acquisti), non anche altri eventuali adempimenti (es.: l’aver applicato le ritenute d’acconto o l’averle subite). 

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Modalità e termini di comunicazione 

L’art. 2, D.P.R. n. 442/1997, prevede espressamente l’obbligo per il contribuente di comunicare comunque all’Amministrazione fiscale l’opzione o la revoca esercitata; la comunicazione va effettuata nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata.

Tenendo conto di tale interpretazione, la comunicazione va effettuata nella dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta cui si riferisce l’opzione o la revoca operata dal contribuente, cioè con la dichiarazione da presentare nel corso dell’anno successivo. 

Vincolo dell’opzioneL’opzione vincola il contribuente:
per almeno un triennio (salvo diverse specifiche disposizioni normative): nel caso di adozione di una diversa modalità di determinazione dell’imposta;
per almeno un anno, nel caso di regimi contabili.
Trascorso il periodo minimo, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
SanzioniL’opzione, per la quale si è verificato il comportamento concludente, è considerata comunque valida anche se la comunicazione viene omessa, comunicata con ritardo o comunicata con irregolarità.
Tali inosservanze sono punite dall’art. 8, D.Lgs. n. 471/1997, con una sanzione amministrativa di importo compreso tra i 258,00 e i 2.065,00 euro.

Opzione rinunce e revoche IVA

OPZIONI VALIDE AI SOLI FINI IVA
RigoRegimeDurata min.
VO1Rettifiche per variazioni di pro-rata inferiori al 10%5 anni (10 anni per rett. su immobili)
VO2Versamenti periodici IVA con cadenza trimestrale (anziché la periodicità “naturale” mensile1 anno
VO3Rinuncia al regime di esonero
Determinazione dell’IVA nei modi ordinari (rinuncia al regime speciale IVA)
Attività connesse – Determinazione dell’IVA nei modi ordinari
3 anni
VO4Contabilità separata3 anni
VO5Dispensa dagli adempimenti3 anni
VO6Applicazione dell’IVA con il criterio delle copie vendute3 anni
VO7Applicazione dell’IVA nei modi ordinari5 anni
VO8Acquisti intraUE – Applicazione dell’IVA in Italia tramite apertura di P.IVA3 anni
VO9Determinazione dell’IVA nei modi ordinari (dal regime analitico del margine)
Applicazione del metodo analitico (dal regime globale o forfettario)
Applicazione del margine per i beni importati o acquistati dall’autore o suoi eredi/legatari
3 anni
VO10Applicazione dell’IVA nel Paese UE di destinazione in presenza di vendite inferiori a 10.000 euro l’anno precedente3 anni
VO11
VO12Liquidazioni periodiche mensili posticipate1 anno
VO13Produttori, trasformatori e commercianti – Applicazione dell’IVA col reverse charge3 anni
VO14Detrazione forfettaria se volume d’affari dell’anno precedente ≤ €. 25,822,845 anni
VO15IVA esigibile/detraibile col criterio di cassa3 anni
VO16Soggetti che effettuano le prestazioni di servizi indicate nell’art. 7-octies nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia3 anni
VO17
VO18Organizzazione di volontariato e associazioni promozione sociale 3 anni

Opzione e revoche Imposte dirette

RigoRegime
VO20Società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società di armamento, società di fatto che svolgono attività commerciale, persone fisiche che esercitano imprese commerciali, enti non commerciali relativamente alle attività commerciali eventualmente esercitate, che avendo conseguito nell’anno 2024 ricavi per un ammontare non superiore a 500.000 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività, hanno esercitato per il 2025 l’opzione per il regime di contabilità ordinaria.
VO21Esercenti arti o professioni (art. 53 TUIR) che hanno esercitato l’opzione per il 2025 per il regime di contabilità ordinaria.
VO22Contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di determinare il reddito nei modi ordinari in relazione alle altre attività agricole.
VO23Società di persone, dalle società a responsabilità limitata e dalle società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, e intendono comunicare l’opzione per la determinazione del reddito ai sensi dell’art. 32 del TUIR.
VO24Società di persone e dalle società a responsabilità limitata costituite da imprenditori agricoli che intendono comunicare l’opzione per la determinazione del reddito applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25%.
VO25Contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di determinare il reddito nei modi ordinari in relazione all’attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, oltre i limiti previsti per legge.
VO26Imprese minori che si sono avvalse della facoltà di tenere i registri ai fini IVA senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.
VO27Imprese giovanili in agricoltura che hanno optato, nell’anno 2025, per l’applicazione del regime fiscale agevolato previsto dall’art. 4, comma 1, della legge n. 36 del 2024.

Opzioni e revoche agli effetti sia dell’IVA che delle imposte sui redditi

SETTORERegime opzionaleDurata min.
Associazioni – Regime forfettarioDetrazione forfettaria dell’IVA (al 50%)5 anni
Associaz. sindacali in agricolturaDetrazione forfettaria dell’IVA (al 33,33%)3 anni
Agriturismo, enoturismo o oleoturismoDetrazione forfettaria dell’IVA (al 50%)3 anni

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Opzioni e revoche ISI

OPZIONE AGLI EFFETTI DELL’IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI
(applicazione dell’ISI nei modi ordinari – Art. 4, D.P.R. n. 544 del 1999) – Rigo VO 40
Cas. 1Barrata dai soggetti che comunicano di aver determinato la base imponibile nei modi ordinari.
Cas. 2Barrata dai contribuenti che intendono comunicare la revoca dell’opzione precedentemente esercitata.

Opzione e revoca agli effetti dell’IRAP

VO50Soggetti pubblici di cui all’art. 3, comma1, lett. e-bis), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che hanno optato ai sensi dell’art. 10-bis, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997 per la determinazione della base imponibile ai fini dell’IRAP con i criteri previsti dall’art. 5 del medesimo Decreto legislativo (cfr. circolare n. 148/E del 26 luglio 2000 e circolare n. 234/E del 20 dicembre 2000).

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