COMMENTO
DI MARCO BOMBEN | 18 MARZO 2026
Il modello 730/2026 accoglie le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 per agevolare i lavoratori dipendenti neoassunti a tempo indeterminato con canoni di locazione o spese di manutenzione dei fabbricati acquisiti in locazione. L’agevolazione, che trova spazio nel nuovo rigo C18 della sezione VIII del quadro C è cumulabile con quella relativa ai fringe benefit.
L’agevolazione per i neoassunti
La Legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 386–389 Legge n. 207/2024) ha introdotto una significativa misura di welfare aziendale dedicata ai lavoratori neoassunti che si trasferiscono per motivi lavorativi.
Nel dettaglio, viene introdotto un regime transitorio di esenzione dalle imposte sui redditi in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.
L’agevolazione fiscale riguarda:
- le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro
- per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione dai dipendenti,
- assunti a tempo indeterminato nel corso del 2025.
| Nozione rilevante | Chiarimento circolare AdE n. 4/E/2025 |
| Canoni di locazione | Importo del canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell’anno |
| Spese di manutenzione | Quelle sostenute in relazione all’immobile relativo al predetto contratto |
Il beneficio, che opera per i primi due anni dalla data di assunzione, prevede un tetto massimo di 5.000 euro annui ed è subordinato al rispetto di requisiti stringenti:
- reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell’anno 2024. Per effetto del c.d. “principio di cassa allargata” si considerano percepiti nel 2024 anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio 2025;
- trasferimento della residenza nel comune della sede di lavoro distante oltre 100 chilometri dal precedente comune di residenza: occorre tenere conto della distanza chilometrica più breve tra i due Comuni, calcolata in riferimento a una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio ferroviaria o stradale. Il requisito è rispettato se almeno uno dei suddetti collegamenti risulti superiore a 100 Km (circolare n. 34/2008).
Le somme erogate o rimborsate rilevano ai fini contributivi e si computano nell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare del lavoratore dipendente, nonché ai fini dell’accesso alle prestazioni di previdenza e assistenza sociale.
Impatto nel modello 730/2026
A livello grafico la novità viene gestita nel quadro C del modello 730/2026 nel nuovo rigo C18 inserito all’interno della sezione VIII dedicata alle erogazioni in natura.
Nel dettaglio, vanno indicate:
- le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato nell’anno 2025, che abbiano trasferito la propria residenza nel comune di lavoro situato a più di 100 Km di distanza dalla precedente residenza;
- riportate nel punto 476 della Certificazione unica 2026.
| Presenza di più certificazioni | |
| Caso particolare | Importo da indicare al rigo C18 |
| Presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati | Somma importi indicati nel punto 476 di ciascuna certificazione |
| Certificazione Unica che conguaglia tutti i precedenti modelli di Certificazione Unica | Esclusivamente il dato indicato nella Certificazione Unica rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio |
| Certificazione Unica che conguaglia solo alcuni modelli di Certificazione Unica | Seguite le istruzioni di cui sopra per i modelli di Certificazione Unica non conguagliati, tenendo presente che la Certificazione Unica rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio sostituisce i modelli di Certificazione Unica conguagliati |
Esempi
Vediamo di seguito alcune situazioni operative con i relativi riflessi in sede di compilazione.
| Mario Rossi assunto il 15 marzo 2025 da azienda con sede a Milano, si trasferisce da Palermo (distanza superiore a 100 km), con reddito 2024 pari a 28.000 euro. Il datore di lavoro rimborsa canoni di locazione per complessivi 4.200 euro nel 2025. Nella Certificazione Unica 2026, al punto 476 risulterà l’importo di 4.200 euro. Il contribuente riporterà tale importo nel rigo C18, colonna “Welfare aziendale canoni e spese di manutenzione”: non potrà compilare il rigo E72 per la detrazione affitti sulle medesime spese rimborsate. |
| Un dipendente con medesimi requisiti che riceve nel 2025 rimborsi per 6.000 euro. Nella CU 2026, al punto 476, figurerà 6.000 euro. Nel modello 730/2026 andrà riportato tale importo al rigo C18, ma l’eccedenza di 1.000 euro (6.000-5.000) concorrerà alla formazione del reddito imponibile da lavoro dipendente e sarà inclusa nel punto 1 o 2 della Certificazione Unica stessa. |
Cumulo con altri fringe benefit
Le agevolazioni fiscali previste per i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2025 sono cumulabili con quelle relative ai fringe benefit (circolare n. 4/E/2025).
Si ricorda che per il triennio 2025-2027 la Legge di Bilancio 2025 prevede che in deroga all’art. 51 del TUIR, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa, non concorre al reddito di lavoro dipendente, entro il limite complessivo di:
- euro 1.000 per la generalità dei lavoratori dipendenti,
- euro 2.000 per quelli con figli fiscalmente a carico.
| Anno | Soglia esenzione | Riferimento normativo | Chiarimenti di prassi |
| Fino al 2019 | € 258,23 | Art. 51, comma 3, TUIR | circolare n. 326/E/97 circolare n. 28/E/2016 |
| 2020-2021 | € 516,46 | Art. 112, D.L. n. 104/2020 (come modificato dall’art. 6-quinquies, D.L. n. 41/2021) | |
| 2022 | € 3.000 Sono incluse anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale | Art. 12, D.L. n. 115/2022 (come modificato dall’art. 3, comma 10, del D.L. n. 176/2022) | circolare n. 35/E/2022 |
| 2023 | Lavoratori dipendenti con figli a carico: € 3.000 Lavoratori dipendenti con figli a carico: € 3.000 Sono incluse anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale Altri lavoratori: € 258,23 | Art. 40, D.L. n. 48/2023 | circolare n. 23/E/2023 |
| 2024 | Lavoratori dipendenti con figli a carico: € 2.000, con obbligorilascio dichiarazione al datore di lavoro Altri lavoratori: € 1.000 Sono comprese, in entrambi i casi, le somme relative alle utenze domestiche e alle spese per l’affitto o gli interessi sul mutuo prima casa | Art. 1, commi 16–17, Legge n. 213/2023 | circolare n. 5/E/2024 |
| 2025-2027 | Lavoratori dipendenti con figli a carico: € 2.000, con obbligo rilascio dichiarazione al datore di lavoro Altri lavoratori: € 1.000 Sono comprese, in entrambi i casi, le somme relative alle utenze domestiche e alle spese per l’affitto o gli interessi sul mutuo prima casa | Art. 1, commi 390–391, Legge n. 207/2024 | circolare 4/E/2025 |
| Si consideri Caio assunto a tempo indeterminato il 1° aprile 2025, con trasferimento della residenza in un Comune distante oltre cento chilometri dalla precedente residenza, avvenuto in data 1° giugno 2025: conduttore in un contratto di locazione nel Comune di nuova residenza, avente ad oggetto un immobile adibito ad abitazione principale con canone annuo di 12.000, con un figlio fiscalmente a carico. Caio nel corso del 2025 riceve i seguenti rimborsi: Rimborso/erogazione Importo Limite agevolazione Canoni di locazione 6.500 euro 5.000 euro (franchigia) Utenze domestiche 2.000 euro 2.000 euro (plafond) Totale 9.000 euro 7.000 euro Per evitare che l’eccedenza di 1.500 euro (6.500-5.000) dei canoni di locazione venga considerata nel plafond previsto per i fringe benefit generici (2.000 euro), è necessario che il datore di lavoro eroghi e annoti separatamente le somme con specifica indicazione della misura agevolativa richiamata. |
| Si consideri la medesima situazione dell’esempio precedente ma con i seguenti rimborsi: Rimborso/erogazione Importo Limite agevolazione Canoni di locazione 6.500 euro 5.000 euro (franchigia) Utenze domestiche 1.000 euro 1.000 euro (< plafond 2.000) Totale 7.500 euro 6.000 euro Il datore di lavoro – per evitare di far perdere l’agevolazione per l’affitto sul plafond residuo di 1.000 euro – potrebbe imputare come segue i rimborsi dei canoni, in modo da sfruttare interamente il massimale di 2.000 euro: Rimborso/erogazione Importo Limite agevolazione Canoni di locazione 5.500 euro 5.000 euro(franchigia) Canoni abitazione 1.000 euro (punto 475 CU) 2.000 euro(plafond) Utenze domestiche 1.0 (punto 475 CU) Totale 7.500 euro 7.000 euro La compilazione della sezione VIII del quadro C sarà quindi la seguente: |
Riferimenti normativi:
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 386–391;
- Agenzia delle Entrate, Provvedimento 27 febbraio 2026, n. 71552, Istruzioni per la compilazione;
- Agenzia delle Entrate, circolare 16 maggio 2025, n. 4/E.
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