3° Contenuto: Cooperazione internazionale e aspettativa senza assegni: disciplina contributiva dei lavoratori dipendenti all’estero

COMMENTO

DI ALESSIA NOVIELLO | 18 MARZO 2026

La Circolare INPS n. 22 del 3 marzo 2026 definisce in modo organico il regime degli obblighi contributivi relativi ai lavoratori dipendenti collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125.

L’intervento amministrativo assume rilievo sistematico poiché chiarisce la determinazione dell’imponibile previdenziale su base convenzionale, il principio dell’unicità della posizione assicurativa, gli adempimenti dichiarativi mediante flussi Uniemens e le modalità di regolarizzazione dei periodi pregressi.

Premessa

La Circolare INPS n. 22 del 3 marzo 2026 definisce in modo organico il regime degli obblighi contributivi relativi ai lavoratori dipendenti collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125.

La disciplina interessa direttamente enti del Terzo settore, amministrazioni pubbliche, imprese e professionisti incaricati della gestione previdenziale dei cooperanti, imponendo una valutazione coordinata tra il rapporto originario e il contratto di cooperazione.

Quadro normativo della cooperazione internazionale e disciplina dell’aspettativa

La Legge n. 125/2014 ha riformato la cooperazione internazionale allo sviluppo introducendo un sistema integrato di soggetti pubblici e privati e ridefinendo il regime giuridico del personale impiegato all’estero.

Il personale può operare mediante contratti di lavoro subordinatoautonomo o volontario, con contenuti disciplinati dalla contrattazione collettiva e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento del lavoro.

I dipendenti delle amministrazioni pubbliche hanno diritto di essere collocati in aspettativa senza assegni per un periodo massimo di 4 anni, rinnovabile, mantenendo la qualifica e beneficiando del riconoscimento del periodo ai fini della carriera e del trattamento previdenziale.

Il riconoscimento ai fini pensionistici è subordinato al corretto versamento della contribuzione previdenziale durante il periodo di missione.

Principio dell’unicità della posizione assicurativa e riflessi contributivi

La Circolare INPS n. 22 del 3 marzo 2026 ribadisce che, nel caso di rapporto subordinato instaurato con l’organizzazione di cooperazione:

  • la contribuzione IVS deve essere versata alle gestioni di iscrizione del lavoratore al momento del collocamento in aspettativa;
  • restano dovuti i contributi relativi alle assicurazioni minori, determinati secondo l’inquadramento previdenziale del datore di lavoro che impiega il cooperante;
  • nei rapporti autonomi o parasubordinati, l’obbligo contributivo ricade sulle casse professionali o sulla Gestione separata.

Il principio dell’unicità della posizione assicurativa garantisce la continuità della carriera previdenziale evitando frammentazioni contributive.

Determinazione dell’imponibile contributivo mediante compensi convenzionali

Gli obblighi previdenziali derivanti dal contratto con il personale impiegato all’estero sono commisurati a compensi convenzionali stabiliti con decreto interministeriale.

Compensi convenzionali applicabili ai cooperanti

Categoria di personaleCompenso convenzionale mensileCriterio di adeguamento
Cooperanti subordinati€ 1.519,67Perequazione automatica pensioni
Personale volontario€ 849,40Perequazione automatica pensioni

Tali compensi costituiscono la base imponibile per tutte le contribuzioni dovute, indipendentemente dalla durata della missione o dalla presenza di accordi bilaterali di sicurezza sociale.

Nel caso di attività alternata tra Italia ed estero, l’imponibile è riproporzionato su base giornaliera secondo il criterio delle 26 giornate lavorative mensili.

Obblighi contributivi delle organizzazioni della società civile

Le organizzazioni che stipulano il contratto di cooperazione assumono tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, inclusi quelli previdenziali e assicurativi.

Esse devono:

  • versare la contribuzione alle gestioni previdenziali di iscrizione del lavoratore;
  • trasmettere le denunce mensili tramite flusso Uniemens;
  • garantire la prova dell’avvenuto versamento, che costituisce attestazione della durata del servizio.

Adempimenti del datore di lavoro originario e gestione del rapporto sospeso

Il datore di lavoro che concede l’aspettativa senza assegni:

  • comunica la sospensione del rapporto mediante appositi codici dichiarativi;
  • provvede alla riattivazione del rapporto al termine della missione;
  • può assumere personale sostitutivo con contratto a termine anche oltre i limiti ordinari previsti dalla normativa.

Ripartizione degli adempimenti tra i soggetti coinvolti

SoggettoResponsabilità previdenzialiStrumenti operativi
Organizzazione di cooperazioneVersamento contributi e denunce mensiliFlusso Uniemens dedicato
Datore originarioComunicazione sospensione e rientroCodici cessazione e riassunzione
Consulente del lavoroVerifica imponibile e aliquoteMonitoraggio posizione assicurativa

Regolarizzazione dei periodi pregressi e trasferimento contributivo

La Circolare disciplina i casi di contribuzione versata erroneamente a gestioni non competenti.

In tali ipotesi:

  • il pagamento effettuato in buona fede ha effetto liberatorio;
  • l’ente previdenziale ricevente deve trasferire le somme senza applicazione di interessi;
  • la regolarizzazione avviene previa verifica dell’eventuale utilizzo dei contributi per prestazioni pensionistiche.

Esempi operativi

Cooperante dipendente pubblico

Un funzionario ministeriale collocato in aspettativa per 24 mesi stipula un contratto subordinato con un’organizzazione di cooperazione.
La contribuzione IVS continua ad essere versata alla gestione pubblica di appartenenza sulla base dei compensi convenzionali, garantendo continuità pensionistica.

Cooperante dipendente privato

Un dipendente di un’impresa privata partecipa a un progetto di cooperazione per 12 mesi.
Il datore originario sospende il rapporto, mentre l’organizzazione ospitante versa i contributi al FPLD sulla base dell’imponibile convenzionale.

Collaboratore autonomo

Un professionista con partita IVA opera come cooperante per 6 mesi.
La contribuzione è versata alla cassa professionale o alla Gestione separata, senza applicazione del regime IVS subordinato.

Periodi misti Italia-estero

Un cooperante alterna missioni estere a periodi lavorativi in Italia.
L’imponibile convenzionale è riproporzionato su base giornaliera e integrato con la contribuzione ordinaria per i periodi nazionali.

Confronto con la disciplina previgente

La riforma del 2014 ha introdotto un sistema più coerente rispetto alla normativa del 1987, attribuendo alle organizzazioni di cooperazione la responsabilità diretta degli obblighi contributivi e uniformando i criteri di determinazione dell’imponibile.

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