L’OPINIONE
DI ANDREA BONGI | 19 MARZO 2026
Trasformare la quota di superbonus non utilizzabile in un acconto IRPEF non dovuto è abuso del diritto. In quanto tale il contribuente non ha diritto al rimborso del credito che si forma in dichiarazione dei redditi per effetto del versamento di un maggior acconto IRPEF ingiustificato sulla base dei redditi dichiarati. È quanto stabilito, in estrema sintesi, Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino nella sentenza n. 496/2025 del 2 aprile 2025.
Premessa
La vicenda in oggetto è assolutamente innovativa e di estremo interesse. Negli anni i cui il ricorso al superbonus è stato massiccio – la vicenda soggetta al giudizio dei giudici torinesi riguarda infatti il periodo d’imposta 2022 – molti contribuenti, vista l’incapienza IRPEF e l’importo rilevante delle singole rate della detrazione del 110% spettante a seguito degli interventi edilizi effettuati, hanno tentato di salvare quote di agevolazione versando acconti IRPEF eccedenti rispetto al dovuto, tramite compensazione del credito da superbonus.
Per effetto di tali maggiori acconti la dichiarazione dei redditi, sia essa il modello 730 o il modello Redditi PF, si è poi chiusa con un’eccedenza IRPEFche, nel caso del contribuente oggetto della citata sentenza, è stata chiesta a rimborso.
L’Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione della dichiarazione, preso atto che il credito oggetto di rimborso si era formato, in unica o massima parte, proprio dall’eccedente versamento di acconto compensato con il superbonus, ha negato il rimborso.
Diniego che, come già visto, è stato convalidato anche dai giudici tributari ai quali si era rivolto il contribuente.
La sentenza in commento, una delle primissime in tema di superbonus, ricalca quanto già affermato anche dalla Corte di Cassazione in merito ad altre tipologie di crediti agevolativi. I crediti d’imposta di natura agevolativa, si legge ad esempio nell’ordinanza n. 26273 del 2025, possono essere utilizzati in compensazione esclusivamente per il pagamento di imposte effettivamente dovute, non potendosi invece legittimare la compensazione di acconti non corrispondenti a effettivi debiti tributari.
I fatti di causa
La vicenda esaminata dai giudici torinesi riguarda un contribuente che aveva dichiarato nel modello 730 per l’anno 2022, unicamente redditi da lavoro dipendente e da abitazione principale.
In tale anno però il contribuente aveva versato un acconto IRPEF per 7.306,75 euro attraverso integrale compensazione con un credito da superbonus, precedentemente acquistato dalla moglie che aveva effettuato interventi agevolati sull’immobile di sua proprietà.
In sede di modello 730 il contribuente aveva chiesto a rimborso l’importo di 8.013,00 euro derivante dall’eccedenza dell’imposta netta rispetto alle ritenute subite dal datore di lavoro (706,00 euro) e della somma di 7.307,00 euro, pari all’acconto versato tramite la compensazione di cui sopra.
L’Agenzia delle Entrate erogò il rimborso solo per la parte relativa all’eccedenza di ritenute subite (706,00 euro) negando la parte relativa al versamento in acconto.
Tale diniego di rimborso veniva impugnato dal contribuente che lamentava, oltre ad una carenza motivazionale del provvedimento emesso dall’Ufficio, anche l’illegittimità dello stesso avendo diritto al suddetto rimborso in quanto l’ammontare di crediti di imposta, versamenti e ritenute, era superiore all’imposta netta dovuta.
La decisione della CGT primo grado di Torino
Secondo i giudici torinesi l’operazione messa in atto dal contribuente costituisce abuso del diritto, poiché finalizzata a trasformare un credito non rimborsabile in un’eccedenza d’imposta restituibile in denaro. La normativa del superbonus (D.L. n. 34/2020) prevede infatti che il cessionario del credito possa utilizzare le quote esclusivamente in compensazione orizzontale tramite modello F24, vietando espressamente qualsiasi richiesta di rimborso.
In buona sostanza tramite l’operazione suddetta, il contribuente avrebbe tentato di superare la suddetta previsione normativa attraverso un utilizzo in compensazione del credito da superbonus per un versamento non dovuto ma, secondo il suo schema, recuperabile in dichiarazione.
Pur ammettendo che il versamento degli acconti d’imposta in una misura che ecceda l’importo dovuto con il metodo storico, sia quello dovuto con il criterio previsionale, non sia, almeno in termini di diritto positivo, in alcun modo sanzionabile, i giudici hanno tuttavia stigmatizzato l’operato del contribuente che nel caso di specie avrebbe, di fatto, “trasformato” un credito d’imposta da agevolazione, soggetto ad un limite temporale di utilizzo, in un saldo IRPEF presumibilmente a credito, utilizzabile in compensazione o domandabile a rimborso senza vincoli temporali, anche se nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dalla vigenti disposizioni.
Una tale condotta, si legge testualmente nella parte conclusiva della sentenza in commento, “… concretizza un’ipotesi abuso del diritto o, comunque, utilizzo abnorme di norme di legge cui conseguenze un vantaggio fiscale indebito”.
La Corte ha quindi confermato la legittimità del diniego opposto dall’Ufficio, ribadendo che la natura agevolativa del bonus impone limiti rigorosi al suo utilizzo.
Riferimenti normativi:
- Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10-bis;
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv., con mod., dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, art. 121;
- Agenzia delle Entrate, Ris. 2 maggio 2023, n. 19/E;
- Corte di Giustizia Tributaria di primo grado – Torino, sent. 2 aprile 2025, n. 496/2025.
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