CIRCOLARE MONOGRAFICA
Utilizzo del credito a rimborso nella dichiarazione IVA 2025: requisiti, criteri di compilazione e analisi delle principali casistiche
DI MAURO LONGO | 19 MARZO 2026
Ai sensi dell’art. 30, D.P.R. n. 633/1972, in presenza di un credito emergente dalla dichiarazione annuale IVA sono concesse due possibilità. La prima consiste nel riportare il credito nel periodo d’imposta successivo per utilizzarlo in compensazione, l’altra nel richiedere il rimborso del credito d’imposta, se ne sussistono le condizioni di legge.
Premessa
Nella dichiarazione IVA relativa al 2025, per l’utilizzo del credito IVA, è di fondamentale importanza il quadro VX – rigo 4, nel quale il soggetto passivo deve scegliere le modalità di utilizzo del credito IVA:
- riportandolo all’anno successivo;
- utilizzandolo in compensazione “orizzontale” nel modello F24;
- chiedendone il rimborso all’Erario (campo 1 del rigo VX4).
Le due scelte possono “convivere” posto che una parte del credito può essere chiesto a rimborso e la parte residua può essere portata in compensazione nel periodo d’imposta successivo.
In presenza di un credito annuale IVA di 27.000 euro, è possibile chiedere a rimborso 20.000 euro ed il rimanente importo di 7.000 euro può essere utilizzato in compensazione nel periodo d’imposta successivo.
Requisiti del rimborso del credito IVA
Gli artt. 30, comma 3, e 34, comma 9, D.P.R. n. 633/1972, indicano in modo tassativo i requisiti in base ai quali un credito presente in dichiarazione annuale IVA, se di importo superiore a 2.582,28 euro, può essere richiesto a rimborso.
Le condizioni sono le seguenti:
- aliquota media delle operazioni attive inferiore a quella degli acquisti;
- operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9, D.P.R. n. 633/1972 superiori al 25% del totale delle operazioni effettuate;
- limitatamente all’IVA relativa all’acquisto/importazione di beni ammortizzabili nonché per spese per studi e ricerche;
- prevalenza di operazioni non soggette ad IVA per effetto degli artt. da 7 a 7-septies, D.P.R. n. 633/1972;
- condizioni previste dall’art. 17, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 (soggetti non residenti).
Qualora sussistano più condizioni per richiedere il rimborso del credito IVA, il contribuente può scegliere di quale avvalersi.
Il rimborso del credito IVA può essere richiesto anche parzialmente, inoltre i requisiti sopra indicati non devono sussistere in due condizioni:
- cessazione dell’attività;
- rimborso per il minore importo a credito risultante dalle dichiarazioni annuali IVA in tre anni.
Aliquota media operazioni attive inferiore a quella delle operazioni passive
Ai sensi dell’art. 30, comma 3, lett. a) D.P.R. n. 633/1972, il rimborso del credito IVA può essere chiesto qualora l’aliquota media (aumentata del 10%) sia inferiore all’aliquota media degli acquisti ed importazioni; trattasi del soggetto strutturalmente a credito.
Nella determinazione delle operazioni attive devono essere considerate le operazioni imponibili, comprese:
- le cessioni di oro da investimento imponibili a seguito di opzione e cessioni di oro e di argento puro;
- le cessioni di rottami (art. 74, commi 7 e 8, D.P.R. n. 633/1972);
- le operazioni con applicazione del reverse charge ai sensi dell’art. 17, commi 6 e 7, D.P.R. n. 633/1972);
- le cessioni nei confronti di soggetti terremotati;
- le operazioni assoggettate allo split payment di cui all’art. 17-ter;
- le cessioni esenti IVA ex art. 10, comma 3, D.P.R. n. 633/1972.
Nelle operazioni passive devono essere considerati gli acquisti/importazioni per i quali l’IVA è ammessa in detrazione anche per effetto di reverse charge, comprese le spese generali come definite ai fini delle imposte dirette. Le Istruzioni alla modulistica ricordano che può essere computata anche l’IVA a credito relativa ai canoni leasing di beni ammortizzabili.
Per prassi costante dell’Agenzia delle Entrate, nella determinazione dell’aliquota media devono essere considerate anche le operazioni attive soggette ad “aliquota zero”, quali:
- le cessioni di rottami di cui all’art. 74, comma 6, D.P.R. n. 633/1972 (circolare 5 marzo 1990, n. 13);
- operazioni soggette al reverse charge nel settore dell’edilizia (circolare 29 dicembre 2006, n. 37).
- operazioni soggette allo split payment.
Al contrario e a titolo di esempio sono escluse dal calcolo dell’aliquota media le seguenti operazioni:
- Acquisti/importazioni/cessioni di beni ammortizzabili. L’esclusione opera solo per stabilire la sussistenza del diritto al rimborso IVA. Invece nella determinazione del rimborso del credito IVA si deve considerare sia l’imposta detraibile risultante dalle fatture di acquisto e bollette doganali, che l’imposta relativa a cessioni di beni ammortizzabili;
- le operazioni passive per le quali non è ammessa la detrazione dell’imposta;
- le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito IVA, ai sensi dell’art. 50-bis, D.L. n. 331/1993 (Risposta ad istanza di interpello 13 ottobre 2020, n. 469).
Le istruzioni alla modulistica precisano che nel calcolo dell’aliquota media si deve tenere conto della seconda cifra decimale.
• Aliquota media operazioni passive: 19,5%
• Aliquota media operazioni attive: 12,10%
• Aliquota media operazioni delle attive aumentata del 10%: 13,3%
L’aliquota media sulle operazioni passive è superiore a quella delle operazioni attive aumentata del 10%. In tal caso, la condizione per la richiesta del rimborso IVA è sussistente.
Il requisito dell’aliquota media non sussiste in capo ai soggetti passivi IVA che non hanno effettuato operazioni attive, dato che in tal caso non è possibile determinare l’aliquota media delle operazioni attive (cfr. Risposta ad istanza di interpello 23 dicembre 2021, n. 861).
Operazioni non imponibili superiori al 25% di tutte le operazioni effettuate
Tale condizione prescritta dall’art. 30, comma 3, lett. b), D.P.R. n. 633/1972, dispone che nella quantificazione delle operazioni imponibili rilevano anche le operazioni non imponibili individuate nelle Istruzioni al quadro VX sotto indicate:
- cessioni all’esportazione, operazioni assimilate e servizi internazionali (artt. 8, 8-bis e 9, D.P.R. n. 633/1972);
- operazioni con la Città del Vaticano e San Marino (art. 71) e con organismi internazionali (art. 72);
- cessioni intra-UE di beni (artt. 41 e 58, D.L. n. 331/1993);
- cessioni intra-UE ed esportazioni di beni estratti dal deposito IVA (art. 50-bis, comma 4, lett. f e g, D.L. n. 331/1993);
- prestazioni delle agenzie di viaggio rese fuori UE (art. 74-ter, D.P.R. n. 633/1972);
- esportazioni di beni usati soggetti al regime del margine (art. 37, D.L. n. 41/1995).
| Cessione all’esportazione non imponibili art. 8 35.000 euro Cessioni intracomunitare non imponibili art. 41 15.500 euro Volume d’affari 100.000 euro |
Posto che le operazioni non imponibili sono pari al 50,5% (50.500/100.000), sussistono le condizioni per richiedere il rimborso del credito IVA.
Acquisti beni ammortizzabili / spese per studi e ricerche
Per prassi consolidata dell’Amministrazione finanziaria, per individuare i beni “ammortizzabili” si deve fare riferimento alle regole previste ai fini delle imposte sui redditi, ossia l’ammortizzabilità degli stessi (cfr. Risoluzione 9 giugno 2009, n. 147/E).
Con Risoluzione 13 dicembre 2011, n. 122/E, è stato ulteriormente affermato che è possibile chiedere il rimborso dell’IVA assolta al momento dell’acquisto dei beni ammortizzabili a nulla rilevando che il costo sia poi effettivamente sottoposto ad ammortamento. Quindi ai fini del rimborso del credito IVA è sufficiente che il bene sia ammortizzabile, cioè suscettibile ad essere sottoposto ad ammortamento.
Le Istruzioni alla modulistica precisano che, il rimborso compete sia relativamente all’anno in corso (es.: 2025), sia relativamente agli acquisti dei suddetti beni registrati nel registro IVA acquisti in anni precedenti, a condizione che l’IVA non sia stata richiesto a rimborso ovvero utilizzata in compensazione in F24 e che dai registri contabili risulti portato in detrazione nei periodi d’imposta successivi.
Contratti d’appalto
La circolare 12 gennaio 1990, n. 2, afferma che il rimborso spetta per l’IVA relativa ai beni ammortizzabili acquisiti mediante contratto d’appalto.
La Risoluzione 9 aprile 2002, n. 111/E, ha ammesso la possibilità di richiedere il rimborso dell’IVA corrisposta con le fatture di acconto emesse in relazione agli stati di avanzamento lavori eseguiti nell’ambito dei contratti di appalto per la realizzazione di un bene ammortizzabile. In tale occasione, l’Agenzia ha chiarito che l’istanza di rimborso può essere presentata non solo per i beni immediatamente ammortizzabili, ma anche per i beni per i quali la procedura di ammortamento è potenziale, nel senso che il bene sarà ammortizzabile al completamento dei lavori.
Impianti di biogas
Nella Risposta ad istanza di interpello n. 861/2021 è stato chiarito che può essere chiesta a rimborso l’IVA assolta per l’acquisto di impianti di biogas laddove tali beni risulti ammortizzabile in quanto separabili dal terreno su cui insistono.
Beni in leasing
Nella Risoluzione 28 dicembre 2007, n. 392/E, è stata affermata l’impossibilità di chiedere il rimborso trimestrale riferito al corrispettivo pattuito per il subentro in un contratto di leasing di un bene ammortizzabile, considerato che in capo all’utilizzatore, fino al riscatto del bene, non si realizza il presupposto dell’acquisto.
Spese pluriennali su beni di terzi
Il rimborso spetta anche per gli interventi (es. interventi di ristrutturazione) aventi ad oggetto beni detenuti in base a un titolo diverso dalla proprietà (es.: locazione o comodato), ferma restando la necessaria “strumentalità” dei beni all’esercizio dell’impresa. In tal senso, si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 26 marzo 2025, n. 20/E, con tale documento di prassi l’Agenzia ha modificato il proprio orientamento restrittivo, recependo il pensiero della Corte di Cassazione.
Acquisto di fabbricati
Nel caso di acquisto di un fabbricato strumentale, per determinare l’importo dell’IVA rimborsabile, è necessario scorporare il valore dell’area sottostante il fabbricato come conseguenza del fatto che non è ammesso il rimborso dell’IVA relativa al terreno sottostante il fabbricato.
Nella circolare 13 marzo 2009, n. 8/E, l’Agenzia ha specificato che l’indeducibilità delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing relativi ai terreni si riflette anche ai fini del calcolo dell’IVA rimborsabile che, nel caso di acquisto di fabbricati, deve essere ridotta dell’importo riferibile al costo dell’area occupata dalla costruzione e di quella che ne costituisce pertinenza. Pertanto, in caso di acquisto di un fabbricato strumentale per individuare l’IVA che può essere chiesto a rimborso è necessario scorporare il valore dell’area sulla quale insiste il fabbricato utilizzando le percentuali fiscali forfetarie del 20/30%.
Una società ha acquistato un fabbricato per un importo pari a 200.000 (IVA 22% pari a 44.000 euro). Per quantificare l’importo dell’IVA rimborsabile è necessario scorporare il 20% del valore terreno per un importo di IVA pari a 40.000 euro al quale corrisponde un importo di IVA pari a 8.800 euro (22%).
Acquisto di stazioni di ricarica per veicoli elettrici
Nella Risposta 22 ottobre 2020, n. 497, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, può essere oggetto di rimborso l’IVA relativa all’acquisto di stazioni di ricarica dei veicoli elettrici c.d. “colonnine di ricarica” da parte di un soggetto che, svolgendo la propria attività nel settore della mobilità elettrica, ha acquistato delle stazioni di ricarica provvedendo al successivo posizionamento sul suolo pubblico o in aree private ad accesso pubblico (parcheggi, centri commerciali, supermercati, ristoranti, distributori di carburante).
Prevalenza operazioni non soggette ad IVA
È ammessa la possibilità di chiedere a rimborso del credito IVA da parte di un soggetto passivo IVA che effettui prevalentemente operazioni fuori dal campo di applicazione dell’IVA per mancanza del presupposto territoriale, ai sensi degli artt. 7–7-septies, D.P.R. n. 633/1972, quali ad esempio:
- le prestazioni di servizi “generiche” (art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972);
- prestazioni di servizi relative a beni immobili, trasporto di passeggeri, ristorazione e catering, locazione/noleggio a breve termine di mezzi di trasporto (art. 7-quater, D.P.R. n. 633/1972);
- prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili (art. 7-quinquies, D.P.R. n. 633/1972);
Le Istruzioni alla modulistica ricordano che devono essere considerate anche:
- le cessioni all’esportazione, operazioni assimilate e servizi internazionali (artt. 8, 8-bis e 9, D.P.R. n. 633/1972);
- le cessioni intra-UE di beni (artt. 41 e 58, D.L. n. 331/1993).
La prevalenza è verificata se l’importo delle operazioni prive del requisito territoriale aumentato di determinate operazioni non imponibili, è superiore al 50% delle operazioni complessivamente effettuate.
| Cessione imponibili 50.000 euro Operazioni non soggette art. 7-ter 61.000 euro Totale 111.000 euro |
Posto che le operazioni non soggette ammontano al 55% (61.000/111.000), il requisito del rimborso del credito IVA sussiste.
Condizioni previste dall’art. 17, comma 3 (soggetti non residenti)
I soggetti passivi interessati da tale fattispecie sono i soggetti non residenti senza stabile organizzazione che si sono identificati ai fini IVA direttamente ai sensi dell’art. 35-ter, D.P.R. n. 633/1972 ovvero hanno nominato un rappresentante fiscale.
Imprenditori agricoli
Ai sensi dell’art. 34, comma 9, D.P.R. n. 633/1972, gli imprenditori agricoli possono richiedere a rimborso il credito riferito all’IVA c.d. “teorica”, in presenza di esportazioni ovvero altre operazioni non imponibili.
Cessazione dell’attività
Ai sensi del comma 2, art. 30, D.P.R. n. 633/1972, in caso di cessazione dell’attività è possibile richiedere il rimborso dell’IVA a credito risultante dalla dichiarazione dell’anno di cessazione, anche di importo inferiore ad 2.582,28 euro ed in assenza dei requisiti di cui ed in assenza dei requisiti di cui all’art. 30, D.P.R. n. 633/1972, in tale fattispecie il rimborso è erogato direttamente dall’Ufficio.
Minore credito del triennio
AI sensi dell’art. 30, comma 4, D.P.R. n. 633/1972, il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale può essere chiesto in presenza di dichiarazioni IVA a credito per tre anni consecutivi e spetta per un ammontare non superiore al minore degli importi delle eccedenze a credito dei tre anni presi in considerazione per la parte non chiesta a rimborso ovvero non compensata “orizzontalmente” anche se di ammontare inferiore a 2.582,28 euro. Ne consegue che, qualora dalle dichiarazioni IVA 2024-2025-2026 emerga in tutti tre anni un credito IVA, potrà essere chiesto a rimborso il minore dei tre importi.
Le Istruzioni precisano che l’importo del credito IVA da considerare si determina come segue:
Importi indicati nel rigo VX5 (IVA a credito) – importi indicati Rigo VL9 (credito compensato in F24) nell’anno successivo.
| Periodo d’imposta Importo del credito 2023 30.100 euro Riportato in compensazione nel periodo d’imposta successivo 2024 24.600 euro Riportato in compensazione nel periodo d’imposta successivo 2025 28.200 euro |
Nel caso sopra proposto, il credito può essere richiesto a rimborso per un importo pari a 24.600 euro.
Criteri compilazione del rigo VX4
Il campo 3 del rigo VX4, della dichiarazione IVA annuale, deve essere compilato indicando il codice relativo alla condizione che corrispondente alla fattispecie che legittima la domanda di rimborso, ossia:
- Codice 1: cessazione dell’attività.
- Codice 2: aliquota media.
- Codice 3: effettuazione di operazioni non imponibili e ad esse equiparate, per un ammontare superiore al 25% della totalità delle operazioni effettuate.
- Codice 4: acquisto o importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche.
- Codice 5: effettuazione in prevalenza di operazioni non soggette a IVA per carenza del requisito della territorialità di cui agli art. 7 e seguenti, D.P.R. n. 633/1972.
- Codice 6: richiesta da parte di soggetti non residenti.
- Codice 7: produttori agricoli in regime speciale che abbiano effettuato cessioni all’esportazione/intracomunitarie di prodotti agricoli (c.d. IVA teorica).
- Codice 8: rimborso del minore credito IVA nel triennio.
- Codice 9: qualora coesistano più presupposti per la domanda di rimborso.
Modalità di erogazione del rimborso
Le modalità di erogazione del rimborso sono differenziate sia in relazione all’importo del credito che di alcuni requisiti soggettivi del richiedente, come disciplinati dall’art. 38-bis, D.P.R. n. 633/1972.
Richiesta rimborso IVA fino a 30.000 euro
Per il rimborso di importo pari/inferiore a 30.000 euro non sono previste particolari formalità ed è erogato senza garanzia/visto di conformità.
Per verificare il limite-soglia, l’importo deve essere suddiviso fra importo chiesto a rimborso utilizzato in compensazione (cfr. circolare 30 dicembre 2014, n. 32/E). la quale ha ulteriormente precisato che il limite di 30.000 euro deve essere inteso per l’intero periodo d’imposta.
Nel corso del 2025 viene presentata un’istanza di rimborso infrannuale di 10.000 senza visto di conformità. Sempre con riferimento al 2025 viene presentata una dichiarazione annuale IVA con credito di 22.000 euro, su quest’ultima sorge l’obbligo del visto di conformità / sottoscrizione alternativa / fideiussione.
Rimborso superiore a 30.000 euro per soggetti “non a rischio”
Al di sopra del limite-soglia di 30.000 euro, ai sensi comma 3, dell’art. 38-bis, D.P.R. n. 633/1972, per ottenere l’erogazione del rimborso, la circolare n. 32/E del 30 dicembre 2014. ha previsto due diverse modalità fra di loro alternative:
- presentazione di una fideiussione/garanzia;
- apposizione del visto di conformità di cui all’art. 35, D.Lgs. n. 241/1997 ovvero sottoscrizione dell’organo di controllo ed attestazione della presenza di determinati requisiti patrimoniali e contributivi. L’attestazione deve essere rilasciata nella forma di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000 da sottoscrivere compilando il campo 10, rigo VX4, della dichiarazione annuale IVA. La circolare n. 32/E/2014 ha precisato che deve essere conservato il documento di identità del soggetto sottoscrittore.
In presenza di visto di conformità ovvero sottoscrizione dell’organo di controllo, nel campo 7, del rigo VX4, sottoriportato, deve essere indicato ilcodice 1.
Ai sensi del comma 3, dell’art. 38-bis, oltre al visto di conformità/sottoscrizione alternativa, devono sussistere i seguenti requisiti:
1. rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta:
- il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40% rispetto al periodo d’imposta precedente;
- la consistenza degli immobili non si è ridotta di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività;
- l’attività non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni d’azienda / rami azienda.
La circolare 30 dicembre 2014, 32/E, ha precisato che tali informazioni sono rilevate dalla contabilità dell’ultimo periodo d’imposta chiuso anteriormente alla presentazione dell’istanza di rimborso, anche se il bilancio non è stato ancora approvato.
Con riferimento alla consistenza degli immobili si deve avere come riferimento la data di richiesta del rimborso (esempio: qualora l’istanza sia presentata il 15 marzo 2025, l’anno di riferimento è quello compreso fra il 14 marzo 2024 e 14 marzo 2025).
2. nell’anno precedente la richiesta non state cedute azioni/quote delle società per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale, se l’istanza di rimborso è presentata da una società di capitali non quotata nei mercati regolamentati;
3. sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
L’attestazione di atto notorietà della presenza dei requisiti avviene con la barratura di apposite caselle presente della dichiarazione annuale IVA (quadro VX), sotto riportato:
Rimborso IVA superiore a 30.000 euro per soggetti “a rischio”
L’obbligo di prestare una garanzia patrimoniale a favore dell’Amministrazione finanziaria, per rimborsi di importo superiore a 30.000 euro, è limitato ai casi previsti dall’art. 38-bis, comma 4, D.P.R. n. 633/1972, quali:
- esercizio dell’attività d’impesa da meno di due anni (con l’esclusione delle società start-up di cui all’art. 25, D.L. n. 179/2012);
- notifica nei due anni antecedenti alla richiesta di rimborso, gli avvisi di accertamento/rettifica di cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e dovuti (o crediti dichiarati) superiori al:
- 10% degli importi dichiarati se questi superano i 150.000 euro;
- 5% degli importi dichiarati se questi superano i 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
- 1% degli importi dichiarati o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;
La circolare 30 dicembre 2014, n. 32/E ha precisato che la verifica dei due anni deve essere operata avendo come riferimento la data di presentazione dell’istanza di rimborso e che rilevano non solo gli avvisi di accertamento ai fini IVA, ma per tutti i tributi gestiti all’Agenzia delle Entrate, con esclusione di quello annullati in autotutela ovvero oggetto di sentenze favorevoli al contribuente;
- presentazione della dichiarazione IVA a rimborso senza l’apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione dell’organo di controllo;
- cessazione dell’attività.
Esonero dal visto/garanzia
Nel rigo VX4, campo 8, i soggetti esonerati dalla presentazione della garanzia devono indicare uno specifico codice di esonero, come sotto riportato:
Regime premiale ISA
Il Provvedimento 11 aprile 2025, n. 176203 dispone che i benefici spettano ai contribuenti che presentano un grado di affidabilità almeno pari ad “8” anche per effetto di una media di due esercizi.
Il regime premiale è il seguente:
| Voto 2024 | Media 2023-2024 | |
| Esonero dall’apposizione del visto di conformità/garanzia per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui, relativi all’IVA dell’anno 2025. | 8 | 8,5 |
| Esonero dall’applicazione del visto di conformità ovvero dalla presentazione della garanzia, per il rimborso del credito IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativo al 2025. | 9 | 9 |
Una società ha conseguito un voto ISA pari a 7,2 per il 2023 ed 8,3 per il 2024. In tal caso, la società può beneficiare dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità per un rimborso IVA 2025 fino a 50.000 euro.
Le Istruzioni alla modulistica prevedono che, per evidenziare la situazione, deve essere barrata un’apposita casella presente nel frontespizio della dichiarazione IVA “esonero dall’apposizione del visto di conformità”.
Adesione al concordato preventivo biennale
Ai sensi dell’art. 19, comma 3, D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, i soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale per il biennio 2024/2025, ovvero 2025/2026, beneficiano del regime premiale ISA per i periodi d’imposta oggetto del concordato a prescindere dal punteggio ISA ottenuto. In tal caso, deve essere barrata un’apposita casella presente nel frontespizio della dichiarazione IVA “esonero dall’apposizione del visto di conformità”.
Procedura erogazione rimborso IVA
L’erogazione del rimborso IVA può avvenire nel rispetto di due diverse procedure:
- procedura semplificata;
- procedura ordinaria.
Procedura semplificata
Si applica ai rimborsi IVA annuali d’importo non superiore a 2 milioni di euro annui erogati a favore dei contribuenti che utilizzano il conto fiscale, la cui erogazione avviene con accredito sul conto corrente bancario del soggetto passivo IVA entro 60 giorni dall’invio della dichiarazione, decorso tale termine sono applicabili gli interessi del 2% annuo sull’importo capitale dell’IVA fino all’erogazione rimborso.
In tale casistica, nel rigo VX3, campo 2, si deve indicare la quota parte del rimborso che il contribuente intende utilizzare con procedura semplificata, a cura dell’Agente della Riscossione.
Procedura ordinaria
Si applica ai rimborsi IVA annuali per l’importo eccedente i 2 milioni di euro annui, nonché a quelli richiesti da soggetti interessati da procedure concorsuali ovvero che hanno cessato l’attività.
Il rimborso è disposto dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro 3 mesi dalla richiesta. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi del 2% annuo, con decorrenza dal 90° giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo che intercorre tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi 15 giorni ed il ritardo sia colpa del contribuente.
Diniego del rimborso IVA
Qualora a seguito di controlli, si verifichi l’inesistenza dei requisiti, l’Ufficio dispone il “diniego del rimborso”, il quale può essere computato in detrazione nella dichiarazione IVA annuale, previa annotazione nel registro IVA acquisti.
Nella dichiarazione IVA annuale l’importo deve essere indicato nel rigo VL26.
Modifica della richiesta a rimborso
Con Risposta ad istanza di interpello 30 luglio 2020, n. 231 , è stata fornita risposta alla possibilità o meno di presentare una dichiarazione IVA integrativa volta a modificare una precedente dichiarazione IVA presentata con richiesta a rimborso.
In tale occasione l’amministrazione ha chiarito che:
- è possibile presentare una dichiarazione integrativa IVA entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione IVA originaria. Nel caso di presentazione integrativa “ultrannuale”, l’eventuale credito può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. In tale ipotesi, il credito risultante dalla dichiarazione integrativa deve essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa stessa (quadro VN del modello IVA);
- il rimborso non sia stato ancora erogato da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Credito IVA e società di comodo
La novità di maggiore rilievo della dichiarazione IVA relativa al 2025 è l’eliminazione dell’apposito spazio dedicato alle società di comodo.
Si ricorda che la disciplina delle società di comodo dispone delle limitazioni alle possibilità di richiedere il rimborso del credito IVA, in presenza di determinati presupposti.
Le penalizzazioni IVA in materia di utilizzo del credito IVA sono venute meno per effetto della sentenza della Corte di Giustizia UE del 7 marzo 2024, causa C-341/22, nella quale è stato affermato che le penalizzazioni IVA previste dalla disciplina delle società di comodo sono in contrasto con gli artt. 9 e 167 della Direttiva n. 2006/112/CE, sull’interpretazione della Corte di Giustizia si è poi allineata la Corte di Cassazione.
In attesa delle necessarie modifiche normative, nel rigo VX4 non è più presente il riquadro con l’attestazione del contribuente di non rientrare fra le società/enti non operativi.
Rimborso IVA ed operazioni con split payment
L’effettuazione di operazioni soggette al regime dello split payment non costituisce un presupposto autonomo ai fini della richiesta di rimborso del credito IVA, ma tali operazioni saranno considerate, insieme alle altre relative al periodo di riferimento, nel calcolo del presupposto “aliquota media”.
Dopo tale premessa, si evidenzia che in presenza di operazioni soggette allo split payment è ammesso il rimborso IVA prioritario nel rispetto delle regole dettate dal D.M. 22 marzo 2007, quali:
- che l’esercizio dell’attività sia esercitata da almeno 3 anni;
- nel caso di dichiarazione IVA annuale, il rimborso deve essere inferiore a 10.000 euro
- deve essere rispettato il requisito dell’aliquota media.
Il rimborso in via prioritaria è erogato per un importo non superiore a quello dell’IVA applicata alle operazioni soggette alla “scissione dei pagamenti” effettuate nel periodo di riferimento alla richiesta di rimborso. Per evidenziare la situazione in oggetto, la modulistica della dichiarazione annuale prevede la compilazione di appositi campi nel rigo XV3.
In presenza della situazione in esame, le regole di compilazione sono le seguenti:
- Campo 4: Indicare il codice 6.
- Campo 5: Indicare l’importo relativo delle operazioni soggette allo split payment.
Le operazioni con split payment danno diritto alla erogazione prioritaria solo nel caso in cui il presupposto del rimborso sia l’aliquota media e diversamente dalle altre ipotesi, è possibile che il rimborso sia prioritario solo per una parte dell’importo, mentre la parte restante sia soggetto all’esecuzione ordinaria.
L’importo del credito IVA richiesto a rimborso ammonta a 22.000 euro, l’importo dell’IVA relativa allo split payment (art. 17-ter) ammonta a 12.000 euro.
In tale ipotesi, solo l’importo di 12.000 euro sarà gestito con modalità prioritaria ed i rimanenti 10.000 sarà gestito dall’Ufficio nel rispetto dei criteri ordinari di gestione del credito IVA.
Qualora il contribuente che effettua operazioni con split payment non abbia i requisiti per ottenere il rimborso per l’aliquota media, il rimborso può essere richiesto sulla base degli altri presupposti presenti nell’art. 30, D.P.R. n. 633/1972, senza che però sia considerato prioritario.
Sospensione del rimborso in presenza di reati
Il comma 8 dell’art. 38-bis, D.P.R. n. 633/1972 prevede che
“Nel caso in cui nel periodo relativo al rimborso sia stato constatato uno dei reati di cui agli articoli 2 e 8 del Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, l’esecuzione dei rimborsi di cui al presente articolo è sospesa, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale”.
La circolare 30 dicembre 2014, n. 32/E ha precisato che la sospensione opera nei limiti di seguito indicati:
- le fattispecie delittuose di cui agli artt. 2 e 8, D.Lgs. n. 74/2000 devono essere state constatate con riferimento al medesimo periodo d’imposta per il quale è stata presentata richiesta di rimborso dell’IVA;
- la sospensione del rimborso non può essere disposta per un importo superiore all’ammontare dell’IVA esposta nelle fatture o negli altri documenti illecitamente emessi o utilizzati.
Pertanto, quando l’Ufficio viene a conoscenza delle fattispecie richiamate, l’esecuzione del rimborso è sospesa, senza possibilità per gli Uffici di porre in essere alcuna valutazione discrezionale.
La sospensione del rimborso opera fino alla definizione del procedimento penale, indipendentemente dall’esito.
Regime forfetario e rimborso IVA
Ai sensi del comma 63, art. 1, Legge n. 190/2014, per coloro che si avvalgono del regime forfetario, il credito IVA, emergente dall’ultima dichiarazione in cui l’IVA è applicata con i criteri ordinari, può essere chiesto a rimborso ovvero utilizzato in compensazione con altri tributi o contributi ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 214/1997.
L’Agenzia delle Entrate nella circolare 4 aprile 2016, n. 10/E ha precisato che il diritto al rimborso del credito IVA che emerge dall’ultima dichiarazione IVA presentata non è subordinato alle condizioni di cui all’art. 30, D.P.R. n. 633/1972, ma devono essere rispettate le modalità presenti nell’art. 38-bis, D.P.R. n. 633/1972.
Nell’ultima dichiarazione annuale IVA in cui l’imposta è stata applicata con i criteri ordinari deve essere barrata l’apposita casella VA14.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30;
- Agenzia delle Entrate, Provv. 15 gennaio 2026, n. 51732.
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