3° Contenuto: Responsabilità per infortunio: la centralità degli obblighi prevenzionistici del distaccatario

COMMENTO

DI GIOVANNI IMPROTA | 19 MARZO 2026

Con l’Ordinanza 25 gennaio 2026, n. 1633, la Corte di cassazione torna ad affrontare alcuni temi centrali della responsabilità datoriale in materia di infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al riparto degli obblighi prevenzionistici nel distacco del lavoratore, affermando che, ai sensi dell’art. 3, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008, gli obblighi di prevenzione e protezione gravano sul datore di lavoro distaccatario, quale soggetto che organizza e dirige concretamente l’attività lavorativa, mentre quelli di informazione e formazione sui rischi tipici delle mansioni e di verifica preventiva delle condizioni generali di sicurezza del luogo di lavoro gravano sul datore di lavoro distaccante.

La pronuncia si colloca nel solco di un orientamento consolidato che attribuisce al distaccatario la responsabilità principale in materia di sicurezza durante l’esecuzione della prestazione, pur ribadendo la permanenza di specifici obblighi informativi e formativi in capo al datore di lavoro distaccante.

Distacco e obblighi in tema di sicurezza sul lavoro

L’istituto del distacco è disciplinato dall’art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 276/2003 il quale prevede che “L’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa”.

Il D.Lgs. n. 276/2003, oltre a fornire una definizione di distacco, al comma 2, lo ha disciplinato come segue:

  • in caso di distacco, il datore di lavoro distaccante rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore distaccato;
  • il distacco che comporta anche un mutamento delle mansioni svolte dal lavoratore distaccato deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato;
  • il distacco in una località che dista più di 50 km dalla sede di lavoro abituale del lavoratore distaccato, deve essere comprovato da ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive, trovando applicazione, in tal caso, le condizioni di legittimità del trasferimento previste dall’art. 2103 del Codice civile, relative al “trasferimento” del dipendente.

In data 15 gennaio 2004 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha diramato la Circolare n. 3/2004 recante disposizioni interpretative in materia di distacco.
Tale provvedimento amministrativo, nel riprendere la definizione e la disciplina contenute nell’art. 30, D.Lgs. n. 276/2003 in tema di distacco, ha fornito un’interpretazione dell’istituto che non si discosta dal dato letterale della norma.

Tuttavia, riteniamo interessante, sotto il profilo gestionale, evidenziare che l’analisi effettuata dal Ministero in relazione ai due requisiti essenzialidi legittimità del distacco, ossia:

  1. la temporaneità;
  2. l’interesse del distaccante.

è orientata ad una interpretazione estensiva. Infatti, tali requisiti vengono così identificati:

  • la temporaneità del distacco con la sua non definitività indipendentemente dalla entità della durata del periodo di distacco (purché tale durata sia funzionale alla persistenza dell’interesse del distaccante);
  • l’interesse del distaccante con qualsiasi interesse produttivo di questi che non coincida con quello della mera somministrazione di lavoro, e che si protragga per tutta la durata del distacco.

Pertanto, il distacco anche, ad esempio, nell’ambito dei gruppi d’impresa è legittimo ove risponda all’esigenza imprenditoriale di razionalizzazione ed equilibrio dello sviluppo delle aziende del Gruppo.

Distacco e obblighi di sicurezza
L’art. 3 del D.Lgs. n. 81/2008, al comma 6 prevede che “Nell’ipotesi di distacco del lavoratore di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato“.

In particolare, l’obbligo di formazione in capo al distaccante deve essere adempiuto in relazione alla mansione svolta dal lavoratore distaccato e non ai rischi specifici a cui il medesimo potrà essere esposto nel luogo in cui viene distaccato.

Conseguentemente, sulla base degli orientamenti giurisprudenziali in materia, è stata delineata una responsabilità condivisa fra distaccante e distaccatario in tema di sicurezza nei seguenti termini:

  • sul distaccante grava l’obbligo di informazione/formazione in ordine alle mansioni che il lavoratore dovrà eseguire durante il periodo di distacco;
  • sul distaccatario gravano invece gli obblighi di prevenzione e protezione.

L’Ordinanza n. 1633/2026

I fatti di causa

La vicenda trae origine da un infortunio sul lavoro verificatosi ai danni di un lavoratore dipendente, temporaneamente distaccato presso altra società, durante l’attività lavorativa ed in particolare mentre utilizzava una sega automatica. Tale infortunio veniva riconosciuto anche dall’INAIL e comportava la condanna penale del responsabile.

Nel successivo giudizio civile:

  • il lavoratore proponeva domanda riconvenzionale di risarcimento del danno differenziale;
  • il Tribunale di Pesaro accoglieva tale domanda, condannando in solido il legale rappresentante e la società distaccataria al risarcimento del danno;
  • veniva invece esclusa l’operatività delle polizze assicurative stipulate dalle società coinvolte.

Nel successivo giudizio d’appello, i giudici confermavano la decisione di primo grado, ritenendo:

  1. esclusiva la responsabilità della società distaccataria, presso cui il lavoratore operava al momento dell’infortunio;
  2. irrilevante il comportamento del lavoratore ai fini del concorso di colpa;
  3. inoperante la garanzia assicurativa, per sospensione della polizza dovuta al mancato pagamento del premio.

Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per cassazione da parte del soggetto distaccatario.

Le considerazioni della Corte

La Suprema Corte, nel respingere il ricorso presentato dal soggetto distaccatario, ribadisce un principio ormai consolidato, secondo cui in tema di distacco, la responsabilità prevenzionistica grava principalmente sul distaccatario, in quanto soggetto che utilizza la prestazione lavorativa e organizza l’attività produttiva.

In particolare, nella fattispecie oggetto della pronuncia in esame, la Corte di Cassazione ha attribuito alla società distaccataria la responsabilità di quanto accaduto sulla base di due elementi:

  • l’assegnazione del lavoratore a una macchina pericolosa senza adeguata vigilanza;
  • la manomissione dei dispositivi di sicurezza della sega utilizzata.

Infatti, la Corte sottolinea che la presenza di tali irregolarità comporta un aggravamento degli obblighi di controllo e vigilanza da parte del datore di lavoro, giungendo alla conclusione per la quale qualora una macchina fosse priva dei dispositivi di sicurezza l’unica condotta conforme agli obblighi di tutela sarebbe quella di non adibire il lavoratore al suo utilizzo.

Ciò in applicazione di quanto previsto dall’art. 2087 c.c.

In riferimento invece alle argomentazioni sostenute dal ricorrente in ordine al comportamento del lavoratore infortunato – secondo cui nel caso di specie il lavoratore avrebbe agito in modo imprudente, utilizzando autonomamente la macchina nonostante le indicazioni del capo cantiere – la Suprema Corte respinge tali eccezioni, richiamando un orientamento consolidato secondo cui il comportamento del lavoratore può interrompere il nesso causale solo quando presenti caratteri di abnormità, imprevedibilità o radicale eccentricità rispetto alle mansioni affidate.

La Corte, nel caso di specie, ha ritenuto che il comportamento del lavoratore non potesse qualificarsi come anomalo, in quanto posto in essere nell’esecuzione di un’attività rientrante nella prestazione lavorativa richiesta. Ha inoltre evidenziato che, qualora il lavoratore utilizzi macchinari pericolosi, l’obbligo di vigilanza gravante sul datore di lavoro deve essere particolarmente rigoroso, anche al fine di prevenire eventuali condotte imprudenti del dipendente.

In riferimento alla posizione del datore di lavoro distaccante, la Cassazione ribadisce il principio per cui la responsabilità del soggetto distaccante è limitata al solo periodo antecedente il distacco durante il quale grava su quest’ultimo l’onere di verificare che l’ambiente lavorativo presso il distaccatario presenti condizioni di sicurezza adeguate.

In particolare, il distaccante deve accertarsi che il luogo di lavoro non presenti situazioni di rischio evidenti, verifica che nel caso di specie a parere della Corte è stata compiutamente effettuata dal soggetto distaccante, posto che:

  • quest’ultimo aveva formato e informato il lavoratore sui rischi delle mansioni;
  • l’ambiente di lavoro non presentava criticità apparenti;
  • il rischio era sorto solo a causa della successiva manomissione dei dispositivi di sicurezza della macchina.

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