4° Contenuto Riservato: Prestazioni accessorie nella s.r.l.

L’OPINIONE

DI RAFFAELE MARCELLO | 20 MARZO 2026

Le prestazioni accessorie, applicabili alle s.r.l. in via interpretativa, consentono di disciplinare l’apporto lavorativo del socio mediante un’obbligazione sociale distinta dal conferimento e dai tradizionali rapporti di lavoro. L’assenza di una disciplina espressa per le s.r.l., il contrasto tra giurisprudenza e prassi amministrativa sulle modalità di introduzione dell’obbligo e le incertezze in ambito fiscale e previdenziale rendono tuttavia l’istituto esposto a rilevanti criticità applicative. La tenuta del modello dipende dalla corretta qualificazione dell’attività svolta, dalla congruità del compenso e dalla coerenza tra forma statutaria e sostanza economica, in difetto delle quali emerge il rischio di riqualificazione, sino alla distribuzione occulta di utili.

Inquadramento civilistico e natura dell’obbligazione

Nel sistema delle società di capitali, le prestazioni accessorie applicate alle s.r.l. si collocano in un’area di particolare delicatezza tecnica: si tratta di uno strumento la cui tenuta dipende in misura decisiva dalla coerenza tra assetto formale e sostanza economica dell’operazione.

L’assenza di una disciplina espressa per le s.r.l., unita alla mancanza di parametri normativi oggettivi in materia di congruità del compenso, impone un impiego prudente e strutturalmente solido dell’istituto. Le prestazioni accessorie si configurano infatti come obbligazioni ulteriori rispetto ai conferimenti, disciplinate dall’art. 2345 c.c., disposizione prevista per le s.p.a. ma ritenuta applicabile in via interpretativa anche alle società a responsabilità limitata. Proprio questa estensione analogica costituisce il primo profilo di complessità sistemica: mentre nelle s.p.a. la norma si inserisce in un quadro normativo organico, nelle s.r.l. l’operatività dell’istituto si fonda su un adattamento ricostruttivo che richiede particolare rigore nella redazione delle clausole e nella configurazione dell’assetto statutario.

La disposizione consente all’atto costitutivo di imporre ai soci l’esecuzione di prestazioni accessorie non consistenti in denaro, determinandone contenuto, durata, modalità di esecuzione, compenso e sanzioni in caso di inadempimento. La natura dell’obbligazione è propriamente sociale: essa nasce dal contratto di società, si inserisce nel rapporto associativo e incide sulla posizione del socio in quanto tale. Non si tratta, dunque, di un rapporto di lavoro in senso tecnico né di un contratto autonomo separato, ma di un vincolo che trova la propria causa nel patto sociale.

Questo dato non è meramente teorico. La qualificazione come obbligazione sociale costituisce il presupposto logico della tenuta fiscale dell’istituto. Se l’obbligo non è effettivamente riconducibile al rapporto societario, ma si configura come un rapporto di lavoro di fatto o come un artificio per distribuire utili sotto altra veste, viene meno la coerenza dell’impianto e si aprono spazi di contestazione sia sul piano tributario sia su quello civilistico.

Profili applicativi e criticità interpretative

Una questione centrale concerne le modalità di introduzione dell’obbligo.

La giurisprudenza (Cass. 5 luglio 1978, n. 3319; Trib. Milano 17 aprile 1982) ha ritenuto ammissibile l’introduzione delle prestazioni accessorie anche con deliberazione successiva alla costituzione della società, purché siano determinati con chiarezza gli elementi essenziali dell’obbligazione.

La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 81/E/2002, valorizzando la natura sociale del vincolo, evidenzia invece l’esigenza che il rapporto sia radicato nei documenti tipicamente regolatori della vita associativa.

Il contrasto tra orientamento giurisprudenziale e prassi amministrativa genera una zona grigia applicativa: formalmente l’istituto può essere introdotto anche in un momento successivo, ma sotto il profilo probatorio la previsione statutaria analitica resta la soluzione più solida. In assenza di una clausola dettagliata, il rischio è che l’obbligazione venga percepita come un accordo accessorio privo di adeguato fondamento societario.

Quanto al contenuto, la prestazione deve essere diversa dal conferimento e non può consistere in una mera dazione di denaro. Rientrano invece nel perimetro applicativo tutte le utilità economicamente valutabili e fruibili dalla società: attività operative, consulenze, obblighi di non concorrenza rafforzati, concessione in uso di beni, supporto tecnico, attività commerciali o gestionali, obblighi di garanzia in favore di terzi, purché non si traducano in un trasferimento monetario diretto. L’elemento qualificante è l’utilità per la società e la correlazione tra obbligo e compenso.

Rischi fiscali e riqualificazione del rapporto

Sul piano tributario, la richiamata Risoluzione n. 81/E/2002 inquadra i compensi per prestazioni accessorie tra i redditi assimilati a lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c-bis), TUIR.

Per la società, il costo è deducibile ex art. 109 TUIR in quanto inerente all’attività d’impresa, con rilevanza anche ai fini IRAP. Tuttavia, la medesima prassi precisa che, qualora l’attività svolta rientri nell’oggetto dell’arte o professione esercitata dal socio, il reddito assume natura di lavoro autonomo professionale. Il discrimine è sostanziale e impone una verifica concreta delle mansioni effettivamente svolte, non essendo sufficiente la qualificazione formale adottata dalle parti.

La criticità maggiore emerge nelle s.r.l. a ristretta base partecipativa, dove il socio è frequentemente anche amministratore e spesso svolge attività operative all’interno dell’impresa. In tali contesti, la linea di confine tra funzione gestoria e attività lavorativa può risultare estremamente sottile. Se le prestazioni accessorie coincidono, anche solo in parte, con le attribuzioni tipiche dell’organo amministrativo, l’Amministrazione finanziaria può contestarne la qualificazione e riqualificare il compenso come emolumento amministrativo, con effetti anche in termini di competenza e deducibilità.

Il profilo più delicato è tuttavia rappresentato dal rischio di riqualificazione come distribuzione occulta di utili. Tale ipotesi si configura quando il pagamento non è sorretto da una prestazione effettiva, quando manca adeguata documentazione probatoria dell’attività svolta o quando il compenso risulta manifestamente sproporzionato rispetto al valore economico dell’apporto. In queste circostanze viene meno il rapporto sinallagmatico tra obbligazione e corrispettivo: l’erogazione può essere interpretata come un trasferimento di utili non deliberato, mascherato da costo.

La riqualificazione produce effetti rilevanti. In capo alla società, il costo può essere considerato indeducibile, con conseguente recupero a tassazione; in capo al socio, il provento può essere riclassificato secondo la disciplina dei redditi di capitale, con applicazione del regime impositivo proprio della distribuzione di utili. A ciò si aggiunge il possibile profilo sanzionatorio.

Non esistono parametri quantitativi automatici per determinare la congruità del compenso: la valutazione è rimessa ai criteri di ragionevolezza economica, coerenza con il mercato e proporzionalità rispetto alle attività effettivamente rese.

Sotto il profilo previdenziale, il coordinamento tra la Risoluzione n. 81/E/2002 e la circolare INPS n. 45 del 9 marzo 2018 evidenzia che l’assoggettamento alla Gestione separata non può essere affermato in modo generalizzato, ma dipende dalla qualificazione del reddito e dalla posizione contributiva del soggetto.

In presenza di iscrizione ad altra gestione obbligatoria (artigiani, commercianti o casse professionali ex D.Lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996), il reddito può essere attratto alla gestione previdenziale di appartenenza. Anche in questo ambito, la corretta qualificazione giuridica assume rilievo decisivo.

Accanto ai profili di rischio, l’istituto presenta una rilevante funzione organizzativa. La previsione statutaria di obblighi di prestazione consente di correlare la permanenza del socio all’effettivo apporto lavorativo o professionale, contribuendo a prevenire squilibri tra capitale investito e contributo operativo. Nelle realtà a forte integrazione personale tra soci e impresa, le prestazioni accessorie possono diventare uno strumento di governance, capace di disciplinare in modo trasparente diritti, doveri e meccanismi di esclusione o recesso collegati all’inadempimento dell’obbligo.

Allo stato, non risultano interventi normativi approvati che abbiano introdotto una disciplina specifica delle prestazioni accessorie nelle s.r.l. Permane dunque un quadro in cui l’istituto è formalmente legittimo ma strutturalmente esposto a incertezze interpretative.

Dal punto di vista professionale, l’utilizzo corretto richiede:

  • una clausola statutaria dettagliata;
  • la chiara delimitazione delle attività oggetto di obbligo;
  • la separazione effettiva tra funzione gestoria e attività operativa;
  • criteri oggettivi di determinazione del compenso;
  • documentazione analitica delle prestazioni rese;
  • verifica preventiva della congruità economica rispetto ai valori di mercato.

In assenza di tali presìdi, lo strumento rischia di trasformarsi da leva organizzativa legittima a fattore di esposizione fiscale.

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