3° Contenuto Riservato: Rassegna di giurisprudenza 20 marzo 2026, n. 794

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

A CURA DI FABIO PACE | 20 MARZO 2026

ACCERTAMENTO

Avviso

Omessa allegazione all’avviso di accertamento personale del PVC redatto nei confronti della società – Cass., Sez. trib., Ord. 3 marzo 2026, n. 4751

Un contribuente eccepisce che il PVC redatto dalla GdF nei confronti della società avrebbe dovuto essere allegato all’avviso di accertamento nei suoi confronti.
L’art. 7 dello statuto del contribuente richiede l’allegazione o la comunicazione degli atti presupposti all’avviso di accertamento, ma un’interpretazione costituzionalmente adeguata della norma esclude la nullità dell’atto impositivo ove non siano stati allegati o comunicati atti che il contribuente conosceva o doveva conoscere in base alla propria dirigenza. Fra questi, in caso di società a ristretta base, vi sono gli atti impositivi di cui la società è destinataria, spettando ai soci un dovere di diligenza nel mantenersi informati sulle vicende societarie, a prescindere dalle cariche svolte, soprattutto ove la compagine ristretta comporta un’usuale partecipazione alla vita della società e un facile accesso ai documenti a questa inerenti, oltre al diritto di visionarli, spettante a i soci non amministratori ex art. 2261 c.c. (Cass. 7 novembre 2024, n. 28660).
L’obbligo di motivazione degli atti tributari, disciplinato dall’art. 7 della legge n. 212/2000, e dall’art. 42 del D.P.R. n. 600/1973, è soddisfatto dall’avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii per relationem a quello riguardante i redditi della società, ancorché solo a quest’ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2261 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi (Cass. 28 novembre 2014, n. 25296).
Nella specie, l’omessa allegazione all’avviso di accertamento personale del PVC redatto nei confronti della società non è motivo di nullità dell’atto; essa, tra l’altro, non ha impedito al contribuente un’articolata difesa.

Presunzioni

Critica del ragionamento presuntivo – Cass., Sez. trib., Ord. 19 febbraio 2026, n. 3790

Il prospetto dell’agenzia immobiliare è una mera stima, inattendibile perché il valore delle abitazioni nuove sarebbe aumentato. Non vi è presunzione legale di corrispondenza fra prezzo di vendita e prezzo legale.
La violazione o falsa applicazione delle norme sulla prova presuntiva può essere censurata in sede di legittimità per vizio di sussunzione solo quando il giudice pervenga al giudizio di gravità, precisione e concordanza degli indizi violando il corretto metodo di valutazione di tali concetti (Cass. ord. 29 luglio 2025, n. 21762). La critica del ragionamento presuntivo non è consentita in sede di legittimità quando si concreta o in un’attività diretta a evidenziare solo che le circostanze fattuali in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo o nella mera prospettazione di un’inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito (Cass., Sez. U, n. 1758 del 2018). La censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o no del ragionamento presuntivo deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio (Cass. ord. 5 agosto 2021, n. 22366; ord. 22 maggio 2024, n. 14207ord. 22 maggio 2024, n. 14207; n. 21762 del 2025 cit.).
Nella valutazione della prova per presunzioni il giudice è tenuto a seguire un procedimento che si articola in due valutazioni: la prima analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; la seconda complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati, per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, magari non raggiunta considerandoli in modo atomistico, con la conseguente censurabilità in cassazione della decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio, senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi (Cass. ord. 27 marzo 2025, n. 8115).

Prove

Pluralità di indizi non necessaria – Cass., Sez. trib., Ord. 19 febbraio 2026, n. 3790

Circa le prove presuntive, si eccepisce che il giudice non ha motivato sulla gravità, precisione e concordanza degli indizi; gli elementi di prova indicati sono uno e uno solo per ogni fatto evasivo contestato.
Evidenziato che gli indizi erano più di uno per ciascuna contestazione, occorre considerare che gli elementi assunti a fonte di presunzione non devono essere necessariamente plurimi. Nonostante l’art. 2729, primo commac.c., l’art. 38, quarto comma, del D.P.R. 600/1973 e l’art. 54 del D.P.R. n. 633/1972 si esprimano al plurale, l’A.F. può fondare la propria pretesa anche su un unico indizio, se grave e preciso, cioè dotato di elevata valenza probabilistica (Cass. ord. 28 aprile 2021, n. 11162; Cass. ord. 26 settembre 2018, n. 23153; Cass. ord. 12 febbraio 2018, n. 3276; Cass. ord. 22 dicembre 2017, n. 30803).

CONDONI

Definizione dei carichi di ruolo pregressi

Le spese anticipate restano a carico delle parti – Cass., Sez. trib., Ord. 11 marzo 2026, n. 5466

L’Agenzia chiede la condanna alle spese del contenzioso la restituzione delle somme versate in favore della parte ricorrente in appello.
Nei procedimenti aventi ad oggetto debiti rientranti nella dichiarazione di definizione agevolata, ex artt. 1, comma 235, della legge n. 197/2022, e 3-bis, comma 1, del D.L. n. 202/2024, la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 12-bis del D.L. n. 84/2025 statuisce che la produzione in giudizio della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata delle somme dovute determina la declaratoria di estinzione del giudizio, con spese a carico delle parti anticipatarie e, per l’effetto, l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti adottati nel corso del processo non ancora passati in giudicato, nonché – ed è questo il profilo saliente – l’irripetibilità delle somme “medio tempore” a qualsiasi titolo versate. Per quanto concerne la disciplina delle spese di lite, in assenza di norme specifiche, deve trovare applicazione la regola generale stabilita dall’art. 310, ultimo comma, c.p.c. (Cass. ord. 14 gennaio 2026, n. 782).
In caso di definizione agevolata dei debiti risultanti dai carichi affidati alla riscossione, di cui ai commi 235 ss. dell’art. 1 della legge n. 197/2022, l’estinzione del giudizio conseguente al perfezionamento della definizione comporta, in applicazione dell’ultimo comma dell’art. 310 c.p.c., da leggersi in uno al comma 239 dell’art. 1 cit. e al comma 2 dell’art. 12-bis del D.L. n. 84/2025, che restano a carico delle parti, non solo le spese anticipate, ma tutte le somme, comprese le spese, a qualsiasi titolo corrisposte, anche in forza delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del giudizio, pur divenuti privi di efficacia.
Per la regolamentazione delle spese in caso di estinzione del processo, il giudice può fare ricorso al principio generale della soccombenza, anziché applicare la regola speciale dell’art. 310 c.p.c. (spese a carico delle parti che le hanno anticipate), solo quando la pronuncia di estinzione segua a una vera e propria controversia sulla ricorrenza dei presupposti per la pronuncia stessa (Cass. n. 4924 del 1984).

Perfezionamento, debiti non tributari e solidarietà passiva – Cass., SS.UU., Sent. 15 marzo 2026, n. 5889

Le Sezioni Unite affrontano le questioni degli effetti processuali dell’adesione alla rottamazione quater, dell’estensione della relativa disciplina ai crediti non tributari – nella specie, recupero di indebiti – e della posizione del coobbligato in solido – nella specie, fideiussore – che non abbia aderito alla definizione.
In forza della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 12-bis del D.L. n. 84/2025, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 dell’art. 1 della legge n. 197/2022 e al comma 1 dell’art. 3-bisdel D.L. n. 202/2024, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle entrate-Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell’ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso art. 1, comma 235, della legge n. 197/2022, e della comunicazione prevista dall’art. 1, comma 241, della stessa legge n. 197/2022, o dall’art. 3-bis, comma 2, lett. c), del citato D.L. n. 202/2024, e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
La procedura di definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 231 ss., della legge n. 197/2022 (cd. rottamazione quater), può essere esperita anche per debiti di natura non tributaria, purché risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Nel caso di solidarietà passiva per il debito posto in riscossione, la definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 231 ss., della legge n. 197/2022, produce i suoi effetti sostanziali e processuali, tra i quali l’estinzione del giudizio, anche nei confronti del co-obbligato non aderente.

IMPOSTE DIRETTE

Redditi di lavoro dipendente

Rimborso spese di accesso a medici ambulatoriali – Cass., Sez. trib., Ord. 9 marzo 2026, n. 5313

L’Agenzia ritiene che le somme corrisposte ai medici specialisti ambulatoriali a titolo di rimborso spese di viaggio, per incarichi svolti in Comuni diversi dalla propria residenza, abbiano natura retributiva e non indennitaria/risarcitoria e siano, quindi, assoggettabili a ritenuta IRPEF.
Il rimborso spese di accesso di cui all’art. 35 del D.P.R. n. 271/2000 è ontologicamente diverso dall’indennità per le trasferte prevista dall’art. 51, comma 5, del TUIR, essendo il primo dovuto per lo spostamento del medico ambulatoriale dal Comune di residenza alla sede di lavoro situata in un Comune diverso, mentre la seconda in caso di spostamento temporaneo, su richiesta e nell’interesse del datore di lavoro, del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa in un Comune diverso da quello ove essa è ordinariamente effettuata; pertanto, il rimborso spese di accesso rientra tra le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, di cui all’art. 51, comma 1, del TUIR, concorrendo a formare il reddito di lavoro dipendente ed essendo, pertanto, soggetto a imposizione fiscale (Cass. sent. 22 gennaio 2024, n. 2124).
Le somme corrisposte per spese di viaggio sostenute per svolgere l’incarico di medico specialista presso gli ambulatori esterni al Comune di residenza sono percepite a titolo di rimborso spese, sicché hanno funzione restitutoria e di ripristino del patrimonio e non sono assimilabili alla retribuzione né assoggettabili a imposta ex art. 48 del TUIR, poiché sono quantificate non con criterio forfetario, ossia sganciate dall’esborso sostenuto, ma con parametrazione al chilometraggio percorso e al costo del carburante rilevato (Cass. ord. 2 aprile 2015, n. 6793; Cass. 27 ottobre 2021, n. 30624).
Tuttavia, nella specie, si è erroneamente ritenuto che le somme rimborsate avessero natura risarcitoria, e fossero perciò sottratte a imposizione, in base alla sola modalità di erogazione, senza considerare la ragione giustificativa del rimborso spese, che non compensa del disagio di uno spostamento del luogo di svolgimento della mansione, ma rifonde solo le spese connesse allo spostamento dalla residenza al luogo di lavoro.

IMPOSTE INDIRETTE

Imposta sulle scommesse

Centri non collegati al totalizzatore nazionale – Cass., Sez. trib., Ord. 16 marzo 2026, n. 5924

L’Agenzia contesta il metodo di calcolo dell’imponibile e dell’imposta unica sulle scommesse, dovuta dagli operatori non collegati al totalizzatore nazionale, non aderenti alla procedura di regolarizzazione.
La determinazione dell’imposta unica sulle scommesse su un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale dell’Agenzia dogane per il periodo d’imposta precedente quello di riferimento, con l’aliquota massima stabilita dall’art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1), del D.Lgs. n. 504/1998, prevista dall’art. 1, comma 644, lett. g), della legge n. 190/2014, si applica a tutti i soggetti, non collegati al totalizzatore nazionale, non aderenti alla regolarizzazione ex art. 1, comma 643, della legge n. 190/2014, o che, pur avendo aderito, ne sono decaduti, e ciò a decorrere dal 1° gennaio 2016, termine prorogato dall’art. 1, comma 926, della legge n. 208/2015, essendo per i precedenti periodi d’imposta applicabile, anche ai soggetti non regolarizzati, il metodo di calcolo ex art. 24, comma 10, del D.L. n. 98/2011.
I commi 643 e 644 cit. rimediavano al contenzioso sulla possibilità di operare in Italia da parte di bookmaker e gestori di case di gioco stabiliti in altri Paesi UE che agivano nel mercato italiano con l’intermediazione di Centri di trasmissione dati (CTD) che offrono i loro servizi in locali aperti al pubblico in cui mettono a disposizione degli scommettitori l’accesso telematico al server del bookmaker estero, al di fuori del collegamento al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle dogane (Cass. ord. 2 settembre 2022, n. 25989).
L’art. 1, comma 926, della legge n. 208/2015 ha prorogato i termini originari, in particolare, quello ex comma 644, lett. g) (1° gennaio 2015), il quale prevede che, per i periodi d’imposta non oggetto di regolarizzazione, l’imposta dovuta deve essere computata su un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio o il punto di raccolta; a seguito della proroga, la norma è applicabile dal 1° gennaio 2016, senza limitazioni (Cass. ord. 12 giugno 2025, n. 15716).

IRPEF

Addizionale

Collaboratori continuativi di banche – Cass., Sez. trib., Sent. 16 marzo 2026, n. 5919

La lite riguarda il rimborso di ritenute effettuate e versate da una banca in qualità di sostituto d’imposta, a titolo di addizionale IRPEF del 10% sui bonus eccedenti la parte fissa della retribuzione a un collaboratore.
Ai fini dell’applicabilità dell’art. 33 del D.L. n. 78/2010 e dell’addizionale IRPEF del 10% ivi prevista al collaboratore a tempo determinato di un istituto di credito, devono essere valutati in concreto il contenuto dell’incarico conferito e la modalità di retribuzione dello stesso, non essendo all’uopo sufficiente la mera titolarità di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con la banca.
L’imposta addizionale prevista dall’art. 33 del D.L. n. 78/2010, trattenuta dal sostituto d’imposta al momento dell’erogazione degli emolumenti riconosciuti ai dirigenti sotto forma di “bonus” e “stock options” quando tali compensi eccedano la parte fissa della retribuzione, si applica nei confronti dei dirigenti delle imprese operanti nel settore finanziario, con clausola generale riferita a tale settore nella sua globalità e complessità, così da comprendere nella nozione anche soggetti non necessariamente sottoposti a vigilanza o che svolgano attività rivolta al pubblico, e quindi non solo i dirigenti di banche e istituti finanziari (e di società che svolgono servizi di consulenza e assistenza in materia societaria e finanziaria, Cass. 31 agosto 2023, n. 25509), ma anche i dirigenti di “holding” industriali, stante la ragione socio-economica di un intervento diretto a comprendere tutti gli attori di compagini che, essendo attive sulla scena finanziaria, sono in grado, direttamente o indirettamente, di indurne torsioni pregiudizievoli per effetto di abnormi incentivi retributivi (Cass. 13 giugno 2023, n. 16875; contra Cass. 8 febbraio 2022, n. 3913).
Nella specie è mancata l’indagine circa la ricorrenza delle condizioni soggettive per applicare l’art. 33 cit., ovvero l’autonomia operativa e il potere decisionale del collaboratore, affermate solo in base all’incarico. È mancata anche la verifica dell’inerenza dell’incarico con l’andamento dei mercati finanziari e dell’eventuale incidenza delle scelte sui mercati stessi, anche alla luce del contenuto del contratto relativo alla retribuzione.

IVA

Rimborsi

Beni ammortizzabili detenuti in leasing – Cass., Sez. trib., Sent. 14 febbraio 2026, n. 3346

Si contesta il riconoscimento del diritto della società al rimborso dell’eccedenza detraibile dell’IVA con riferimento all’operazione di leasing, senza verificare, in concreto, la sussistenza dei requisiti, necessari per potere equiparare la fattispecie a un’operazione di acquisto di beni di investimento.
L’art. 30, secondo comma, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, prevede che l’eventuale eccedenza IVA detraibile, di ammontare superiore a euro 2.582,28, possa essere chiesta a rimborso, totalmente o parzialmente, laddove riguardi l’acquisto o l’importazione di beni ammortizzabili.
L’utilizzatore ha diritto al rimborso dell’eccedenza detraibile dell’IVA superiore a euro 2.582,28, assolta relativamente a beni ammortizzabili detenuti in virtù di contratto di leasing, in quanto l’operazione di leasing deve essere equiparata, per l’utilizzatore, all’acquisto di un bene di investimento e, quindi, si verifica a suo favore, anche prima dell’esercizio del diritto di riscatto, l’ipotesi di acquisto di un bene ammortizzabile (Cass. 10 maggio 2019, n. 12457Cass. 16 ottobre 2015, n. 20951); ciò avviene solo se per tali beni sia previsto il trasferimento di proprietà, al conduttore, alla scadenza del contratto o se sia prevista l’attribuzione, al conduttore, delle caratteristiche essenziali della proprietà dei beni stessi e se la somma delle rate e degli interessi equivalga al valore venale dei beni. Si tratta di criteri che consentono, individualmente o congiuntamente, di determinare se un contratto possa essere qualificato di leasing finanziario. Tuttavia, per configurarsi una cessione di beni imponibili, occorre che l’esercizio dell’opzione di acquisto, per quanto facoltativa dal punto di vista formale, sia in realtà, alla luce delle condizioni finanziarie del contratto, come la sola scelta economicamente razionale che il locatario possa fare (Cass. ord. 4 ottobre 2022, n. 28823).

PROCESSO TRIBUTARIO

Impugnazioni

Alle SS.UU. l’applicabilità del termine breve per impugnare in caso di contumacia involontaria per inesistenza della notifica del ricorso introduttivo – Cass., Sez. trib., Ord. 16 marzo 2026, n. 5910

L’Agenzia censura la sentenza resa all’esito del giudizio di ottemperanza perché ha ritenuto suscettibile di essere portato a esecuzione un titolo giudiziario radicalmente inesistente, in quanto la sentenza era stata emessa in un processo il cui ricorso introduttivo non le era mai stato notificato.
La Sezione Tributaria ha disposto, ai sensi dell’art. 374, secondo comma, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione se la notifica della sentenza al cd. contumace involontario sia idonea a fare decorrere il termine breve per la relativa impugnazione, anche nel caso in cui la notifica dell’atto introduttivo del processo fosse stata non nulla, ma inesistente, o se in tale ultimo caso l’inesistenza della sentenza possa essere fatta valere, senza limiti di tempo, in un autonomo giudizio di cognizione o in via di eccezione.

RISCOSSIONE

Notifiche

Proroga del termine di notifica della cartella – Cass., Sez. trib., Ord. 13 marzo 2026, n. 5758

L’Agenzia deduce che la notifica della cartella non era tardiva, poiché il ruolo le era stato consegnato il 25 maggio 2021 e si applicava la proroga di 24 mesi del termine.
In caso di cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, in relazione a dichiarazione dei redditi presentata nel 2017, ove l’iscrizione a ruolo delle somme sia intervenuta entro il 31 dicembre 2021, il termine per notificare la cartella è prorogato di 24 mesi, ex art. 68, comma 4-bis, del D.L. n. 18/2020.
Il comma 4-bis dell’art. 68 del D.L. n. 18/2020, prevede che, con riferimento ai carichi affidati all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino al 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo tale data, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all’art. 157, comma 3, lett. a), b), e c), del D.L. n. 34/2020, sono prorogati:
a) di 12 mesi, il termine di cui all’art. 19, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 112/1999;
b) di 24 mesi, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
In caso di avviso di accertamento, il termine di notifica degli atti impositivi per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 in base alle disposizioni agli stessi riferibili, differito dall’art. 157, comma 1, del D.L. n. 34/2020 – norma speciale rispetto all’art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 – al periodo fra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, non è ulteriormente prorogato di 85 giorni per effetto dell’art. 67 del D.L. n. 18/2020, termine assorbito agli effetti di cui sopra (Cass. 30 giugno 2025, n. 17668).
Il raffronto tra le dette normative presuppone che siano tutte applicabili nella fattispecie e si individuino i caratteri di specialità in una di esse, che porti alla sua esclusiva applicazione. Nella specie, trattandosi di dichiarazioni presentate nel 2017 (per il 2016), l’art. 157, comma 3, del D.L. n. 34/2020, non è applicabile.

SANZIONI

Concorso e continuazione

Commercialisti e configurabilità del concorso di persone – Cass., Sez. trib., Ord. 12 marzo 2026, n. 5639

Il caso riguarda l’irrogazione di sanzioni a un commercialista, cui l’Ufficio ha contestato il concorso cd. esterno nelle violazioni tributarie accertate nei confronti della società.
In tema di sanzioni amministrative tributarie, il concorso di persone (art. 9, D.Lgs. n. 472/97) è configurabile in capo al commercialista per violazioni tributarie relative alla società-cliente, con o senza personalità giuridica, quando, pur senza integrare la condotta tipica dell’illecito, compia azioni od omissioni che rendono possibile o agevolano la consumazione delle violazioni tributarie, il che si può ravvisare anche in caso di attività di incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi della società, non redatte materialmente, implicando la posizione professionale di consulente tributario, anche in tale veste, qualora incaricato, altresì, della tenuta delle scritture contabili, l’obbligo di controllare il contenuto delle dichiarazioni trasmesse rispetto alle scritture contabili della società-cliente, e la loro conformità alle norme, dovendosi la diligenza nell’adempimento valutare con riguardo alla natura dell’attività esercitata (art. 1176, c. 2, c.c.).
La sanzione è applicabile a tutti coloro che abbiano contribuito a realizzare l’illecito tributario e sempre che sussista nei singoli la coscienza e volontà di portare un contributo materiale e psicologico a tale realizzazione. I terzi (come il commercialista) sono sanzionabili in via amministrativa a titolo di concorso ex art. 9 del D.Lgs. n. 472/1997, nelle violazioni relative al rapporto fiscale proprio di società con personalità giuridica anche dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 269/2003 (Cass., Sez. 5, sent. 25 marzo 2025, n. 7948).
Si deve prescindere dal conseguimento da parte del terzo di un personale effettivo vantaggio economico (Cass. sent. 25 luglio 2024, n. 20697; 23 dicembre 2024, n. 33994 e n. 33996). Non è necessario provare che il consulente consegua un vantaggio o un profitto personale dagli illeciti fiscali oltre il compenso professionale, ciò che non costituisce elemento costitutivo della fattispecie, ma può valere solo quale elemento indiziario, ma non unico, comprovante la ricorrenza del concorso (Cass. n. 7948 del 2025 cit.).

TRIBUTI LOCALI

IMU

Base imponibile di immobili in ristrutturazione – Cass., Sez. trib., Sent. 17 febbraio 2026, n. 3614

Si assume che, trattandosi di immobili oggetto di un provvedimento di demolizione e confisca, la base imponibile IMU avrebbe dovuto determinarsi in relazione al valore dell’area edificabile.
L’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 504/1992 (cui rinvia l’art. 13, comma 3, del D.L. n. 201/2011, per l’IMU), delinea un meccanismo di regolazione per cui non rileva, per determinare la base imponibile, il fabbricato in corso di ristrutturazione perché è considerata (solo) l’area su cui il fabbricato insiste, fabbricabile anche in deroga all’art. 2 del decreto; l’area ridiventa fabbricabile ab origine, finché la ristrutturazione dell’immobile non è completata perché, venuta meno la tassabilità del fabbricato, viene tassata l’area come se il fabbricato non esistesse, e soggetta a imposizione rimane tutta l’area, anche se inedificabile secondo gli strumenti urbanistici ordinari (Cass. 9 maggio 2014, n. 1008228 dicembre 2016, n. 27096).
La norma presuppone la realizzazione dell’intervento edilizio cui si correla il relativo criterio di determinazione della base imponibile – e, dunque, l’utilizzazione edificatoria, la demolizione del fabbricato e l’esecuzione degli interventi di recupero ex art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e), della legge n. 457/1978 (ora D.P.R. n. 380/2001, art. 3) – così che la rideterminazione della base imponibile (secondo il valore dell’area) opera fino all’ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione o, se antecedente, la data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è utilizzato (Cass. 7 giugno 2017, n. 14111).
L’area di insistenza del fabbricato non è autonomamente tassabile quale area edificabile in quanto la fattispecie impositiva non rientra in nessuno dei presupposti Ici, trattandosi all’evidenza di area già edificata, e dunque non di area edificabile diversamente ragionando, si verrebbe a inammissibilmente introdurre nell’ordinamento – in via interpretativa – un nuovo e ulteriore presupposto d’imposta, costituito appunto dall’area edificata (Cass., 19 luglio 2017, n. 17815Cass., 12 luglio 2021, n. 19809Cass., 28 marzo 2019, n. 8620Cass., 11 ottobre 2017, n. 23801Cass., 5 febbraio 2019, n. 3282).

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