2° Contenuto: Indagini bancarie e diritti del contribuente: cosa cambia dopo la Corte EDU

COMMENTO

DI LEONARDO MARIA GALIENI | 20 MARZO 2026

Le indagini finanziarie e/o bancarie che dir si voglia, pur non essendo espressamente inquadrate come tipologia d’accertamento, rappresentano senza dubbio uno degli strumenti in cui l’A.F. beneficia di una discrezionalità ampia, varia e a tratti sproporzionata rispetto ai diritti del contribuente. Cionondimeno, pur rimanendo tale, in talune fattispecie la stessa viene delimitata: ed è proprio il caso delle indagini finanziarie estese su conti e rapporti finanziari di soggetti terzi rispetto al contribuente. Difatti, affinché le movimentazioni ivi riscontrate possano essere imputate al contribuente l’Ufficio deve dimostrare mediante una serie di elementi sintomatici – come individuati dalla giurisprudenza più accorta – che il conto terzo sia in realtà nella disponibilità del contribuente. Orbene, con il recente monito della Corte EDU in relazione al diritto al domicilio, l’auspicio è un ripensamento delle procedure e delle modalità di esame dei dati bancari.

Le indagini finanziarie ex art. 32 del D.P.R. n. 600/1973

Quello delle indagini finanziarie è senz’altro uno degli ambiti accertativi in cui l’A.F. gode, allo stato attuale della normativa, di una discrezionalità assai ampia: una sorta di “zona grigia” dove il confine tra la potestas impositiva e i diritti del contribuente è labile.

L’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, nello stabilire che i dati e/o elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni di natura bancaria/finanziaria sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti, traccia una presunzione legale a favore del Fisco.

Pur operando iuris tantum e, dunque, potendo essere vinta dal contribuente mediante prova contraria, la stessa opera sia sul versante attivo (versamenti), sia su quello passivo (prelevamenti).

Versamenti

A fronte di transazioni finanziarie, bonifici, versamenti in contanti sul c/c,  la Legge riconosce al contribuente la possibilità di superarla in due modi:

  • dimostrando che le movimentazioni attenzionate sono irrilevanti ai fini fiscali (ad es., trattandosi di una mera regalia oppure di un prestito ricevuto, all’uopo attestato da una scrittura privata autenticata o, non da ultimo, riconducendole a un giroconto, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità);
  • dimostrando che le somme transitate sono già state considerate ai fini fiscali (ad. es., già confluite tra i proventi indicati in dichiarazione).

La giurisprudenza si è rivelata tutt’altro che indulgente sul piano della prova contraria gravante sul contribuente tanto da aver stabilito che occorre “dimostrare, con una prova non generica, ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili” (cfr. Cass. civ., Sez. V, n. 3578 del 17.02.2026) ovvero, in ipotesi di prestiti tra familiari, che “era, quindi, onere del ricorrente provare la natura di prestiti soggetti a restituzione delle somme percepite per effetto di trasferimenti provenienti dai conti correnti della società che amministrava, producendo documentazione idonea allo scopo” (cfr. Cass., Sez. V, n. 3400 del 16.02.2026).

Prelevamenti

In merito ai prelevamenti la legge, seppur limitatamente alla categoria degli imprenditori per effetto della celeberrima Sent. Corte Cost. n. 228/2014che ha espunto dal perimetro della presunzione i liberi professionisti, pone una soglia al superamento della quale scatta la presunzione di redditività: nella specie, se i prelevamenti superano l’importo di € 1.000,00 giornalieri ovvero € 5.000,00 mensili e non sia indicato il beneficiario ovvero non siano tracciati nelle scritture contabili. Sul raggio d’azione di tale presunzione ci sarebbe molto da disquisire, non foss’altro perché la norma, così come formulata, attrae nell’orbita presuntiva anche la species dei piccoli imprenditori-artigiani. A nulla è valso il lodevole tentativo con cui l’allora C.T.P. di Arezzo, con Ord. 26.04.2021, ha sollevato sul punto questione di legittimità costituzionale della norma dato che la Corte Costituzionale, con Sent. n. 10 del 31.01.2023 l’ha ritenuta infondata, rispedendola al rimettente. 

Le indagini finanziarie sui c/c di terzi

Pur in assenza di un substrato normativo, come vale invece per l’interposizione fittizia di cui all’art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/73, la giurisprudenza ha progressivamente esteso la presunzione de qua anche nell’ipotesi di c/c intestati a terzi. Rinviando ad altra sede ogni considerazione circa l’assunto per cui in tale fattispecie non sarebbe d’ostacolo il “divieto di doppia presunzione, attenendo quest’ultimo alla correlazione tra una presunzione semplice ed un’altra presunzione semplice, e non già al rapporto con una presunzione legale, quale è quella che ricorre nella fattispecie in esame” (cfr. ex multis Cass., Sez. V, n. 17456 del 29.06.2025), quel che preme evidenziare attiene alla tendenza dell’A.F. di estendere il raggio delle indagini finanziarie a rapporti bancari che, ancorché non formalmente intestati al contribuente, si presumo a lui riconducibili: vedasi rapporti di cointeressenza tra soci di società c.d. a ristretta base ovvero conti correnti di natura familiare su cui il contribuente ha una delega ad operare ovvero cointestati. Ebbene, queste situazioni, costituiscono una sorta di campanello d’allarme per l’A.F. e, di riflesso, per il contribuente sottoposto a indagine che rischiano di esorbitare da quello che è un perimetro ineludibile: la capacità contributiva ex art. 53 Cost.

Onere prova a carico dell’A.F. per le indagini bancarie sui c/c di terzi

Pur essendo sdoganata l’estensione delle indagini ai conti di terzi, tuttavia la possibilità di ricondurre le movimentazioni ivi riscontrate alla posizione fiscale del contribuente non è automatica: invero, occorre dimostrare un concreto ed effettivo nesso tra il c/c del terzo e il soggetto verificato.

Orbene, non essendo al cospetto di una presunzione legale, in ossequio al principio cardine – come rafforzato dal novellato art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992 – per cui è l’A.F. a dover dimostrare la pretesa tributaria quale attore in senso sostanziale, quest’ultima deve dimostrare in prima battuta tale collegamento.

A tal fine, dovendo l’Ufficio provare che il conto del terzo sia effettivamente nella disponibilità del contribuente, la giurisprudenza di legittimità ha individuato una serie di elementi sintomatici che, non atomisticamente, ma quantomeno in combinazione, consentano di affermarne l’esistenza.

Più precisamente:

  • delega o firma disgiunta sul conto del familiare;
  • conto cointestato;
  • movimentazioni incrociate;
  • ammontare transitato incompatibile con la capacità economica del terzo;
  • utilizzo del conto per spese personali del contribuente;
  • incremento patrimoniale del contribuente.

Dopo che l’Ufficio abbia dimostrato che, pur senza titolarità formale, il conto era di fatto nella disponibilità del contribuente, scatta la presunzione legale sui rapporti bancari del terzo.

Illuminante in tal senso è una recente pronuncia della C.G.T. di II grado delle Marche, Sez. 4, la quale, con Sent. n. 148 del 17.02.2026 ha ritenuto inapplicabile la presunzione invocata dall’Ufficio in relazione a movimentazioni provenienti dal c/c del genitore di una contribuente: invero, quandanche tale conto fosse appartenuto a soggetto con cui intercorrevano legami di natura familiare e professionale, si è valorizzato per un verso come la situazione di difficoltà economico finanziaria delle contribuente; per altro il tenore di vita del padre, fossero tali da giustificare i versamenti effettuati a favore della figlia alla stregua di atti liberalità e come tali sottratti a tassazione ai fini reddituali. D’altro canto, e come acutamente colto dai Giudici, “Ignorare completamente tali evenienze falsa la ricostruzione fiscale che, coerentemente con i principi costituzionali che l’assistono, deve sempre essere ispirata alla capacità contributiva del soggetto passivo dell’accertamento”.

L’impatto della Sent. della Corte EDU “Causa Ferrieri e Bonassisa c. Italia

Come anticipato in premessa, le indagini finanziarie rappresentano una tipologia accertativa che, seppur disciplinate dall’art. 32 del D.P.R. n. 600/73, accordano all’A.F.  un ampio margine di discrezionalità.

Ed è proprio tale discrezionalità che è finita sul “banco degli imputati”: non foss’altro giacché l’A.E., quale organo della P.A., non solo deve rispondere ai principi di legalità amministrativa ma, in aggiunta, anche ai principi unionali: tra questi l’art. 8 della C.D.F.U.E., rubricato “Diritto al rispetto della vita privata e familiare”. Ebbene, nell’esaminare la compatibilità della disciplina nazionale con la normativa di cui al cit. art. 8, la Corte EDU, con pronuncia del 08.01.2026,  si è soffermata sulle criticità che investono la prima. Al riguardo, nel premettere come l’analisi dei dati bancari, al pari di quelli attinenti alla sfera privata, sono meritevoli di adeguata tutela, pur riconoscendo che la finalità di indagine di interesse generale, nondimeno si è ravvisato come il quadro normativo italiano non soddisfi i requisiti di legalità e proporzionalità richiesti dal richiamato art. 8. In particolar modo, la disciplina nazionale pecca sul piano sistemico sotto tre distinti aspetti: 

  • in primis, occorre definire chiaramente in che termini le autorità fiscali possano accedere ai dati bancari dei contribuenti, motivandone le ragioni e finalità annesse in modo puntuale e dettagliato;
  • in secundis, occorre la previsione di un controllo giurisdizionale, sia ex ante sia successivamente all’istruttoria finanziaria, che monitori il rispetto di tali modalità, se del caso censurandole, senza attendere l’emissione dell’atto impositivo;
  • tertium, nel contesto della cooperazione tra autorità fiscali estere, occorre bilanciare l’ingerenza dell’una sui dati bancari di un contribuente con la possibilità di verificarne l’uso e le eventuali modalità di divulgazione. 

Considerazioni finali 

Quale l’impatto reale di tale pronuncia dipenderà dalle reali intenzioni del legislatore: quel che è certo è che non potrà sottrarsene, pena l’ennesima violazione internazionale. Invero, essendo adottata ai sensi dell’art. 46 CEDU, con tale pronuncia non solo è stata riscontrata una violazione della normativa interna, ma si è imposto allo Stato italiano l’adozione di misure strutturali con cui adeguare la disciplina domestica sulle indagini finanziarie ai principi affermati dalla medesima.

Ad ogni buon conto, una prima reazione può cogliersi nella giurisprudenza di legittimità, che ha mostrato una certa sensibilità giuridica. Ebbene, nel prender atto che la normativa italiana – come sino ad oggi interpretata – assegna all’A.F una discrezionalità sproporzionata e priva di garanzie procedurali effettive, alla luce della decisione EDU ha avvertito l’esigenza di trattare in pubblica udienza una questione vertente proprio in tema di indagini finanziarie (cfr. Cass. civ., Sez. V,  n. 2510 del 05.02.2026).

Prima si interverrà in tal senso, prima disposizioni come il novellato art. 7-quinquies della legge n. 212/2000 potranno trovare effettiva implementazione così da precludere in sede processuale l’utilizzo di materiale istruttorio acquisito dall’A.F. in violazione di Legge: a fortiori, laddove l’attività di indagine attragga rapporti finanziari intestati a soggetti diversi dal contribuente.

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