CIRCOLARE MONOGRAFICA
Indipendentemente dalla destinazione finale, il trasporto dei rifiuti resta sempre assoggettato all’aliquota agevolata del 10%
DI STEFANO SETTI | 20 MARZO 2026
Con la consulenza giuridica n. 6 del 17 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti in merito all’applicazione dell’aliquota IVA alle prestazioni di trasporto dei rifiuti alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025. Il documento affronta il tema, particolarmente rilevante per gli operatori della logistica ambientale, della distinzione tra attività di gestione e operazioni di smaltimento finale, confermando l’autonomia del trasporto rispetto al conferimento in discarica e all’incenerimento. Ne deriva un principio di notevole impatto applicativo: il trasporto dei rifiuti resta sempre assoggettato all’aliquota agevolata del 10%, indipendentemente dalla destinazione finale. L’intervento interpretativo contribuisce a chiarire i rapporti tra normativa IVA e disciplina ambientale, escludendo l’applicazione del criterio di accessorietà ex art. 12 del D.P.R. n. 633/1972.
La riforma del 2025 e le nuove incertezze applicative
La consulenza giuridica n. 6 del 2026, in commento, si inserisce nel solco delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, che ha inciso in maniera significativa sul regime IVA applicabile al settore della gestione dei rifiuti.
Come noto, l’intervento normativo ha modificato il n. 127-sexiesdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, restringendo l’ambito applicativo dell’aliquota agevolata del 10%. In particolare, il legislatore ha escluso dall’agevolazione alcune operazioni ritenute ambientalmente meno virtuose, quali il conferimento in discarica e l’incenerimento senza recupero efficiente di energia, assoggettandole all’aliquota ordinaria del 22 per cento.
Se, da un lato, la finalità della riforma è chiaramente riconducibile al rafforzamento delle politiche ambientali e alla promozione dell’economia circolare, dall’altro lato l’intervento ha generato numerosi dubbi interpretativi, soprattutto con riferimento alle attività “intermedie” della filiera, tra cui il trasporto dei rifiuti.
Tutto ciò premesso, in questa sede, preme ricordare che l’art. 1, comma 49, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), con effetto 1° gennaio 2025, ha modificato il n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972 (Decreto “IVA”), prevedendo l’esclusione dall’aliquota ridotta del 10 per cento per le operazioni di “conferimento in discarica e incenerimento senza recupero efficiente di energia”.
Tale disposizione, tenendo conto dell’evoluzione normativa che ha interessato la disciplina dei rifiuti, non solo restringe l’ambito oggettivo di applicazione del beneficio IVA, ma provvede anche ad aggiornare i riferimenti legislativi contenuti nella disposizione stessa. In particolare, è stato sostituito il riferimento al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (ora abrogato), con il più attuale D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante il Testo unico in materia ambientale (anche noto come “Codice dell’ambiente”).
Pertanto, per le operazioni di smaltimento tramite discarica o incenerimento privo di recupero energetico efficiente, trova applicazione, dal 2025, l’aliquota IVA ordinaria del 22 per cento, in luogo di quella agevolata al 10 per cento.
Tale variazione impatta in modo differenziato a seconda della tipologia del committente:
- se quest’ultimo è un soggetto passivo IVA con pieno diritto alla detrazione, la modifica non comporta effetti economici rilevanti;
- viceversa, nel caso di soggetti con detraibilità limitata o di consumatori finali (quali, ad esempio, enti locali), l’aumento dell’aliquota si traduce in un maggiore costo effettivo.
Si ricorda, poi, che la circolare dell’Assonime n. 17 dell’8 luglio 2025 ha chiarito che secondo quanto previsto dal “nuovo” n. 127-sexiesdeciesdella Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10 per cento continua ad essere confermata non solo per le attività relative agli impianti di fognatura e depurazione, ma anche per un’ampia gamma di prestazioni connesse alla gestione, allo stoccaggio e al deposito temporaneo dei rifiuti urbani e speciali.
Inoltre, le attività che rientrano nel perimetro agevolato sono individuate sulla base delle definizioni contenute nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152(cosiddetto “Codice dell’ambiente”), e comprendono:
- le attività di gestione dei rifiuti, così come definite dall’art. 183, comma 1, lett. n), e cioè la raccolta, il trasporto, il recupero (inclusa la selezione) e lo smaltimento, nonché la supervisione di tali operazioni, le attività successive alla chiusura dei siti di smaltimento e le operazioni svolte in qualità di commercianti o intermediari;
- le attività di stoccaggio, ossia lo smaltimento mediante deposito preliminare (D15) o la messa in riserva (R13), secondo quanto indicato rispettivamente negli allegati B e C alla Parte IV del medesimo Decreto, come riportato alla lett. aa) dell’art. 183;
- il deposito temporaneo prima della raccolta, definito dalla lett. bb) dell’art. 183 come il raggruppamento dei rifiuti, prima della raccolta ai sensi dell’art. 185-bis, effettuato presso il sito di produzione in vista del successivo trasporto verso impianti di recupero o smaltimento.
L’aliquota agevolata si applica soltanto alle già menzionate prestazioni se riferite a rifiuti urbani, come definiti dalla lett. b-ter) dell’art. 183, e a specifiche categorie di rifiuti speciali, individuate all’art. 184, commi 2 e 3, lett. g), vale a dire quei rifiuti derivanti da operazioni di recupero e smaltimento, fanghi prodotti dal trattamento delle acque (potabili e reflue), nonché rifiuti provenienti da abbattimento di fumi, fosse settiche e reti fognarie.
Come già anticipato, sono invece escluse dall’agevolazione le prestazioni relative al conferimento in discarica e all’incenerimento senza recupero efficiente di energia, che quindi scontano l’aliquota IVA ordinaria del 22 per cento.
Sul punto l’Assonime ha fatto presente che nell’Interrogazione parlamentare n. 5-03851, relativa ai chiarimenti sulle attività di gestione dei rifiuti soggette ad aliquota IVA ridotta, alla luce delle citate modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2025 al punto 127-sexiesdecies), è stato precisato che il termine “conferimento” deve intendersi come l’effettiva “consegna” dei rifiuti all’impianto di discarica da parte degli operatori coinvolti nel ciclo di gestione. La risposta ha quindi chiarito che l’esclusione dall’aliquota agevolata si riferisce esclusivamente alla consegna dei rifiuti alla discarica, mentre le fasi precedenti, come il trasporto, non essendo espressamente escluse, continuano a beneficiare dell’aliquota IVA ridotta in quanto rientranti nelle prestazioni di gestione dei rifiuti.
Il quesito interpretativo: il trasporto segue lo smaltimento?
Nella consulenza giuridica n. 6/2026, l’associazione istante, rappresentativa del settore del trasporto e della logistica, ha evidenziato le difficoltà operative derivanti dalla nuova disciplina, chiedendo chiarimenti in merito all’aliquota IVA applicabile alle prestazioni di trasporto dei rifiuti.
Il dubbio centrale può essere sintetizzato in una domanda molto concreta: il trasporto deve seguire il regime IVA dell’operazione finale (ad esempio, lo smaltimento in discarica), oppure deve essere considerato autonomamente? Il problema non è di poco conto, in quanto una lettura “accessoria” della prestazione avrebbe comportato l’applicazione dell’aliquota ordinaria del 22% nei casi in cui il trasporto fosse funzionale a operazioni di smaltimento non agevolate.
La posizione dell’Agenzia: il trasporto è attività autonoma
L’Agenzia delle Entrate, anche sulla base di un parere tecnico richiesto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, adotta una posizione netta, che rappresenta il fulcro dell’intervento interpretativo.
Secondo quanto chiarito, il trasporto dei rifiuti deve essere qualificato come un’attività di gestione autonoma, distinta sia dalla fase di raccolta sia dalle successive operazioni di recupero o smaltimento.
Tale qualificazione trova fondamento nella disciplina ambientale, in particolare nell’art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), che include espressamente il trasporto tra le attività di gestione dei rifiuti, attribuendogli una propria autonomia funzionale e regolatoria.
In questa prospettiva, il trasporto non può essere considerato una mera prestazione accessoria rispetto allo smaltimento finale, ma deve essere valutato in modo indipendente.
L’esclusione del principio di accessorietà
Uno dei passaggi più rilevanti della consulenza riguarda proprio il rapporto con il principio di accessorietà IVA previsto dall’art. 12 del D.P.R. n. 633/1972.
L’Agenzia chiarisce che tale principio non trova applicazione nel caso di specie, in quanto il trasporto, pur inserendosi nella filiera complessiva della gestione dei rifiuti, conserva una propria autonomia economica e funzionale.
Ne deriva che l’aliquota IVA applicabile non deve essere determinata in base alla prestazione finale (ad esempio, il conferimento in discarica), ma esclusivamente in base alla natura della prestazione di trasporto.
Questo passaggio assume un rilievo sistematico significativo, poiché evita l’estensione “a catena” dell’aliquota ordinaria anche alle attività preliminari.
Il regime IVA del trasporto dopo i chiarimenti
Alla luce dei principi sopra richiamati, l’Agenzia perviene a una conclusione chiara e di immediata applicazione operativa: il trasporto dei rifiuti è sempre soggetto all’aliquota IVA agevolata del 10 per cento.
Tale conclusione vale indipendentemente:
- dalla causale indicata nel formulario (codici R o D);
- dalla destinazione finale del rifiuto;
- dalla tipologia di operazione successiva (recupero o smaltimento).
L’unico limite riguarda le operazioni di conferimento in discarica e di incenerimento senza recupero energetico, che restano esclusedall’agevolazione, ma unicamente con riferimento alla prestazione terminale.
Le risposte ai casi concreti
L’Agenzia applica i principi enunciati ai casi prospettati dall’istante, giungendo a soluzioni coerenti e uniformi.
Nel caso di trasporto verso discarica (D1), viene confermata l’applicazione dell’aliquota del 10%, nonostante la prestazione finale sia soggetta al 22 per cento.
Analogamente, nel caso di trasporto destinato a operazioni di recupero (R13), l’aliquota agevolata si applica senza necessità di verificare la successiva destinazione del rifiuto.
Infine, anche nelle ipotesi di trasporti “misti”, con destinazioni diverse (recupero e smaltimento), l’Agenzia ribadisce l’applicazione generalizzata dell’aliquota ridotta.
Impatti operativi e profili di semplificazione
Il chiarimento fornito presenta evidenti ricadute positive sul piano operativo.
In primo luogo, viene meno la necessità di effettuare complesse analisi sulla destinazione finale dei rifiuti, con conseguente semplificazione degli adempimenti per gli operatori del settore.
In secondo luogo, si riduce sensibilmente il rischio di errori nella fatturazione, evitando contestazioni legate all’applicazione dell’aliquota IVA.
Infine, la soluzione adottata garantisce una maggiore coerenza tra la disciplina fiscale e quella ambientale, valorizzando la nozione unitaria di gestione dei rifiuti.
Tabella riepilogativa
| Attività | Trattamento IVA | Osservazioni |
| Trasporto rifiuti (tutte le causali) | 10% | Sempre agevolato |
| Recupero (R1-R13) | 10% | Agevolato |
| Smaltimento non terminale | 10% | Agevolato |
| Conferimento in discarica (D1) | 22% | Solo fase finale |
| Incenerimento senza recupero (D10-D11) | 22% | Solo fase finale |
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 12 e Tabella A;
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207;
- Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di consulenza giuridica 17 marzo 2026, n. 6;
- Assonime, circolare 8 luglio 2025, n. 17.
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