COMMENTO
DI ANDREA AMANTEA | 23 MARZO 2026
L’Agenzia delle Entrate in data 30 gennaio 2026, con il Provvedimento prot. n. 3882/2026, ha approvato i nuovi modelli di comunicazione ordinaria e comunicazione integrativa, con le relative Istruzioni di compilazione, da presentare per la fruizione del credito d’imposta ZES unica rispetto agli investimenti effettuati dal 2026 al 2028. Una delle novità che caratterizza i nuovi modelli di comunicazione riguarda l’inserimento nel quadro B, sezione II, della casella “credito da ridurre”, al fine della corretta gestione delle regole di cumulo del bonus con altri incentivi siano essi Aiuti di Stato o meno.
Il credito d’imposta per la ZES unica
L’art. 1, commi 438–443, della Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ha prorogato per gli anni dal 2026 al 2028, il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica ex art.16 del D.L. n. 124/2023.
| Il credito d’imposta per la ZES unica | |
| Cosa | Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica. |
| Beneficiari | Imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, e nelle zone assistite della Regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. Il credito d’imposta come da Legge n. 171/2025 può essere richiesto anche dalle imprese con strutture produttive nelle Regioni Marche e Umbria che sono entrate a far parte della c.d. ZES unica, ex art. 9, D.L. n. 124/2023. |
| Disposizioni attuative | Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR Decreto 17 maggio 2024. |
| Utilizzo | Solo in compensazione, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento definitivo dell’Agenzia delle Entrate che fissa la percentuale di spettanza del credito d’imposta e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico della comunicazione integrativa, con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo dell’agevolazione. |
| Periodo durata agevolazione | Investimenti 1° gennaio 2024 – 15 novembre 2024. Investimenti 1° gennaio – 15 novembre 2025. Investimenti 1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028. |
| Investimenti agevolati | Acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. |
| Limite agevolazione terreni e fabbricati in coesistenza con altri investimenti agevolati | Il valore della componente immobiliare agevolata non può essere superiore alla metà (ossia, al 50%) del valore complessivo dell’investimento agevolato (vedi Risposta Agenzia delle Entrate n. 183/2025). |
| Investimento minimo | Non sono agevolabili i progetti di investimento (vedi art. 2, punti 49, 50 e 51, del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014) di importo inferiore a 200.000 euro. |
| Limite max investimento | Per ciascun progetto di investimento, 100 milioni di euro. |
| Leasing | Si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione. |
| Percentuali/Limiti intensità di aiuto normativa UE (%) | Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027; Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Per il settore agricolo (settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura) il credito d’imposta è regolato dall’art. 16-bis del D.L. n. 124/2023. |
Con il Provvedimento prot. n. 3882/2026, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i nuovi modelli di comunicazione ordinaria e comunicazione integrativa, con le relative Istruzioni di compilazione, da presentare per la fruizione del credito d’imposta ZES unica rispetto agli investimenti effettuati dal 2026 al 2028
Si veda il nostro approfondimento “Credito d’imposta ZES Unica 2026-2028. Approvati i modelli per comunicare gli investimenti”.
Comunicazione investimenti credito d’imposta ZES unica. La nuova casella “credito da ridurre”
Una delle novità che caratterizza i nuovi modelli di comunicazione riguarda l’inserimento della casella “credito da ridurre” al fine della corretta gestione delle regole di cumulo del bonus con altri incentivi siano essi aiuti di Stato o meno.
Il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali riservato alle imprese della ZES unica infatti può essere cumulato con altri incentivi a valere sui medesimi costi.
Il cumulo è ammesso, verificata la possibilità di cumulo eventualmente prevista ovvero non espressamente vietata dalle ulteriori agevolazioni:
- con altri aiuti di Stato e aiuti “de minimis”, che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento e fermo restando il rispetto della condizione di cui all’art. 14, par. 14, del Regolamento UE n. 651/2014;
- con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 del TFUE, nei limiti delle spese sostenute.
| Bonus ZES unica – Regole di cumulo | |
| Tipologia di cumulo | Regole |
| Con altri Aiuti di Stato / Aiuti “de minimis” | Il credito d’imposta è determinato applicando le percentuali agevolative ammesse dalla normativa UE (Carta degli Aiuti a finalità regionale 2022-2027 e ss.mm.ii) il costo dei beni strumentali e diminuendo il relativo risultato dell’ammontare degli aiuti concessi o richiesti. Ad esempio il cumulo è ammesso: con la c.d. Nuova Sabatini; Bando ISI INAIL; contributi regionali; ecc. |
| Con altre misure agevolative | Applicando le suddette percentuali, non oltre la spesa sostenuta, si pensi al cumulo con l’iper ammortamento commi 427–436 dell’art. 1 della Legge n. 199/2025. Qualora il credito d’imposta determinato secondo le percentuali spettanti (percentuali agevolative fissate dalla Carta degli Aiuti a finalità regionale 2022-2027 e ss.mm.ii), unitamente a dette altre misure agevolative, risulti superiore all’importo delle spese effettivamente sostenute, occorre ridurre il credito per un ammontare corrispondente alla parte eccedente. |
A seconda delle ipotesi di cumulo riportate in tabella, andranno barrate le apposite caselle di cui alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio presenti sia nella comunicazione preventiva che in quella a consuntivo.
In considerazione delle suddette regole di cumulo, laddove per lo stesso investimento siano state “richieste” più agevolazioni, nella compilazione della comunicazione preventiva e integrativa, nel rigo B19 del quadro B, sezione II,
sarà necessario:
- barrare la nuova casella “Credito da ridurre”;
- modificare manualmente l’importo del credito riportato nella colonna 5.
A parere di chi scrive, tali indicazioni operative operano nel caso in cui siano indicate “altre agevolazioni” non qualificabili quali Aiuti di Stato, a valere sugli stessi investimenti, per i quali è necessario verificare che il cumulo delle agevolazioni non superi il costo effettivamente sostenuto.
Negli altri casi ossia cumulo con Aiuti “de minimis” o altri Aiuti di Stato, il credito ZES viene automaticamente ricalcolato per rispettare l’intensità massima senza che sia necessario provvedere alla riduzione in modalità “manuale” dell’importo teorico spettante a titolo di credito d’imposta.
Detto ciò, nel quadro D “Altre agevolazioni concesse o richieste inclusi gli Aiuti de minimis” sarà poi necessario riportare le informazioni specifiche relative alle ulteriori agevolazioni richieste dall’impresa nell’ambito dello stesso “progetto di investimento iniziale”.
| Colonne 1,2 e 3 | Dati del provvedimento normativo che ha istituito l’agevolazione (Legge, Decreto-legge, ecc.).In caso di Legge regionale va indicata anche la Regione (ad esempio, Legge regionale Campania). |
| Colonna 4 e 5 | Dati del provvedimento di concessione, nel caso in cui l’agevolazione sia stata riconosciuta con apposito provvedimento. |
| Colonna 6 | L’ammontare dei costi agevolabili in relazione ai quali è riconosciuta l’agevolazione. |
| Colonna 7 | L’importo dell’agevolazione concesso oppure richiesto. |
| Colonna 8 | L’equivalente sovvenzione lorda (ESL, espressa in percentuale, relativa al rapporto tra il valore dell’agevolazione e il valore dell’investimento ammesso, al lordo dell’imposizione fiscale). |
| Colonna 9 | La tipologia di agevolazione richiesta o ottenuta, adoperando il: codice 1, per gli aiuti di Stato o Aiuti “de minimis”; codice 2, per le altre agevolazioni diverse dagli Aiuti di Stato. |
Oltre alle suddette regole di cumulo, dovrà essere rispettato il c.d. divieto di doppio finanziamento: il medesimo costo di un intervento non può essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura (circolare RGS 31 dicembre 2021, n. 33).
Si veda l’esempio di cui all’approfondimento “Credito d’imposta ZES Unica. Regole di cumulo nella comunicazione integrativa”.
Riferimenti normativi:
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 438–443;
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 427–485;
- D.L. 19 settembre 2023, n. 124, conv. dalla Legge 13 novembre 2023, n. 162, artt. 9, 16 e 16-bis;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, D.M. 17 maggio 2024;
- Agenzia delle Entrate, Provv. 30 gennaio 2026, n. 3882.
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.
Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise