CIRCOLARE MONOGRAFICA
Operativo dal 19 marzo al 7 aprile 2026 il taglio accise carburanti: risparmio di circa 25 centesimi per gasolio e benzina e 12 centesimi per il GPL
DI ANDREA AMANTEA | 24 MARZO 2026
In data 18 marzo 2026, il Consiglio dei Ministri ha approvato il D.L. n. 33/2026 “Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali” dovuta al nuovo conflitto USA-IRAN, con il quale viene previsto il taglio delle accise del gasolio e della benzina che complessivamente dovrebbe consentire a privati e imprese una riduzione del prezzo di circa 25 centesimi. Il risparmio si attesta sui 12 centesimi per il GPL. Vengono altresì previsti due specifici crediti d’imposta per il settore dell’autotrasporto e per quello della pesca. Ancora, viene rafforzata l’attività di monitoraggio dei prezzi dei carburanti da parte del Garante dei prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Il taglio alle accise
Partendo dal taglio delle accise, l’art. 2 del D.L. n. 33/2026, al comma 1 dispone quanto segue:
In considerazione degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio impiegato come carburante e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti, di cui all’Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Decretonella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino al ventesimo giorno successivo alla medesima data di pubblicazione, nelle seguenti misure:
a) benzina: 472,90 euro per 1000 litri;
b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per 1000 litri;
c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 167,77 euro per mille chilogrammi.
Si tenga conto che il comma 129, lett. a) della Legge n. 199/2025, Legge di Bilancio 2026, ha allineato le aliquote dell’accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante:
- portandole entrambe a 672,90 euro (dunque si tratta di una diminuzione per la benzina, un aumento per il gasolio)
- per 1.000 litri.
Di conseguenza, è stato abrogato il meccanismo di avvicinamento graduale istituito con l’art. 3 del D.Lgs. n. 43/2025.
Il legislatore con la Manovra 2026 però ha escluso i carburanti utilizzati a scopi agricoli e industriali dall’aumento dell’accisa, mantenendo anche il regime favorevole – con accisa ridotta – per i biocarburanti.
A tal proposito, si ricorda che, al fine di incentivare l’impiego di carburanti meno inquinanti, il citato D.Lgs. n. 43/2025, all’art. 3, comma 4, per il biodiesel e per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) impiegati come carburanti e che rispettano i requisiti di cui allo stesso comma, prevede un’aliquota di accisa ridotta pari ad euro 617,40 per mille litri.
Tale ultima previsione vale:
- per un periodo quinquennale,
- decorrente dal 15 maggio 2025 (data di entrata in vigore del D.M. 14 maggio 2025).
Si veda la circolare del 1° dicembre 2025, n. 31 – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Accise.
L’art. 3-quinquies del D.L. 29 maggio 2023, n. 57 ha disposto inoltre, al comma 2, che il trattamento specifico sul c.d. gasolio commerciale di cui all’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/1995 trova applicazione anche per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) utilizzati, tal quali, nell’uso previsto in sostituzione del gasolio.
Detto ciò, in virtù dell’intervento del nuovo D.L. n. 33/2026: il taglio delle accise del gasolio e della benzina complessivamente dovrebbe consentire a privati e imprese una riduzione del prezzo di circa 25 centesimi.
Il risparmio si attesta sui 12 centesimi per il GPL.
Il taglio sulle accise opera per venti giorni ossia dal 19 marzo al 7 aprile.
Ulteriori interventi in materia di carburanti. Il credito d’imposta per le imprese di trasporto e per le imprese ittiche
Gli artt. 3 e 4 intervengono rispettivamente in favore dei seguenti settori:
- autotrasporto;
- ittico.
| Settore | Credito d’imposta |
| Credito d’imposta settore autotrasporto | Credito d’imposta in favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. Il bonus, riservato dunque a persone fisiche/giuridiche abilitate all’esercizio del trasporto di cose sia per conto di terzi che per conto proprio: è commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Il contributo è concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l’anno 2026 ed è attributo alle condizioni, percentuali e con le modalità previste da specifico Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 30 giorni. |
| Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2026: non è soggetto ai limiti di utilizzo dei crediti in compensazione di cui all’art. 1, comma 53, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta indicati nel quadro RU del modello dichiarativo, pari a 250.000,00 euro) e di cui all’art. 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (in tema di compensazione di crediti – unitamente ai rimborsi a soggetti intestatari di conto fiscale -, limite fissato attualmente in 2 milioni di euro); non rileva né ai fini delle imposte sui redditi né ai fini IRAP; non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986, TUIR; è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. | |
| Settore ittico | Alle imprese esercenti l’attività di pesca, nel limite di 10 milioni di euro per l’anno 2026, è riconosciuto un credito d’imposta: pari al 20% fino della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell’anno 2026; comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto IVA; utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2026; non è soggetto ai limiti di utilizzo dei crediti in compensazione di cui all’art. 1, comma 53, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta indicati nel quadro RU del modello dichiarativo, pari a 250.000,00 euro) e di cui all’art. 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (in tema di compensazione di crediti – unitamente ai rimborsi a soggetti intestatari di conto fiscale -, limite fissato attualmente in 2 milioni di euro); non rileva né ai fini delle imposte sui redditi né ai fini IRAP; non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986, TUIR; è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. |
| Con Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, adottato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto in esame (19 marzo 2026) di concerto con il Ministero dell’Aconomia e delle Finanze sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del credito d’imposta con particolare riguardo: alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all’effettuazione dei controlli. |
Le misure in esame si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Sono altresì previste all’art. 1, misure di prevenzione e contrasto a fenomeni speculativi.
In particolare, viene rafforzata l’attività di monitoraggio dei prezzi dei carburanti da parte del Garante dei prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Per un periodo di tre mesi, le compagnie petrolifere saranno tenute a comunicare e pubblicare i prezzi consigliati, che saranno oggetto di sorveglianza da parte del Garante, con previsione di sanzioni in caso di inadempimento.
È inoltre istituito un sistema di controllo rafforzato volto a individuare eventuali anomalie nei prezzi e a contrastare pratiche speculative, attraverso verifiche lungo l’intera filiera e segnalazioni alle autorità competenti (vedi comunicato stampa Consiglio dei Ministri 18 marzo 2026).
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 24;
- D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, art. 3;
- D.L. 18 marzo 2026, n. 33, artt. 1, 2, 3, 4.
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