COMMENTO
DI DANIELE BONADDIO | 24 MARZO 2026
Con la Risposta all’Interpello n. 68 del 6 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate fornisce un importante chiarimento interpretativo in materia di regime forfetario, affrontando il caso dei compensi erroneamente percepiti e successivamente restituiti dal contribuente. Il documento di prassi assume particolare rilievo in quanto chiarisce che le somme percepite per errore e poi integralmente restituite non concorrono alla verifica della soglia degli 85.000 euro, limite previsto per l’accesso e la permanenza nel regime agevolato. La risposta rettifica, inoltre, un precedente orientamento espresso dall’Amministrazione finanziaria con la Risposta n. 26 del 10 febbraio 2026, riconoscendo che il superamento della soglia dovuto esclusivamente a compensi non spettanti e successivamente restituiti non comporta la fuoriuscita dal regime forfetario.
Premessa
Il caso riguarda un medico di medicina generale che applicava il regime forfetario nel 2024.
A causa di un errore amministrativo dell’azienda sanitaria, la professionista è stata erroneamente inquadrata come pediatra, con conseguente percezione di compensi superiori a quelli spettanti.
L’errore ha determinato:
- percezione di compensi maggiori nel 2024;
- superamento della soglia dei 85.000 euro;
- rischio di uscita dal regime forfetario nel 2025.
Nel 2025 la professionista ha:
- segnalato l’errore all’azienda sanitaria;
- restituito integralmente le somme percepite in eccesso.
Tuttavia, la Certificazione Unica rilasciata dall’ente committente non è stata rettificata, riportando l’importo complessivo dei compensi percepiti nel 2024.
Ciò avrebbe determinato la fuoriuscita dal regime forfetario nel 2025.
Il quesito posto all’Agenzia può essere sintetizzato nella seguente domanda: ai fini della verifica della soglia dei compensi prevista per il regime forfetario, devono essere considerati anche i compensi percepiti per errore e successivamente restituiti?
La questione è particolarmente delicata perché il regime forfetario si basa sul principio di cassa, secondo cui rilevano i compensi effettivamente percepiti.
In linea generale, quindi, ogni somma incassata dovrebbe concorrere alla determinazione del reddito.
Il regime forfetario: quadro normativo
Il regime forfetario rappresenta il principale regime fiscale agevolato per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte o professione.
È stato introdotto dalla Legge n. 190/2014 (articolo 1, commi 54– 89) con l’obiettivo di semplificare il sistema fiscale per i piccoli operatori economici.
Nel corso degli anni il regime è stato modificato da diversi interventi legislativi, tra cui:
Il regime forfetario prevede:
– determinazione forfetaria del reddito
– applicazione di imposta sostitutiva del 15%
– riduzione al 5% per i primi 5 anni in presenza di determinati requisiti.
| Elemento | Disciplina |
| Limite ricavi/compensi | 85.000 euro |
| Imposta sostitutiva | 15% |
| Imposta start-up | 5% per i primi 5 anni |
| Determinazione reddito | coefficiente di redditività |
| IVA | non applicata |
La soglia dei ricavi o compensi di 85.000 euro
Uno dei requisiti fondamentali per l’accesso e la permanenza nel regime forfetario riguarda il limite di ricavi o compensi.
| Requisito | Limite |
| Ricavi o compensi annui | 85.000 € |
| Superamento fino a 100.000 € | uscita dall’anno successivo |
| Superamento oltre 100.000 € | uscita immediata |
Pertanto, il superamento della soglia può determinare conseguenze rilevanti:
- perdita del regime agevolato;
- applicazione dell’IRPEF ordinaria;
- obblighi IVA e contabili.
Proprio per questo motivo assume particolare rilevanza stabilire quali componenti debbano essere inclusi nel calcolo dei compensi.
Il ragionamento dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate affronta la questione adottando un approccio sostanziale.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, nel caso analizzato occorre considerare:
- la natura dell’errore;
- la documentazione prodotta dal contribuente;
- il comportamento del contribuente nel porre rimedio alla situazione.
L’Agenzia rileva che nel caso specifico i compensi sono stati percepiti a causa di un errore amministrativo del committente e che il contribuente ha provveduto alla restituzione integrale delle somme non spettanti.
Di conseguenza, tali somme non rappresentano un effettivo arricchimento economico per il professionista.
Il principio affermato dalla Risposta n. 68/2026
L’Agenzia delle Entrate afferma che, ai fini della verifica della soglia dei compensi prevista per il regime forfetario:
- devono essere considerati esclusivamente i compensi effettivamente spettanti al professionista.
Pertanto, le somme percepite per errore e successivamente restituite non devono essere incluse nel calcolo della soglia dei compensi.
Questo comporta che il contribuente può continuare ad applicare il regime forfetario.
Il recupero dell’imposta versata
La Risposta dell’Agenzia affronta anche il tema del recupero dell’imposta sostitutiva eventualmente versata su tali somme.
Il contribuente può procedere in due modi.
| Modalità | Descrizione |
| Dichiarazione integrativa | Modifica del modello Redditi |
| Istanza di rimborso | Richiesta all’ufficio dell’Agenzia |
Nel caso della dichiarazione integrativa sarà necessario:
- rettificare il quadro LM;
- indicare i compensi effettivamente spettanti.
Implicazioni operative per i professionisti
Il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate assume particolare rilevanza per gli studi professionali.
Infatti, in assenza di tale interpretazione, il contribuente avrebbe subito una conseguenza fiscale sproporzionata:
- perdita del regime forfetario;
- maggiore imposizione fiscale;
- aumento degli obblighi contabili.
Profili critici e verifiche documentali
Affinché il principio affermato dall’Agenzia possa essere applicato, è necessario che sussistano alcune condizioni.
È indispensabile dimostrare:
– l’esistenza dell’errore
– la restituzione delle somme
– la tracciabilità dei pagamenti.
Tra i documenti rilevanti rientrano:
- comunicazioni con il committente
- documentazione bancaria
- ricalcolo delle competenze.
Conclusioni
La Risposta n. 68 del 2026 introduce un chiarimento di grande importanza nella disciplina del regime forfetario.
Il principio affermato dall’Agenzia delle Entrate consente di evitare che errori imputabili al committente possano determinare effetti fiscali penalizzanti per il contribuente.
Per consulenti del lavoro e commercialisti diventa quindi fondamentale:
– verificare attentamente la documentazione
– valutare l’effettiva restituzione delle somme
– correggere eventualmente la dichiarazione dei redditi.
L’orientamento espresso dall’Agenzia appare coerente con i principi generali dell’ordinamento tributario, secondo cui il reddito imponibile deve riflettere la reale capacità contributiva del contribuente.
Riferimenti normativi:
- Legge 23 dicembre 2014 n. 190, articolo 1, commi 54– 89
- Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 10 febbraio 2026, n. 26
- Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 6 marzo 2026, n. 68
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.
Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise