COMMENTO
DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 25 MARZO 2026
Con la sentenza n. 10297, del 10 marzo 2026, la Cassazione ha posto dei paletti alla confisca per equivalente che devono essere rispettati, nel caso in cui il contribuente abbia in corso una rateizzazione con il Fisco. La Corte ha inoltre affermato che se il debito tributario è regolarmente in corso di estinzione mediante rateizzazione, secondo le indicazioni e con le modalità stabilite dall’Amministrazione finanziaria, la confisca, anche per equivalente, non può essere eseguita.
Le motivazioni del ricorso in Cassazione
Con ordinanza del luglio 2025, il Tribunale, quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza con la quale una contribuente aveva chiesto la revoca o la sospensione della confisca disposta, quanto al delitto di cui all’art. 2, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, con la sentenza di condanna emessa dallo stesso Tribunale nel giugno 2023, confermata dalla Corte di Appello nel novembre 2023.
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, relativamente alla parte che interessa il presente commento, con le seguenti motivazioni:
- violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12-bis, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, con riguardo alla mancata riduzione dell’importo oggetto di confisca. Il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato la norma (nel testo anteriore al D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87), considerando priva di effetto la decisiva circostanza che la ricorrente, a fronte di un profitto di reato quantificato in 140.806,00 euro, avrebbe già versato l’importo di 57.525,78 euro, così definito a seguito di rituale adesione alla definizione agevolata;
- lo stesso vizio è poi dedotto con riguardo alla mancata revoca della confisca, e/o alla mancata sospensione o non esecuzione della medesima misura, in pendenza del piano rateale di pagamento.
La confisca per equivalente: cenni
La confisca per equivalente (o di valore) è uno strumento di contrasto patrimoniale alla criminalità che consente di privare il reo dei beni di cui egli abbia la disponibilità per un valore corrispondente a quello del prodotto o profitto del reato, quando non sia possibile procedere alla confisca diretta dei beni effettivamente derivanti dall’illecito.
Nel diritto penale tributario, la confisca per equivalente è stata introdotta con l’art. 1, comma 143, Legge 244/2007 e successivamente con l’art. 12-bis, D.Lgs. 74/2000 (introdotto con il D.Lgs. n. 158/2015). Quest’ultima disposizione prevede che, qualora la confisca diretta del prezzo o profitto del reato non risulti possibile, venga ordinata la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
La confisca per equivalente si configura quando la misura ha ad oggetto somme:
- sopravvenute o preesistenti rispetto alla commissione del reato e non causalmente collegate ad esso;
- giacenti su conto corrente, ma non tracciabili quanto alla loro provenienza;
- relative a emolumenti stipendiali o assimilati;
- frutto di pagamenti da terzi per prestazioni non connesse al reato;
- derivanti dalla vendita di beni acquistati prima dell’illecito;
- accreditate su conti cointestati, ove si dimostri la riferibilità a soggetto estraneo al reato.
La Cassazione
Per la Corte di Cassazione il ricorso è fondato.
Il Giudice dell’esecuzione ha sottolineato, in primo luogo, che il debito tributario della contribuente, oggetto di confisca – quale profitto – con la condanna definitiva per il delitto di cui all’art. 2, D.Lgs. n. 74/2000, era stato accertato, in sede di adesione, nella misura di 140.806,00 euro, e che la ricorrente aveva versato, allo stato, la somma di 57.525,75 euro.
Di seguito, la stessa ordinanza qui impugnata ha analizzato gli artt. 12-bis, 13 e 13-bis, D.Lgs. n. 74/2000, per come innovati dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, ma ne ha negato la positiva applicazione alla ricorrente, sul presupposto che i relativi benefici riguarderebbero fasi precedenti al procedimento penale o, almeno, alla irrevocabilità della sentenza di condanna; la contribuente, per contro, avrebbe atteso questo passaggio, oltre a due gradi di giurisdizione tributaria, per accedere ad una procedura agevolata che, proprio per la sua tardività, renderebbe del tutto irrilevante il pagamento oggi in parte operato, peraltro privo di ogni carattere di spontaneità e accettato solo a fronte dell’impossibilità di recuperare il debito tramite esecuzione della confisca diretta o indiretta del patrimonio.
Per i giudici di legittimità tale motivazione risulta viziata, nei seguenti termini.
In primo luogo, occorre ribadire che, unitamente alla condanna per il delitto di cui all’art. 2, D.Lgs. n. 74/2000, commesso dalla contribuente quale legale rappresentante di una ditta individuale, la sentenza di primo grado, confermata in appello, aveva anche ordinato la confisca del profitto del reato, ai sensi dell’art. 12-bis, D.Lgs. n. 74/2000: questa misura, per espressa indicazione, doveva essere eseguita prioritariamente in via diretta, e, in subordine, per equivalente, ossia su beni di cui la stessa contribuente avesse avuto la disponibilità per un valore corrispondente al profitto del reato.
Per i giudici di legittimità mentre la precedente lettera della norma, concerneva espressamente l’esecuzione della confisca, la nuova versione richiama soltanto il sequestro, al punto che anche la rubrica dell’art. 12-bis in esame è stata modificata dal D.Lgs. n. 87/2024 (da “Confisca” a “Sequestro e confisca”); ciononostante, la Corte del merito ritiene che entrambe le previsioni (dunque, anche la vigente) impediscano di eseguire la confisca, qualora il contribuente stia regolarmente versando quanto richiesto dall’Amministrazione finanziaria al fine di elidere integralmente il debito maturato, conseguente alla consumazione del reato.
A questa conclusione, che dunque conduce all’accoglimento del ricorso; la Cassazione giunge attraverso l’individuazione della natura/funzione della stessa confisca per equivalente, per come elaborata in sede giurisprudenziale, senza che, tuttavia, ne mutino gli effetti in ordine alla questione in esame.
In particolare, e con specifico riguardo ai reati tributari, la Cassazione ha più volte affermato che, consistendo in una “forma di prelievo pubblico a compensazione di prelievi illeciti”, la confisca per equivalente assume un carattere preminentemente sanzionatorio, aggredendo beni che, pur nella disponibilità, anche per interposta persona, dell’autore del reato, sono individuati, senza alcun nesso di pertinenzialità col fatto criminoso, in base alla loro corrispondenza con i benefici che il responsabile ha ottenuto o, in determinati casi, fatto indebitamente ottenere ad altri dalla commissione dell’illecito.
“In altri termini, quando l’ordinamento, nell’impossibilità di apprendere coattivamente, in via diretta, il provento dell’illecito, consente di confiscare, peraltro obbligatoriamente, beni, sia pure del tutto leciti, di valore corrispondente al vantaggio illecito conseguito, ma del tutto scollegati dal reato, la confisca del provento del reato assume una funzione pienamente sanzionatoria” (Sez. n. 4145 del 29 settembre 2022).
Qualora, dunque, si sostenga la natura sanzionatoria della confisca per equivalente, quale quella disposta a carico della contribuente, ne deriva l’applicazione dell’art. 12-bis, comma 2, D.Lgs. n. 74/2000, nella forma precedente alla novella del 2024, apparentemente più favorevole, vigente alla data di irrevocabilità della sentenza; gli istituti che rientrano nella nozione di sanzione penale, infatti, devono essere governati necessariamente dagli statuti di garanzia, per quanto qui interessa, predisposti dall’ordinamento interno, così da impedirne l’applicazione retroattiva.
Accedendo a questa interpretazione, dovrebbe quindi applicarsi la disposizione – già richiamata – secondo cui “la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro”, con conseguente ineseguibilità della misura.
La Cassazione, in conclusione, nell’accogliere il ricorso afferma che, in forza di queste considerazioni, deve dunque essere affermato il principio di diritto secondo cui la confisca, anche per equivalente, non può essere eseguita qualora il debito tributario sia regolarmente in corso di estinzione mediante rateizzazione, secondo le indicazioni e con le modalità stabilite dall’Amministrazione finanziaria.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74;
- Cass. pen., sez. III, sent. 18 marzo 2026, n. 10297.
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