L’OPINIONE
DI MASSIMO BRAGHIN | 25 MARZO 2026
La Risposta n. 82/2026 dell’Agenzia delle Entrate interviene su due aspetti operativi del nuovo regime per lavoratori impatriati: la compatibilità con la prosecuzione del rapporto di lavoro con datore estero in modalità da remoto e l’accesso alla maggiore agevolazione in presenza di figli minori già residenti in Italia. L’accesso al nuovo regime impatriati viene riconosciuto anche in presenza della continuità del rapporto di lavoro con un datore estero, purché l’attività sia svolta prevalentemente in Italia a seguito del trasferimento della residenza fiscale. Viene inoltre confermata l’applicazione della maggiore agevolazione, con imponibile ridotto al 40%, in presenza di figli minori residenti in Italia durante il periodo di fruizione, indipendentemente dal momento del loro trasferimento.
Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate
La Risposta all’interpello n. 82/2026 dell’Agenzia delle Entrate offre l’occasione per soffermarsi su alcuni profili applicativi del nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati, introdotto dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 209/2023. Il documento si inserisce nel solco interpretativo già delineato con riferimento al previgente regime, ma assume particolare interesse per il taglio con cui affronta due aspetti applicativi: la continuità del rapporto di lavoro con un datore estero e la spettanza della maggiore riduzione dell’imponibile in presenza di figli minori.
Nel caso esaminato, il contribuente, cittadino italiano residente all’estero da oltre 30 anni e titolare di un rapporto di lavoro subordinato con una società estera, manifesta l’intenzione di trasferire la propria residenza fiscale in Italia, continuando a svolgere la medesima attività lavorativa in modalità da remoto. A ciò si aggiunge la presenza di 3 figli minori già residenti nel territorio dello Stato.
Continuità del rapporto con datore estero e territorialità della prestazione
Sotto il primo profilo, l’Agenzia delle Entrate ribadisce un principio ormai consolidato: ai fini dell’accesso al regime, rileva il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa e non la residenza del datore di lavoro. Ne consegue che il lavoratore che trasferisce la residenza fiscale in Italia e presta l’attività prevalentemente nel territorio dello Stato può beneficiare dell’agevolazione anche qualora il rapporto di lavoro prosegua senza soluzione di continuità con un datore estero privo di stabile organizzazione in Italia. Tale conclusione si fonda sull’interpretazione dei criteri di territorialità del reddito di lavoro dipendente, che considerano prodotti in Italia i redditi derivanti da attività ivi svolta, indipendentemente dal soggetto erogante.
Particolarmente significativo è il passaggio in cui viene escluso che la continuità del rapporto di lavoro possa costituire elemento ostativo, a condizione che risultino rispettati i requisiti temporali di permanenza all’estero previsti dalla norma. Nel caso specifico, la permanenza ultratrentennale fuori dal territorio nazionale consente di ritenere ampiamente soddisfatto tale presupposto, superando eventuali dubbi interpretativi legati alla prosecuzione del medesimo rapporto.
Figli minori e misura rafforzata dell’agevolazione
Quanto al secondo quesito, relativo alla misura dell’agevolazione, la risposta conferma l’applicabilità della riduzione rafforzata dell’imponibile(pari al 60%, con tassazione del solo 40% del reddito) in presenza di figli minori residenti in Italia durante il periodo di fruizione del regime. Viene ritenuta rilevante la circostanza che i figli abbiano acquisito la residenza fiscale in Italia in un momento antecedente rispetto al rientro del lavoratore. Ciò che rileva, infatti, è la loro residenza nel territorio dello Stato durante il periodo agevolato.
Ulteriore elemento di interesse è rappresentato dalla conferma che il beneficio maggiorato non viene meno nel caso in cui i figli raggiungano la maggiore età nel corso del periodo di fruizione. Tale precisazione contribuisce a rafforzare la certezza applicativa della disciplina, evitando interpretazioni restrittive che avrebbero potuto incidere negativamente sulla pianificazione dei rientri.
Nel complesso, la risposta risulta coerente con la ratio della normativa, orientata ad attrarre capitale umano qualificato senza introdurre vincoli eccessivamente penalizzanti sotto il profilo organizzativo. La possibilità di mantenere un rapporto di lavoro con un datore estero, unitamente alla valorizzazione della dimensione familiare ai fini dell’intensità del beneficio fiscale, rende il nuovo regime uno strumento più flessibile rispetto al passato.
Permangono tuttavia alcuni profili che richiedono attenzione operativa, in particolare con riferimento alla verifica della prevalenza dell’attività lavorativa svolta nel territorio dello Stato e al rispetto degli obblighi di permanenza minima, la cui violazione comporta la decadenza dal beneficio con recupero delle imposte. In tale contesto assume rilievo un’adeguata pianificazione preventiva, soprattutto nei casi in cui il lavoro agile renda meno immediata la delimitazione geografica della prestazione.
Riferimenti normativi:
- Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 20 marzo 2026, n. 82
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