RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
A CURA DI FABIO PACE | 27 MARZO 2026
ACCERTAMENTO
Avviso
Contenuto della delega alla sottoscrizione – Cass., Sez. trib., Ord. 3 marzo 2026, n. 4751
Si ritiene che la delega a sottoscrivere l’avviso, in quanto generica, sia irregolare e si ribadisce la necessità che essa sia specifica, conferita per un tempo determinato e sorretta da comprovate esigenze di servizio.
La delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente ex art. 42, primo comma, del D.P.R. n. 600/1973, è una delega di firma e non di funzioni: pertanto, il relativo provvedimento non richiede l’indicazione né del nominativo del soggetto delegato né della durata della delega, che può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto (Cass. 29 marzo 2019, n. 8814).
La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 cit. realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante (Cass. 19 aprile 2019, n. 11013).
La delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento, conferita dal dirigente è una delega di firma e non di funzioni, così che l’attuazione di detta delega di firma – risultando inapplicabile la disciplina dettata per la delega di funzioni di cui all’art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 – avviene anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa (Cass. 2 agosto 2024, n. 21839).
Nella specie, la mancata specificazione delle comprovate esigenze di servizio e del periodo di tempo di validità non comportano la nullità della delega (Cass. 19 febbraio 2024, n. 4366).
Oneri di allegazione – Cass., Sez. trib., Ord. 8 febbraio 2026, n. 2816
Si contesta la mancata allegazione all’avviso della sentenza oggetto di tassazione, senza specificare le ragioni.
In materia tributaria, l’onere di allegazione attiene agli atti e documenti di cui il contribuente non abbia avuto conoscenza, non essendo necessaria, in particolare, l’allegazione del provvedimento giudiziario all’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, essendo sufficiente che sia richiamato tramite gli estremi, e, comunque, permetta di comprendere il motivo della richiesta formulata dall’A.F. (Cass. ord. 30 maggio 2025, n. 14582).
Prove
Distribuzione di utili extracontabili – Cass., Sez. trib., Ord. 3 marzo 2026, n. 4751
Un contribuente lamenta l’illegittimità dell’automatica distribuzione di utili societari per violazione del principio di trasparenza fiscale. Sostiene che difetterebbero altri riscontri, idonei a fondare la pretesa tributaria relativa alla distribuzione degli utili extracontabili.
In caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione (semplice) di attribuzione ai soci partecipanti alla società degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati oggetto di distribuzione, ma siano stati accantonati dalla società, o da essa reinvestiti, non essendo comunque a tale fine sufficiente la mera deduzione che l’esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili (Cass. 22 novembre 2017, n. 27778; Cass. 6 giugno 2024, n. 15895). Ciò vale anche nelle ipotesi di assenza di rapporti di parentela, in quanto la ristrettezza della base sociale implica di per sé un elevato grado di compartecipazione dei soci, e dunque la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell’esistenza di utile extrabilancio, consentendo di riconoscere sussistenti, ai fini della prova presuntiva, i requisiti richiesti dall’art. 2729 c.c.
Tale meccanismo probatorio non contrasta con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, ma dalla ristrettezza dell’assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, così che, una volta ritenuta operante la presunzione, spetta al contribuente fornire la prova contraria (Cass. 24 gennaio 2019, n. 1947).
La presunzione, cioè, non va corroborata da altri elementi indiziari; non occorre che l’accertamento emesso nei confronti dei soci risulti fondato anche su elementi di riscontro tesi a verificare, attraverso l’analisi delle loro movimentazioni bancarie, l’intervenuto acquisto di beni di particolare valore, non giustificabili sulla base dei redditi dichiarati (Cass. 11 agosto 2020, n. 16913).
IMPOSTE DIRETTE
Doppia imposizione
Utili della società e proventi dei soci – Cass., Sez. trib., Ord. 3 marzo 2026, n. 4751
Un contribuente eccepisce nullità dell’avviso di accertamento per l’illegittima doppia imposizione degli utili.
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’operatività del divieto di doppia imposizione, previsto dall’art. 67 del D.P.R. n. 600/1973, postula la reiterata applicazione della stessa imposta in dipendenza dello stesso presupposto. Tale condizione non si verifica in caso di duplicità meramente economica di prelievo sullo stesso reddito, quale quella che si realizza, in caso di partecipazione al capitale di una società commerciale, con la tassazione del reddito sia ai fini dell’IRPEG, quale utile della società, sia ai fini dell’IRPEF, quale provento dei soci, attesa la diversità non solo dei soggetti passivi, ma anche dei requisiti posti a base delle due diverse imposizioni (Cass. 25 maggio 2016, n. 10793).
Oneri detraibili
Detraibilità interessi passivi mutuo ipotecario per acquisito diritto di abitazione – Cass., Sez. trib., Ord. 1° marzo 2026, n. 4597
Si deduce che la pronuncia è errata dove ha ritenuto non spettante la detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario contratto al fine di acquistare il diritto reale di abitazione.
Le agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della proprietà di un immobile destinato all’abitazione comprendono anche gli atti traslativi aventi a oggetto non solo la nuda proprietà, ma anche l’usufrutto, l’uso e l’abitazione (Cass. sent. 3 novembre 2016, n. 22191).
L’art. 15 del TUIR non si limita ad applicare le agevolazioni fiscali all’acquisto della proprietà di un’unità immobiliare, se questa non è destinata all’abitazione dell’acquirente, tanto da potere considerare che la norma non intende agevolare l’acquisto di un bene, ma agevolare la situazione di fatto e giuridica che soddisfa l’esigenza dell’uomo all’abitazione. Sicché un’interpretazione sistematica e un’interpretazione secondo ratio legis inducono a ritenere che il riferimento all’acquisto dell’unità immobiliare, rapportato all’esigenza dell’abitazione, non può che indicare un acquisto di un diritto (reale), quale che sia, in grado, per il suo modo di essere (si pensi all’usufrutto, all’uso e all’abitazione), di soddisfare l’esigenza dell’uomo all’abitazione.
Ciò incide sulla questione della detraibilità degli interessi passivi del mutuo ipotecario in caso di acquisto del diritto di abitazione e della nuda proprietà dell’immobile.
PROCESSO TRIBUTARIO
Giudicato
L’accertamento definitivo dei redditi societari non impedisce al socio di contestare la sussistenza degli utili – Cass., Sez. trib., Ord. 3 marzo 2026, n. 4751
Si discute se la definitività dell’accertamento societario precluda al socio la contestazione dell’esistenza degli utili societari. Un socio che non ha partecipato al giudizio avente a oggetto l’avviso di accertamento societario ritiene di potere contestare l’esistenza degli utili societari.
Nell’ipotesi in cui l’accertamento nei confronti della società sia divenuto definitivo a seguito di pronuncia giurisdizionale definitiva, in tema di accertamento dei redditi di partecipazione, l’indipendenza dei procedimenti relativi alla società di capitali e al singolo socio comporta che quest’ultimo, ove abbia impugnato l’accertamento a lui notificato, senza avere preso parte al processo instaurato dalla società, conserva la facoltà di contestare non solo la presunzione di distribuzione di maggiori utili, ma anche la validità dell’accertamento a carico della società in ordine a ricavi non contabilizzati (Cass. sent. 13 settembre 2006, n. 19606; Cass. n. 21356 del 2009; Cass. sent. 24 luglio 2013, n. 17966).
Sebbene la determinazione del reddito di partecipazione dei soci sia una diretta conseguenza giuridica dell’accertamento del reddito in capo alla società, se il socio ha separatamente impugnato l’accertamento notificatogli, con cui gli sia stata attribuita una quota del reddito della società, la decisione resa nel processo instaurato dalla società, al quale il socio non abbia partecipato o non sia stato posto in grado di parteciparvi, non può svolgere alcuna efficacia di giudicato nei confronti del processo riguardante il socio, ostandovi i principi in tema di limiti soggettivi del giudicato, coniugati con quelli costituzionali in materia di tutela dei diritti, stabiliti nell’art. 24 Cost. (Cass. 26 maggio 2025, n. 13937; Cass. 12 novembre 2025, n. 29900).
Notifiche
Notifica nulla di atto giudiziale: limiti all’efficacia interruttiva e sospensiva della prescrizione – Cass., SS.UU., Sent. 18 marzo 2026, n. 6474
La questione riguarda l’efficacia retroattiva della sanatoria della nullità della notificazione (anche) ai fini dell’interruzione e della sospensione, del termine di prescrizione in ambito processuale.
La prescrizione del diritto sostanziale può essere interrotta o sospesa da un atto giudiziale non pervenuto nella sfera di conoscenza legale del destinatario a seguito di notificazione affetta da nullità, la cui rinnovazione comporta la sanatoria ex tunc del vizio suddetto, salvo che il destinatario eccepisca e dimostri la sussistenza di colpa del notificante per il mancato perfezionamento della notifica ab origine.
La parte che ha richiesto la notifica, nell’ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni e lei non imputabili, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. Questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti, qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova (Cass., SS.UU., sent. 15 luglio 2016, n. 14594).
In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, l’estensione del principio della scissione degli effetti alla procedura notificatoria che non abbia avuto esito, ai fini della conservazione degli effetti collegati alla richiesta originaria, è condizionata all’accertamento dell’assenza di colpa del notificante, che rileva sotto un duplice aspetto, in quanto, da un lato, è necessario che il mancato perfezionamento non derivi da responsabilità della parte, dall’altro che quest’ultima non sia rimasta inerte, ma abbia diligentemente agito per assicurare la continuità e la speditezza del procedimento (Cass., SS.UU., sent. 28 aprile 2022, n. 13394; sent. 22 agosto 2018, n. 20900sent. 22 agosto 2018, n. 20900; ord. 21 agosto 2020, n. 17577; ord. 30 giugno 2021, n. 18426; ord. 7 dicembre 2023, n. 34272ord. 7 dicembre 2023, n. 34272; S.U., sent. 5 novembre 2024, n. 28452).
Sentenza
Motivazione – Cass., Sez. trib., Ord. 8 febbraio 2026, n. 2816
Si eccepisce che la motivazione della sentenza fosse perplessa, generica e intrinsecamente contraddittoria, addirittura omessa ove non esplicitava le ragioni del discostarsi dall’indirizzo del giudice di legittimità.
L’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., si interpreta alla luce dell’art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Quindi, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si atteggi quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass., Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053).
La mancanza di motivazione rilevante ex art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c., e riconducibile alla nullità della sentenza, ex art. 360, primo comma,n. 4), c.p.c., si configura quando essa manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segua l’enunciazione della decisione, senza argomentazione – o quando essa formalmente esista come parte del documento, ma le argomentazioni siano svolte in modo così contraddittorio da non permettere di individuarla, riconoscendola come giustificazione del decisum (Cass. ord. 1° marzo 2022, n. 6626). La motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo – quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, in quanto recante argomentazioni obiettivamente inidonee a fare conoscere il ragionamento del giudice per formare il suo convincimento e tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con ipotetiche congetture (Cass., S.U., sent. 3 novembre 2016, n. 22232; ord. 23 maggio 2019, n. 13977ord. 23 maggio 2019, n. 13977; ord. 1° marzo 2022, n. 6758; ord. 28 gennaio 2025, n. 1986ord. 28 gennaio 2025, n. 1986).
Trattazione della controversia
Esclusione della trattazione in pubblica udienza – Cass., Sez. trib., Ord. 5 marzo 2026, n. 4917
Il caso necessita di preliminare trattazione dell’istanza di discussione in pubblica udienza.
Il Collegio giudicante può escludere, nell’esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nella specie (Cass., Sez. Un., ord. 5 giugno 2018, n. 14437) e ove non rilevi ipotesi di decisioni a rilevanza nomofilattica (Cass., Sez. Un., ord. 23 aprile 2020, n. 8093). In particolare, la sede dell’adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da consolidato orientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo.
RISCOSSIONE
Responsabilità solidale
Responsabilità del sostituito in caso di omesso versamento di ritenute da parte del sostituto – Cass., Sez. trib., Ord. 1° marzo 2026, n. 4597
La questione attiene a ritenute d’acconto non versate da sostituti d’imposta e alla solidarietà del sostituito.
Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme per le quali ha operato la ritenuta a titolo di acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall’art. 35 del D.P.R. n. 602/1973 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute (Cass. n. 10378 del 12 aprile 2019).
SANZIONI
Riferibilità alla persona giuridica
Intrasmissibili ai soci le sanzioni della società estinta – Cass., Sez. trib., Sent. 17 marzo 2026, n. 5986
Si contesta l’addebito al socio della sanzione irrogata alla società estinta, dovendo, invece, ritenersi l’intrasmissibilità al primo della sanzione inflitta alla seconda.
Anche prima dell’entrata in vigore dell’art. 10 del T.U. n. 173/2024, deve riconoscersi l’intrasmissibilità ai soci delle sanzioni tributarie irrogate alla società estinta, alla luce dell’art. 7 del D.L. n. 269/2003 e dei principi di personalità e proporzionalità che assistono necessariamente le prime; tale intrasmissibilità, essendo elemento conformativo della fattispecie astratta e non fatto estintivo o impeditivo della pretesa sanzionatoria, è rilevabile d’ufficio, ma resta salva l’esigenza, con verifica in ciascun caso concreto, che tra socio e società esista un’effettiva terzietà o alterità soggettiva, dovendosi escludere l’intrasmissibilità della sanzione nei casi in cui vi sia stato abuso dello schermo della personalità giuridica da parte del socio.
Dopo l’estinzione della società, le sanzioni amministrative a carico di quest’ultima per violazione di norme tributarie non sono trasmissibili ai soci e al liquidatore, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 472/1997, in armonia con il principio della responsabilità personale, ex art. 2, comma 2, del detto decreto, nonché, in materia societaria, con l’art. 7, comma 1, del D.L. n. 269/2003, che ha introdotto la regola della riferibilità esclusiva alle persone giuridiche delle sanzioni amministrative tributarie (Cass., Sez. 5, 7 aprile 2017, n. 9094).
Mentre le sanzioni civili sono aggiuntive, destinate a risarcire il danno e a rafforzare l’obbligazione con funzione di deterrente dell’inadempimento, le sanzioni amministrative e tributarie hanno carattere afflittivo e destinazione di carattere generale e non settoriale, sicché è a discrezione del legislatore stabilire quando la violazione debba essere colpita da un tipo di sanzione piuttosto che da un altro. A tale scelta si collega il regime applicabile, anche con riferimento alla trasmissibilità agli eredi, prevista solo per le sanzioni civili, quale principio generale in materia di obbligazioni, e non per le altre, per le quali opera il diverso principio dell’intrasmissibilità, quale corollario del carattere personale della responsabilità (Cass., Sez. lav., 6 giugno 2008, n. 15067; Sez. 5, 24 agosto 2022, n. 25315).
TRIBUTI LOCALI
IMU
Presupposto d’imposta: rileva l’accatastamento – Cass., Sez. trib., Sent. 17 febbraio 2026, n. 3614
Si eccepisce che – venendo in considerazione immobili abusivi oggetto di provvedimento di diniego della domanda di condono, e per i quali non era stato rilasciato il certificato di agibilità – gli stessi non avrebbero potuto considerarsi come suscettibili di produrre reddito.
Per fabbricato rilevante ai fini ICI deve intendersi, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 504/1992, l’unità immobiliare iscritta, o che deve essere iscritta, nel catasto edilizio urbano, ovvero l’immobile suscettibile di accatastamento ai sensi degli artt. 1, 4, 5 e 10 del R.D.L. n. 652/1939 (Cass. 3 maggio 2019, n. 11646; Cass. 27 marzo 2019, n. 8536; Cass. 23 giugno 2006, n. 14673).
L’iscrizione di un’unità immobiliare al catasto edilizio urbano è presupposto sufficiente per assoggettare il bene a imposta, ma non anche necessario, essendo l’imposta dovuta fin da quando il bene presenti le condizioni di iscrivibilità, cioè da quando possa essere considerato fabbricato, in ragione dell’ultimazione dei lavori relativi alla sua costruzione, ovvero dal momento in cui lo stesso sia stato antecedentemente utilizzato (Cass. 15 giugno 2025, n. 15975; Cass. 3 maggio 2019, n. 11646; Cass. 21 marzo 2019, n. 7968; Cass. 30 aprile 2015, n. 8781; Cass. 23 giugno 2010, n. 15177; Cass. 10 ottobre 2008, n. 24924).
L’imposta è dovuta per il solo fatto che si sia provveduto all’accatastamento, restando estranea alla sfera attinente al rapporto tributario tutto quanto afferisce all’effettiva abitabilità del bene stesso, ovvero alle sue caratteristiche igienico-sanitarie; la legge, infatti, non richiede fra i presupposti dell’imposta la regolarità urbanistica dell’immobile (Cass. 3 maggio 2019, n. 11646, cit.; Cass. 23 giugno 2010, n. 15177, cit.; Cass. 5 marzo 2009, n. 5372; Cass. 15 aprile 2005, n. 7905).
TARI
Presupposto ed esclusioni – Cass., Sez. trib., Ord. 15 marzo 2026, n. 5887
Si discute se l’esclusione dalla TARI sussista nelle sole ipotesi di mancato svolgimento del servizio di raccolta rifiuti caratterizzate dalla transitorietà.
La TARI è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il relativo servizio, salva l’autorizzazione dell’ente impositore allo smaltimento dei rifiuti con altre modalità, purché il servizio sia istituito e sia possibile utilizzarlo; ciò non significa che, per ogni esercizio di imposizione annuale, la tassa è dovuta solo se il servizio sia stato esercitato dall’ente impositore in modo regolare, così da consentire al singolo utente di usufruirne pienamente (Cass. ord. 24 luglio 2013, n. 18022; Cass. ord. 13 luglio 2015, n. 14541; Cass. sent. 26 gennaio 2018, n. 1963; Cass. sent. 11 maggio 2018, n. 11451; Cass. ord. 16 ottobre 2019, n. 26183).
La TARI, è un tributo che il singolo utente è obbligato a versare in relazione allo svolgimento da parte dell’ente pubblico di un servizio nei confronti della collettività che da tale servizio riceve un beneficio, e non in relazione a prestazioni erogate ai singoli utenti, per cui sarebbe contrario al sistema di determinazione del tributo condizionare il pagamento al rilievo concreto delle condizioni di fruibilità che, del resto, oltre a essere di difficile identificazione, male si prestano a una valutazione economica idonea a garantire un’esatta ripartizione fra gli utenti del costo di gestione (Cass. sent. 7 novembre 2005, n. 21508).
I servizi di smaltimento rifiuti devono essere istituiti dai Comuni, che li gestiscono, in regime di privativa, in base a una disciplina regolamentare da essi unilateralmente fissata, e i soggetti tenuti al pagamento non possono sottrarsi a tale obbligo, adducendo di non volersi avvalere dei servizi, in quanto la legge non dà alcun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volontà delle parti nel rapporto tra gestore e utente del servizio, avendo il tributo la funzione di coprire anche le pubbliche spese afferenti a un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e non riconducibile a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente (Cass. sent. 28 marzo 2018, n. 7647; ord. 26 gennaio 2018, n. 1981; Cass. ord. 22 settembre 2020, n. 19767).
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