RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
A CURA DI BENEDETTA CARGNEL | 27 MARZO 2026
ASSUNZIONE
Clausola sociale
La legittimazione ad agire in caso di cambio di appalto e mancata assunzione di un dipendente – Cass., Sez. Lav., sent. 13 febbraio 2026, n. 3220
Il Fatto
Una società, precedente aggiudicataria di un servizio di igiene urbana, adiva il Tribunale per far accertare l’obbligo della società subentrante nell’appalto di assumere un proprio dipendente.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello accoglievano la domanda, ritenendo sussistente la legittimazione attiva della società cessante, motivata dall’interesse a liberarsi del dipendente per evitare l’obbligo di riallocazione interna (repechage).
La società subentrante ricorreva per cassazione contestando la legittimazione ad causam della controparte e l’interpretazione della clausola sociale.
Il Diritto
La corte osserva che la legittimazione ad causam consiste nella titolarità del potere di promuovere un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto e deve essere distinta dall’interesse ad agire. Nel caso di specie, la clausola sociale prevista dal contratto collettivo, che impone al nuovo aggiudicatario l’obbligo di assumere il personale già addetto all’appalto, garantisce un diritto soggettivo esclusivamente in capo ai lavoratori interessati. La società precedente aggiudicataria deve considerarsi estranea al nuovo quadro di rapporti obbligatori scaturenti dal bando e dalla norma collettiva; la sua posizione non le conferisce alcuna posizione giuridica rilevante o tutelabile rispetto all’adempimento di tali obblighi di assunzione. Pertanto, non sussiste in capo alla società cessante il potere di azionare il giudizio per l’esecuzione in forma specifica di un obbligo di cui è beneficiario solo il lavoratore, il quale peraltro nel caso in esame non aveva invocato tale diritto.
La corte pertanto accoglie il ricorso e rigetta l’originaria domanda.
Patto di stabilità
Le conseguenze sulle assunzioni del pubblico impiego in caso di mancato rispetto del patto di stabilità – Cass., Sez. Lav., sent. 23 febbraio 2026, n. 3976
Il Fatto
Un lavoratore del pubblico impiego adiva il Tribunale per impugnare la deliberazione con cui un Comune aveva revocato la sua assunzione in servizio, rilevando la violazione del patto di stabilità.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello rigettavano la domanda, ritenendo che l’immissione in servizio fosse affetta da nullità sopravvenuta, poiché la legge vieta nuove assunzioni nell’anno successivo a quello di inadempimento del patto.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che la revoca dell’assunzione nel caso di specie non costituisce un atto di autotutela amministrativa né un recesso privatistico, ma rappresenta l’atto gestionale con cui l’amministrazione dà esecuzione a una nullità di diritto prevista dalla legge.
La corte chiarisce che, ai sensi dell’art. 31 della Legge n. 183 del 2011, l’inadempimento del patto di stabilità derivante dalla mancata trasmissione della certificazione si perfeziona solo alla scadenza del termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. Di conseguenza, il divieto di procedere ad assunzioni non può operare retroattivamente per gli atti compiuti tra il 1° gennaio e il 31 marzo del medesimo anno. Poiché il contratto di lavoro del ricorrente era iniziato il 6 febbraio 2015, in pendenza del termine per l’invio della documentazione, lo stesso non può ritenersi affetto da nullità, non potendo le restrizioni del patto di stabilità incidere su rapporti già validamente instaurati.
La corte pertanto accoglie il ricorso.
INPS
Contribuzione
La determinazione della base imponibile contributiva per il socio di s.r.l. – Cass., Sez. Lav., ord. 24 febbraio 2026, n. 4171
Il Fatto
Un lavoratore, iscritto alla gestione commercianti in qualità di amministratore di una società di persone, impugnava un avviso di addebito con cui l’INPS richiedeva il pagamento di contributi calcolati includendo anche i redditi percepiti quale socio di una società di capitali.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda, rilevando che i redditi da mera partecipazione in società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, non fossero da includere nella base imponibile.
INPS ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che il lavoratore autonomo iscritto alla gestione previdenziale deve includere nella base imponibile la totalità dei redditi d’impresa così come definita dalla disciplina fiscale, ovvero quelli derivanti dall’esercizio di attività imprenditoriale. Restano invece esclusi i redditi di capitale, come quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa.
La corte chiarisce che il regime di trasparenza fiscale previsto per le società di persone non si estende alle società di capitali, dove l’apporto del socio è limitato al capitale e non assume il rilievo personale tipico delle società di persone. Tale distinzione non viola il principio di uguaglianza, essendo coerente con il sistema previdenziale che tutela il lavoro e non il mero investimento di capitali.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
Fondo di garanzia
L’intervento del Fondo di Garanzia in caso di retrocessione dell’azienda al fallimento – Cass., Sez. Lav., ord. 27 febbraio 2026, n. 4422
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto a carico del Fondo di Garanzia gestito dall’INPS, poiché il rapporto di lavoro, originariamente in capo a una società poi fallita, era stato trasferito a un’altra società tramite affitto di azienda e successivamente, le parti avevano pattuito la retrocessione del rapporto alla curatela fallimentare, che aveva contestualmente intimato il licenziamento.
Mentre il Tribunale rigettava la domanda ritenendo sussistente la responsabilità della società in bonis, la Corte d’Appello riconosceva il diritto del lavoratore all’intervento del Fondo.
INPS ricorreva per cassazione sostenendo la responsabilità solidale del cessionario in bonis ai sensi dell’art. 2112 c.c.
Il Diritto
La corte chiarisce che il diritto del lavoratore alla prestazione del Fondo di Garanzia è un diritto previdenziale distinto e autonomo rispetto al credito vantato verso il datore di lavoro. Ai fini dell’intervento del Fondo, è necessario individuare il datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto: se il rapporto cessa dopo la retrocessione dell’azienda al concedente fallito, l’obbligazione ricade sul fallimento. La corte esclude la configurabilità di una responsabilità solidale del cessionario in bonis con il Fondo, poiché le tutele previste in caso di trasferimento d’azienda (art. 2112 c.c.) e quelle in caso di insolvenza (Fondo di Garanzia) operano in ambiti distinti. In particolare, la retrocessione al fallimento seguita dal licenziamento cristallizza il diritto alla prestazione previdenziale in capo al soggetto insolvente.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
LAVORO SUBORDINATO
Contribuzione
Il principio di non retroattività delle riclassificazioni aziendali – Cass., Sez. Lav., ord. 25 febbraio 2026, n. 4304
Il Fatto
Un lavoratore agiva in giudizio per ottenere la reiscrizione negli elenchi bracciantili e il pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola.
INPS si opponeva sostenendo che, a seguito di un accertamento ispettivo, l’azienda datrice era stata riclassificata come industriale e non più agricola, con conseguente perdita dei benefici per i dipendenti.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda, rilevando che la variazione di inquadramento operata dall’istituto non potesse avere effetto retroattivo per gli anni in cui l’azienda era ancora formalmente classificata come agricola.
INPS ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge n. 335 del 1995, i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali producono effetti solo dalla data di notifica del provvedimento stesso. Tale principio di irretroattività risponde all’esigenza di certezza dei rapporti giuridici e di tutela dell’affidamento sia delle imprese che dei lavoratori. L’unica eccezione che consente la retroattività è l’ipotesi in cui l’inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro, fattispecie non ravvisabile nel caso in cui la riclassificazione derivi da un successivo mutamento dell’attività accertato d’ufficio dall’ente.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
LICENZIAMENTO
Proporzionalità
L’accesso abusivo al sistema informatico e il giudizio di proporzionalità della sanzione – Cass., Sez. Lav., ord. 26 febbraio 2026, n. 4371
Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare intimato a seguito della sincronizzazione di centinaia di file aziendali strategici, effettuata in un giorno di ferie e in orario notturno.
La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, pur accertando la sussistenza del fatto materiale e la sua rilevanza disciplinare, riteneva la sanzione espulsiva sproporzionata rispetto all’addebito, in assenza di prova circa il danno arrecato o la finalità di sottrazione dei dati.
Il lavoratore ricorreva per cassazione chiedendo una tutela maggiore e la società proponeva ricorso incidentale sostenendo la legittimità del licenziamento.
Il Diritto
La corte ricorda che il giudizio di proporzionalità tra licenziamento disciplinare e addebito contestato è devoluto al giudice di merito. Tale valutazione, che implica un apprezzamento dei fatti storici, è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto o sia affetta da vizi giuridici consistenti in argomenti tra loro inconciliabili o manifestamente incomprensibili. Quanto al riparto dell’onere della prova, la corte osserva che il giudice di merito ha correttamente tratto il convincimento della sussistenza di un fatto disciplinarmente rilevante da una pluralità di elementi indiziari e circostanze di contesto, senza invertire l’onere probatorio a carico del lavoratore.
La corte pertanto rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.
Risarcimento del danno
La quantificazione del risarcimento del danno derivante da condotte persecutorie del datore di lavoro – Cass., Sez. Lav., ord. 11 marzo 2026, n. 5436
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale derivante da condotte persecutorie datoriali e per impugnare il licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto, sostenendo che le assenze fossero state causate da un quadro ansioso depressivo imputabile alla responsabilità della società.
Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda risarcitoria e dichiarava illegittimo il licenziamento, ordinando la reintegrazione; la Corte d’Appello, in parziale riforma, rideterminava la somma dovuta a titolo di danno non patrimoniale.
Il lavoratore ricorreva per cassazione lamentando l’omessa valutazione di alcune componenti del danno e la società proponeva ricorso incidentale contestando la liquidazione del danno temporaneo e la misura della personalizzazione.
Il Diritto
La corte osserva che in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d’animo di sofferenza interiore che, pur potendo influenzare le vicende dinamico-relazionali, deve formare oggetto di separata valutazione rispetto al danno biologico.
La corte rileva che i giudici di merito si sono attenuti a tali principi, avendo liquidato il danno tenendo distinti il profilo biologico e quello morale, applicando le tabelle milanesi e procedendo a una personalizzazione motivata dalle peculiarità del caso concreto e dalla durata dell’inadempimento.
La corte ribadisce inoltre che la liquidazione equitativa del danno è censurabile solo ove manchi del tutto di giustificazione o risulti manifestamente sproporzionata, circostanze non riscontrate nel caso di specie, dove i giudici di merito hanno fornito una motivazione analitica e non stereotipata.
La corte pertanto rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
Risarcimento del danno
Le conseguenze del mancato rispetto del procedimento disciplinare – Cass., Sez. Lav., ord. 26 febbraio 2026 n. 4369
Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda per vizi procedurali. E quindi condannava la società al pagamento dell’indennità di legge.
La società ricorreva in Cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che la violazione dei termini stabiliti dalla contrattazione collettiva per la conclusione del procedimento disciplinare non è una mera irregolarità formale, ma integra una vera e propria violazione della procedura ex art. 7 L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori). Tale vizio rende operativa la tutela indennitaria prevista dalla legge. Inoltre, il diritto del lavoratore di essere sentito a propria difesa (se richiesto) è un elemento essenziale del contraddittorio. La sua omissione vizia irrimediabilmente la procedura di licenziamento.
La corte pertanto rigetta il ricorso
PUBBLICO IMPIEGO
Dirigente
La durata minima degli incarichi dirigenziali per soggetti esterni – Cass., Sez. Lav., sent. 3 marzo 2026, n. 4813
Il Fatto
Un dirigente otteneva un incarico a termine presso un comune a seguito di selezione pubblica. Il rapporto, inizialmente di un anno, veniva prorogato fino a raggiungere una durata complessiva di ventitré mesi, al termine dei quali l’amministrazione conferiva l’incarico a un altro soggetto.
Il lavoratore adiva il Tribunale chiedendo il risarcimento del danno per l’illegittima interruzione anticipata del rapporto, sostenendo che la legge imponesse una durata minima triennale.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda e il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che la previsione di una durata minima non inferiore a tre anni, disposta dall’art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, è dettata per gli incarichi assegnati ai dirigenti di ruolo e non si applica agli incarichi conferiti a soggetti esterni o non appartenenti ai ruoli dirigenziali. Per questi ultimi, l’art. 19, comma 6 , stabilisce solo una durata massima, in quanto tali rapporti sono finalizzati a soddisfare esigenze temporanee dell’amministrazione. La fissazione di un termine minimo legale per i soggetti esterni sarebbe inoltre incompatibile con la disciplina europea volta a contrastare la precarizzazione e la reiterazione abusiva dei contratti a termine.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
RETRIBUZIONE
Ferie
L’inclusione delle indennità fisse e dei ticket mensa nel calcolo della retribuzione feriale – Cass., Sez. Lav., ord. 6 marzo 2026, n. 5051
Il Fatto
Un lavoratore agiva in giudizio per ottenere il ricalcolo della retribuzione spettante per i giorni di ferie, sostenendo che dovessero essere incluse a titolo di indennità.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda, dichiarando la nullità degli accordi collettivi che escludevano tali voci dalla base di calcolo.
La società datrice di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ribadisce il principio di derivazione europea secondo cui la retribuzione feriale deve comprendere tutte le voci retributive che siano correlate all’esecuzione delle mansioni e ai disagi a esse connessi, al fine di garantire al lavoratore un trattamento economico analogo a quello percepito durante i periodi di servizio.. Quanto ai giorni di permesso per festività soppresse, la corte chiarisce che, ai sensi del CCNL e della normativa vigente, essi sono equiparati ai giorni di ferie e devono pertanto godere della medesima base di calcolo retributiva, comprensiva delle indennità fisse e continuative.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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