2° Contenuto: Agevolazioni per la frequenza di asili nido: istruzioni operative

PRIMA LETTURA

DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 30 MARZO 2026

Con circolare del 27 marzo 2026, n. 29, l’Inps fornisce indicazioni in merito alle agevolazioni, previste dall’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e alla presentazione e gestione delle relative domande che a decorrere dall’anno 2026 sono valide fino al terzo anno di età del minore a seguito di quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 6-bis del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118. Vengono, inoltre, fornite istruzioni per l’applicazione, al Bonus asilo nido, dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione.

Circolare 27 marzo 2026, n. 29
Requisiti per la richiesta del contributoLa domanda può essere presentata dal genitore di un minore di età inferiore ai tre anni in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti, previsti dall’articolo 1 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017:
cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea o, in caso di cittadino di uno Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
residenza in Italia. 
Con riferimento ai cittadini di uno Stato extracomunitario, si precisa che può accedere al contributo il genitore in possesso dei seguenti requisiti o permessi di soggiorno con validità almeno semestrale:
titolare di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati” (cfr. l’art. 14 della direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, attuata con il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 108);
titolare di permesso di soggiorno per lavoro autonomo di cui all’articolo 26 del D.Lgs. n. 286/1998, per il quale l’inclusione tra i potenziali beneficiari è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente. 
In aggiunta ai permessi di soggiorno sopra indicati sono utili, inoltre, i seguenti permessi di cui al D.Lgs. n. 286/1998 e alle altre fonti che regolano la condizione giuridica dello straniero:
permesso di soggiorno per lavoro subordinato (cfr. gli artt. 55-bis21 e 22 del D.Lgs. n. 286/1998 e gli artt. 913 e 14 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394);
permesso di soggiorno per lavoro stagionale (cfr. l’art. 24 del D.Lgs. n. 286/1998);
permesso di soggiorno per assistenza minori (cfr. l’art. 31, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998);
permesso di soggiorno per protezione speciale (cfr. l’art. 32 del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25);
permesso di soggiorno per casi speciali (cfr. gli artt. 1818-bis e 18-ter del D.Lgs. n. 286/1998);
permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato alle persone provenienti dall’Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso, ai sensi dell’articolo 2 del D.P.C.M. 28 marzo 2022, tenuto conto delle previsioni di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, in base alle quali tali permessi di soggiorno sono prorogabili su domanda fino al 4 marzo 2026; la protezione temporanea è stata ulteriormente prorogata al 4 marzo 2027 a seguito della decisione (UE) 2025/1460 del Consiglio del 15 luglio 2025;
permesso di soggiorno per motivi familiari (cfr. l’art. 30 del D.Lgs. n. 286/1998 e l’art. 28 del D.P.R. n. 394/1999).
 
 
Fermo restando il possesso da parte del richiedente di tutti gli altri requisiti previsti dalla vigente disciplina normativa, si precisa che le domande di contributo presentate dai titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione devono essere accolte avendo cura di comunicare che la liquidazione della prestazione è effettuata con riserva di ripetizione a seguito dell’evoluzione giurisprudenziale o normativa in materia.
Ai fini del contributo ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale (cfr. l’art. 27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, e l’art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale) in possesso di permesso di soggiorno valido (cfr. il messaggio n. 205 del 22 gennaio 2026).
 
Nel caso di permesso di soggiorno scaduto alla data di presentazione della domanda, considerato che in attesa della definizione del procedimento di rinnovo gli effetti dei diritti esercitati cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso stesso, per l’accesso al contributo è necessario presentare la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. Il beneficio è revocato nel caso di mancato rinnovo del permesso di soggiorno con ripetizione dei contributi erogati.

Il contributo può essere richiesto anche dall’affidatario del minore in affidamento temporaneo o preadottivo.
 
Tutti i citati requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono permanere per tutta la durata della prestazione.
Tipologie di contributo per le quali è possibile presentare la domandaLa domanda di contributo può essere presentata nei seguenti casi:
spese sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (cfr. l’art. 3 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017). In tale ipotesi il contributo è definito di seguito “contributo asilo nido”;
forme di supporto presso la propria abitazione a favore di bambini, al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche (cfr. l’art. 4 del D.P.C.M. del 17 febbraio 2017). In tale ipotesi il contributo è definito di seguito “contributo forme di supporto presso la propria abitazione”.
 
 
– Il “contributo asilo nido” deve essere richiesto dal genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta;
– il “contributo forme di supporto presso la propria abitazione” deve essere richiesto dal genitore che coabita con il figlio e ha dimora abituale nel medesimo comune;
– coloro che hanno richiesto e ottenuto il “contributo asilo nido” per almeno una mensilità di un anno solare non possono richiedere il “contributo forme di supporto presso la propria abitazione” per il medesimo anno solare.
Servizi educativi ammessi al “contributo asilo nido”Il “contributo asilo nido” è erogabile esclusivamente per la frequenza di servizi educativi per l’infanzia erogati da strutture pubbliche o private, in possesso di regolare titolo abilitativo secondo le legislazioni regionali in cui opera la struttura e riconducibili a una delle seguenti categorie elencate dall’articolo 2 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65:
nidi e micronidi;
sezioni primavera;
spazi gioco;
servizi educativi in contesto domiciliare.
Importo del contributo parametrato al valore ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusioneA decorrere dal 1° gennaio 2026, l’importo del contributo è parametrato al valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione, introdotto dall’articolo 1, comma 208, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito, legge di Bilancio 2026). 
Tale valore è neutralizzato dagli importi percepiti a titolo di Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU) dai componenti del nucleo ISEE, ai sensi dell’articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025). 
Gli importi spettanti, determinati in base alla data di nascita del minore e al valore dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione applicabile alle prestazioni agevolate, neutralizzato dall’importo dell’AUU (“ISEE neutralizzato”), sono i seguenti: 
– bambini nati dal 1° gennaio 2024:
3.600 euro (dieci rate da 327,27 euro e una da 327,30 euro) con “ISEE neutralizzato” pari o inferiore a 40.000 euro;
1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) con “ISEE neutralizzato” superiore a 40.000 euro, o nel caso di ISEE assente; 
– bambini nati in data antecedente al 1° gennaio 2024:
3.000 euro (dieci rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro) con “ISEE neutralizzato” fino a 25.000,99 euro;
2.500 euro (dieci rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro) con “ISEE neutralizzato” da 25.001 a 40.000 euro;
1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) con “ISEE neutralizzato” superiore a 40.000 euro, o nel caso di ISEE assente. 
Il “contributo asilo nido” è determinato in base al valore dell’ISEE in corso di validità l’ultimo giorno del mese precedente a quello a cui si riferisce la mensilità o, in caso di assenza, al valore dell’ISEE del mese a cui si riferisce la mensilità, se presente. 
Il “contributo forme di supporto presso la propria abitazione” è erogato in unica soluzione direttamente al genitore richiedente fino all’importo massimo concedibile. Ai fini della misura viene preso a riferimento l’ISEE minorenni in corso di validità l’ultimo giorno del mese precedente a quello di presentazione della domanda o, in caso di assenza, al valore dell’ISEE del mese di presentazione della domanda. 
In assenza dell’ISEE in corso di validità o qualora il contributo in esame sia richiesto dal genitore che non rientra nel nucleo familiare ISEE del minorenne, il contributo stesso è erogato ratealmente in misura complessiva non superiore a 1.500 euro annui (136,37 euro mensili). In caso di successiva presentazione di un ISEE valido, a partire dalla data di attestazione dello stesso, viene corrisposto l’importo maggiorato, laddove sussistano i requisiti, e non vengono disposti conguagli per le rate antecedenti.
Presentazione delle domande con validità fino al compimento del terzo anno di età del minoreA decorrere dal 1° gennaio 2026, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge n. 95/2025, la domanda presentata dal genitore per il minore produce effetti non più su base annuale, bensì per l’intero ciclo di fruizione del beneficio (cfr. il paragrafo 3 della circolare n. 123/2025 ). 
 
In attuazione di tale disciplina, la domanda conserva la propria validità in modo continuativo fino al mese di agosto dell’anno in cui il minore compie il terzo anno di età, fermo restando il monitoraggio sulla permanenza dei requisiti normativi. Per gli anni solari successivi a quello di prima presentazione della domanda, quindi, il richiedente non è più tenuto a inoltrare una nuova istanza.
 
Per dare continuità all’erogazione, è sufficiente accedere alla domanda già registrata a sistema e indicare le mensilità per le quali si intende fruire del beneficio nell’anno di riferimento. Questa operazione garantisce la prenotazione contestuale delle risorse finanziarie necessarie alla copertura del contributo per il nuovo anno solare.
 
Le domande di contributo possono essere presentate ogni anno dalla data di apertura del servizio “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione” al 31 dicembre di ciascun anno e producono effetti, come indicato in precedenza, per l’intero ciclo di fruizione del beneficio.

Con successivo messaggio Inps sarà comunicata la data di apertura del citato servizio per la presentazione delle domande per l’anno 2026. 
Le domande possono essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
portale web dell’Istituto, autenticandosi con la propria identità digitale, SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0 o CNS;
Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi. 
Il servizio online per la presentazione delle domande è raggiungibile tramite il sito istituzionale www.inps.it, al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per genitori” > “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”.
Domande di “contributo asilo nido”. Strutture educative ammesse al contributo. Prenotazione delle risorseNella compilazione della domanda per il “contributo asilo nido”, il richiedente deve indicare con riferimento alla struttura educativa prescelta la tipologia dell’asilo nido selezionando uno dei valori “Pubblico” o “Privato”.
 
Si evidenzia che il valore “Pubblico” può essere selezionato esclusivamente per gli asili nido comunali e per le sezioni primavera delle scuole dell’infanzia statali o comunali.
 
Oltre alla denominazione della struttura e al codice fiscale/partita IVA, per le strutture private il richiedente deve indicare i riferimenti del titolo abilitativo allo svolgimento di servizi educativi per i bambini compresi nella fascia di età 0-3 anni, la data di decorrenza della validità del medesimo titolo abilitativo e l’indirizzo della struttura frequentata dal minore.
Le domande di contributo per la frequenza di strutture non legittimate a erogare i servizi educativi per i minori di età compresa tra 0-3 anni, secondo le disposizioni della Regione in cui operano, non possono essere accolte.
Domande di “contributo forme di supporto presso la propria abitazione” e prenotazione delle risorseIl genitore che richiede il “contributo forme di supporto presso la propria abitazione”, ai fini della prenotazione delle risorse finanziare relative al contributo dell’anno di presentazione della domanda, deve allegare un’attestazione, rilasciata da un pediatra di libera scelta, che dichiari l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido per l’intero anno solare, in ragione di una grave patologia cronica. 
Negli anni solari successivi a quello di presentazione della domanda, all’apertura del servizio per la presentazione della stessa, il richiedente dovrà accedere alla sua domanda e allegare la documentazione prescritta.
Integrazione del servizio “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione” con il “Sistema Unico Gestione IBAN” (SUGI)Il servizio di pagamento del contributo sui rapporti dotati di IBAN è integrato con il nuovo “Sistema Unico Gestione IBAN” (SUGI). Al momento della presentazione di una nuova domanda o della modifica delle modalità di pagamento o del conto corrente di accredito di una domanda accolta, è possibile selezionare uno degli eventuali IBAN già registrati e utilizzati presso l’Istituto per altre prestazioni o indicarne uno nuovo.
Richieste di pagamento del “contributo asilo nido”La documentazione completa relativa alle mensilità per le quali è stato richiesto il “contributo asilo nido” deve essere allegata, a pena di decadenza, entro il 30 aprile dell’anno solare successivo all’anno di riferimento delle mensilità. 
L’invio della documentazione per il “contributo asilo nido” deve avvenire esclusivamente tramite la procedura web “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione” (funzione “Allega documenti di spesa”), disponibile sul sito istituzionale www.inps.it o tramite l’app “INPS Mobile” utilizzando il servizio “Bonus nido”. Non vengono presi in considerazione allegati pervenuti con altre modalità. 
Le spese rimborsabili sono esclusivamente le seguenti:
retta mensile;
eventuale quota di spesa sostenuta per la fornitura dei pasti, sempre relativi alla mensilità selezionata;
importo relativo all’imposta di bollo;
IVA agevolata. 
Per “il contributo asilo nido” il richiedente deve allegare la fattura, o in assenza dell’obbligo di fatturazione, ricevuta o avviso di pagamento e il giustificativo del pagamento effettuato con modalità tracciabili. 
Qualora il pagamento venga effettuato da un soggetto diverso dal richiedente, la documentazione di spesa deve essere integrata da una dichiarazione con allegata copia del documento di identità con la quale il soggetto che ha effettuato il pagamento dichiara che il pagamento è stato effettuato in nome e per conto del genitore richiedente.
Decadenza dalla domanda e subentro di un nuovo richiedenteL’erogazione del contributo è interrotta in caso di perdita di uno dei requisiti normativi previsti per l’accesso al contributo (ad esempio, perdita della residenza in Italia, decesso del genitore richiedente, decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale, affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda, affidamento del minore a terzi, provvedimento negativo del giudice che determina il venire meno dell’affidamento preadottivo ai sensi dell’articolo 25, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184). 
In tali evenienze, l’INPS interrompe l’erogazione del contributo a partire dal mese successivo alla data dalla quale acquisisce conoscenza dell’evento che determina la decadenza e procede al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal mese successivo al venire meno dei requisiti.
 
Il verificarsi delle cause di decadenza relative al richiedente non impedisce il subentro nell’erogazione del contributo da parte di un soggetto diverso, se sussistono i presupposti di legge per accedere al contributo alla data di subentro. Il termine previsto per il subentro è fissato improrogabilmente entro e non oltre 90 giorni dalla data in cui si è verificata una delle cause di decadenza, pena l’inammissibilità della domanda.
Incumulabilità e trattamento fiscale del contributoIl “contributo asilo nido” di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017 non è cumulabile con la detrazione prevista dall’articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall’articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (detrazioni fiscali frequenza asili nido). 
In ordine al “contributo forme di supporto presso la propria abitazione” di cui all’articolo 4 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017, si conferma che lo stesso costituisce reddito esente dall’imposizione fiscale, in quanto sussidio corrisposto a titolo assistenziale ai sensi dell’articolo 34, comma terzo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, da certificare nell’apposita sezione della Certificazione Unica.

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