4° Contenuto riservato: Riepilogati termini e modalità di pagamento del TFS/TFR per i dipendenti pubblici

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30 MARZO 2026

L’INPS – con Circolare 27 marzo 2026, n. 30 – ha riepilogato i termini e le modalità di pagamento del TFS/TFR per i dipendenti pubblici.

Al riguardo, a mente della modifica normativa introdotta dall’art. 1, comma 198, Legge n. 199/2025, il pagamento del TFS/TFR deve avvenire:

  • in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso, entro 105 giorni dalla cessazione dal servizio;
  • in caso di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, per scadenza del termine del contratto a tempo determinato, per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio o per risoluzione unilaterale del datore di lavoro a seguito del raggiungimento dei requisiti della pensione anticipata, decorsi dodici mesi dal collocamento a riposo ed entro i tre mesi successivi, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2026;
  • in caso di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio o per risoluzione unilaterale del datore di lavoro a seguito del raggiungimento dei requisiti della pensione anticipata, decorsi nove mesi dal collocamento a riposo ed entro i tre mesi successivi con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti pensionistici a fare data dal 1° gennaio 2027;
  • in tutti gli altri casi di cessazione dal servizio (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento/destituzione), decorsi ventiquattro mesi dalla data di cessazione dal servizio ed entro i tre mesi successivi.

Per quanto riguarda le modalità di erogazione delle prestazioni, il TFS/TFR viene corrisposto:

  • in unica soluzione, se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle
  • relative trattenute fiscali, è pari o inferiore ad euro 50.000;
  • in due importi annuali, se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è superiore ad euro 50.000, ma inferiore ad euro 100.000; in tale caso il primo importo annuale è pari ad euro 50.000 e il secondo importo annuale è pari all’ammontare residuo;
  • in tre importi annuali, se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è uguale o superiore ad euro 100.000; in tale caso il primo importo annuale è pari ad euro 50.000, il secondo importo annuale è pari ad euro 50.000 e il terzo importo annuale è pari all’ammontare residuo.    

Riferimenti normativi:

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