3° Contenuto: Pubblicate le FAQ sugli ETS, con particolare riferimento a determinate criticità operative

L’OPINIONE

DI FABRIZIO G. POGGIANI | 31 MARZO 2026

Il Dipartimento per le Politiche sociali, del Terzo settore e Migratorie del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la Nota 27 marzo 2026 n. 5003 , ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla disciplina generale degli Enti del Terzo settore in relazione ai quesiti posti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC). In considerazione dell’interesse generale degli stessi, il Dipartimento avvisa che la Nota del Dicastero è pubblicata sul sito ministeriale nella sezione “Circolari e orientamenti ministeriali sul Codice e sugli Enti del Terzo Settore”.

Premessa

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha formulato alcuni quesiti in relazione a talune criticità, emerse nell’applicazione pratica della disciplina degli Enti del Terzo settore (ETS), di cui al D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Libri sociali

Il primo quesito concerne la previsione contenuta nel comma 3 dell’art. 15 del D.Lgs. n. 117/2017 (CTS) secondo cui “gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall’atto costitutivo o dallo statuto”; in tema, i Commercialisti chiedono se la citata disposizione risulti compatibile con una clausola statutaria che precluda tout court agli associati l’esame di uno o più libri sociali.

Il Dicastero precisa, innanzitutto, che “in termini generali”, il diritto di esame dei libri sociali è riconducibile alla natura, per definizione democratica e, quindi, partecipativa e improntata alla trasparenza, che costituisce una precisa e peculiare caratteristica, peraltro irrinunciabile, di tutti gli ETS, in totale armonia con i principi e i criteri direttivi contenuti delle lettere a) e d) del comma 1 dell’art. 4 della Legge n. 106/2016 e risulta, pertanto, funzionale a garantire agli associati una puntuale informazione, una sana trasparenza e un controllo diffuso sull’operato degli organi sociali.

Per il Dicastero, quindi, nell’ambito della riconosciuta autonomia di ogni Ente del Terzo settore (ETS), è compito degli statuti regolare, anche in termini di massima (generali), le modalità di esercizio del diritto, senza tuttavia poter mai giungere a negarlo nell’ulteriore considerazione, però, che il citato diritto non deve mai considerarsi illimitato dovendo lo stesso essere esercitato nel rispetto totale dei principi generali di correttezza e buona fede, ai quali devono conformarsi anche i rapporti tra gli associati e tra l’ente e gli associati.

Il Dipartimento, di conseguenza, indica una serie di situazioni ma, sul tema, precisa soprattutto che il diritto di consultazione dei libri sociali deve essere contemperato con altri beni della vita o diritti tutelati dei singoli come, per esempio, il diritto alla riservatezza.

Per il Dipartimento potrebbe rispondere a criteri di ragionevolezza, con riferimento alle organizzazioni articolate in più livelli, una previsione statutaria che permetta l’accesso ai libri delle adunanze degli organi di vertice, non ai singoli associati dei livelli di base, che invece dovrebbero poter accedere con maggior libertà, con le riserve sopra ipotizzate, ai libri sociali degli organi del corrispondente livello, ma a rappresentanze o delegazioni degli stessi, sempre che le stesse risultino idonee ad assicurare che l’esercizio del diritto di consultazione non sia esercitato in modo tale da ostacolare in concreto il regolare funzionamento dell’organo, senza tuttavia legittimare situazioni irragionevoli di opacità e, quindi, di mancato rispetto del principio di trasparenza.

Concludendo, quindi, non si deve ritenere ammissibile una clausola statutaria che preveda l’inaccessibilità totale e assoluta dei libri sociali di uno o più specifici organi e, nel caso in cui le regole introdotte negli statuti siano in grado di ledere i diritti dei soci, il Dipartimento ritiene che questi ultimi siano legittimati a far valere davanti al giudice la tutela dei diritti in questione, ai sensi dell’art. 23 c.c.

Volontari e titolarità di carica sociale

Con il secondo quesito viene chiesto se risulti corretto, anche alla luce delle disposizioni contenute nel comma 6 dell’art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017 (CTS), poter considerare non necessariamente volontari i componenti dell’organo di amministrazione che si limitino, nell’ambito dell’ente, a svolgere unicamente questo ruolo.

Il dipartimento richiama un precedente documento (Nota del 9 luglio 2020, n. 6214) con il quale era stato precisato che si riteneva possibile far rientrare nel concetto di attività di volontariato non solo quella direttamente rivolta allo svolgimento di una o più attività di interesse generale, costituenti l’oggetto sociale dell’ente ma anche l’attività relativa all’esercizio di una carica sociale, in quanto strumentale all’implementazione dell’oggetto sociale dell’ente, a condizione, che l’esercizio della carica sociale risponda ai requisiti, di cui al comma 2 dell’art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017, tra i quali emerge il principio di “gratuità” (attività svolta in modo personale, spontaneo e gratuito) che si pone come condizione necessaria, ma non sufficiente, affinché l’attività svolta dalla persona relativamente alla carica sociale sia qualificabile come volontaria.

Si ricorda, inoltre, che i componenti degli organi sociali delle organizzazioni di volontariato (OdV), con l’eccezione dei componenti dell’organo di controllo in possesso dei requisiti professionali, non possono percepire alcun compenso per la loro attività.

Si evidenzia ulteriormente che, qualunque attività il volontario svolga all’interno o all’esterno dell’ente, lo stesso non può ricavare alcun vantaggio economico, nemmeno indiretto, e che non possono coesistere, nella medesima persona e nel medesimo ente, la posizione del volontario e quella del prestatore e, infine, che, a carico dell’ente, che si avvale di volontari, è richiesta obbligatoriamente la copertura assicurativa, anche a fronte di prestazioni volontarie occasionali, che copra i rischi di infortunio e malattia del volontario e la responsabilità civile nei confronti dei terzi; ovviamente la copertura deve tenere necessariamente conto del tipo di attività svolta.

Remunerazione dell’organo amministrativo

Come indicato al punto che precede, ai sensi del comma 2 dell’art. 34 del D.Lgs. n. 117/2017, per le organizzazioni di volontariato (OdV) è previsto un rigoroso principio della gratuità delle cariche sociali, con l’unica eccezione a favore degli organi di controllo.

Con riferimento a tutti gli altri ETS, invece, il Dicastero ritiene ammissibile che l’organo assembleare possa deliberare un compenso per i componenti dell’organo di amministrazione, anche se tale compenso non è espressamente previsto statutariamente, purché dallo stesso statuto non sia espressamente vietata la remunerazione della carica sociale.

Il compenso deliberato, inoltre, dovrà tenere conto dei criteri, di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017, nel pieno rispetto dell’ulteriore principio di divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili.

Membri supplenti dell’organo di controllo

Sul tema concernente la nomina del componente “supplente” dell’organo di controllo degli ETS, il Dicastero prende atto che non risulta espressamente contemplata dall’art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017 una disciplina specifica, ma richiama le disposizioni contenute nell’art. 21 del medesimo CTS con il quale si prevede che l’atto costitutivo e lo statuto contengano le norme sull’ordinamento e il funzionamento dell’ente.

Di conseguenza, a parere del Ministero, la disciplina può trattata in via “convenzionale” e come tale essere rimessa all’autonomia degli enti, con l’introduzione della previsione statutaria della nomina del supplente che può risultare opportuna anche al fine di garantire una continuità all’organo in caso di morte, rinuncia o decadenza del componente titolare.

Si precisa ulteriormente, però, che soltanto un’espressa previsione statutaria in tal senso può legittimare l’organo assembleare alla nomina del supplente o dei supplenti ritenendo applicabili, per effetto della norma generale di rinvio, le disposizioni di cui nell’art. 2401 c.c., con l’ulteriore precisazione che il nuovo componente nominato dovrà scadere insieme con quelli in carica e, di conseguenza, alla scadenza dell’intero collegio; l’ente deve anche aggiornare sul RUNTS, ai sensi della lett. f), comma 1 dell’art. 20 del D.M. n. 106/2020, le informazioni relative al nuovo componente dell’organo di controllo.

Responsabilità del delegato al deposito di atti e/o aggiornamento dati del RUNTS

Preliminarmente, si evidenzia che la lett. i) comma 1 dell’art. 4 della Legge 4 luglio 2024, n. 104 è intervenuta sul comma 1 dell’art. 47 del D.Lgs. n. 117/2017 introducendo la possibilità (ma non l’obbligo) che la domanda di iscrizione al RUNTS sia presentata, non soltanto dal notaio (come avviene attualmente), ma anche da un soggetto terzo, sempre che lo stesso risulti delegato dal legale rappresentante dell’ente o della rete associativa alla quale l’ente eventualmente aderisce.

La previsione è stata recepita con il recente D.M. n. 2/2026, e in particolare con i commi 2-bis dell’art. 8 e del comma 6 all’art. 20, giacché la detta delega risponde all’esigenza di alleggerire gli adempimenti di natura amministrativa posti a carico del legale rappresentante dell’ente e degli amministratori dello stesso.

Di conseguenza, se il delegato non rispetta le tempistiche, di cui al comma 3 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 117/2017 (CTS), si deve ritenere applicabile la sanzione pecuniaria prevista dal successivo comma 5, attraverso il richiamo all’art. 2630 c.c., in ragione del principio di “tipicità” dell’illecito amministrativo, di cui all’art. 1 della Legge n. 689/1981, da porre in capo esclusivamente agli amministratori e non anche in capo al delegato.

Infine, si evidenzia ulteriormente che il mancato o ritardato compimento dell’atto da parte del delegato potrà eventualmente rilevare come inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto privatistico di mandato costituito con il delegante, rispetto al quale gli Uffici territoriali del RUNTS devono rimare totalmente indifferenti, con possibilità da parte di quest’ultimo di rivalersi sul soggetto inadempiente.

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