CIRCOLARE MONOGRAFICA
La disposizione mira a favorire il passaggio graduale tra lavoratori senior e giovani, combinando riduzione dell’orario, incentivi contributivi e nuove assunzioni
A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 31 MARZO 2026
La Legge PMI 2026 (Legge n. 34 dell’11 marzo 2026) introduce all’art. 6 una disposizione che mira a favorire il passaggio graduale tra lavoratori senior e giovani, combinando riduzione dell’orario, incentivi contributivi e nuove assunzioni; la misura consente di ridurre l’orario di lavoro fino al 50% senza penalizzare la pensione, grazie a contributi figurativi e a un esonero contributivo che aumenta il netto in busta paga. Occorre tuttavia prestare attenzione perché il beneficio è subordinato alla contestuale assunzione di un lavoratore under 35.
Premessa
È approdata in Gazzetta ufficiale (23 marzo 2026, n. 68) la legge annuale sulle piccole e medie imprese (Legge n. 34 dell’11 marzo 2026), che contiene misure di diversa natura a favore delle PMI e non solo; in particolare l’articolo 6 introduce una disciplina transitoria, mediante una c.d. staffetta generazionale, con un incentivo in busta paga per i lavoratori prossimi alla pensione che domandano al datore di lavoro la trasformazione del rapporto lavorativo a tempo parziale.
Il sistema pensionistico retributivo e contributivo: differenze
Il sistema retributivo e il sistema contributivo rappresentano due metodi differenti per il calcolo delle prestazioni pensionistiche, con implicazioni anche in ambito contributivo e fiscale.
Nel sistema retributivo:
- la pensione viene calcolata sulla base della retribuzione percepita dal lavoratore, anziché sui contributi effettivamente versati;
- per i lavoratori con pensione calcolata in tutto o in parte con il sistema retributivo, il supplemento di pensione derivante dalla riduzione contributiva viene corrispondentemente ridotto della metà;
- nel metodo retributivo per la determinazione della base imponibile IRAP, le retribuzioni dei lavoratori dipendenti sono assunte a tassazione con esclusione dei premi INAIL, pertanto la base imponibile è già calcolata al netto di tali contributi.
Nel sistema contributivo:
- la pensione viene calcolata sulla base dei contributi effettivamente versati durante la vita lavorativa;
- per i lavoratori con pensione calcolata con il sistema contributivo, la riduzione contributiva al 50% (prevista per lavoratori autonomi già pensionati ultrasessantacinquenni) non comporta una riduzione del supplemento di pensione, in quanto il calcolo è già commisurato alla contribuzione versata;
- i lavoratori in pensione contributiva subiscono direttamente nella determinazione della pensione lo svantaggio derivante dalla riduzione di aliquota contributiva, poiché la pensione è commisurata alla contribuzione versata anziché alla retribuzione.
Pensione di vecchiaia: cenni
La pensione di vecchiaia è una prestazione pensionistica che può essere liquidata al raggiungimento di determinati requisiti anagrafici e contributivi, con modalità diverse a seconda del sistema di calcolo applicabile (retributivo o contributivo).
I requisiti per i soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, per il biennio 2027-2028, sono:
- dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027: 67 anni e 1 mese di età con almeno 20 anni di contribuzione;
- dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028: 67 anni e 3 mesi di età con almeno 20 anni di contribuzione.
I requisiti per i soggetti con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996 prevedono due modalità di accesso:
1) Prima modalità:
→ dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027: 67 anni e 1 mese di età con almeno 20 anni di contribuzione;
→ dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028: 67 anni e 3 mesi di età con almeno 20 anni di contribuzione.
L’importo della pensione deve essere pari almeno all’importo dell’assegno sociale.
2) seconda modalità (requisiti alternativi):
→ dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027: 71 anni e 1 mese di età con almeno 5 anni di contribuzione effettiva;
→ dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028: 71 anni e 3 mesi di età con almeno 5 anni di contribuzione effettiva.
In questo caso si prescinde dall’importo soglia dell’assegno di pensione.
Per i lavoratori addetti ad attività gravose (per almeno 7 anni negli ultimi 10 di attività lavorativa) e per i lavoratori addetti ad attività particolarmente faticose e pesanti, con almeno 30 anni di anzianità contributiva, il requisito anagrafico per il biennio 2027-2028 è ridotto a 66 anni e 7 mesi.
I requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia sono soggetti ad adeguamento periodico in base agli incrementi della speranza di vita.
Per il biennio 2027-2028 è stato previsto un incremento di 3 mesi, applicato gradualmente: un mese per l’anno 2027 e 3 mesi per l’anno 2028.
La pensione di vecchiaia liquidata con il sistema contributivo non è integrabile al trattamento minimo.
Gestione separata INPS: cenni
La Gestione separata INPS è stata istituita presso l’INPS dall’art. 2, commi 26 e segg., Legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, con decorrenza dal 1° gennaio 1996.
La Gestione Separata INPS, in sostanza, è un fondo pensionistico a cui devono registrarsi lavoratori autonomi e liberi professionisti senza cassa. Alcuni professionisti (come avvocati, notai, medici) hanno, infatti, una Cassa previdenziale dedicata alla loro attività.
Se non rientrano in questa categoria, hanno l’obbligo di iscriversi alla Gestione separata INPS.
L’iscrizione è rivolta alle seguenti categorie di lavoratori parasubordinati:
- titolari di cariche sociali quali Presidente del CdA, amministratori di società, sindaci e revisori di società o enti pubblici e privati;
- componenti di collegi e commissioni;
- i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (disciplinati dall’art. 409 c.p.c.);
- i venditori a domicilio con reddito superiore a 5.000 euro;
- gli spedizionieri doganali non dipendenti (da gennaio 1998);
- i titolari di assegni di ricerca;
- i titolari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;
- gli amministratori locali;
- i titolari di reddito da lavoro autonomo occasionale superiore a 5.000 euro annui;
- gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro fino al 31 dicembre 2015;
- i medici con contratto di formazione specialistica;
- i prestatori di lavoro occasionale accessorio;
- i magistrati onorari confermati non esclusivisti;
- i collaboratori coordinati e continuativi del settore sportivo dilettantistico.
I soggetti interessati devono richiedere l’iscrizione presso la Gestione separata INPS comunicando:
– i propri dati anagrafici;
– il codice fiscale;
– il domicilio;
– la data di inizio dell’attività;
– i dati necessari per l’individuazione del committente (denominazione, codice fiscale ed indirizzo).
L’iscrizione all’INPS avviene con la presentazione del modello unificato della domanda di iscrizione.
A decorrere dal 1° giugno 2011 la presentazione della domanda di iscrizione deve effettuarsi solo con modalità telematiche. L’iscrizione va effettuata con decorrenza dal primo giorno del mese di inizio dell’attività assicurabile e avviene di solito contestualmente all’inizio dell’attività.
Comunicazione analoga a quella di inizio dell’attività dovrà essere predisposta in caso di cessazione ovvero di instaurazione di un rapporto di lavoro con un nuovo committente.
Si ricorda che dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione delle attività economiche (Ateco 2025) che va adottata per gli adempimenti di natura statistica, amministrativa e fiscale a partire dal 1° aprile 2025. La riclassificazione non avrà effetti retroattivi per i contributi previdenziali.
In caso di esercizio contemporaneo di un’attività grazie alla quale si percepiscono redditi assoggettabili alla Gestione separata e di un’altra attività imprenditoriale che comporta l’obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti e Artigiani, in presenza dei rispettivi requisiti, è prevista l’imposizione contributiva in entrambe le citate gestioni previdenziali.
Ai fini dell’iscrizione alla Gestione Commercianti e Artigiani non è richiesta la verifica del requisito della prevalenza ma di quelli dell’abitualità e della professionalità della prestazione lavorativa.
La Gestione separata, pur essendo un Fondo obbligatorio, non risulta ascrivibile ai Fondi esclusivi, sostitutivi ed esonerativi dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) o alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi gestiti dall’INPS. Ispirata integralmente al sistema di calcolo contributivo della pensione, la Gestione separata era stata inizialmente esclusa dall’ambito di applicazione delle norme in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi. Tuttavia, in attuazione di un consolidato indirizzo giurisprudenziale, è stata riconosciuta la possibilità di ricongiunzione tra la Gestione separata e gli Enti privati di previdenza obbligatoria, sia in entrata che in uscita, in conformità ai principi di parità di trattamento e di unificazione della posizione assicurativa.
Ambito soggettivo e requisiti
L’articolo 6, della Legge PMI 2026, prevede che la possibilità di accedere al part-time incentivato per l’accompagnamento alla pensione, che opera limitatamente a un numero massimo complessivo di 1.000 lavoratori, può essere esercitata fino alla prima data utile di decorrenza della pensione ed è riconosciuta ai lavoratori dipendenti privati iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata INPS, che:
- sono dipendenti a tempo pieno e indeterminato di datori di lavoro privati che occupano fino a 50 dipendenti;
- hanno un’anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996;
- sono in possesso dei requisiti idonei a conseguire entro il 1° gennaio 2028 l’accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata secondo la normativa vigente.
→ Ai fini del conseguimento entro il 1° gennaio 2028 del suddetto accesso al pensionamento di vecchiaia o anticipato, la disposizione in commento riconosce la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, nelle sole gestioni amministrate dall’INPS, a condizione che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
→ Si ricorda che l’art. 1, commi 243, 245 e 246, della Legge n. 228/2012, prevede la facoltà di cumulo per i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due (o più) forme di assicurazione obbligatorie (compresa le Gestione separata INPS), quindi non solo presso le gestioni amministrate dall’INPS come invece prevede la norma in commento, e che tale facoltà abbia ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le suddette gestioni.
Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro-quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
Resta fermo che tale facoltà può essere esercitata a condizione che i soggetti interessati non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni.
Ai fini della verifica dei requisiti pensionistici i soggetti interessati presentano domanda all’Inps secondo le modalità stabilite dallo stesso Istituto.
Riduzione dell’orario di lavoro
I lavoratori in possesso dei suindicati requisiti possono richiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in un rapporto a tempo parziale, con riduzione dell’orario compresa tra un minimo del 25 e un massimo del 50%, concordando con il datore di lavoro, con atto avente data certa, le modalità di svolgimento della prestazione, anche attraverso clausole elastiche o flessibili riferite alla settimana o al mese.
Benefici riconosciuti al lavoratore
Al lavoratore che esercita il diritto è riconosciuto:
- un esonero contributivo pari al 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico, in relazione alla retribuzione effettivamente percepita e nel limite massimo di 3.000 euro riparametrato su base mensile e comunque entro determinati limiti di spesa, pari a 1 milione di euro per il 2026 e a 1,4 milioni di euro per il 2027, con decorrenza dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e fino alla data del 31 dicembre 2027, ovvero alla data effettiva di pensionamento, se anteriore. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche;
- fino alla data del 31 dicembre 2027, ovvero fino alla data effettiva di pensionamento se anteriore, l’integrazione dei versamenti contributivi sino a concorrenza della quota di retribuzione non percepita per effetto della trasformazione del contratto di lavoro;
- per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa, la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata, nel limite di spesa pari a 3,7 milioni euro per il 2026 e a 5 milioni di euro per il 2027.
Limiti di spesa
Le suddette agevolazioni sono riconosciute al lavoratore che accede al part-time dall’INPS nel limite massimo complessivo di 1.000 lavoratori ed entro i suddetti limiti di spesa.
L’INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate dai soggetti che intendono avvalersi dei benefici previsti dalla presente disposizione e se da tale monitoraggio risulti, anche in via prospettica, il raggiungimento del suddetto limite di spesa, l’INPS non prende in esame ulteriori domande ed è tenuto a dare tempestiva comunicazione del raggiungimento del predetto limite al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Ai suddetti oneri, pari complessivamente a 4,7 milioni di euro per il 2026 e a 6,4 milioni di euro per il 2027, si provvede:
- quanto a 0,3 milioni di euro per il 2026 e a 0,4 milioni di euro per il 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 5, dell’articolo 6 della Legge PMI 2026;
- quanto a 4,4 milioni di euro per il 2026 e a 6 milioni di euro per il 2027, mediante riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, del Fondo sociale per occupazione e formazione (di cui all’art. 18, comma 1, lett. a), del D.L. n. 185/2008) di 6,3 milioni di euro per il 2026 e di 8,6 milioni di euro per il 2027.
Riferimenti normativi:
- Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26
- D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24, commi 6, 7 e 10 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214)
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 243, 245 e 246
- Legge 11 marzo 2026, n. 34, art. 6
- Dossier Ufficio studi Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica n. 487/4 del 13 febbraio 2026
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