4° Contenuto Riservato: Gli ISAC tra compliance preventiva e selezione del rischio

L’OPINIONE

DI RAFFAELE MARCELLO | 1 APRILE 2026

Gli Indici sintetici di affidabilità contributiva inaugurano, dal 2026, un nuovo presidio di analisi preventiva contro il lavoro sommerso. Il meccanismo, costruito sull’incrocio tra dati ISA, UniEmens e ulteriori fonti informative, punta a selezionare scostamenti e a orientare la vigilanza verso le posizioni più anomale. L’impianto, tuttavia, presenta da subito alcuni punti critici: il perimetro applicativo mutuato dagli ISA, il ricorso a modelli statistico-econometrici e il rischio di falsi positivi nei settori caratterizzati da maggiore eterogeneità organizzativa. In assenza di adeguati correttivi sul piano metodologico e applicativo, tali profili rischiano di aprire spazi di incertezza interpretativa e di comprimere, sul piano pratico, l’effettiva funzione collaborativa dello strumento.

Inquadramento e natura degli ISAC

L’introduzione degli Indici sintetici di affidabilità contributiva segna un passaggio rilevante nel rafforzamento degli strumenti di contrasto al lavoro sommerso. Il nuovo impianto, operativo dal 2026 in via sperimentale, si inserisce in una logica di compliance preventiva e di selezione del rischio, fondata sull’integrazione tra dati fiscali e dati contributivi. In questa prima fase, l’applicazione riguarda il commercio all’ingrosso alimentare e il settore delle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, con invio delle comunicazioni di compliance ai soggetti rientranti nei comparti individuati.

Sul piano formale, il sistema mantiene un’impostazione prudente. Gli ISAC sono configurati come indicatori statistico-economici finalizzati a verificare la congruità della forza lavoro dichiarata e a intercettare possibili fenomeni di sottrazione di base imponibile contributiva. La comunicazione inviata dall’INPS non costituisce atto di accertamento e non determina, di per sé, alcuna irregolarità. Allo stato, gli ISAC non operano come strumento accertativo in senso proprio, ma come presidio di analisi preventiva.

Le criticità applicative del modello

Ciò detto, le criticità applicative sono tutt’altro che trascurabili.

Una prima area problematica riguarda la distanza tra funzione collaborativa dichiarata e impatto selettivo effettivo dello strumento. Se da un lato la lettera di compliance non ha natura sanzionatoria, dall’altro il sistema è chiaramente destinato a orientare la programmazione della vigilanza contributiva. Ne deriva che il soggetto che presenta scostamenti, pur non potendosi considerare automaticamente irregolare, viene comunque esposto a un maggior livello di attenzione amministrativa. In altre parole, la neutralità formale della comunicazione non esaurisce i suoi effetti pratici.

Un secondo aspetto riguarda la struttura tecnica degli indicatori. Il modello si fonda su una pluralità di fonti informative e combina dati fiscali, dati UniEmens, informazioni sulle tipologie contrattuali e indicatori settoriali specifici, oltre a un indicatore complesso di forza lavoro teorica costruito su base econometrica. Il risultato finale dipende non solo dalla correttezza del dato dichiarato, ma anche dalla capacità del modello di rappresentare in modo attendibile organizzazioni aziendali che, nella pratica, possono essere molto diverse tra loro. Ne consegue che il rischio di errore non è soltanto un rischio di imputazione del dato, ma anche un rischio di lettura dello stesso.

È proprio su questo terreno che emergono i limiti del richiamo ai modelli di business mutuati dall’esperienza ISA. La scelta è comprensibile sul piano amministrativo, perché consente di utilizzare basi informative già esistenti. Sul piano sostanziale, però, la trasposizione della logica fiscale all’area contributiva presenta evidenti criticità. L’organizzazione del lavoro, infatti, è influenzata da variabili che difficilmente si lasciano ricondurre in modo lineare a modelli settoriali standardizzati: esternalizzazioni, appalti, subappalti, lavoro in somministrazione, stagionalità, turnazioni, articolazione multi-sede, specializzazione logistica o produttiva. Più il modello si fonda su comportamenti medi, più aumenta il rischio che situazioni fisiologiche vengano lette come anomale.

La stessa impostazione tecnica degli ISAC conferma questa esigenza di cautela. Una parte dei costi rilevanti ai fini dell’analisi può infatti comprendere lavorazioni affidate a terzi, servizi esternalizzati o attività svolte in appalto e subappalto. Allo stesso modo, il sistema non nasce per effettuare un controllo puntuale sulla corretta applicazione dei contratti collettivi o sui minimali retributivi. Da ciò deriva una conseguenza importante: lo scostamento rispetto ai valori soglia non può essere considerato, di per sé, elemento sufficiente per affermare una irregolarità sostanziale. Si tratta, più correttamente, di un segnale di rischio che richiede verifica.

Evidenze operative: un caso di comunicazione ISAC

A titolo esemplificativo, si riporta di seguito l’esito di una comunicazione di compliance ISAC riferita a un operatore del settore del commercio all’ingrosso alimentare.

Il caso evidenzia la presenza di scostamenti significativi concentrati su specifici indicatori – in particolare sulla forza lavoro dipendente e sul costo del venduto per addetto – a fronte di una sostanziale normalità degli altri parametri. La rappresentazione consente di cogliere, in chiave operativa, come il sistema ISAC possa individuare anomalie circoscritte, che richiedono una lettura tecnica non automatica, ma contestualizzata rispetto all’effettiva struttura organizzativa dell’impresa.

Indicatore complessoValori normaliEsitoStima delle giornate lavorative che riportano l’indicatore nella fascia di normalità
Forza lavoro dipendenteA partire da 2.079 giornateScostamento significativo+ 642 giornate
Indicatori sempliciValori normaliEsitoStima per riportare l’indicatore nella fascia di normalità*
Quota di impiego di lavoro part-timeFino a 84,41%Normale 
Costo del venduto e per la produzione dei servizi per addettoFino a 557,62Scostamento significativo+ 548 giornate
Quota di impiego di lavoratori con contratti di collaborazioneFino a 18,75%Normale 
Quota di impiego di lavoro stagionaleFino a 31,47%Normale 
Valore dei beni strumentali per addettoFino a 165,24Normale 
Indicatori sempliciValori normaliEsitoStima per riportare l’indicatore nella fascia di normalità*
Quota di impiego di lavoro a termineFino a 46,29%Normale 
Quota di impiego di apprendistiFino a 32,83%Normale 
Veicoli per addettoFino a 1,58Normale 
Assenza dipendenti dichiarazione ISA – Presenza dipendenti dichiarazione INPSNon applicabileNormale 

Profili procedimentali e prospettive evolutive

Un ulteriore profilo critico attiene alla trasparenza metodologica.

È vero che le note tecnico-metodologiche definiscono indicatori, soglie e criteri di costruzione del modello. Tuttavia, dal punto di vista del contribuente e del professionista che lo assiste, resta il problema della trasparenza effettiva del risultato. La comunicazione espone soglie, esiti e, in alcuni casi, una stima delle giornate necessarie per rientrare nella fascia di normalità. Non sempre, però, consente di ricostruire con immediatezza il percorso logico che ha condotto a quello specifico esito, soprattutto quando entra in gioco l’indicatore complesso di forza lavoro teorica. In un sistema che si presenta come strumento di compliance collaborativa, questo limite pesa.

Non meno delicato è il tema del contraddittorio. Il datore di lavoro può fornire riscontri, spiegare le ragioni dello scostamento, segnalare eventuali azioni correttive o chiedere chiarimenti sui dati utilizzati. La risposta è facoltativa e non è previsto un termine perentorio. Anche sotto questo profilo, però, il sistema appare ancora debole sul piano procedimentale. Non emerge una disciplina puntuale dei tempi, delle modalità istruttorie e dei criteri di riscontro. Di conseguenza, il confronto con l’istituto resta affidato, almeno in questa fase, più alla qualità tecnica della risposta che a un vero e proprio contraddittorio strutturato.

Un ulteriore elemento di riflessione riguarda il meccanismo premiale. I soggetti collocati nella fascia di normalità vengono considerati meno esposti al rischio ispettivo, mentre la vigilanza tende a concentrarsi sulle posizioni che presentano scostamenti. In astratto, si tratta di una logica coerente con il principio di selezione del rischio. Resta però il fatto che la premialità non deriva da un accertamento positivo di regolarità, ma dalla conformità a un modello probabilistico di comportamento atteso. Questo impone di evitare sovrapposizioni improprie tra affidabilità contributiva e regolarità contributiva in senso stretto.

Sul piano prospettico, il quadro normativo lascia intravedere un possibile ampliamento del ruolo degli ISAC. La disciplina prevede l’estensione graduale del sistema ad almeno altri sei settori, e la stessa architettura dello strumento lascia intendere che il modello possa essere progressivamente rafforzato con ulteriori fonti e ulteriori dati. Non è possibile, allo stato, attribuire agli ISAC un valore accertativo che le norme oggi non riconoscono espressamente. È però evidente che il sistema è stato costruito come infrastruttura suscettibile di evoluzione. Per questa ragione, il tema non riguarda solo l’attuale sperimentazione, ma anche la possibile trasformazione futura dello strumento.

Riferimenti normativi:

  • D.L. 28 ottobre 2024, n. 160, art. 1.

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