4° Contenuto Riservato: Influencer, blogger e youtuber nella morsa del Fisco

L’OPINIONE

DI ANDREA BONGI | 3 APRILE 2026

Con poche e semplici mosse il Fisco mette al tappeto influencer, blogger e youtuber. Si parte dai profili social e dal numero di contatti. Si analizzano i redditi dichiarati e il possesso, o meno, di una posizione IVA, si incrocia il tutto con le risultanze dell’archivio dei rapporti finanziari e … il gioco è fatto! Questo è ciò che risulta dall’analisi di tre recenti sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma e del Lazio che delineano uno scenario fiscale sempre più in salita per i creatori di contenuti digitali non in linea fra i compensi reali e quelli dichiarati. Il tema centrale di queste sentenze riguarda la qualificazione del reddito prodotto on-line e l’utilizzo da parte dell’Agenzia delle Entrate delle risultanze delle indagini bancarie per ricostruire proventi non dichiarati. Le sentenze esaminate sono: Corte di Giustizia tributaria di primo grado Roma n. 1738/2025; Corte di Giustizia tributaria di primo grado Roma n. 7585/2025 e Corte di Giustizia tributaria di secondo grado Lazio n. 4562/2024.

I presupposti dell’accertamento

In tutti i casi esaminati, l’Agenzia delle Entrate ha basato i propri avvisi di accertamento su due pilastri fondamentali: le indagini bancarie (effettuate ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973) e l’esercizio “abituale” dell’attività di influencer e creator digitale.

Con queste due mosse il Fisco ha potuto disvelare delle attività come lavoro autonomo professionale, nonostante il mancato possesso di una partita IVA, in alcuni casi aperta d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate, e il recupero a tassazione di somme corrispondenti ai versamenti sui conti correnti non giustificati, considerandoli, con una presunzione legale relativa, come compensi in nero.

A quel punto è toccato alle contribuenti provare a dimostrare che tali movimenti non sono relativi ad operazioni imponibili e/o che l’attività svolta non si qualifica come abituale.

Quanto a quest’ultimo aspetto, per dimostrare l’abitualità dell’attività professionale esercitata l’Ufficio ha utilizzato una serie di elementi oggettivi quali: la presenza quotidiana sulle piattaforme on-line con post, blog ed altre attività, il numero elevato di follower e l’associazione dell’immagine delle contribuenti a brand commerciali e a servizi offerti a pagamento, la disponibilità dei contenuti (video/post) per 365 giorni l’anno, che esclude, di fatto, un natura “occasionale” delle prestazioni effettuate.

Un vero e proprio assist agli Uffici delle Entrate è arrivato anche dall’inserimento di tali figure nelle “nuove professioni” censite dall’ISTAT(youtuber, blogger, influencer) che le ha classificate con una esatta codifica ATECO.

Le difese delle contribuenti nei giudizi tributari

Nel corso dei giudizi tributari oggetto delle sentenze in commento, le contribuenti hanno cercato di contrastare le pretese erariali attraverso diverse argomentazioni.

In più occasioni è stato sostenuto che i versamenti non fossero compensi, ma vere e proprie liberalità ricevute da terzi, spesso nell’ambito di relazioni sentimentali (es. elargizioni in contanti o bonifici da partner, spesso stranieri).

Si è tentato anche di dimostrare che l’attività esercitata sui vari profili social non fosse di natura abituale e professionale.

La difesa delle contribuenti ha spesso puntato sulla mancanza di un committente fisso o sulla natura amatoriale dell’attività, sostenendo che non fossero presenti quei requisiti di abitualità necessari per l’inquadramento come lavoro autonomo ai fini IVA.

Allo stesso tempo si è contestata la mancata deduzione dei costi di produzione del reddito da parte degli Uffici accertatori.

In un caso specifico la difesa ha eccepito che l’Ufficio avesse erroneamente incluso nel reddito anche movimenti con segno negativo (prelievi) o duplicato somme già dichiarate nel quadro RL della dichiarazione dei redditi della contribuente.

I punti fermi emersi dalla giurisprudenza

Dall’analisi delle sentenze in argomento emergono dunque alcuni punti fermi che ribaltano, quasi tutte le difese delle contribuenti.

La tesi dei “regali” è stata quasi sempre rigettata in assenza di una prova analitica e documentale (es. atti con data certa, tracciabilità precisa).

In questi casi, le dichiarazioni generiche o la produzione in giudizio di documenti, senza firma autenticata o una data certa, non sono state ritenute idonee a vincere la presunzione legale a favore del Fisco che ha individuato la movimentazione bancaria.

In relazione alla natura professionale dell’attività esercitata la giurisprudenza esaminata, conferma che l’attività sui social, se costante e finalizzata allo sfruttamento dell’immagine per fini pubblicitari, integra perfettamente i requisiti del lavoro autonomo professionale, con conseguente obbligo di apertura della partita IVA e assoggettamento all’IRPEF e all’IVA.

Unico punto a favore delle difese delle ricorrenti è rappresentato dall’obbligo per gli Uffici di riconoscere una percentuale di deduzione forfetaria di costi sostenuti per l’attività esercitata, individuata nel 30% dei ricavi contestati dal Fisco.

Tale riconoscimento si basa, essenzialmente, sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2023, con la quale i giudici hanno stabilito che anche in caso di accertamento analitico-induttivo basato su indagini bancarie, il contribuente ha diritto a una detrazione forfetaria dei costi (spesso quantificata proprio nel 30%), per evitare una tassazione sproporzionata ed iniqua.

In conclusione, si può quindi affermare che mentre il Fisco ha vita facile nell’utilizzare le evidenze dei social media e dei conti correnti, per i contribuenti l’unica possibilità, a fronte delle evidenze oggettive mosse dagli Uffici, consiste nel riconoscimento forfetario dei costi di produzione, a patto che la contestazione riguardi la quantificazione del reddito e non la sua intera esistenza.

Chi apre profili social e svolge, abitualmente attività di content creator, è avvisato/a.

Riferimenti normativi:

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32;
  • Corte cost., sent. 31 gennaio 2023, n. 10
  • Corte di Giustizia tributaria di primo grado – Roma n. 7585/2025;
  • Corte di Giustizia tributaria di primo grado – Roma n. 1738/2025;
  • Corte di Giustizia tributaria di secondo grado – Lazio n. 4562/2024.

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