RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
A CURA DI FABIO PACE | 3 APRILE 2026
ACCERTAMENTO
Induttivo
Valutazione della prova contraria all’induttivo – Cass., Sez. trib., Sent. 17 marzo 2026, n. 6197
L’Ufficio ritiene che, a fronte di un accertamento induttivo puro, incombe al contribuente la piena prova, anche con presunzioni, la quale non può essere costituita dalla contabilità proveniente dal contribuente stesso, occorrendo anche una documentazione da cui ricavare l’importo, la ragione e la coerenza economica.
Il giudice di merito è tenuto a valutare specificamente se gli elementi forniti dal contribuente abbiano la forza probatoria necessaria per superare le presunzioni su cui si fonda l’accertamento induttivo, fornendo una motivazione non contraddittoria che dia conto delle ragioni per cui tali elementi sono stati ritenuti idonei a dimostrare l’infondatezza della pretesa erariale.
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’A.F. può procedere alla rettifica della dichiarazione del contribuente avvalendosi di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973. Tale metodo di accertamento, definito analitico-induttivo, è ammissibile anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, qualora l’Ufficio ravvisi elementi che ne inficiano la veridicità e l’attendibilità (Cass. 16 dicembre 2025, n. 32780).
La regolarità formale delle scritture contabili, o la loro certificazione, non è di per sé sufficiente a superare le presunzioni dell’Ufficio, specialmente in un contesto di totale inattendibilità o di omessa dichiarazione. Nella specie, dopo la conferma della legittimità dell’operato dell’Agenzia nel procedere induttivamente, la pretesa è stata erroneamente annullata, basandosi proprio sui documenti (bilanci della società) che il metodo induttivo consente di superare (Cass. 11 gennaio 2025, n. 721; Cass. 22 marzo 2025, n. 7680).
Prove
Distribuzione di utili extracontabili – Cass., Sez. trib., Ord. 17 marzo 2026, n. 6208
L’Agenzia ritiene non dirimente, ai fini della legittimità dell’atto di accertamento notificato al socio, la mancata prova della percezione di somme derivanti dal bilancio finale di liquidazione.
In tema di responsabilità del socio di una società di capitali estinta per i debiti tributari di quest’ultima, l’onere dell’A.F. di provare la percezione di somme da parte del socio, quale presupposto per l’affermazione della sua responsabilità intra vires ai sensi dell’art. 2495 c.c. e dell’art. 36 del D.P.R. n. 602/1973, può essere assolto, nel caso di società a ristretta base partecipativa, anche in via presuntiva, attraverso la prova dell’esistenza di utili extracontabili. In tale caso, si presume che detti utili siano stati distribuiti ai soci nello stesso periodo d’imposta, e grava sul socio l’onere di fornire la prova contraria, dimostrando che gli utili non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società.
In tema di società di capitali a ristretta base partecipativa, l’accertamento di utili non contabilizzati (in nero) fonda la presunzione (grave, precisa e concordante) che tali utili siano stati distribuiti ai soci nello stesso periodo d’imposta in cui sono stati conseguiti (Cass. 12 dicembre 2025, n. 32475). Tale presunzione si giustifica in base all’id quod plerumque accidit, essendo logico inferire che, in un contesto societario ristretto, vi sia uno stretto legame tra la gestione sociale e gli interessi personali dei soci, i quali hanno la possibilità di conoscere e di appropriarsi agevolmente degli utili occulti. L’operatività di tale presunzione determina un’inversione dell’onere della prova: una volta che l’A.F. abbia provato l’esistenza di maggiori redditi societari non dichiarati, spetta al socio fornire la prova contraria, dimostrando che gli utili extracontabili non sono stati distribuiti, ma sono stati accantonati o reinvestiti dalla società.
Responsabilità solidale
Responsabilità soci di secondo livello e liquidatori – Cass., Sez. trib., Sent. 17 marzo 2026, n. 6269
L’Agenzia deduce che la disponibilità finanziaria liberata a favore della società per effetto della rinuncia ai crediti da parte di società-socie doveva presumersi occultamente distribuita ai soci e che ciò era sufficiente a fondare la responsabilità dei soci e degli amministratori e liquidatori.
Ai sensi degli artt. 36, terzo comma, del D.P.R. n. 600/1973, e 2495 c.c., sussiste la responsabilità – nei limiti degli utili extracontabili presuntivamente distribuiti – del socio di secondo livello di una società a ristretta base estinta per i debiti tributari non onorati di questa quando, alla luce di tutte le circostanze di fatto, la società (di persone o di capitali), socia della compagine estinta, sia in realtà un mero schermo rispetto ai suoi soci-persone fisiche, schermo che non esclude il vincolo di solidarietà tra tutti i soggetti coinvolti.
La questione della limitazione della responsabilità dei soci alle sole somme riscosse in sede di liquidazione non risulta dirimente nei casi in cui si verta in tema di ricavi occulti e, dunque, non rilevabili documentalmente, ma che, in ragione della ristrettezza della base societaria, si presumono distribuiti a favore dei soci, essendo palese che l’assenza di evidenza contabile di utili non rende necessarie particolari rilevazioni ai fini della legittimazione dei soci, né ai fini dei requisiti di cui all’art. 36 del D.P.R. n. 602/1973 (Cass. 17 dicembre 2020, n. 28955; Cass. 20 giugno 2019, n. 16546; Cass. 14 dicembre 2020, n. 27791).
La responsabilità degli (ex) liquidatori (che non abbiano pagato le imposte del periodo della liquidazione o dei periodi antecedenti, salva la prova del pagamento, con le attività di liquidazione, di crediti di rango superiore) e (ex) amministratori (sia in carica allo scioglimento della società, avvenuto senza nomina dei liquidatori, sia che abbiano compiuto, nel corso degli ultimi due periodi d’imposta precedenti alla messa in liquidazione, operazioni di liquidazione che abbiano occultato attività sociali) si pone al di fuori di qualsiasi fenomeno di successione, continuità o co-obbligazione con la società, trattandosi di responsabilità ex lege, risarcitoria e illimitata, per fatto proprio ex artt. 1176 e 1218 c.c. (Cass., Sez. U., 12 febbraio 2025, n. 3625).
CONDONI
Definizione agevolata delle liti pendenti
Autonomia dei diversi avvisi di accertamento – Cass., Sez. trib., Ord. 17 marzo 2026, n. 6085
Agenzia entrate ritiene errata la caducazione di un proprio avviso di accertamento per effetto della definizione agevolata di un avviso emesso da Agenzia dogane, eccependo l’autonomia dei due atti e la necessità di più domande di definizione agevolata per ogni lite autonoma, cioè relativa a ogni atto impugnato.
La definizione agevolata della controversia relativa a un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli per l’imposta unica sulle scommesse, ai sensi dell’art. 1, comma 195, della legge n. 197/2022, non spiega alcun effetto sull’autonomo avviso di accertamento, emesso dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge n. 220/2010, ai fini delle imposte sui redditi.
L’art. 1, comma 195, cit., prevede che per ogni controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ogni atto impugnato.
IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI
Presupposti
Trasferimenti di quote societarie esenti da donazione – Cass., Sez. trib., Sent. 30 marzo 2026, n. 7619
Un contribuente ritiene che dal calcolo delle franchigie avrebbero dovuto escludersi le donazioni pregresse aventi a oggetto la nuda proprietà di quote di società semplice, in quanto operazioni esenti.
L’esenzione ex art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990, si applica al trasferimento di quote di società di persone anche quando sulla partecipazione sia costituito usufrutto, purché sia il nudo proprietario-socio a impegnarsi a proseguire l’attività d’impresa e a mantenere la partecipazione per cinque anni, non potendosi imporre tale obbligo all’usufruttuario che, pur titolare di diritti patrimoniali e di alcuni diritti amministrativi, non acquista la qualità di socio né il potere di incidere sulle modifiche del contratto sociale.
Il pagamento dell’imposta va escluso ove ricorra l’esenzione ex art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990, che applica alle ipotesi di trasferimento d’azienda e delle partecipazioni societarie in favore del discendente beneficiario che si impegni a proseguire l’esercizio dell’attività d’impresa o a detenere il controllo societario per un periodo non inferiore a 5 anni (Cass. sent. 17 marzo 2021, n. 7429; sent. 24 dicembre 2020, n. 29506).
L’esenzione prevista nei casi di trasferimento di partecipazioni sociali a favore dei discendenti va riconosciuta qualora essa consenta agli aventi causa l’acquisizione o l’integrazione del controllo della società, e a condizione che questi ultimi si impegnino, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento, a proseguire l’esercizio dell’attività (Cass. n. 7429 del 2021 cit.).
Se si riconosce la possibilità di costituzione di usufrutto su una quota di una società non personificata, la qualità di socio permane comunque in capo al nudo proprietario (Cass. ord. 28 aprile 2022, n. 13265).
Per l’usufruttuario della quota, la qualità di socio non è configurabile, posto che la costituzione del diritto di usufrutto attribuisce all’usufruttario la spettanza di alcuni diritti e prerogative, patrimoniali e amministrativi, propri del socio, ma non incide sullo status di socio non determinando alcun ingresso nel contratto di società (Cass. ord. 8 settembre 2022, n. 26503).
Trasferimenti di quote societarie esenti da donazione – Cass., Sez. trib., Ord. 19 marzo 2026, n. 6614
Il caso riguarda una donazione di nuda proprietà di quote sociali; si discute se sussisteva il requisito oggettivo del controllo di diritto sulla società, previsto per l’esenzione del trasferimento da imposta sulle donazioni.
In tema di agevolazione di cui all’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990, la donazione della nuda proprietà di quote di s.r.l. con riserva in capo all’usufruttuario del diritto di voto sugli utili non realizza il trasferimento di partecipazioni idoneo a determinare il controllo di diritto sull’assemblea dei soci ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1), c.c., permanendo il potere di incidere sulla volontà assembleare anche in capo all’usufruttuario, con conseguente insussistenza dei presupposti per la fruizione dell’agevolazione.
Le condizioni per l’esenzione sono che il destinatario del trasferimento sia un discendente del disponente e, se oggetto del trasferimento sono partecipazioni di società di capitali, il trasferimento deve consentire al beneficiario di acquisire o integrare il controllo della società, che si realizza quando un soggetto dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, ossia detiene più del 50% delle quote o azioni della stessa, con diritto di voto nell’assemblea ordinaria e, inoltre, i beneficiari del trasferimento devono proseguire l’esercizio dell’impresa o detenere il controllo della società le cui quote sono state trasferite per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento (Cass. sent. 17 marzo 2021, n. 7429).
È indispensabile che il trasferimento della partecipazione sociale consenta al beneficiario di disporre della maggioranza dei voti da esercitare nell’assemblea ordinaria, cosicché la fruizione dell’agevolazione ex art. 3, comma 4-ter, cit. è vincolata alla sussistenza in capo al beneficiario di una situazione di controllo di diritto.
IMPOSTE DIRETTE
Reddito d’impresa
Prestazioni della società ai soci: si applica il valore normale – Cass., Sez. trib., Ord. 25 marzo 2026, n. 7216
Si contesta che il corrispettivo pagato dal socio alla società per prestazioni da questa eseguite debba essere pari al valore normale delle prestazioni effettuate, in luogo di quello inferiore riportato in fattura.
Nella determinazione del reddito d’impresa, per la valutazione a fini fiscali delle varie prestazioni che costituiscono le componenti attive e passive del reddito, va applicato il principio, avente valore generale (non solo contabile), stabilito dall’art. 9 del TUIR, che impone quale criterio valutativo il riferimento al normale valore di mercato (comma 3 dell’art. 9 cit.) per i corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura presi in considerazione dal contribuente (Cass. 24 luglio 2002, n. 10802). Pertanto, il Fisco può considerare sottofatturate le prestazioni eseguite dalla società nei confronti del socio, quando il loro corrispettivo sia inferiore al loro normale valore di mercato.
E’ errato ritenere che la legge ammetta il ricorso al valore normale delle prestazioni solo quando non ne sia indicato il corrispettivo. Infatti, il riferimento al valore normale delle prestazioni non incontra limiti di tal fatta, soprattutto quando, come nella specie, si tratti di contratti di prestazione d’opera tra società e socio e, all’esito della verifica della documentazione (in primis, la fattura) e della natura della prestazione, l’Ufficio deduca l’antieconomicità del contratto per la società.
IRES
Base imponibile
Sopravvenienze attive – Cass., Sez. trib., Ord. 20 marzo 2026, n. 6763
Un contribuente evidenzia che, in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, la riduzione dei debiti non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, senza considerare il limite dell’80%.
Ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, del TUIR, non costituisce sopravvenienza attiva tassabile non solo l’eccedenza dei debiti stralciati per effetto della ristrutturazione ex art. 58 del CCII rispetto alle perdite, di periodo e pregresse, calcolate nel loro valore integrale, agli interessi passivi e agli oneri assimilati, ma anche, nella diversa ipotesi in cui i debiti stralciati siano pari o inferiori alle dette perdite, agli interessi passivi e agli oneri assimilati, dovendo detti debiti ritenersi (in tutto o in parte) assorbiti nel monte delle perdite.
Ritenere i debiti stralciati per effetto dell’accordo quale sopravvenienza attiva e, quindi, tassabili comporterebbe una duplice tassazione della stessa posta positiva, evidentemente contraria sia allo spirito, sia alla lettera della norma. Infatti, il detto componente positivo non solo eroderebbe il monte delle perdite, che, in parte qua, non potrebbero essere portate negli anni successivi in diminuzione del reddito imponibile, ma sarebbe contestualmente (e autonomamente) tassabile quale sopravvenienza attiva.
IRPEF
Redditi di lavoro dipendente e assimilati
Previdenza complementare – Cass., Sez. trib., Ord. 20 marzo 2026, n. 6759
Un contribuente ritiene che l’Ufficio abbia illegittimamente iscritto a ruolo l’IRPEF calcolata a seguito del controllo formale e dell’invio della comunicazione di irregolarità della dichiarazione per l’anno 2007 per i redditi di prestazioni pensionistiche e TFR soggetti a tassazione separata.
L’A.F. non può rideterminare, in sede di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, l’imposta dovuta, già correttamente applicata (agli iscritti a forme di previdenza complementare prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/1993) dal sostituto d’imposta in base ai criteri vigenti, in forza dell’interpretazione contenuta in una circolare (nella specie, la 18 dicembre 2007, n. 70/E dell’Agenzia entrate) successiva all’erogazione della prestazione pensionistica e che prevedeva, di fatto, un’aliquota più elevata (Cass. 2 aprile 2020, n. 7653).
Il caso riguarda un soggetto iscritto a forme di previdenza complementare prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/1993, che ha ricevuto la prestazione in forma capitale dopo il 1° gennaio 2007. Con avviso bonario, l’Ufficio ha considerato come periodo di contribuzione quello dal 1° gennaio 2001 e non l’intero periodo dal 1° gennaio 1993, ritenendo applicabile l’aliquota del 35,19%, e non quella del 23,00%, determinata dal Fondo pensione in base alla normativa e alla prassi vigenti all’epoca. La circolare n. 70/E, che dettava nuovi criteri di calcolo, era applicabile solo dal 1° gennaio 2007 e, comunque, non era idonea a giustificare la riliquidazione dell’Ufficio, con un’aliquota più gravosa, in assenza di disposizioni normative.
L’A.F., in assenza di norme in tal senso, non può rettificare l’aliquota applicabile ai montanti da gennaio 2001, in base a una circolare del 2007. La modifica retroattiva delle modalità di tassazione non si può giustificare con l’abrogazione dell’istituto della riliquidazione, elemento da solo insufficiente all’applicazione di un’aliquota maggiore, in assenza di una norma primaria che attribuisca all’A.F. il relativo potere.
IVA & IMPOSTE DIRETTE
Determinazione dell’imponibile e delle imposte
Contributi pubblici – Cass., Sez. trib., Sent. 23 marzo 2026, n. 6969
Secondo l’Agenzia, sarebbe errato attribuire alle somme erogate da enti territoriali per la realizzazione di interventi sulla viabilità ordinaria la natura di contributi a fondo perduto invece che di corrispettivo.
In tema di contributi pubblici e ai fini della determinazione dell’imponibile IVA, qualunque sia la sovvenzione erogata all’operatore/beneficiario, perché essa possa collegarsi al prezzo corrisposto dai terzi fruitori del servizio prestato dall’operatore, è necessario che incida sul corrispettivo integrale o parziale di un’operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi, così da consentire al venditore o al prestatore di servizi – beneficiario della sovvenzione – di praticare un prezzo inferiore a quello altrimenti applicabile in assenza di sovvenzione; il solo fatto che un finanziamento possa influire sul prezzo dei beni ceduti o dei servizi forniti non basta a rendere quest’ultimo sempre imponibile, in quanto sovvenzione direttamente connessa al prezzo, ex art. 73 della direttiva IVA. Il nesso si considera interrotto se i servizi sono resi a una collettività, ossia a ogni potenziale fruitore, senza che le persone possano essere chiaramente identificate, in tale caso dovendosi calcolare la compensazione senza considerare l’identità e il numero degli utenti.
Per determinare le imposte dirette, ex art. 83 del TUIR e con riguardo ai beni pubblici in concessione, da devolversi gratuitamente all’ente concedente alla scadenza del rapporto, i contributi pubblici a parziale sostegno della realizzazione di prodotti o interventi di miglioramento o ampliamento dei primi, non costituiscono sopravvenienze attive, ex art. 88, comma 3, lett. b), del TUIR, ma rilevano in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto del cespite cui afferiscono. In tale ipotesi, se il concessionario ha realizzato interventi incrementativi o migliorativi del bene pubblico in concessione con denaro parzialmente proprio, può dedurre ogni anno a titolo di ammortamento un importo calcolato sul costo sostenuto, purché questo si arresti al termine della deduzione dei costi sopportati di tasca propria, al netto dei contributi pubblici.
PROCESSO TRIBUTARIO
Ricorso
Impugnazione di sentenza resa su profili di inammissibilità e di merito – Cass., Sez. trib., Ord. 23 marzo 2026, n. 6968
La questione riguarda l’ammissibilità o meno dell’impugnazione di una sentenza che è, inequivocabilmente, espressione di due rationes decidendi, una in rito e l’altra di merito.
In tema di ammissibilità del ricorso per cassazione, ove la sentenza gravata abbia rigettato l’appello a seguito di una doppia motivazione, resa su profili sia di inammissibilità, che di merito, che non sia in nessuna parte espressione di meri obiter dicta, sebbene debba escludersi che il giudice, con la prima statuizione, si sia spogliato della potestas iudicandi, l’impugnazione delle sole statuizioni di merito rende inammissibile il ricorso per difetto di interesse, in quanto, essendo divenuta definitiva l’autonoma statuizione non impugnata, non potrebbe comunque giungersi all’annullamento della sentenza.
Le Sezioni Unite della Corte, nel 2007, hanno dato soluzione al quesito se le statuizioni di merito in una sentenza che si sia pronunciata per l’inammissibilità della domanda siano, a ogni effetto, prive di rilevanza giuridica e quindi tamquam non esset, in quanto rese sul presupposto della carenza del potere del giudice di esame nel merito. Hanno affermato che, con la declaratoria di inammissibilità della domanda o del gravame, il giudice definisce e chiude il giudizio, sicché le considerazioni di merito, che comunque abbia svolto, restano irrimediabilmente fuori dalla decisione (Cass., Sez. U., sent. 20 febbraio 2007, n. 3840).
Nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo, tuttavia, non può nemmeno ritenersi che il ricorrente possa ignorare le compiute statuizioni di merito aggredendo la sola motivazione sull’inammissibilità e così aprendo la strada ad un annullamento con rinvio al giudice del secondo grado perché reiteri un giudizio sulla infondatezza che ha già espresso (Cass. ord. 14 novembre 2024, n. 29391). Piuttosto, in questa specifica fattispecie, il ricorrente, per non incorrere in una pronuncia di inammissibilità del gravame, è tenuto a impugnare entrambe le statuizioni.
RISCOSSIONE
Rimborsi
Dies a quo del termine per l’istanza di rimborso – Cass., Sez. trib., Ord. 20 marzo 2026, n. 6706
Il caso riguarda il termine di decadenza per l’istanza di rimborso del 50% delle somme versate in eccedenza a titolo di IRPEF e addizionali in conseguenza delle agevolazioni ai soggetti colpiti dal sisma del 2002.
All’istanza di rimborso dell’eccedenza d’imposta versata sui redditi relativi agli anni 2002, 2003, 2004 e 2005, formatasi per effetto dell’art. 1, comma 1011, della legge n. 296/2006, che disponeva la riduzione del 50% delle imposte suddette per i residenti nei Comuni della provincia di Catania colpiti dal sisma e da eventi vulcanici dell’ottobre 2002, si applica il termine di decadenza biennale di cui all’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, a decorrere dal 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge n. 296/2006 (Sez. 5, 29 dicembre 2023, n. 36482), non configurandosi alcuna ingiustificata disparità di trattamento ex art. 3 Cost. rispetto al sisma del 1990, solo con riferimento al quale la norma interpretativa di cui all’art. 1, comma 665, della legge n. 190/2014, per risolvere una situazione di incertezza normativa, ha stabilito che il suddetto termine decorresse dall’entrata in vigore della legge n. 31/2008, di conversione del D.L. n. 248/2007.
Non incidono sul dies a quo del termine per il diritto al rimborso, sorto fin dal 1° gennaio 2007, né la proroga (30 giugno 2008) del secondo termine, ovvero di quello per la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimenti e versamenti, disposta dall’art. 36-bis, comma 2, della legge n. 31/2008, né la proroga (31 dicembre 2008) dello stato di emergenza, disposta dal D.P.C.M. 25 luglio 2008.
Quindi, l’istanza di rimborso presentata il 31 dicembre 2010 è tardiva, perché successiva al decorso del biennio decorrente dal 1° gennaio 2007 (Cass. ord. 12 settembre 2023, n. 26380).
SOCIETA’
Scissione
Scissione totale e cancellazione della scissa dal Registro imprese – Cass., Sez. trib., Sent. 13 marzo 2026, n. 5766
Si contestano la legittimità degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società e le discendenti iscrizioni a ruolo effettuate a carico della stessa, pur trattandosi di società estinta a seguito di scissione totale e successiva cancellazione dal Registro imprese.
In caso di scissione societaria totale, è illegittimo l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società scissa per obblighi tributari riferibili a periodi d’imposta anteriori alla data dalla quale l’operazione ha effetto, dovendo l’accertamento essere svolto, ai sensi dell’art. 173, comma 13, del D.P.R. n. 917/1986, nei confronti della società beneficiaria appositamente designata nell’atto di scissione.
Ai sensi dell’art. 173, commi 12 e 13, del TUIR, gli obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi d’imposta anteriori alla data da cui l’operazione ha effetto sono adempiuti, in caso di scissione parziale, dalla stessa società scissa o trasferiti, in caso di scissione totale, alla società beneficiaria appositamente designata nell’atto di scissione. I controlli, gli accertamenti e ogni altro procedimento relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei confronti della società scissa o, nel caso di scissione totale, di quella appositamente designata.
Pertanto, l’A.F. avrebbe dovuto emettere gli avvisi, tutti relativi a periodi d’imposta anteriori all’operatività della scissione, nei confronti della beneficiaria designata nell’atto di scissione. Né l’avviso di accertamento poteva essere emesso a carico della società, ormai inesistente (Cass. ord. 28 maggio 2020, n. 10141).
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.
Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise