COMMENTO
DI MATTIA MERATI | 3 APRILE 2026
L’aggiornamento 2026 della Black List UE delle giurisdizioni non cooperative, con l’ingresso del Vietnam, richiama le imprese italiane a un monitoraggio più rigoroso delle regole sulla deducibilità dei costi sostenuti verso soggetti localizzati in tali Paesi. L’occasione consente di ripercorrere sinteticamente la disciplina dell’art. 110, commi 9-bis–9-quinquies, del TUIR.
L’aggiornamento 2026 della Black List UE
Il Consiglio dell’Unione europea, nella seduta del 17 febbraio 2026, ha approvato la consueta revisione semestrale della lista delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali, istituita nel 2017 per favorire l’adozione di standard elevati di trasparenza e governance fiscale.
L’aggiornamento è stato poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE del 6 marzo 2026, serie C.
Le modifiche hanno riguardato:
- l’ingresso di:
- Isole Turks e Caicos (per criticità sulla sostanza economica dei soggetti offshore); e, più rilevante
- Vietnam (per inadeguatezze nello scambio di informazioni fiscali su richiesta)
- la rimozione di tre giurisdizioni: Figi, Samoa, Trinidad e Tobago, a seguito dell’avvenuto allineamento agli standard internazionali.
La lista attuale comprende dunque 10 giurisdizioni: Samoa americane, Anguilla, Guam, Palau, Panama, Russia, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini USA, Vanuatu, Vietnam.
L’inserimento del Vietnam costituisce la novità di maggiore impatto per le imprese italiane, considerato l’intenso volume di scambi e un valore dell’import oltre 5 miliardi di euro nel 2025, rendendo più probabile l’applicazione delle regole sulla deducibilità dei costi da Paesi non cooperativi di cui all’art. 110 TUIR (come riformata dall’art. 1, comma 84, della Legge di Bilancio 2023).
Data di decorrenza dell’aggiornamento e perimetro applicativo
Con il superamento della lista domestica e il rinvio diretto all’Allegato I della lista UE, la platea dei Paesi interessati è ora soggetta a modifiche periodiche (febbraio e ottobre). L’aggiornamento precedente risaliva all’8 ottobre 2024, quando erano state rimosse Antigua e Barbuda.
Tenuto conto della lista “mobile”, si è posta quindi la questione della data di decorrenza dell’aggiornamento rispetto all’applicazione della normativa nazionale sui costi black list (art. 110, commi 9-bis–9-quinquies del TUIR).
Attualmente, non constando interpretazioni ufficiali fornite dall’Amministrazione finanziaria, si ritiene utile fare riferimento al criterio interpretativo fornito da Assonime nella circolare n. 19 del 26 giugno 2023.
Secondo la condivisibile posizione dell’Associazione, la data da considerare per l’applicazione delle regole sui costi black list non dovrebbe coincidere con quella dell’approvazione del Consiglio dell’UE (in questo caso, 17 febbraio 2026), bensì con la data di pubblicazione delle Conclusioni del Consiglio UE nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (in questo caso, 6 marzo 2026).
Tale soluzione è stata già adottata dall’Agenzia delle Entrate ai fini degli obblighi della rendicontazione “DAC 6” (cfr. circolare del 10 febbraio 2021, n. 2/E).
Consegue che non dovrebbero ricadere nell’ambito di applicazione della nuova normativa le operazioni intercorse con fornitori localizzati in Vietnam entro il 5 marzo 2026.
Qualche dubbio in più potrebbe sorgere in relazione alle commesse ultra o infra-annuali: secondo Assonime, analogo trattamento dovrebbe essere riservato anche per tali casistiche, con ciò escludendo dall’ambito di applicazione della disciplina dei costi black list quelli che originano da contratti conclusi antecedentemente alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale UE, ma la cui esecuzione si è protratta dopo il 5 marzo 2026. Anche su tale punto, tuttavia, non si rinvengono chiarimenti ufficiali.
Effetti operativi per le imprese e professionisti italiani
La collocazione del fornitore in una giurisdizione inclusa nella Black List UE comporta l’applicazione del regime di limitata deducibilità dei costiprevisto dall’art. 110, commi 9-bis–9-quinquies, TUIR.
Tale regime si applica a tutte le componenti di reddito negative derivanti da operazioni passive intercorse con soggetti residenti (o localizzati) in Paesi black list, e quindi riguarda sia gli elementi reddituali derivanti direttamente dalle transazioni (quale il costo di acquisto di beni e servizi) sia i componenti negativi, derivanti in modo “indiretto” da tali operazioni (quali, ad esempio, gli ammortamenti, le svalutazioni, le perdite, etc. – cfr. circolare n. 35/E del 20 settembre 2012).
La suddetta normativa non prevede un divieto assoluto di deducibilità. È, infatti, ammessa la deducibilità, secondo le seguenti condizioni:
- se il costo è pari o inferiore al valore normale (determinato ai sensi dell’art. 9 TUIR), è interamente deducibile, a condizione che l’operazione abbia avuto concreta esecuzione, ma senza alcuna necessità di dimostrare l’effettivo interesse economico;
- se il costo è superiore al valore normale (determinato ai sensi dell’art. 9 TUIR), esso è:
-
- deducibile fino a concorrenza del valore normale (alle condizioni di cui sopra); e
- deducibile anche per l’eccedenza, ma a condizione che:
- l’operazione abbia avuto concreta esecuzione; e
- l’impresa residente sia in grado di provare che l’operazione sia stata svolta in presenza di un effettivo interesse economico.
La concreta esecuzione dell’operazione può essere dimostrata esibendo la documentazione doganale di importazione ed ogni altro elemento di prova documentale imposto dalla normativa o dalla prassi di settore (e.g., contratto di fornitura, ordine di acquisto, fattura del fornitore, eventuale autofattura della società residente per l’estrazione della merce dal deposito IVA, documentazione attestante il pagamento del bene acquistato – cfr. risoluzione n. 127/E del 6 giugno 2003).
Nonostante il riferimento al “valore normale” di cui all’art. 9 del TUIR, Assonime segnala come sarebbe stato maggiormente opportuno il riferimento al principio di libera concorrenza di cui all’art. 110, comma 7, del TUIR. Ad ogni modo, laddove l’operazione intercorra tra parti correlate, si renderà operante esclusivamente il richiamato comma 7 dell’art. 110 del TUIR, che quindi dovrebbe avere prevalenza rispetto alla normativa sui costi black list.
Il quadro normativo si completa con il principio di prevalenza della disciplina sulle imprese controllate estere di cui all’art. 167 TUIR (c.d. Controlled Foreign Companies – CFC). In base a tale principio, le limitazioni alla deducibilità dei costi da Paesi black list non trovano applicazione quando le operazioni sono effettuate con società estere qualificate come CFC. La ratio è evitare fenomeni di doppia imposizione: il reddito della controllata estera (imputato per trasparenza), include anche il ricavo corrispondente al costo sostenuto dal socio italiano (potenzialmente indeducibile ai sensi della disciplina black list).
Obblighi dichiarativi
La normativa impone l’obbligodi separata indicazione di tali componenti negative nella dichiarazione dei redditi (art. 110, comma 9-ter, TUIR).
Sebbene, come detto, l’ultimo aggiornamento della lista ha effetti a valere sui costi sostenuti dal 6 marzo 2026 in poi (la cui rilevanza fiscale dovrà confluire nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2026 per i soggetti “solari”), si riportano qui di seguito le regole dichiarative come attualmente previste dalle istruzioni al Modello Redditi SC 2026 (periodo d’imposta 2025), quadro RF (che non dovrebbero verosimilmente subire variazioni):
| Tipo di variazione | Rigo | Codice | Contenuto |
| Variazione in aumento | RF31 | 70 | Ripresa integrale (100%) dei costi sostenuti verso soggetti localizzati in Paesi black list. |
| Variazione in diminuzione | RF55 | 92 | Deduzione della quota di costo (ripresa in aumento) nei limiti del valore normale, sempre che l’operazione abbia avuto concreta esecuzione. |
| Variazione in diminuzione | RF55 | 93 | Deduzione della quota di costo (ripresa in aumento) qualora venga fornita la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. |
| Una società italiana ha acquistato beni da un fornitore (terzo) vietnamita per 150.000 euro in data 24 marzo 2026, con un valore normale degli stessi determinabile in 100.000 euro. Le operazioni hanno avuto concreta esecuzione. Assumendo le medesime regole previste per la compilazione del Modello Redditi 2026, nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2026 dovrà essere indicata: a) la variazione in aumento del 100% dei costi sostenuti verso soggetti residenti in Vietnam b1) la variazione in diminuzione dei costi black list entro il limite del valore normale (ove non sia provato l’effettivo interesse economico) b2) assumendo sia provato l’effettivo interesse economico, la società potrà dedurre anche la quota di costo eccedente il relativo valore normale Nell’ipotesi in cui sia possibile fornire la prova dell’effettivo interesse economico, non sembrerebbe necessario – ma neppure errato, in base al dato letterale delle Istruzioni al Modello Redditi – distinguere le due quote della variazione in diminuzione, indicando il codice “92” per la parte del costo “entro il valore normale” e il codice “93” per la parte del costo “eccedente il valore normale”, come segue: |
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 110;
- Conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (C/2026/1465) (in G.U.U.E. 6 marzo 2026, serie C).
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