3° Contenuto: Rassegna di Giurisprudenza 3 aprile 2026, n. 641

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

A CURA DI BENEDETTA CARGNEL | 3 APRILE 2026

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Prescrizione

La decorrenza della prescrizione per il pagamento di contributi previdenziali – Cass., Sez. Lav., ord. 21 gennaio 2026, n. 1303

Il Fatto

Un lavoratore si opponeva avverso un avviso di addebito per contributi dovuti alla gestione separata di INPS, eccependo la prescrizione.

La Corte di appello, in riforma della sentenza di primo grado rigettava la domanda, ritenendo che la prescrizione non fosse maturata, individuando il dies a quo nella presentazione della dichiarazione dei redditi e considerando efficace la notifica della raccomandata consegnata presso il domicilio a un soggetto qualificatosi come familiare.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che, secondo l’orientamento consolidato, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre non dalla dichiarazione dei redditi, ma dalla scadenza dei termini per il pagamento, includendo eventuali differimenti stabiliti per legge.

In merito all’efficacia dell’atto interruttivo, la corte ribadisce che  che, ai sensi dell’art. 1335 c.c., ogni dichiarazione diretta a una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario, a meno che questi provi di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia. Qualora la consegna avvenga presso il domicilio a mani di un soggetto presente in loco, opera una presunzione di conoscenza che non può essere superata dalla mera produzione di certificati anagrafici o dalla mancata identificazione del firmatario da parte del destinatario, essendo onere di quest’ultimo provare il carattere del tutto occasionale della presenza di chi ha ricevuto l’atto.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

LAVORO STRAORDINARIO

Oneri probatori

Gli oneri probatori in caso di richiesta di lavoro straordinario – Cass., Sez. Lav., ord. 28 gennaio 2026, n. 1900

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale impugnando il licenziamento e chiedendo il pagamento di differenze retributive a titolo di lavoro straordinario, festività e ferie non godute, oltre all’adeguamento ai minimi contrattuali.

La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconosceva il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso per inesistenza della giusta causa, ma rigettava le restanti pretese economiche.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte chiarisce che il diritto al compenso per lavoro straordinario richiede, a monte, un preciso onere di allegazione dei fatti costitutivi della domanda; in assenza di indicazioni specifiche sulle ore prestate, il giudizio sull’idoneità delle prove resta assorbito dal difetto di allegazione. Viene inoltre ribadito che la valutazione del materiale probatorio e la ricostruzione dei fatti storici spettano esclusivamente al giudice di merito e non possono essere oggetto di riesame in cassazione se la motivazione è logicamente coerente.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

PUBBLICO IMPIEGO

Indennità

Il lavoro pubblico contrattualizzato e le indennità previste dal CCNL applicabile – Cass., Sez. Lav., sent. 23 febbraio 2026, n. 3992

Il Fatto

Alcuni lavoratori del settore pubblico sanitario, adiva il Tribunale per ottenere l’indennità per i servizi di malattie infettive prevista dal CCNL applicato.

La Corte d’Appello accoglieva la domanda valorizzando il comportamento concludente dell’Azienda e il principio di parità di trattamento, ritenendo irrilevante l’assegnazione formale dei dipendenti a un diverso reparto.

Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che, ai sensi CCNL applicabile la spettanza dell’indennità è strettamente correlata all’effettivo servizio prestato in reparti specifici e articolazioni strutturali individuate, quali i servizi di malattie infettive, terapia intensiva e sub-intensiva.

La corte ricorda poi che nel pubblico impiego contrattualizzato vige il principio di necessaria conformità del contratto individuale a quello collettivo, con il conseguente divieto per la PA di attribuire trattamenti economici non previsti dalla contrattazione nazionale. Pertanto, l’eventuale erogazione indebita di un’indennità ad alcuni dipendenti non può far sorgere in capo ad altri un diritto soggettivo al medesimo trattamento in forza del principio di parità, essendo l’atto nullo e fonte di obbligo di recupero per l’amministrazione. Poiché è pacifico che i ricorrenti non fossero addetti ai reparti specificamente contemplati dalla norma pattizia, il diritto all’indennità deve essere negato.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

Indennità di turno

L’applicabilità delle indennità nel lavoro pubblico – Cass., Sez. Lav., sent. 1 marzo 2026, n. 4584

Il Fatto

Un lavoratore del pubblico impiego adiva il Tribunale per ottenere il riconoscimento delle indennità di turno previste dal CCNL applicabile.

Il Tribunale respingeva la domanda ritenendo che la maggiorazione spettasse solo in caso di prestazioni individuali continuative di almeno 10 ore.

La Corte d’Appello, in riforma della decisione, riconosceva il diritto all’indennità osservando che il limite delle 10 ore si riferisce all’orario di servizio della struttura e non alla singola prestazione lavorativa, accertando che il ricorrente avesse effettivamente partecipato a turnazioni articolate in tale arco temporale.

Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che il diritto all’indennità di turno, ai sensi del CCNL applicabile, è subordinato all’istituzione di turnazioni in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero continuativo di almeno 10 ore. Tale norma contrattuale riguarda esclusivamente l’estensione oraria del servizio garantito dall’amministrazione. Ai fini dell’erogazione del compenso devono sussistere contemporaneamente tre condizioni: un orario di servizio dell’ente di almeno 10 ore, la natura continuativa di tale orario e una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni nell’arco del mese. Poiché nel caso di specie è stato accertato che il servizio di vigilanza era organizzato per coprire almeno dieci ore consecutive e che il dipendente vi era inserito stabilmente, i requisiti per la corresponsione della maggiorazione risultano pienamente soddisfatti.

La corte rigetta il ricorso.

RAPPORTO DI LAVORO

Trattamento di fine servizio

La liquidazione del trattamento di fine servizio in caso di pluralità di rapporti contemporanei – Cass., Sez. Lav., sent. 1 marzo 2026, n. 4583

Il Fatto

Un lavoratore del pubblico impiego adiva il Tribunale per ottenere la riliquidazione del Trattamento di Fine Servizio (TFS), lamentando l’erroneo computo del periodo utile da parte dell’ente previdenziale, che aveva eliso alcuni anni in cui si erano sovrapposti due lavori, ritendo che per uno dei due lavori, il lavoratore avesse già percepito l’indennità di buonuscita dall’ente previdenziale allora competente.

La Corte d’Appello, in  riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda  e il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte rileva che la negazione degli elementi costitutivi del diritto, operata dall’INPS in appello, costituisce una mera difesa non soggetta alle preclusioni previste per le eccezioni in senso stretto. Nel merito, i giudici di legittimità chiariscono che, ai sensi della Legge n. 152 del 1968, l’indennità premio di servizio ha assunto natura di trattamento di fine rapporto correlato alla capitalizzazione dei contributi versati. Qualora un lavoratore svolga legittimamente due distinti rapporti lavorativi con iscrizione a diverse casse autonome, l’indennità deve essere valutata in riferimento al servizio specifico del rapporto di riferimento. Non rileva, dunque, la contemporanea prestazione di un altro servizio ai fini della detrazione del periodo temporale dal calcolo del TFS, poiché si tratta di rapporti previdenziali distinti e assoggettati alle proprie discipline.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Interposizione fittizia di manodopera

La valutazione della sussistenza di un appalto genuino – Cass., Sez. Lav., ord. 20 gennaio 2026, n. 1214

Il Fatto

Un lavoratore , formalmente dipendente di una società cooperativa, adiva il Tribunale per ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sul presupposto di una interposizione fittizia di manodopera.

La Corte d’Appello, in sede di rinvio, rigettava le domande ritenendo l’appalto “genuino”.

Il lavoratore ricorreva nuovamente  per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che l’appalto di servizi basato su prestazioni di manodopera è lecito ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003 purché l’appaltatore mantenga un’organizzazione e una gestione autonoma del servizio. Il committente può esercitare un mero coordinamento necessario all’espletamento del servizio senza che ciò configuri un’ingerenza dispositivi e di controllo sui dipendenti dell’appaltatore.

Nel caso di specie, è stato accertato che le cooperative possedevano una reale struttura imprenditoriale e che indici come la rilevazione dell’orario da parte dell’utilizzatore  o l’indicazione del materiale da movimentare rientravano in un fisiologico coordinamento operativo. Quanto alle mansioni, la corte ritiene adeguata la motivazione che distingue tra l’attività intellettuale dell’archivista e quella meramente esecutiva o ausiliaria svolta in archivio, quest’ultima compatibile con il profilo di facchinaggio e priva di indici di subordinazione diretta verso l’istituto bancario.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

RETRIBUZIONE

Trattamento di fine rapporto

Le buste paga come prova delle somme dovute al lavoratore – Cass., Sez. Lav., ord. 12 marzo 2026, n. 5695

Il Fatto

Un lavoratore otteneva un Decreto ingiuntivo per retribuzioni arretrate e TFR.

La società si opponeva al Decreto e il Tribunale e la Corte d’Appello confermavano il Decreto ingiuntivo.

La società ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che, qualora una parte intenda avvalersi di un documento proveniente dalla controparte (come le buste paga, che sono attestazioni datoriali), quest’ultima ha l’onere di attivare la procedura di disconoscimento ex art. 214 c.p.c. per negarne la riconducibilità.

Il principio di leale collaborazione impone al datore di lavoro, che contesti la cifra riportata in un cedolino, di produrre la documentazione originale in suo possesso indicante il diverso importo, anziché limitarsi a richiedere una consulenza tecnica d’ufficio.

La corte ricorda poi che, non configura colpa o abuso del diritto la condotta del lavoratore che agisce per il soddisfacimento dei propri crediti, presentando istanza di fallimento pur per un importo inferiore alla soglia, qualora non venga provata la sua consapevolezza dell’insussistenza degli altri debiti societari.

La corte rigetta il ricorso.

SETTORE MARITTIMO

Mansioni superiori

Il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori nel settore marittimo – Cass., Sez. Lav., ord. 20 gennaio 2026, n. 1150

Il Fatto

Un dipendente di una società di navigazione, agiva in giudizio per ottenere il riconoscimento della qualifica superiore.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda ritenendo che il lavoratore non avesse fornito la prova di una vacanza strutturale in organico.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

Visto che la questione riguarda le condizioni per la maturazione del diritto alla qualifica superiore in caso di assegnazioni reiterate nel tempo e la valutazione se la frequenza e la sistematicità delle assegnazioni siano di per sé sufficienti a far scattare la tutela prevista dall’art. 2103 c.c. e dalla contrattazione collettiva applicabile, la corte, rilevata la particolare rilevanza nomofilattica del contrasto interpretativo – specialmente in relazione alla specificità della disciplina del lavoro marittimo e alla possibilità di cumulare i periodi di adibizione alle mansioni superiori – ha ritenuto necessario un approfondimento in sede di pubblica udienza.

La corte pertanto rinvia la causa a nuovo ruolo in pubblica udienza.

TRASFERIMENTO D’AZIENDA

Tutela del lavoratore

La tutela del lavoratore in caso di trasferimento di azienda – Cass., Sez. Lav., ord. 12 marzo 2026, n. 5701

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere la condanna della società datrice di lavoro al pagamento di differenze retributive derivanti dal mancato riconoscimento di un superminimo aziendale e di un assegno ad personam previsti da accordi collettivi aziendali.

Il Tribunale dichiarava la domanda improponibile ritenendola preclusa da un precedente giudicato relativo a differenze retributive per scatti di anzianità.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, escludeva l’abusivo frazionamento delle domande e condannava quindi in solido la società cedente e la società cessionaria (subentrata ex art. 2112 c.c.) al pagamento.

Le società ricorrevano per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che il trasferimento d’azienda configura una successione a titolo particolare che non estingue il cedente e consente la chiamata in causa del cessionario, la cui responsabilità solidale per i crediti del lavoratore è prevista ex lege dall’art. 2112 c.c. Pertanto, la richiesta di condanna in solido non costituisce una “domanda nuova” vietata in appello, essendo un effetto funzionale di garanzia previsto dalla legge.

Sulla questione del giudicato, i giudici di legittimità rilevano un errore di diritto nella sentenza impugnata: la verifica di un eventuale effetto preclusivo non doveva basarsi solo sulle sentenze precedenti, ma sul verbale di conciliazione giudiziale che aveva chiuso il pregresso contenzioso. La conciliazione giudiziale si sostituisce alla pronuncia impugnata e rappresenta il nuovo assetto di interessi tra le parti; spetta dunque al giudice di merito accertare se tale accordo avesse carattere novativo e se includesse la rinuncia a ulteriori pretese basate sugli accordi aziendali.

Quanto all’abusivo frazionamento del credito la corte lo esclude poiché, sebbene i diritti derivino dal medesimo rapporto di durata, sono fondati su fatti costitutivi diversi (accordi aziendali vs CCNL) già definiti in separati gradi.

Poiché i giudici non si sono attenuti del tutto ai principi di diritto, la corte accoglie parzialmente i ricorsi.

TRASFERIMENTO RAMO D’AZIENDA

Autonomia funzionale

Il requisito della preesistenza del ramo ceduto per la legittimità del trasferimento – Cass., Sez. Lav., ord. 12 marzo 2026, n. 5705

Il Fatto

Alcuni lavoratori adivano il Tribunale per far dichiarare la nullità del trasferimento del ramo d’azienda presso cui erano impiegati.

La Corte d’Appello riformava la sentenza di primo grado e rigettava la domanda, ritenendo che il requisito della preesistenza del ramo ceduto fosse stato eliminato dalla riforma del 2003 e che l’autonomia funzionale andasse valutata solo al momento dello scorporo.

I lavoratori ricorrevano per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che, ai sensi dell’art. 2112 c.c., l’autonomia funzionale del ramo ceduto costituisce elemento essenziale della cessione e deve essere intesa come la capacità dell’entità di provvedere a uno scopo produttivo con i propri mezzi già al momento dello scorporo la corte rileva che l’interpretazione secondo cui la preesistenza sarebbe stata eliminata dalla riforma del 2003 è errata: l’entità ceduta deve preesistere al trasferimento per poter “conservare” la propria identità e autonomia nell’ambito del passaggio tra cedente e cessionario.

Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tale principio, la corte accoglie il ricorso.

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