COMMENTO
DI GIULIO D’IMPERIO | 3 APRILE 2026
Il 10 marzo 2026 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) hanno stipulato un Protocollo per rafforzare la loro collaborazione istituzionale al fine di provare a contrastare lo sfruttamento lavorativo ed il caporalato con particolare attenzione alla tutela dei lavoratori migranti.
Premessa
Il Protocollo sottoscritto trova applicazione nell’intero territorio nazionale, nei territori dove opera l’Ispettorato Nazionale del Lavoro inclusa la Regione Sicilia.
Le attività previste dal Protocollo dovranno essere messe in campo, in via prioritaria, nei territori dove emerge in maniera evidente il turpe fenomeno dello sfruttamento lavorativo, anche a seguito di risultati emersi a seguito di visite ispettive e delle analisi territoriali che sono stati condivisi tra l’INL e l’OIM.
Il Protocollo tra INL e OIM ha durata triennale a partire dal 10 marzo 2026.
I due enti sottoscrittori del Protocollo hanno precisato che tale atto può essere oggetto di modifiche od integrazioni, se necessarie, che però dovranno essere concordate attraverso un atto aggiuntivo.
Attraverso questo Protocollo, di fatto, si rafforza la cooperazione strutturata tra INL e OIM finalizzata a rafforzare le procedure operative garantendo tempestivamente tutti i meccanismi di tutela che devono condurre al consolidamento di un sistema nazionale la cui finalità è quella di mettere in campo tutti gli strumenti possibili per contrastare il fenomeno dello sfruttamento lavorativo basandosi su standard elevati di tutela dei diritti umani.
Obiettivi di OIM e INL
L’INL e l’OIM devono impegnarsi a sostenere e realizzare interventi che hanno come finalità quella di garantire l’emersione, l’identificazione e la tutela di tutti coloro che risultano essere vittime:
- di sfruttamento lavorativo;
- di tratta di esseri umani finalizzato allo sfruttamento lavorativo.
Altro intervento è quello relativo alla formazione reciproca che dovrà essere posta in essere svolgendo attività di formazione reciproca in stretta collaborazione con i sistemi territoriali di tutela e presa in carico.
L’INL e OIM dovranno svolgere l’attività prevista dal Protocollo considerando le rispettive competenze istituzionali.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) si sono impegnate a mettere in campo una collaborazione finalizzata a:
- rafforzare l’efficacia delle attività ispettive tramite un approccio multi disciplinare;
- favorire l’identificazione immediata delle persone che possano essere delle potenziali vittime di sfruttamento lavorativo;
- garantire l’attivazione tempestiva di meccanismi che forniscano tutela e protezione disciplinati dal nostro ordinamento, tra cui il parere dell’INL riferito al rilascio del permesso di soggiorno per vittime di sfruttamento lavorativo;
- promuovere una attività di prevenzione, informazione e sensibilizzazione riferite ai lavoratori ed al settore privato.
Il rilascio del permesso di soggiorno per vittime di sfruttamento lavorativo è disciplinato dall’articolo 18-ter del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 (Testo Unico dell’Immigrazione).
Altra attività che l’INL e l’OIM si sono impegnati a svolgere è quella di promuovere, in maniera congiunta, attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti dei lavoratori migranti, relativamente ai seguenti temi:
- diritti e doveri collegati all’instaurazione del rapporto di lavoro;
- meccanismi di tutela per le vittime di sfruttamento lavorativo.
Tali attività potranno tradursi nelle seguenti azioni:
- campagne informative multilingue;
- predisposizione e diffusione di materiali informativi in formato sia cartaceo che digitale;
- sessioni informative sia individuali che collettive, anche in occasione di attività di outreach realizzate da OIM a cui potranno partecipare anche gli ispettori dell’INL;
- iniziative di orientamento finalizzate a facilitare l’accesso ai meccanismi di segnalazione e protezione, anche in modalità riservata;
- apertura di nuovi sportelli multilingue presso gli uffici territoriali dell’INL, rafforzando anche quelli già esistenti.
L’INL e l’OIM devono favorire il raccordo con i sistemi territoriali di tutela e con gli attori istituzionali e del terzo settore garantendo continuità nella presa in carico delle potenziali vittime.
Altra attività che l’INL e l’OIM devono promuovere congiuntamente è quella di informare e sensibilizzare sia le imprese che gli operatori economici per prevenire che si verifichi lo sfruttamento lavorativo rafforzando la cultura della legalità e della responsabilità di impresa.
Questa attività potrà svolgersi nel seguente modo:
- mettendo in campo attività formative e workshop tematici;
- diffondendo linee guida e strumenti operativi per l’integrazione della tutela dei diritti umani nell’ambito dei processi aziendali;
- attraverso momenti di dialogo con associazioni di categoria e reti di impresa.
L’ultima attività che l’INL e l’OIM devono svolgere è quella di effettuare un monitoraggio sull’attuazione del Protocollo, che potrà avvenire attraverso le seguenti azioni:
– analisi, in forma aggregata e anonimizzata dei casi presi in carico;
– valutazione delle procedure di referral attivate;
– rilevazione delle esigenze formative del personale coinvolto;
– individuazione di buone pratiche replicabili.
Cosa garantisce l’OIM
L’OIM si è impegnato a garantire alcuni interventi per raggiungere gli obiettivi stabiliti attraverso il Protocollo.
Il primo impegno dell’OIM è quello di garantire il proprio aiuto attraverso un gruppo di lavoro costituito da:
- mediatori culturali specializzati;
- esperti legali;
- esperti sui temi come la tratta, lo sfruttamento lavorativo, la protezione delle vittime e responsabilità di impresa.
Altro impegno dell’OIM è quello di garantire, se richiesto, un supporto di tipo tecnico-specialistico alle attività di ispezione poste in essere dalle varie strutture territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. È chiaro che tale supporto dovrà avvenire considerando quelle che sono le competenze istituzionali poste in capo sia all’INL che all’OIM.
Tale supporto garantito da parte dell’OIM si deve concretizzare nel fornire i seguenti servizi:
– la mediazione linguistico-culturale specializzata;
– l’assistenza legale e l’orientamento a quelli che sono i meccanismi di tutela;
– il supporto nell’attivazione dei meccanismi nazionali e territoriali di referral;
– nel procedere all’analisi delle vulnerabilità e mappatura delle dinamiche territoriali di sfruttamento.
Queste attività possono essere poste in essere nell’ambito di attività ordinaria e straordinaria (esempio attraverso task- forces ispettive) e tramite gli sportelli multilingue istituiti o da istituire presso i diversi Ispettorati Territoriali del Lavoro.
Il Protocollo chiarisce che le competenze esclusive dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e l’accertamento delle eventuali violazioni devono rimanere in capo all’Istituto medesimo.
Il ruolo del comitato di coordinamento
Si è deciso di rafforzare il Comitato di coordinamento già esistente nelle precedenti collaborazioni tra INL e OIM.
Pertanto, al Comitato di coordinamento viene affidato il compito di:
- monitorare l’attuazione del Protocollo;
- favorire il collegamento tra il livello centrale e territoriale;
- individuare quali siano le priorità operative e gli ambiti su cui intervenire;
- promuovere il coordinamento con quelli che sono i sistemi territoriali di tutela.
Il Comitato dovrà riunirsi con periodicità almeno semestrale oppure su richiesta delle parti.
L’importanza dell’attività di formazione
Nel testo del Protocollo la formazione ha un ruolo importantissimo, tanto che le parti sottoscrittici del Protocollo si sono impegnate a promuovere attività formative e aggiornamento reciproco. Attraverso tali attività si intende rafforzare le competenze sia tecniche che operative riguardanti il contrasto allo sfruttamento lavorativo, alla tratta di persone ed alla tutela dei lavoratori migranti.
I temi che verranno affrontati nell’ambito del processo formativo dovranno essere i seguenti:
- migrazione e vulnerabilità;
- normativa sul lavoro e tutela dei lavoratori;
- gestione delle interazioni e comunicazione interculturale;
- modello multi-agenzia, complementarietà tra progetti e iniziative sul territorio;
- migrazione, imprese e diritti umani.
Il Protocollo prevede che le attività di formazione potranno svolgersi in presenza o da remoto.
A queste attività formative potrebbero partecipare altri soggetti istituzionali che risultano essere coinvolti nel sistema territoriale di tutela, purchè ci sia un accordo tra le parti firmatarie del Protocollo.
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