COMMENTO
DI STEFANO SETTI | 7 APRILE 2026
Il D.L. 27 marzo 2026 n. 38 introduce rilevanti interventi in materia di imposte indirette, incidendo su IVA, contributi doganali e imposta di bollo. In ambito IVA, viene posticipata la decorrenza del nuovo regime sulle operazioni permutative, limitandone l’applicazione ai contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026 e salvaguardando i comportamenti pregressi. È inoltre esclusa qualsiasi possibilità di rimborso o rettifica dell’imposta già versata, a tutela della certezza dei rapporti fiscali. Sul versante doganale, viene differita al 1° luglio 2026 l’applicazione del contributo sulle spedizioni di beni importati di valore inferiore a 150 euro. La misura consente agli operatori di adeguare i sistemi informativi, evitando criticità operative nel primo semestre dell’anno. Infine, si registra un aumento dell’imposta di bollo sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche, con impatto diretto sui costi per imprese ed enti.
Permuta: nuova determinazione della base imponibile IVA e decorrenza rivista nel 2026
La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (c.d. Legge di Bilancio 2026) ha inciso in maniera rilevante sui criteri di determinazione della base imponibile IVA nelle operazioni permutative e nelle dazioni in pagamento, superando un’impostazione storicamente fondata sul valore normale. Il legislatore ha infatti introdotto un criterio alternativo basato sull’ammontare complessivo dei costi imputabili alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi effettuate, in un’ottica di maggiore coerenza con i principi della Direttiva 2006/112/CE, come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea.
In linea generale, l’art. 13 del D.P.R. n. 633/1972 prevede che la base imponibile IVA sia costituita dall’insieme dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore in forza degli accordi contrattuali. In tale ambito rientrano anche gli oneri e le spese connessi all’operazione, con esclusione delle anticipazioni effettuate in nome e per conto della controparte, purché documentate ai sensi dell’art. 15, comma 1, n. 3, D.P.R. n. 633/1972, nonché dei debiti accollati al cessionario o committente. Devono inoltre essere considerate le integrazioni direttamente collegate al corrispettivo, come contributi o sovvenzioni riferibili all’operazione.
Il comma 2 dell’art. 13 individua specifiche ipotesi per le quali si applicano regole particolari di determinazione della base imponibile, tra cui le operazioni disciplinate dall’art. 11 del D.P.R. n. 633/1972, vale a dire le operazioni permutative – caratterizzate da uno scambio di beni o servizi – e le dazioni in pagamento, in cui una prestazione sostituisce un’obbligazione pecuniaria.
Fino al 31 dicembre 2025, l’art. 13, comma 2, lett. d), D.P.R. n. 633/1972 stabiliva che la base imponibile fosse determinata con riferimento al valore normale dei beni o servizi oggetto dell’operazione, definito dall’art. 14, comma 1, del medesimo Decreto come:
- il prezzo mediamente praticato,
- in condizioni di libera concorrenza,
- tra soggetti indipendenti,
- nello stesso stadio di commercializzazione e
- nel medesimo contesto temporale e territoriale.
Tale criterio è stato oggetto di critica in sede unionale. Come evidenziato nella Relazione illustrativa alla Legge di Bilancio 2026, il ricorso generalizzato al valore normale non risulta conforme alla Direttiva 2006/112/CE, la quale, all’art. 80, ne consente l’utilizzo solo in presenza di specifici legami tra le parti.
La Corte di Giustizia UE ha ribadito tale impostazione in diverse pronunce, tra cui la causa C-549/11, escludendo che il valore normale possa costituire un parametro ordinario di determinazione della base imponibile.
Con riferimento alle operazioni di scambio, la giurisprudenza unionale ha chiarito che la base imponibile deve riflettere un valore soggettivo, ossia quello attribuito dal destinatario alla prestazione ricevuta. In particolare, la Corte ha affermato che il controvalore coincide con quanto il beneficiario è disposto a corrispondere per ottenere il bene o il servizio (Corte di Giustizia UE, causa C-33/93, punto 19) e che tale valore deve includere tutte le spese sostenute, comprese quelle relative a prestazioni accessorie (Corte di Giustizia UE, causa C-380/99, punto 24). Ne deriva un’impostazione fondata sulla concreta dimensione economica dell’operazione, ancorata ai costi effettivamente sostenuti.
In coerenza con tali principi, la Legge n. 199/2025 ha modificato l’art. 13, comma 2, lett. d), D.P.R. n. 633/1972, stabilendo che la base imponibile delle operazioni di cui all’art. 11 dpr01972102600633ar0011a debba essere determinata in base al valore dei beni e dei servizi, individuato nell’ammontare complessivo dei costi riferibili alle prestazioni rese. Ciò comporta, sul piano operativo, una ricostruzione analitica e documentata dei costi sostenuti.
In applicazione del criterio soggettivo elaborato dalla Corte di Giustizia, rientrano nella base imponibile:
- i costi diretti di produzione o di acquisto dei beni;
- i costi connessi all’erogazione dei servizi (manodopera, materiali, strumenti);
- le spese accessorie (trasporto, spedizione, imballaggio);
- gli oneri complementari necessari alla realizzazione dell’operazione.
La disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 trova applicazione, in linea generale, dal 1° gennaio 2026. Tuttavia, su tale profilo è successivamente intervenuto il D.L. 27 marzo 2026, n. 38, che ha precisato e rimodulato la decorrenza del nuovo regime IVA.
In particolare, l’art. 1 del D.L. n. 38/2026 stabilisce che le nuove regole si applicano esclusivamente alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2026, circoscrivendo con maggiore chiarezza l’ambito temporale della riforma. Vengono inoltre espressamente fatti salvi sia i comportamenti adottati fino al 31 dicembre 2025, sia quelli posti in essere dal 1° gennaio 2026 in conformità al nuovo comma 138 della Legge n. 199/2025, evitando così possibili contestazioni su operazioni già realizzate.
La norma esclude, inoltre, qualsiasi possibilità di rimborso o di rettifica dell’imposta già liquidata, rafforzando l’esigenza di stabilità e certezza dei rapporti tributari.
Sotto il profilo operativo, emerge la necessità, per i professionisti, di prestare particolare attenzione ai contratti stipulati in prossimità della data di entrata in vigore, al fine di garantire una corretta imputazione IVA e un’adeguata documentazione contrattuale.
Proroga del contributo sulle importazioni di modico valore
L’art. 5 del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, pubblicato nella G.U. n. 72 del 27 marzo 2026, introduce una significativa modifica alla disciplina del contributo sulle spedizioni di beni importati da Paesi extra-UE di modico valore, originariamente previsto dall’art. 1, comma 126, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026).
La disposizione normativa si colloca nell’ambito degli interventi in materia di fiscalità indiretta e incide, in particolare, sulla tempistica di applicazione del contributo dovuto per le importazioni di beni di valore non superiore a 150 euro.
In base al testo originario della Legge n. 199/2025, tale contributo avrebbe dovuto trovare applicazione già a decorrere dal 1° gennaio 2026. Tuttavia, il legislatore d’urgenza ha ritenuto opportuno intervenire per posticiparne l’efficacia.
In virtù del nuovo assetto delineato dall’art. 5 del D.L. n. 38/2026, il contributo non si applica alle spedizioni effettuate anteriormente al 1° luglio 2026. Ne consegue che, per tutto il primo semestre del 2026, le importazioni di beni di valore inferiore a 150 euro continuano a beneficiare dell’esclusione dal prelievo, mantenendo inalterato il regime previgente.
La ratio dell’intervento è esplicitamente individuata nella necessità di consentire il completamento delle attività di adeguamento tecnologico e operativo da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’introduzione del contributo, infatti, presuppone l’implementazione di sistemi informativi idonei a gestire in modo efficiente i flussi di dati relativi alle spedizioni, nonché a garantire il corretto assolvimento degli obblighi da parte degli operatori coinvolti.
Sotto il profilo applicativo, il differimento comporta rilevanti implicazioni per una pluralità di soggetti. In primo luogo, gli operatori logistici e i corrieri internazionali potranno continuare a gestire le spedizioni di modico valore senza l’onere del contributo nel periodo transitorio, evitando complessità operative legate a sistemi non ancora pienamente adeguati. Analogamente, i marketplace e le piattaforme di commercio elettronico beneficiano di un contesto normativo stabile nel breve periodo, potendo mantenere invariati i modelli di pricing e le condizioni di vendita.
Non meno rilevante è l’impatto sui consumatori finali, i quali continueranno a effettuare acquisti di beni di basso valore da Paesi extra-UE senza subire l’aggravio economico derivante dall’introduzione del contributo, almeno fino al 30 giugno 2026. Tale aspetto assume particolare rilievo in un contesto caratterizzato dalla crescente diffusione dell’e-commerce transfrontaliero.
Dal punto di vista professionale, il differimento impone un aggiornamento delle valutazioni in sede di consulenza fiscale e doganale. I consulenti dovranno infatti considerare la nuova decorrenza del 1° luglio 2026 nella pianificazione dei costi di importazione e nella predisposizione di pareri per i clienti, tenendo conto della temporanea assenza del contributo nel primo semestre dell’anno.
In conclusione, l’art. 5 del D.L. n. 38/2026 rappresenta un intervento di natura tecnica ma di notevole impatto operativo, volto a garantire una transizione ordinata verso il nuovo regime contributivo. Il rinvio dell’entrata in vigore consente di evitare disfunzioni applicative e di assicurare maggiore certezza agli operatori, in linea con i principi di efficienza amministrativa e stabilità del sistema fiscale.
Imposta di bollo sui conti correnti
L’art. 12 del D.L. 27 marzo 2026, n. 38 interviene in materia di imposta di bollo, introducendo una modifica puntuale ma significativa riguardante i conti correnti e i rapporti assimilati intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche.
La disposizione si inserisce nel più ampio quadro delle misure in materia di imposte indirette e modifica, in particolare, la tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, nonché i richiami contenuti nel Testo unico dell’imposta di registro di cui al D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123.
L’intervento normativo dispone l’aumento dell’imposta di bollo in misura fissa annua, che passa da 100 euro a 118 euro per ciascun conto corrente o rapporto assimilato intestato a soggetti quali società, enti commerciali e non commerciali.
Dal punto di vista strutturale, l’imposta di bollo sui conti correnti rappresenta un prelievo patrimoniale correlato alla mera esistenza del rapporto finanziario, indipendentemente dalla sua movimentazione o dalla consistenza delle giacenze. L’incremento disposto dal legislatore comporta quindi un aggravio automatico e generalizzato per tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche che detengono conti presso intermediari finanziari.
Sotto il profilo temporale, la norma produce effetti a decorrere dalla sua entrata in vigore e si applica ai rendiconti e agli estratti conto emessi successivamente a tale data. Si tratta, pertanto, di una disposizione con efficacia esclusivamente prospettica, che non incide sui periodi precedenti e non comporta obblighi di conguaglio per annualità pregresse.
L’impatto operativo della modifica è particolarmente rilevante per gli intermediari finanziari, i quali sono chiamati ad aggiornare tempestivamente i sistemi informativi e le procedure di calcolo dell’imposta, al fine di recepire la nuova misura. A ciò si aggiunge l’esigenza di garantire un’adeguata informativa alla clientela, in coerenza con gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa bancaria e finanziaria.
Per quanto riguarda i soggetti passivi, l’incremento dell’imposta di bollo si traduce in un aumento dei costi di gestione dei rapporti bancari. Tale effetto risulta particolarmente significativo per le imprese e gli enti che detengono un numero elevato di conti correnti, per i quali l’imposta si applica in misura autonoma per ciascun rapporto. In tali casi, l’aggravio complessivo può incidere in modo non trascurabile sulla struttura dei costi amministrativi e finanziari.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 11, 13, 14, 15;
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, tariffa;
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 138;
- D.L. 27 marzo 2026, n. 38, artt. 1, 5, 12
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