CIRCOLARE TUTTOQUESITI
Le risposte alle domande dei professionisti
DI GIOVANNI CRUCIANI, ANDREA BALDUCCI | 7 APRILE 2026
Nella presente circolare vengono trattati in maniera dettagliata i quesiti pervenuti nella giornata di Aggiornamento e Applicazione pratica del Master MySolution Lavoro 2025/2026 che si è svolta in diretta il 19 marzo e che ha analizzato il tema delle agevolazioni contributive, tra novità introdotte dalla Legge di bilancio e misure ancora utilizzabili del passato. In un contesto ormai consolidato di incentivi “a tempo” e “a consumo”, diventa fondamentale comprendere cosa sia effettivamente applicabile, con quali modalità e in quali tempistiche, nonché come gestire il recupero degli arretrati maturati dall’inizio dell’anno.
Quesito 1 – Diritto di precedenza per il dipendente licenziato
Domanda
Sembrerebbe che il diritto di precedenza debba essere esercitato dal dipendente licenziato entro 6 mesi dalla data di fine del rapporto di lavoro pena la decadenza a tale diritto, si conferma?
Risposta
Sì, si conferma che il diritto di precedenza deve essere esercitato dal lavoratore entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto, pena la decadenza.
Con riferimento ai contratti a tempo determinato: il diritto matura se il rapporto ha avuto una durata superiore a 6 mesi deve essere espressamente esercitato per iscritto entro 6 mesi dalla cessazione una volta esercitato, opera per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nei successivi 12 mesi, con riferimento a mansioni equivalenti.
Diversamente, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO): il diritto di precedenza non richiede una manifestazione di volontà da parte del lavoratore, in quanto opera in via automatica secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, tale diritto si applica alle riassunzioni per la stessa mansione o per mansioni equivalenti.
Quesito 2 – Assunzione a termine con agevolazione over 50 disoccupato e successiva agevolazione per disabili
Domanda
È possibile dopo aver assunto con contratto a termine un disabile con invalidità dell’85% e utilizzando l’agevolazione per ultracinquantenni disoccupati da più di 12 mesi, trasformarlo a tempo indeterminato usufruendo dell’agevolazione per l’assunzione di disabili, che prevede una riduzione del 70% della retribuzione? Esistono rischi di perdere la seconda agevolazione?
Risposta
Sì, il datore di lavoro può trasformare il contratto a tempo determinato in tempo indeterminato e richiedere l’incentivo disabili (70%) per il lavoratore con disabilità 85%, anche se in origine l’assunzione a TD era stata agevolata con l’incentivo over 50 disoccupati >12 mesi, perché: “l’incentivo disabili copre anche le trasformazioni a TI di rapporti a termine” il cumulo con l’incentivo over 50 è ammesso da INPS entro il limite del 100% dei costi salariali.
La Circolare INPS n. 99/2016 stabilisce che, quando coesistono i presupposti dell’incentivo disabili ex art. 13 e di altri incentivi “sotto forma di riduzione contributiva”, il datore può fruire di entrambi per lo stesso lavoratore, purché la misura complessiva non superi il 100% dei costi salariali (retribuzione lorda + contribuzione dovuta). La stessa circolare indica espressamente tra gli esempi di cumulo possibile quello con l’incentivo per over 50 disoccupati da oltre 12 mesi ex Legge n. 92/2012, art. 4, commi 8–11.
L’incentivo art. 13 Legge n. 68/1999 non è invece cumulabile con alcuni incentivi “di natura economica” (es. contributo giovani genitori, incentivo NASpI residua, ecc.), secondo l’elenco di INPS. Resta essenziale che, al momento della trasformazione e della domanda, il datore soddisfi tutti i requisiti dell’art. 13 (regolarità, incremento netto o posti vacanti, condizioni aiuti di Stato) e rispetti la procedura DiResCo con termini perentori e coerenza UNILAV.
Quesito 3 – Recupero della mancata formazione degli apprendisti
Domanda
In caso di mancata formazione dell’apprendistato, qualora il periodo formativo non sia ancora scaduto, è possibile recuperare la formazione e non incorrere nella revoca del contratto con recupero dei benefici maggiorati dalle sanzioni?
Risposta
Se la formazione mancante non è totale o riguarda annualità non ancora scadute, l’Ispettorato deve ordinare il recupero formativo anziché revocare subito gli sgravi.
La Corte di Cassazione (Ordinanza n. 2558 del 5 febbraio 2026) conferma che occorre valutare il percorso formativo nel suo complesso e che eventuali corsi svolti in anni diversi (anche successivi al controllo) possono sanare l’inadempimento. La decadenza dagli sgravi contributivi scatta solo se l’illecito formativo è grave: l’Ordinanza richiamata n. 2558/2026 precisa che la perdita integrale delle agevolazioni si giustifica “quando l’inadempimento si concretizzi in una totale mancanza di formazione, teorica e pratica, oppure in un’attività carente rispetto agli obiettivi previsti”. Se il datore recupera la formazione in tempo, l’interpretazione aggiornata evita la decadenza “automatica”: si valuta oggettivamente se gli obiettivi formativi risultano sostanzialmente rispettati.
In caso di recupero tempestivo, quindi, il rischio di revoca degli incentivi è basso.
Le uniche sanzioni possibili (oltre al recupero contributivo già versato) sarebbero le amministrative ex art. 47, comma 2 (100- 600 euro) se, ad esempio, il PFI formale non fosse comunicato correttamente ma anche queste sono in genere sanate eseguendo il recupero ordinato.
Se invece l’Ispettorato giudica inadempimento irreversibile (ad es. formazione annua omessa e contratto scaduto senza integrazione), si procede alla decadenza contributiva e il contratto è inquadrato come ordinario, con versamento del contributo integrativo pieno.
Quesito 4 – Incremento occupazionale
Domanda
L’incremento occupazionale netto è verificato solo all’inizio o per tutta la durata dell’incentivo?
Risposta
Deve essere verificato mese per mese per tutta la durata dell’incentivo, non solo al momento dell’assunzione. L’art. 31 (lett. f) D.Lgs. n. 150/2015 introduce un criterio dinamico basato sugli FTE (full-time equivalent): confronto mensile con la media dei 12 mesi precedenti con esclusione di alcune uscite “neutre” (dimissioni, pensionamenti, ecc.).
Il requisito può essere perso temporaneamente e in tal caso, l’incentivo non spetta per quel mese, ma può riprendere successivamente. Questo trasforma l’incentivo da misura “statica” a condizione continuativa, che richiede monitoraggio costante.
Quesito 5 -Assunzione lavoratore under 35: agevolazioni cumulabili
Domanda
In caso di assunzione di un nuovo lavoratore under 35, che si fa per integrare le ore di riduzione del part time e mantenere il monte ore, ha requisiti per usufruire di altre agevolazioni tipo? È possibile utilizzare anche l’esonero contributivo oltre a quello della trasformazione a part-time di lavoratori con 3 figli?
Risposta
L’esonero contributivo previsto dai commi 214-218 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive, come ad esempio l’incentivo per l’assunzione di lavoratori under 35.
Resta invece pienamente compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo del lavoro deducibile prevista dall’articolo 4 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216 (c.d. “super deduzione” per nuove assunzioni).
Quesito 6 – Esonero 100% per “part-time genitoriale”: escluso per apprendistato
Domanda
È applicabile l’esonero 100% per “part-time genitoriale” ai rapporti di apprendistato dopo una nuova assunzione?
Risposta
No. Il comma 217 stabilisce espressamente che l’esonero (commi 214-218) non si applica ai rapporti di apprendistato. Il rapporto di apprendistato è fuori perimetro dell’esonero, indipendentemente dal fatto che l’assunzione dell’apprendista sia funzionale a mantenere il monte ore complessivo.
Chiarimento pratico “cosa si può fare” e “cosa non si può fare”?
Si può: assumere un apprendista (o aumentare ore di altri part-time, o fare altra riorganizzazione) per contribuire al rispetto della condizione “senza riduzione del complessivo monte orario”. La legge non vieta che la compensazione avvenga anche tramite nuove assunzioni, tuttavia, la modalità di verifica sarà verosimilmente disciplinata dal decreto attuativo.
Non si può: applicare l’esonero 100% del comma 215 alle contribuzioni dovute sul contratto di apprendistato, perché il comma 217 lo esclude in modo espresso. In sintesi, l’assunzione dell’apprendista può essere un mezzo organizzativo per non ridurre il monte ore complessivo ma l’esonero resta giuridicamente circoscritto e non “trasferibile” a rapporti esclusi (apprendistato/domestico).
Quesito 7 – Sanzioni per mancata compilazione registro formazione
Domanda
Quale sanzione è prevista per la violazione formale degli obblighi contrattuali dell’apprendistato?
Risposta
Il comma 2 dell’art. 47 prevede sanzioni amministrative per violazioni formali del contratto di apprendistato. Se il datore di lavoro non rispetta gli obblighi (ad es. non inserisce i dati nel piano formativo o viola clausole minime), rischia una multa tra 100 e 600 euro. In caso di recidiva (nuova violazione), l’importo sale a 300-1.500 euro. Tali sanzioni sono comminate dagli organi di vigilanza (ispettorato del lavoro).
Quesito 8 – Sostituzione lavoratrice per maternità a rischio
Domanda
Si pone il caso di una lavoratrice assente per maternità a rischio da 11/2025. Oggi si può assumere una lavoratrice in sostituzione anche se sono trascorsi 3 mesi? Lavoratrice assunta anni precedenti a tempo determinato D.Lgs. n. 81/2015 per mesi 7. Può essere assunta dallo stesso datore di lavoro per sostituzione maternità senza che i periodi si cumulano?
Risposta
Si l’assunzione a termine in sostituzione è possibile ed infatti il contratto per sostituzione maternità può essere stipulato anche in un momento successivo all’inizio dell’assenza, purché sia finalizzato alla sostituzione della lavoratrice assente: la causale deve essere chiara nel contratto. Inoltre, è legittimo assumere un sostituto per il periodo residuo di assenza o per un periodo più breve, purché la sostituzione copra le effettive esigenze. Inoltre, la Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) ha introdotto la possibilità di affiancamento (e quindi assunzione) anche prolungata per garantire il passaggio di consegne.
Per quanto riguarda la cumulabilità con periodi precedenti, i periodi di lavoro a tempo determinato si cumulano ai fini del raggiungimento del limite massimo di 24 mesi (o diverso limite stabilito dal CCNL), anche se le causali sono diverse (es. prima un contratto tecnico/produttivo e poi uno per sostituzione maternità).
Nel caso di uno stesso datore e mansioni uguali nel caso in cui la lavoratrice viene assunta per mansioni di pari livello e categoria legale, i 7 mesi già svolti contano nel computo totale.
È vero che il contratto per sostituzione maternità gode di deroghe sui limiti quantitativi (quanti contratti a termine può avere l’azienda) e permette l’accesso a sgravi contributivi del 50% (per aziende con meno di 20 dipendenti), ma non deroga al tetto massimo di durata complessiva dei rapporti a termine tra le stesse parti. Diversamente si può operare nel caso eventuale che le mansioni nei due contratti a termine siano effettivamente diverse. In questo caso i due periodi a termine non si sommano, ma deve trattarsi di sue mansioni diverse.
Quesito 9 – Assunzione under35 con agevolazioni 2026
Domanda
È già possibile assumere a tempo indeterminato un under 35 con l’agevolazione prevista per l’anno 2026?
Risposta
Dal punto di vista giuridico, sì ma dal punto di vista operativo al momento è impossibile procedere. Tuttavia, l’agevolazione è confermata fino al 30 aprile 2026, con un esonero del 70% (fino a 500-650 euro /mese) per 2 anni, a meno di incrementi occupazionali netti che possono portare lo sgravio al 100%.
Siamo in attesa delle istruzioni operative che consentiranno materialmente di richiedere ed utilizzare i benefici. Fino ad allora si consiglia comunque di procedere alle assunzioni ed attendere appunto le istruzioni procedendo poi di conseguenza a queste ultime.
Quesito 10 – Agevolazioni assunzione segretario studio di un commercialista
Domanda
Nel caso si voglia assumere una segretaria a tempo indeterminato part time, per studio di ragioniere commercialista, quali agevolazioni si possono applicare? La collaboratrice ha 2 figli gemelli di 8 anni e non viene assunta da oltre 7 anni.
Risposta
Non è agevole rispondere a domande così puntuali in assenza delle ulteriori informazioni indispensabili. Tuttavia, per l’agevolazione per l’assunzione di donne con figli minori per rientrare nella fattispecie descritta nel webinar occorrono 3 figli minori di anni 18.
Ad ogni modo il fatto che la candidata è priva di impiego regolarmente retribuito da 7 anni (verificando questa effettiva condizione) la inserisce fra la categoria di donne svantaggiate. Conseguentemente in presenza di tutti i requisiti e presupposti potrebbe rientrare nell’agevolazione dell’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Zona ZES o requisito generale a seconda del luogo dove avviene l’assunzione.
La durata dell’incentivo, per il quale occorre attendere comunque le istruzioni, ha una durata di 24 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato con un limite del tetto massimo annuo (solitamente 6.000 euro o 650 euro al mese). Ulteriore requisito è che l’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto.
Quesito 11 – Trasformazione contratto a termine under 35
Domanda
Si deve procedere con una trasformazione di un contratto a termine scadente al 31 marzo 2026 di un under 35 con tutti i requisiti previsti del Decreto Coesione e quindi con diritto di sgravio di 500 euro visto la trasformazione dal 1° aprile. In questo caso bisogna utilizzare ancora i codici del 2025 e va fatta domanda ex Decreto Coesione art. 22 all’INPS? Oppure è necessario aspettare i nuovi codici e fare nuova domanda?
Risposta
Si ritiene che, dal punto di vista giuridico, tutto sia stato definito dal punto di vista normativo. Operativamente per quanto al momento è dato di sapere occorre attendere le istruzioni INPS che introdurranno nuovi codici e può darsi anche dei passaggi operativi da seguire prima di poter beneficiare degli incentivi.
Infatti il bonus giovani under 35 (art. 22 Decreto Coesione) è stato prorogato per le trasformazioni effettuate fino al 30 aprile 2026 ma la misura dello sgravio base dal 1° gennaio 2026, è stato ridotto al 70% dei contributi a carico dell’azienda, e non più al 100% come nel 2025.
Inoltre occorre l’incremento occupazionale per ottenere l’esonero al 100% (fino a 500 euro mensili, o il limite massimo di 8.000 euro annui), ed è quindi necessario che la trasformazione generi un incremento occupazionale netto.
Per quanto riguarda la procedura di richiesta INPS per il 2026 sarà indispensabile effettuare una nuova domanda attraverso il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) per l’anno 2026. Al momento non sembra ancora attivo sul punto il portale INPS.
Infine, non potranno essere utilizzati i codici del 2025. L’INPS ha fornito indicazioni operative all’inizio del 2026 (Circolare n. 10 del 3 febbraio 2026) ma non ancora i codici che occorrerà utilizzare nella denuncia contributiva mensile.
Quesito 12 – Procedura richiesta bonus donne art. 23 per donne residenti nelle Regioni ZES
Domanda
La procedura per la richiesta del bonus donne art. 23 per donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti nelle zone ZES prevedeva una richiesta preventiva, nel 2026 non è attualmente possibile procedere con la richiesta preventiva, sappiamo quando ciò sarà possibile?
Risposta
Purtroppo, non è possibile al momento fare previsioni. Le procedure telematiche sono in fase di aggiornamento ma al momento non è possibile inoltrare la domanda preventiva.
Si consiglia di monitorare il sito INPS per verificare quando ciò sarà possibile. Comunque, essedo questo un tema molto caldo è molto probabile che all’effettiva utilizzazione delle risorse verrà dato un notevole risalto mediatico.
Quesito 13 – Procedura di accesso alle agevolazioni
Domanda
Come funziona dal 1° aprile 2026 l’accesso alle agevolazioni?
Risposta
Dal 1° aprile 2026, l’accesso alle agevolazioni contributive per le assunzioni in Italia subirà una significativa trasformazione, con il Portale SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa) che diventerà centrale e obbligatorio per l’intero processo. Le nuove funzioni da un punto di vista operativo devono essere ancora definite dal decreto e sui tempi di pubblicazione non è possibile fare previsioni.
Ricapitolando gli obblighi introdotti, per prima cosa occorrerà effettuare la pubblicazione dell’offerta su SIISL e non sarà più sufficiente la sola comunicazione di assunzione (UNILAV), ma sarà obbligatorio pubblicare preventivamente la posizione lavorativa vacante sul portale SIISL per poter accedere agli esoneri o sgravi contributivi.
La seconda fase riguarderà l’incontro fra Domanda e Offerta dal momento che il sistema SIISL mira a facilitare proprio questo incontro. Quindi dopo la pubblicazione da parte del datore di lavoro, questi inserisce l’offerta sul portale e viene quindi selezionato l’incontro tra domanda e offerta attraverso la piattaforma stessa, che permette di incrociare i profili dei lavoratori (in particolare i percettori di incentivi) con le offerte pubblicate. Come obbligo normativamente previsto questa fase (pubblicazione) deve avvenire prima dell’assunzione, secondo le modalità che saranno definite nel dettaglio da un decreto attuativo di prossima pubblicazione.
Le successive fasi comportano la richiesta dell’esonero e la comunicazione obbligatoria UNILAV, dovrebbe essere possibile effettuarla direttamente tramite il SIISL, semplificando il flusso informativo.
La richiesta di esonero e l’invio della domanda di incentivo (che avveniva tramite il modulo Diresco/Portale delle Agevolazioni) dovrebbe essere possibile effettuarla seguendo le nuove modalità che integrano la verifica preventiva su SIISL. La gestione degli incentivi dovrebbe quindi essere inclusa nel portale SIISL così come la comunicazione obbligatoria (UNILAV) per le assunzioni agevolate dovranno o potranno essere gestite tramite questa piattaforma. Da ciò ne deriva qualche preoccupazione circa i tempi di attuazione e circa l’effettivo utilizzo operativo della piattaforma con decorrenza dal 1° aprile 2026 perché da quando sarà effettivamente operativo tale sistema per chi non pubblica l’offerta sul SIISL e non segue la procedura rischia di perdere tutte le agevolazioni.
È necessario ed assolutamente indispensabile attendere il decreto ministeriale attuativo per i dettagli operativi definitivi sulla tempistica di pubblicazione rispetto all’UNILAV.
Quesito 14 – Bonus donne ZES: procedura di richiesta
Domanda
Per le assunzioni già effettuate nel 2026 di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, quale sarà il procedimento di richiesta, visto che nel 2025 la richiesta doveva essere preventiva?
Risposta
Il beneficio non è automatico ed occorre presentare all’INPS la richiesta. Tale procedura, comunque, al momento risulta non operativa e occorre attendere ulteriori istruzioni. In modo particolare quelle relative al possibile recupero degli arretrati.
Sebbene per il 2025 fosse prevista una richiesta preventiva e strettamente legata alla data di assunzione, le indicazioni operative per il 2026 (spesso contenute in Messaggi INPS successivi alla Circolare di inizio anno) definiscono la finestra temporale esatta per l’inoltro.
A questo proposito è fondamentale consultare le Circolari INPS 2026 per confermare se sia ancora richiesta la preventiva autorizzazione, specialmente per le assunzioni già avvenute. Il consiglio è quello di verificare costantemente sul portale INPS la disponibilità del modulo per le assunzioni 2026 ed effettuare la richiesta prima della trasmissione dei flussi UNIEMENS relativi al mese di assunzione.
Quesito 15 – Incentivi per madre e padre
Domanda
Quali incentivi spettano ai genitori per i nuovi figli, sia madre, che padre?
Risposta
Nella Legge di bilancio 2026 sono state previste o rinnovate alcune agevolazioni per genitori con figli. Di seguito ed in estrema sintesi i principali incentivi per il 2026: è previsto un bonus per i nuovi nati nel periodo 2025-2026. Quindi anche per il 2026 è previsto un contributo di 1.000 euro per ogni bambino nato o adottato, per nuclei con ISEE fino a 40.000 euro. La domanda deve essere presentata entro 120 giorni dalla nascita o dall’ingresso del minore in famiglia.
Assegno Unico e Universale (AUU): sostegno economico mensile per i figli a carico fino a 21 anni, con importi variabili in base all’ISEE. Non è una novità e si tratta degli assegni familiari che oramai da qualche anno a questa parte sono gestiti direttamente dall’INPS e non transitano più in busta paga.
Con la Circolare INPS 30 gennaio 2026, n. 7 l’Istituto, inoltre, ha precisato che gli importi e le soglie ISEE sono stati rivalutati dell’1,4% in base all’inflazione ISTAT.
Le mensilità dell’AUU saranno erogate con i valori aggiornati a partire dalla mensilità di febbraio 2026. Gli adeguamenti relativi alla mensilità di gennaio 2026 saranno pagati a partire dalla mensilità di marzo 2026.
Bonus Asilo Nido: rimborso per le rette di asili nido pubblici o privati o supporto domiciliare, fino a 3.600 euro annui per i nati dal 2024, a seconda del valore ISEE.
Carta Acquisti: carta prepagata per minori di 3 anni, destinata a famiglie con determinati requisiti ISEE. Congedi per Madre e Padre ci sono novità per il 2026 e le tutele per i genitori lavoratori dipendenti sono state estese in questi termini.
Congedo di Paternità Obbligatorio: il padre ha diritto a 10 giorni lavorativi di astensione (20 giorni per parti plurimi) retribuiti al 100%.
Congedo Parentale (Facoltativo): fruibile ora fino ai 14 anni del figlio (precedentemente 12).
Indennità: i primi tre mesi sono indennizzati all’80% della retribuzione se fruiti entro i 6 anni di vita del bambino.
Malattia del figlio: estesa a 10 giorni l’anno per genitore per figli tra i 3 e i 14 anni.
Bonus Mamme Lavoratrici: esonero dai contributi previdenziali per le madri con due o più figli nel 2026, l’importo medio è di 60 euro mensili.
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