COMMENTO
A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 8 APRILE 2026
La mancata formalizzazione dell’iscrizione alla Gestione Separata dell’INPS non comporterà il rigetto della domanda di ISCRO (l’indennità per i liberi professionisti) e DIS-COLL (la disoccupazione per i collaboratori) se gli obblighi contributivi sono stati correttamente assolti. Lo rende noto l’INPS con Messaggio n. 1129 del 31 marzo 2026 con il quale fornisce chiarezza rimuovendo un ostacolo burocratico che negli ultimi anni ha portato al rigetto di numerose domande per l’accesso agli ammortizzatori sociali.
Premessa
L’INPS con il Messaggio n. 1129 del 31 marzo 2026, recante “Requisito dell’iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, ai fini dell’accesso alle prestazioni ISCRO e DIS-COLL” ha fornito alcuni importanti chiarimenti che di seguito si evidenziano.
Normativa e prassi di riferimento
La Legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” (Legge di Bilancio 2024), all’articolo 1, commi da 142 a 155 , disciplina l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, denominata ISCRO, rivolta ai lavoratori iscritti alla Gestione separata (di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335), che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo (di cui all’articolo 53, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986, c.d. TUIR).
Tale misura è stata introdotta in via sperimentale per il triennio 2021-2023, dall’articolo 1, comma 386, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, e riconosciuta a regime, dal 1° gennaio 2024, dalle citate disposizioni, di cui alla Legge di Bilancio 2024 .
L’indennità ISCRO è riconosciuta ai lavoratori, che possono fare valere congiuntamente, oltre l’iscrizione alla Gestione separata, anche i seguenti requisiti previsti (art. 1, comma 144, della Legge n. 213/2023):
- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- non essere beneficiari di Assegno di inclusione (D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85);
- aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;
- aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente;
- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- essere titolari di partita IVA attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.
La DIS-COLL (Disoccupazione per collaboratori) è la prestazione di disoccupazione mensile riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi non pensionati e privi di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS. Questa prestazione è stata introdotta e, a decorrere dal 5 settembre 2019, è stato modificato il requisito contributivo per la sua corresponsione ad opera dell’art. 2, D.L. 101/2019.
La DIS-COLL rappresenta una forma di tutela per i lavoratori parasubordinati che si trovano in stato di disoccupazione, analogamente a quanto previsto per i lavoratori dipendenti con altre forme di sostegno al reddito.
La mancata presentazione della domanda non è di ostacolo per la richiesta degli ammortizzatori sociali
L’INPS con il Messaggio in commento nel richiamare l’indennità ISCRO evidenzia che nella Circolare n. 84/2024 è stato chiarito che i destinatari della misura in argomento sono i liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o a una società semplice con reddito da lavoro autonomo iscritti alla Gestione separata e in possesso dei requisiti legislativamente previsti, tra cui la regolarità contributiva e l’assenza di iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie.
In particolare, in ordine al requisito dell’iscrizione alla Gestione separata, è stato precisato che la stessa deve essere formalizzata, ai sensi dell’articolo 2, commi 26 e 27, della Legge n. 335/1995, a cura del libero professionista, non conseguendo in via automatica agli adempimenti dichiarativi e di versamento della contribuzione effettuati.
Analogamente, l’articolo 15, del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, e successive modificazioni, che ha introdotto la prestazione di disoccupazione DIS-COLL a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, degli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, prevede, ai fini dell’accesso alla misura, l’iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata, nonché, tra gli altri requisiti, il versamento di un mese di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno solare precedente all’evento di cessazione dal lavoro e il predetto evento.
Osservano i tecnici delle Entrate che in fase di attuazione delle disposizioni introduttive delle richiamate indennità ISCRO e DIS-COLL e in sede di istruttoria delle domande presentate dai potenziali beneficiari, è emersa, nonostante l’assolvimento dell’obbligo contributivo, la mancata formalizzazione dell’iscrizione alla Gestione separata da parte di numerosi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi/assegnisti e dottorandi di ricerca, con il conseguente rigetto delle relative domande di accesso alle relative misure.
L’INPS con il Messaggio in commento chiarisce che, ai fini dell’accesso alle indennità ISCRO e DIS-COLL, la mancata formalizzazione di tale adempimento, cioè la formale iscrizione alla gestione separata, non pregiudica la liquidazione della prestazione stessa nel caso in cui sia stato assolto l’obbligo del versamento contributivo alla Gestione medesima.
Riferimenti normativi:
- Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26
- INPS, Messaggio 31 marzo 2026, n. 1129
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