2° Contenuto Riservato: Smart working e sicurezza 2026: informativa, responsabilità e nuovi obblighi per le imprese

CIRCOLARE MONOGRAFICA

“Informativa sui rischi” come fulcro del sistema di tutela applicabile alle prestazioni rese in modalità agile

DI FEDERICO CONTINI – STUDIO GARBELLI | 8 APRILE 2026

L’articolo 11 della Legge 11 marzo 2026, n. 34 (Legge annuale PMI) individua nell’Informativa sui rischi il fulcro del sistema di tutela applicabile alle prestazioni rese in modalità agile. Da 2 a 4 mesi di arresto e multe da 1.708,61 a 7.403,96 euro: è quanto rischiano i datori di lavoro, dal 7 aprile 2026, se non inviano l’informativa scritta – da fornire almeno annualmente – ai dipendenti in smart working e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, riguardante gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La scelta del legislatore appare coerente con la natura stessa dello smart working, che si svolge al di fuori dei locali aziendali e in luoghi che il datore di lavoro non può conoscere, verificare o organizzare direttamente.

Informativa sulla sicurezza: il cuore del nuovo modello prevenzionistico

L’articolo 11 della Legge 11 marzo 2026, n. 34 (Legge annuale PMI) individua nell’informativa sui rischi il fulcro del sistema di tutela applicabile alle prestazioni rese in modalità agile. I datori di lavoro rischiano da 2 a 4 mesi di arresto e multe da 1.708,61 a 7.403,96 euro se non inviano, a partire dal 7 aprile 2026, l’informativa scritta – da fornire almeno annualmente – ai dipendenti in smart working e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, riguardante gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La scelta del legislatore appare coerente con la natura stessa dello smart working, che si svolge al di fuori dei locali aziendali e in luoghi che il datore di lavoro non può conoscere, verificare o organizzare direttamente.

Nel modello tradizionale di prevenzione, il datore di lavoro esercita il proprio ruolo attraverso la valutazione dell’ambiente, l’adozione di misure tecniche e la vigilanza sul rispetto delle procedure. Nel lavoro agile, invece, questo schema non può essere replicato integralmente. Il domicilio del lavoratore, uno spazio di coworking o un ambiente occasionale non possono essere trasformati in una “succursale” dell’azienda.

Per questo motivo l’informativa assume un valore del tutto diverso rispetto al passato. Non è più un semplice allegato all’accordo individuale o un adempimento formale destinato a rimanere inutilizzato, ma diventa il principale strumento attraverso il quale il datore di lavoro trasferisce al lavoratore conoscenze, indicazioni operative e criteri di comportamento.

Affinché questo documento sia realmente efficace, non è sufficiente riprodurre formule generiche o richiamare in modo astratto il D.Lgs. n. 81/2008. L’informativa deve essere costruita in relazione ai rischi effettivamente connessi alla prestazione agile. Deve quindi spiegare, con linguaggio semplice e concreto, quali sono le condizioni minime che la postazione deve possedere, quali comportamenti evitare, quali accorgimenti adottare nell’uso delle attrezzature e come riconoscere situazioni potenzialmente pericolose.

Un documento di questo tipo deve inoltre essere facilmente aggiornabile. La diffusione del lavoro agile, infatti, rende necessario adeguare periodicamente i contenuti in funzione delle tecnologie utilizzate, delle modalità organizzative adottate e dell’esperienza maturata in azienda.

Anche sotto il profilo probatorio l’informativa acquista una funzione decisiva. In caso di infortunio, malattia professionale o verifica ispettiva, l’azienda deve poter dimostrare non soltanto di aver predisposto il documento, ma di averlo concretamente consegnato e reso conoscibile al lavoratore. Da qui la crescente importanza di sistemi digitali di presa visione, registrazione degli accessi o firme elettroniche.

Il ruolo del lavoratore: dalla tutela passiva alla partecipazione attiva

Uno degli aspetti più innovativi dell’articolo 11 riguarda il ruolo attribuito al lavoratore. Nel lavoro agile, infatti, il prestatore non è più soltanto il destinatario delle misure di prevenzione predisposte dall’azienda, ma diventa un soggetto attivamente coinvolto nella gestione della propria sicurezza.

La ragione è evidente. Chi lavora da casa o da un luogo liberamente scelto dispone di un margine di autonomia molto più ampio rispetto a chi opera in sede. È il lavoratore a decidere dove collocare il computer, come organizzare gli spazi, quale illuminazione utilizzare, in quale fascia oraria lavorare e in che modo gestire le pause.

Questa maggiore libertà comporta inevitabilmente anche una maggiore responsabilità. L’articolo 20 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone a ciascun lavoratore di prendersi cura della propria salute e sicurezza, trova nel lavoro agile una applicazione particolarmente intensa.

Ciò significa, ad esempio, che il lavoratore non può ignorare le indicazioni ricevute dall’azienda e utilizzare stabilmente il laptop sul divano, sul letto o in ambienti inadeguati. Allo stesso modo, non può trascurare condizioni evidenti di rischio, come prese elettriche difettose, postazioni instabili o assenza di illuminazione.

Il sistema delineato dalla nuova norma non mira però a trasferire integralmente sul lavoratore il peso della sicurezzaLa responsabilità resta condivisa. Il datore di lavoro conserva l’obbligo di informare, formare e mettere a disposizione strumenti adeguati; il lavoratore, dal canto suo, è chiamato a utilizzare tali strumenti in modo corretto e a collaborare attivamente.

Si delinea così un modello partecipativo, nel quale la prevenzione non dipende più soltanto dall’efficacia delle procedure aziendali, ma anche dal livello di consapevolezza e coinvolgimento delle persone.

I rischi del lavoro agile: un ambiente flessibile, ma non privo di criticità

La diffusione del lavoro agile ha mostrato con chiarezza che i rischi per la salute e la sicurezza non scompaiono quando si lavora al di fuori dell’ufficio. Cambiano, piuttosto, forma e modalità di manifestazione.

Tra i rischi più frequenti vi sono quelli connessi all’uso prolungato dei videoterminali. Una postazione improvvisata, una sedia non idonea o la mancanza di un piano di lavoro adeguato possono provocare, nel tempo, disturbi muscolo-scheletrici, dolori cervicali, problemi lombari e affaticamento degli arti superiori.
Anche il rischio visivo assume un rilievo particolare. Schermi troppo vicini, illuminazione insufficiente, riflessi o utilizzo prolungato del computer senza pause possono determinare bruciore agli occhi, cefalee e riduzione della concentrazione.

A questi aspetti si aggiungono i rischi di natura organizzativa e psicosociale. L’assenza di una netta separazione tra tempi di vita e tempi di lavoro può favorire fenomeni di sovraccarico, reperibilità continua e difficoltà di disconnessione. In molti casi il lavoratore tende a prolungare spontaneamente la prestazione, con conseguenze negative sul benessere complessivo.

Un ulteriore elemento critico riguarda l’isolamento. Lavorare stabilmente da soli, senza confronto quotidiano con colleghi e responsabili, può incidere sul livello di motivazione e aumentare la percezione di stress.

Vi sono infine i rischi più strettamente legati all’ambiente domestico o al luogo prescelto: impianti elettrici non adeguati, cavi deteriorati, postazioni collocate in prossimità di fonti di calore o ambienti poco aerati.

L’articolo 11 non pretende che il datore di lavoro elimini direttamente questi rischi. Ciò che la norma richiede è che l’azienda li individui, li descriva e fornisca al lavoratore indicazioni sufficientemente precise per evitarli o ridurli.

PMI e semplificazione: una tutela sostenibile anche per le piccole imprese

Uno dei profili più interessanti della nuova disciplina è l’attenzione riservata alle piccole e medie imprese. Il legislatore sembra infatti consapevole del fatto che molte realtà di dimensioni ridotte non dispongono di strutture interne dedicate alla gestione della sicurezza o di risorse sufficienti per sviluppare sistemi complessi.

Per questo motivo l’articolo 11 consente un approccio più flessibile, basato su strumenti semplici ma adeguati. Le PMI possono ricorrere a informative standardizzate, modelli sintetici, piattaforme digitali e procedure semplificate, purché siano in grado di dimostrare di aver effettivamente informato e coinvolto i lavoratori.

In concreto, una piccola impresa può adempiere correttamente ai nuovi obblighi anche attraverso un sistema relativamente essenziale: una informativa ben costruita, un modulo di presa visione, una breve formazione online e una checklist per l’autovalutazione della postazione.

Ciò che conta non è il grado di sofisticazione degli strumenti utilizzati, ma la loro coerenza con la realtà aziendale e la capacità di produrre un risultato concreto sul piano della prevenzione.

In questo senso, la norma sembra premiare un approccio pragmatico, capace di contemperare la tutela dei lavoratori con le esigenze organizzative delle imprese di minori dimensioni.

Formazione e strumenti digitali: una prevenzione continua e documentabile

Nel nuovo quadro normativo, la formazione assume un ruolo centrale. L’informativa, da sola, non è infatti sufficiente a garantire un comportamento corretto se non è accompagnata da un percorso di sensibilizzazione e apprendimento.

L’articolo 11 valorizza quindi l’utilizzo di strumenti digitali come leva per rendere la prevenzione più efficace e più facilmente documentabile. Piattaforme e-learning, video tutorial, brevi moduli formativi e sistemi di verifica finale consentono alle imprese di raggiungere i lavoratori anche a distanza, mantenendo un elevato livello di uniformità.

Dal punto di vista organizzativo, questi strumenti presentano numerosi vantaggi. Permettono di aggiornare rapidamente i contenuti, di adattarli alle diverse mansioni e di conservare una traccia precisa delle attività svolte.

La tracciabilità rappresenta un aspetto particolarmente importante. In caso di verifica, l’azienda può dimostrare non solo di aver messo a disposizione una formazione, ma anche che il lavoratore l’ha effettivamente seguita e completata.

La digitalizzazione della prevenzione non deve tuttavia tradursi in un approccio puramente burocratico. Il rischio, infatti, è che i moduli formativi diventino un mero passaggio amministrativo, privo di reale efficacia. Per evitare questo effetto, i contenuti devono essere semplici, concreti e strettamente collegati ai problemi che il lavoratore incontra nella pratica quotidiana.

Implicazioni operative per le imprese

Dal punto di vista operativo, l’introduzione dell’articolo 11 impone alle imprese un ripensamento concreto dell’organizzazione del lavoro agile, soprattutto sotto il profilo della gestione della sicurezza. Non si tratta di introdurre nuovi adempimenti complessi, ma di riorientare strumenti già esistenti in modo coerente con un contesto lavorativo che sfugge al controllo diretto.

In primo luogo, assume un ruolo centrale la predisposizione di un’informativa specifica per il lavoro agile, che non può più essere generica o mutuata da modelli standard non aggiornati. Tale informativa deve essere costruita in modo mirato, tenendo conto dei rischi effettivamente connessi alla prestazione fuori sede e delle modalità concrete con cui il lavoro viene svolto.
Accanto alla qualità dei contenuti, diventa essenziale la capacità dell’azienda di dimostrare la corretta trasmissione delle informazioni. La tracciabilità della consegna e della presa visione rappresenta infatti un elemento sempre più rilevante, soprattutto in sede ispettiva, dove non è sufficiente dimostrare l’esistenza del documento, ma è necessario provare che il lavoratore ne abbia avuto effettiva conoscenza.

Un ulteriore passaggio riguarda l’integrazione con il Documento di Valutazione dei Rischi. Pur non essendo richiesto un aggiornamento radicale del DVR, è opportuno che il lavoro agile trovi una collocazione coerente all’interno del sistema prevenzionistico aziendale, evitando disallineamenti tra documentazione e prassi operative.

La formazione, in questo contesto, assume una funzione ancora più strategica. Non si tratta soltanto di adempiere a un obbligo normativo, ma di fornire al lavoratore strumenti concreti per gestire in autonomia la propria sicurezza. In questa prospettiva, l’utilizzo di piattaforme digitali e moduli e-learning consente di rendere la formazione più accessibile, continua e facilmente documentabile.

È importante sottolineare che il legislatore non introduce l’obbligo di sopralluogo presso il domicilio del lavoratore, confermando l’impossibilità di estendere i modelli di controllo tradizionali al lavoro agile. La responsabilità resta quindi distribuita tra le parti, secondo un criterio di proporzionalità che tiene conto delle effettive possibilità di intervento del datore di lavoro e del grado di autonomia del lavoratore.

Caso operativo integrato: modello organizzativo completo

Per comprendere in modo concreto l’impatto delle nuove disposizioni, si può immaginare il caso di un’azienda di servizi con circa 40 lavoratori operanti stabilmente in modalità agile. In questo contesto, l’azienda decide di strutturare un sistema organizzativo coerente con le indicazioni dell’articolo 11.

→ Viene quindi predisposta un’informativa articolata su due livelli: una versione sintetica, consegnata direttamente al lavoratore, e una versione estesa, accessibile tramite piattaforma digitale aziendale. Questo consente di mantenere semplicità nella gestione documentale senza rinunciare alla completezza dei contenuti.

→ Parallelamente, viene implementato un sistema di tracciamento della presa visione, che registra l’accesso ai documenti e consente di dimostrare in modo puntuale l’avvenuta informazione. A questo si affianca un breve modulo e-learning obbligatorio, finalizzato a fornire indicazioni pratiche sull’ergonomia della postazione e sulla gestione dei rischi più comuni.

→ L’azienda introduce inoltre una checklist di autovalutazione, che il lavoratore può utilizzare per verificare in autonomia l’idoneità della propria postazione di lavoro. Questo strumento, pur non sostituendo una valutazione tecnica, rappresenta un importante elemento di responsabilizzazione.

→ Infine, il DVR viene aggiornato in modo mirato, inserendo un riferimento specifico al lavoro agile e alle misure organizzative adottate.

In caso di controllo ispettivo, un sistema di questo tipo consente all’azienda di dimostrare non solo la conformità formale, ma soprattutto la coerenza complessiva dell’organizzazione. La tracciabilità delle attività, unita al coinvolgimento attivo dei lavoratori, rappresenta infatti uno degli elementi più rilevanti nella valutazione dell’efficacia del sistema prevenzionistico.

Questo approccio non solo riduce il rischio sanzionatorio, ma contribuisce anche a migliorare la qualità organizzativa e la gestione del lavoro agile nel medio-lungo periodo.

Il cambiamento culturale: dalla sicurezza controllata alla sicurezza organizzata

Al di là degli aspetti operativi, il vero elemento di novità introdotto dall’articolo 11 è di natura culturale.

Il lavoro agile mette in crisi uno dei presupposti tradizionali della sicurezza sul lavoro: la possibilità di controllare direttamente l’ambiente in cui si svolge la prestazione. In assenza di questo controllo, diventa inefficace replicare modelli basati su prescrizioni rigide e verifiche costanti.

La sicurezza, in questo contesto, non può più essere intesa come un insieme di regole imposte dall’alto, ma deve essere costruita attraverso un processo organizzativo fondato sulla consapevolezza e sulla responsabilità.

Le imprese sono quindi chiamate a sviluppare un approccio diverso, in cui la prevenzione si realizza attraverso la qualità dell’informazione, l’efficacia della formazione e il coinvolgimento attivo dei lavoratori. Allo stesso tempo, i lavoratori devono assumere un ruolo più consapevole, diventando parte integrante del sistema di gestione della sicurezza.

In questo senso, la sicurezza nel lavoro agile si trasforma progressivamente in un elemento di cultura aziendale, capace di incidere non solo sulla prevenzione dei rischi, ma anche sull’organizzazione del lavoro e sul benessere complessivo delle persone.

Il passaggio è quindi chiaro: dalla sicurezza “controllata”, tipica dei modelli tradizionali, si evolve verso una sicurezza “organizzata”, basata su equilibrio, responsabilità e fiducia operativa.

Si propone uno Schema di informativa sui rischi generali e specifici per il lavoratore in modalità di lavoro agile. Si tratta di un fac-simile che ogni azienda o lavoratore deve completare e personalizzare in base alle proprie condizioni operative e ai luoghi di lavoro.

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