COMMENTO
DI SANDRA PENNACINI | 9 APRILE 2026
L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le specifiche tecniche della fatturazione elettronica alla versione 1.9.1. L’intervento introduce una specifica codifica per gestire i compensi legati al lavoro sportivo dilettantistico all’interno del file XML, al fine di evidenziare il corretto trattamento fiscale della franchigia di esenzione e la conseguente non applicazione della ritenuta d’acconto.
Premessa
Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 ha riordinato il quadro normativo in materia di enti sportivi e di lavoro sportivo, introducendo una disciplina organica di settore. Il legislatore, conformemente agli obiettivi di riforma, ha inteso tutelare la dignità dei lavoratori rispettando la specificità dello sport.
In particolare, l’art. 25 del citato Decreto definisce il lavoratore sportivo, ricomprendendo figure quali l’atleta, l’allenatore, l’istruttore e il direttore sportivo, e stabilendo che l’attività prestata, ricorrendone i presupposti, può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato, di una collaborazione coordinata e continuativa oppure di un rapporto di lavoro autonomo.
Per i lavoratori sportivi che operano in regime ordinario (dunque non aderenti al regime forfetario), i redditi prodotti mediante contratti di lavoro autonomo rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 53 del TUIR.
Sotto il profilo prettamente fiscale, l’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021 prevede una specifica agevolazione per l’area del dilettantismo, stabilendo che i compensi di lavoro sportivo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro.
La franchigia di 15.000 euro nel lavoro sportivo dilettantistico
La franchigia di 15.000 euro opera direttamente in sede di determinazione della base imponibile: le somme percepite entro tale limite sono totalmente irrilevanti, indipendentemente dalla categoria reddituale in cui si collocano i relativi compensi. L’importo escluso è individuato su base annua complessiva, e non deve pertanto essere ragguagliato al periodo di lavoro nell’anno.
Ne consegue che il lavoratore sportivo fruisce di un’unica soglia di esclusione, pur in presenza di molteplici contratti di lavoro sportivo.
La determinazione del reddito per il lavoratore sportivo in regime ordinario
L’Agenzia delle Entrate, mediante la Risposta ad istanza di consulenza giuridica n. 14/2025, ha chiarito le modalità di determinazione del redditoper il lavoratore sportivo autonomo in regime ordinario.
Rilevano quali componenti positivi del reddito di lavoro autonomo esclusivamente i compensi che eccedono l’importo di 15.000 euro.
A tale eccedenza devono essere sommati gli eventuali altri componenti positivi di reddito, procedendo successivamente con la deduzione delle spese ammissibili inerenti all’esercizio dell’attività professionale.
Le somme percepite a titolo di compenso di lavoro sportivo dilettantistico, entro la soglia di 15.000 euro, non sono tassate e, di conseguenza, nonsubiscono ritenuta d’acconto.
Per beneficiare della disapplicazione della ritenuta, il lavoratore sportivo è tenuto a rilasciare al committente un’autocertificazione che attesti l’ammontare dei compensi già percepiti per prestazioni sportive dilettantistiche rese nel corso del medesimo anno solare.
In sintesi, l’ente sportivo o il committente che eroga compensi derivanti da un contratto di lavoro autonomo sportivo dilettantistico non deve applicare la ritenuta d’acconto (disciplinata dall’art. 25 del D.P.R. n. 600/1973) sugli importi corrisposti fino al raggiungimento del limite di 15.000 euro, a condizione che abbia regolarmente acquisito l’autocertificazione del percipiente all’atto del pagamento.
Qualora l’importo erogato comporti il superamento di tale limite cumulativo annuo, l’ente erogante è tenuto a operare la ritenuta alla fonteesclusivamente sulla quota di compenso che eccede la predetta soglia.
Fattura elettronica: l’aggiornamento delle specifiche tecniche XML alla versione 1.9.1
Al fine di coordinare la disciplina di cui sopra con le indicazioni fornite in sede di emissione della e-fattura, il tracciato è stato adeguato tramite l’aggiornamento delle specifiche tecniche (Allegato A), giunte alla versione 1.9.1 pubblicata il 31 marzo 2026.
All’interno del blocco informativo facoltativo <AltriDatiGestionali>, collocato nella macro-sezione <DettaglioLinee> del documento informatico (paragrafo 2.1.8 delle regole tecniche) – specificamente dedicato alla rappresentazione di dati utili per la gestione automatica della fattura e dei relativi contenuti – è stato introdotto un nuovo codice volto a evidenziare al committente la mancata applicazione della ritenuta sui compensi sportivi rientranti nella soglia esentasse.
Le specifiche tecniche riportano testualmente la seguente istruzione operativa: “Al fine di riportare in fattura il riferimento a compensi riferiti all’ambito del lavoro sportivo dilettantistico di cui all’art. 36, comma 6 del Decreto legislativo 36 del 2021, i quali godono di un’esenzione dall’imponibile fino a 15.000,00 euro annui, l’elemento TipoDato può essere valorizzato con la stringa “ESENZSPORT”.”
Sotto il profilo strettamente tecnico, occorre evidenziare che il blocco <AltriDatiGestionali> si compone di diversi elementi figli, tra cui l’elemento <TipoDato>, caratterizzato da un formato alfanumerico con una lunghezza massima di 10 caratteri. La valorizzazione dell’elemento <TipoDato> con la stringa “ESENZSPORT” permette ai lavoratori sportivi in regime ordinario di qualificare in modo strutturato all’interno del file XML la natura esente della prestazione resa.
È inoltre utile precisare che l’infrastruttura del Sistema di Interscambio consente di inserire più blocchi <AltriDatiGestionali> per ciascuna riga di fattura, senza alcun limite predeterminato relativo al numero di blocchi ripetibili, purché l’intero file non ecceda il limite dimensionale di 5 Megabyte.
L’inserimento della stringa “ESENZSPORT” assolve a una funzione prettamente comunicativa e gestionale tra le parti coinvolte nel processo di fatturazione.
La funzionalità della nuova stringa di campo è quindi quella di fornire immediata evidenza al committente in merito alla legittima non applicazione della ritenuta alla fonte sui compensi fatturati entro il limite annuo. Tuttavia, la presenza di tale informazione all’interno della fattura elettronica non sostituisce né elide l’obbligo in capo al lavoratore sportivo di consegnare la prescritta autocertificazione cartacea o digitale sui compensi cumulativi percepiti. L’acquisizione di tale dichiarazione rimane il presupposto documentale che legittima il sostituto d’imposta a non operare la ritenuta d’acconto al momento dell’effettivo pagamento della fattura.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 25;
- D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, artt. 25, 36;
- Agenzia delle Entrate, Specifiche tecniche versione 1.9.1.
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