2° Contenuto: Trust estero e fisco italiano: perché la Risposta n. 81/2026 fa discutere

COMMENTO

DI ENNIO VIAL | 9 APRILE 2026

La Risposta ad interpello n. 81 del 18 marzo scorso ha considerato interposto un trust americano per il solo fatto che il primo beneficiario residente in Italia poteva individuare i beneficiari successivi tra i suoi discendenti. Si tratta di una tesi particolarmente severa che riteniamo di non condividere.

Il caso

La Risposta ad interpello affronta il caso di un trust costituito nel 2024 da un altro trust, caratterizzato dai seguenti aspetti salienti:

  • il disponente del trust è il fratello dell’istante;
  • il trustee è una trust company con sede nel Delaware facente riferimento ad un gruppo bancario;
  • l’istante, fiscalmente non residente in Italia, è beneficiario primario del trust e non risulta detenere alcuna partecipazione né ricoprire cariche societarie nella trust company trustee;
  • discendenti dell’istante sono considerati beneficiari secondari;
  • il trust è irrevocabile ed ha una durata pari alla vita residua dell’istante e, comunque, non oltre il 1° gennaio 2063;
  • il trustee riceverà nel futuro liquidità detenuta al di fuori dell’Italia e una partecipazione in una LLC statunitense;
  • il trust prevede due figure: l’investment advisor e lo special advisor.

L’investment advisor è oggi il trustee ed ha il potere di indirizzo vincolanti per il trustee in ordine alla gestione dei beni.

Lo special advisor, invece, ha i medesimi poteri dell’investment advisor con riferimento, tuttavia, alla partecipazione societaria nella LLC e può nominare o revocare l’Investment advisor.

L’istante, avendo intenzione di trasferire la propria residenza in Italia, chiede se il trust possa essere considerato non interposto e, in tal caso, chiede conferma del fatto che egli, in qualità di beneficiario, non sarà tenuto al monitoraggio fiscale se non in relazione ad un eventuale diritto di credito nel momento in cui il trustee gli comunica che effettuerà una attribuzione a suo favore.

La costituzione del nuovo trust è avvenuta al fine di poter rimuovere l’istante dal ruolo di Investment advisor. Viene precisato, inoltre, che l’istante non è titolato a nominare o a revocare il trustee.

Una analisi dei poteri

poteri dell’investment advisor sono invasivi nei confronti del trustee in quanto può esercitare poteri di indirizzo vincolanti.

Il contribuente è consapevole che una simile posizione avrebbe ragionevolmente determinato l’interposizione del trust. Il chiarimento per cui l’istante non può nominare o revocare il trustee discende dal fatto che, in diverse occasioni, l’ufficio ha avuto modo di segnalare come si tratti di un potere particolarmente invasivo. Invero, un ruolo invasivo spetta anche allo special advisor atteso che questi può nominare o revocare l’investment advisor; tuttavia, dalla lettura si apprende che l’incarico sarà assunto da un avvocato statunitense privo di rapporti di parentela con l’istante.

Fino a questo stadio di analisi vi sono elementi ragionevoli per ritenere il trust come non interposto.

La sorpresa, tuttavia, giunge nelle ultime pagine dell’interpello quando l’Agenzia individua una clausola dell’atto istitutivo che viene citata quasi integralmente.

Si legge infatti che l’art. 1.C. dell’atto istitutivo del Trust, prevede che:

«Alla Data di Cessazione, i Trustee dovranno
(i) disporre della parte del capitale rimanente e del reddito accumulato del Trust Originario che l’[Istante] assegnerà a tale individuo o tra tali individui inclusi nella discendenza dell’[Istante], e (se tra individui) nelle proporzioni, e nel modo, in trust o in altro modo, che l’[Istante] avrà così validamente ordinato e
(ii) disporre di tale parte di detto capitale e reddito accumulato in relazione a che l’[Istante] non avrà dato tali indicazioni valide (il ‘‘Residuo’’) come previsto nelle divisioni I e II di questa parte.
L’[Istante] può esercitare questo potere testamentario limitato di nomina mediante un riferimento specifico in
(1) le sue ultime volontà e testamento (debitamente ammesse alla successione) o
(2) un contratto fiduciario revocabile creato dall’[Istante] che diventerà irrevocabile alla morte dell’[Istante].
Se l’[Istante] esegue più di uno strumento che esercita questo potere di nomina, prevarrà l’ultimo strumento eseguito» (traduzione a cura del contribuente).

La clausola, riportata integralmente anche se con neretti ed invii a capo nostri, per facilitarne la lettura, prevede in sostanza un potere del primo beneficiario di individuare i beneficiari successivi tra i suoi discendenti.

Questo potere si caratterizza per le seguenti peculiarità:

  • il potere non deve necessariamente esercitato;
  • il potere potrebbe essere esercitato solo su una parte del patrimonio;
  • l’esercizio del potere diviene definitivo solo alla morte dell’istante in quanto, se manifestato con testamento, lo stesso potrebbe essere superato da un testamento successivo; se manifestato con contratto fiduciario, lo stesso diverrebbe irrevocabile solo alla morte dell’istante.

Possiamo quindi concludere che il l’istante vanta un diritto di scelta tra i suoi discendenti.

La tesi dell’Agenzia

L’Agenzia osserva che:

“tenuto conto delle previsioni dell’atto istitutivo e delle informazioni fornite, nel presupposto di veridicità e correttezza degli stessi, in base alla prassi sopra citata (circolari n. 48/E/2007n. 43/E/2009n. 61/E/2010 e n. 34/E/2022), si ritiene che l’Istante, nonostante le modifiche formaliapportate nello statuto del nuovo Trust (2024), abbia conservato notevole potere di influenza sui beni in trust, potendo limitare la gestione del Trustee, che risulta, di fatto, condizionata dalla volontà della stessa mediante la predisposizione di documenti dispositivi quali il testamento o un contratto fiduciario. 
Pertanto, si ritiene che il Trust debba considerarsi un trust interposto rispetto all’Istante mancando il reale spossessamento dei beni”.

Su questa premessa, le conseguenze tratte dall’Ufficio, da quando l’istante trasferisce la residenza in Italia, sono scontate:
• l’istante sarà tenuto agli obblighi di dichiarazione dei redditi, comprensivi dei redditi del Trust;
• sarà dovuto il monitoraggio fiscale;
• sarà dovuto anche il versamento dell’IVIE e dell’IVAFE.

Osservazioni critiche

Il giudizio dell’Ufficio appare eccessivamente severo.

Nonostante questo tipo di clausole siano da evitare quantomeno per ragioni prudenziali, non fosse altro che per il fatto che si potrebbe configurare una violazione del divieto del mandato a donare previsto dall’art. 778 c.c., atteso che l’istante non è il disponente, le conclusioni dell’Agenzia non paiono condivisibili in quanto, in fondo, non si configura alcuna delle ipotesi di interposizione previste dagli interventi di prassi menzionati dalla Risposta

La circolare n. 43/2009, in particolare menziona le seguenti casistiche:

  • trust che il disponente (o il beneficiario) può far cessare liberamente in ogni momento, generalmente a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi. Nella Risposta ad interpello il beneficiario non può anticipare la fine del trust;
  • trust in cui il disponente è titolare del potere di designare in qualsiasi momento sé stesso come beneficiario. Anche questo caso appare non pertinente.

Un potere di nomina non può essere confuso con un potere di gestione.

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