1° Documento Riservato: Decreto fiscale. Novità riconsegna anticipata carichi ADER

COMMENTO

DI ANDREA AMANTEA | 9 APRILE 2026

Il D.L. n. 38/2026, c.d. Decreto fiscale, interviene in materia di riconsegna anticipata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione nazionale, ADER, apportando modifiche al D.Lgs. n. 110/2024, Decreto di riforma della riscossione. Per i carichi affidati successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto di riforma per i quali sarà decorso il termine di 24 mesi dalla presa in carico, la richiesta di riconsegna potrà essere effettuata dall’ente creditore, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto attuativo che disciplina la chance di riconsegna anticipata.

Il discarico automatico dei carichi affidati ad ADER

Prima di entrare nello specifico delle novità di cui al D.L. n. 38/2026, è necessario riprendere le novità introdotte dall’art. 3 del D.Lgs. n. 110/2024 in materia di discarico automatico, discarico anticipato ovvero riconsegna anticipata dei carichi affidati per il recupero ad ADER, ex art. 3 del D.Lgs. n. 110/2024, comma 1 e ss.

“Le quote affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento sono automaticamente discaricate secondo quanto stabilito con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.”.

Come da Relazione illustrativa del Decreto di riforma della riscossione, le norme in parola, con riferimento alle quote affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025, prevedono che sia attivabile da parte dell’ADER:

  • il discarico automatico delle quote affidate e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento (vedi art. 3, comma 1 – periodo più esteso rispetto alla normativa previgente che prevede una comunicazione di discarico entro il terzo anno dall’affidamento – vedi art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 112/1999);
  • il discarico anticipato delle quote per le quali la stessa Agenzia ha rilevato la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale o l’assenza di beni del debitore suscettibili di poter essere aggrediti ovvero la mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio precedente, le attività di recupero sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso (art. 3, comma 2).

A loro volta, in base alle previsioni di cui al comma 3 dell’art. 3, gli enti creditori possono chiedere all’Agente della Riscossione la riconsegna anticipata dei carichi ad esso affidati e non ancora riscossi, ad eccezione di quelli per i quali sono in corso procedure esecutive o di quelli che rientrano nelle fattispecie di cui all’art. 4, comma 1 (vedi temporanea esclusione dal discarico automatico).

Tale facoltà è esercitata:

  • dopo il ventiquattresimo mese successivo a quello della presa in carico, quanto ai carichi già affidati alla data di entrata in vigore del Decreto sulla riscossione (8 agosto 2024);
  • tra il ventiquattresimo e il trentesimo mese successivo a quello della presa in carico, quanto ai carichi affidati successivamente alla data di entrata dello stesso Decreto.

Sono temporaneamente escluse dal discarico automatico ovvero dalla riconsegna anticipata, con obbligo di evidenziazione separata nei flussi informativi trasmessi all’ente creditore dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (vedi art. 4), le quote affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 per le quali:

  • al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento risulta sospesa la riscossione, ovvero pendono ancora procedure esecutive o concorsuali (lettera a) del comma 1 dell’art. 4),
  • tra la data di affidamento e il 31 dicembre del quinto anno a esso successivo, sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza ovvero sono intervenute dilazioni o conseguenti all’applicazione di istituti agevolativi previsti per legge, ancora in essere al predetto 31 dicembre, ovvero per i quali, entro la medesima data, si sono verificati l’inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio ovvero, nel medesimo periodo di tempo, è stata disposta la sospensione della riscossione per almeno diciotto mesi anche non continuativi (lettera b) del comma 1 dell’art. 4).

Inoltre, le predette quote temporaneamente escluse sono discaricate il 31 dicembre del quinto anno successivo:

  • a quello di cessazione della sospensione ovvero di conclusione della procedura, per le quote di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 4,
  • a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio ovvero di revoca della sospensione, per le quote di cui alla lettera b) del comma 1dell’art. 4.

La Relazione Tecnica del Decreto di riforma precisava che l’introduzione del discarico automatico di cui all’art. 3 e del differimento del medesimo discarico per le fattispecie previste dall’art. 4 consente di concentrare l’attività di riscossione coattiva sui crediti con maggiori e concrete aspettative di riscossione, ovvero su quelli non vetusti (cioè consegnati dagli enti creditori nel corso di un periodo non superiore a 5 anni) e su quelli per i quali ha operato il differimento del discarico automatico, rendendo così l’azione di recupero dell’Agente di Riscossione più efficace ed efficiente.

L’art. 5 prevede un’ipotesi di riaffidamento dei carichi ad ADER in precedenza discaricati, rispetto alla quale sono già state pubblicate da ADER le “Condizioni di servizio per il riaffidamento dei carichi ad Agenzia delle Entrate-Riscossione”.

Per chiudere tale ricostruzione, le regola generale del discarico automatico dopo 5 anni” è operativa come principio normativo, ma le istruzioni attuative devono ancora essere formalizzate.

Tuttavia, c’è ancora tempo a disposizione in quanto, per fare un esempio, per i carichi affidati nel 2025, il discarico automatico opererà al 31 dicembre 2030; per quelli che saranno affidati nel 2026 opererà al 31 dicembre 2031, e così via.

Discarico automatico e anticipato dei carichi affidati ad ADER
Riferimento normativoArtt. 3 e 4 D.Lgs. n. 110/2024 – Discarico automatico e anticipato dei carichi affidati ad ADER dal 1° gennaio 2025.
Ambito temporaleSi applica ai carichi affidati ad ADER a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Regola generaleDiscarico automatico al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento se non riscosso.
Differenza rispetto al passatoNon più comunicazione di discarico al terzo anno, ma discarico automatico al quinto anno.
Discarico automatico (art. 3, comma 1)Opera senza richiesta dell’ente creditore se il carico non è stato riscosso entro 5 anni.
Discarico anticipato (art. 3, comma 2)Attivabile da ADER in caso di fallimento, liquidazione giudiziale o assenza di beni aggredibili.
Ulteriore ipotesi discarico anticipatoQuando nel biennio precedente le attività di recupero sono risultate infruttuose e non vi sono nuovi beni.
Facoltà ente creditore (art. 3, comma 3)Richiesta di riconsegna anticipata dei carichi non ancora riscossi.
Limiti alla riconsegna anticipataEsclusi i carichi con procedure esecutive in corso o rientranti nell’art. 4.
Tempistica richiesta per carichi già affidati al 8 agosto 2024Dopo il 24° mese successivo alla presa in carico.
Tempistica richiesta per carichi affidati dopo il 8 agosto 2024Tra il 24° e il 30° mese successivo alla presa in carico.
Esclusioni temporanee dal discarico (art. 4)Quote con riscossione sospesa o con procedure esecutive/concorsuali pendenti.
Ulteriori esclusioni (art. 4, lett. b)Presenza di accordi crisi impresa, dilazioni, agevolazioni o sospensioni ≥18 mesi.
Momento del discarico per quote escluseAl 31 dicembre del quinto anno successivo alla cessazione della causa di esclusione.
Finalità della norma (Relazione tecnica)Concentrare la riscossione sui crediti recenti e con maggiori probabilità di recupero.
Riaffidamento carichi (art. 5)Possibilità di riaffidare ad ADER carichi già discaricati secondo condizioni di servizio ADER.

Riconsegna anticipata dei carichi affidati ad ADER. Novità D.L. Fiscale

Il D.L. n. 38/2026, c.d. Decreto fiscale, all’art. 10 interviene in materia di riconsegna anticipata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione nazionale, ADER, apportando modifiche all’art. 3 del D.Lgs. n. 110/2024.

“All’articolo 3 del Decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Per i soli carichi di cui al comma 3, lettera b), relativamente ai quali è decorso il termine di ventiquattro mesi dalla presa in carico, la richiesta di riconsegna anticipata è effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto di cui al richiamato comma 3.».”.

La stessa modifica viene apportata all’art. 211 del Testo unico in materia di versamenti e riscossione di cui al D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, il quale riproduce il testo del suddetto art. 3 ed entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027 abrogandolo di conseguenza.

Detto ciò, entrando nel merito della modifica, considerato che gli enti creditori possono chiedere all’Agente della Riscossione la riconsegna anticipata dei carichi ad esso affidati e non ancora riscossi, ad eccezione di quelli per i quali sono in corso procedure esecutive o di quelli che rientrano nelle fattispecie della temporanea esclusione dal discarico automatico (vedi 1° paragrafo), il Decreto fiscale prevede che:

  • per i carichi affidati successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto di riforma della riscossione  quindi dopo l’8 agosto2024,
  • per i quali sarà decorso il termine di 24 mesi dalla presa in carico,
  • la richiesta di riconsegna potrà essere effettuata dall’ente creditore (ad esempio l’Agenzia delle Entrate),
  • entro sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto attuativo di cui al comma 3 dello stesso art. 3.

Le ragioni dell’intervento sono così spiegate nella Relazione tecnica che accompagna il D.L. fiscale: “tenuto conto della complessità tecnica degli applicativi informatici da realizzare per consentire in concreto l’esercizio della facoltà in parola da parte degli enti creditori e dei conseguenti tempi tecnici di emanazione del Decreto ministeriale, cui il secondo periodo del citato articolo 3 demanda la determinazione di modalità e termini della richiesta, la disposizione in commento prevede che, limitatamente ai carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione successivamente all’8 agosto 2024 – e per i quali, alla data di pubblicazione del Decreto ministeriale, è già decorso il termine di ventiquattro mesi dalla data della loro presa in carico – la facoltà di richiedere la riconsegna anticipata è esercitata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto ministeriale stesso”.

Nello specifico, tale Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata dovrà definire modalità e termini della richiesta per la riconsegna anticipata.

Si ricorda che è facoltà dell’ente impositore, post discarico ovvero post riconsegna anticipata chiedere all’Agente della Riscossione la documentazione disponibile, relativa all’attività di riscossione svolta, se necessaria per l’esercizio del diritto di credito.

A tal proposito: con uno o più decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8del Decreto legislativo n. 281/1997, sono definiti i termini di presentazione ed evasione, in via telematica, di tali richieste, anche in relazione al numero di carichi interessati, nonché le specifiche tipologie di atti e documenti da fornire relativamente ai carichi di cui al comma 3, lettera a), tali Decreti sono adottati tenendo anche conto dell’analisi effettuata dalla Commissione costituita ai sensi dell’art. 7, comma 1.

Si veda il comma 4 dell’art. 3 fin qui in esame.

In sintesi, agli enti creditori è riconosciuto un termine di sei mesi dalla futura pubblicazione del Decreto del MEF per riprendersi i carichi affidati dal 9 agosto 2024 all’ADER per i quali non si è concretizzato alcun recupero.

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