RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
A CURA DI BENEDETTA CARGNEL | 10 APRILE 2026
APPALTI
Responsabilità solidale
La solidarietà dei datori di lavoro in caso di appalto e i suoi limiti – Cass., Sez. Lav., ord. 28 gennaio 2026, n. 1902
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale nei confronti della propria datrice di lavoro (subappaltatrice), della società appaltatrice e della committente per ottenere il pagamento delle quote della cessione del quinto dello stipendio, regolarmente trattenute ma non versate alla società finanziaria.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda solo nei confronti della datrice di lavoro, rigettandola verso le altre società per difetto di responsabilità solidale ex art. 29, D.Lgs. n. 276/2003. Il lavoratore ricorreva per cassazione deducendo la natura retributiva di tali somme e la conseguente applicabilità del regime di solidarietà previsto per la filiera degli appalti.
Il Diritto
La corte osserva che, con il perfezionamento del contratto di cessione del credito tra lavoratore (cedente) e finanziaria (cessionaria), il credito si trasferisce dal patrimonio del primo a quello della seconda, che ne diviene titolare esclusiva. I giudici di legittimità chiariscono che, una volta avvenuto l’effetto traslativo, solo il cessionario è legittimato a pretendere l’adempimento della prestazione dal datore di lavoro, essendo il lavoratore ormai privo della disponibilità del credito. Di conseguenza, le somme trattenute per la cessione del quinto non possono essere qualificate come crediti retributivi azionabili dal prestatore d’opera nei confronti dell’appaltatore o del committente ai sensi dell’art. 29, D.Lgs. n. 276/2003, in quanto la titolarità del diritto è migrata definitivamente in capo alla società erogatrice del finanziamento.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
ASSEGNO VITALIZIO
Vittime del dovere
Il diritto dei figli superstiti non conviventi e autonomi ai benefici di legge – Cass., Sez. Lav., ord. 10 marzo 2026, n. 5396
Il Fatto
Un figlio superstite di un soggetto equiparato alle vittime del dovere, non convivente e non a carico al momento del decesso, adiva le vie legali per ottenere l’assegno vitalizio e lo speciale assegno vitalizio. Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda, escludendo l’estensione di tali benefici ai figli non a carico qualora vi fosse un coniuge superstite vivente.
Il ricorrente ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte, uniformandosi al principio espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 34713 del 2025, distingue tra le due provvidenze richieste. L’assegno vitalizio previsto dalla Legge n. 407 del 1998 deve essere riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, anche in favore dei figli superstiti economicamente autonomi e non fiscalmente a carico, pur in presenza del coniuge.
Al contrario, lo speciale assegno vitalizio di 1.033 euro mensili resta disciplinato dall’ordine dei beneficiari stabilito dalla Legge n. 466 del 1980, che ne riserva il diritto ai figli solo se a carico o in mancanza del coniuge. Tale differenziazione risponde alla discrezionalità del legislatore nel bilanciare le risorse pubbliche e le diverse situazioni di servizio rese alle Pubbliche amministrazioni.
La corte pertanto accoglie il ricorso.
CONTRIBUZIONE
Avviso di addebito
Il diverso regime della notifica delle cartelle di pagamento – Cass., Sez. Lav., ord. 6 marzo 2026, n. 5071
Il Fatto
Un lavoratore impugnava un’intimazione di pagamento fondata su un avviso di addebito dell’INPS relativo a contributi omessi.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano l’opposizione, dichiarando la prescrizione del credito, ritenendo nulla la notifica dell’avviso di addebito, effettuata per compiuta giacenza dopo il tentativo di recapito presso il destinatario temporaneamente assente, poiché l’Istituto non aveva inviato una successiva raccomandata informativa dell’avvenuto deposito presso l’Ufficio postale.
L’INPS ricorreva per cassazione lamentando la violazione delle norme sulla notificazione semplificata degli atti di riscossione.
Il Diritto
La corte rileva che, in tema di avviso di addebito per contributi previdenziali, la notifica effettuata direttamente dall’INPS tramite raccomandata con avviso di ricevimento segue le disposizioni semplificate previste per le cartelle di pagamento. In tale procedura, qualora il destinatario sia temporaneamente assente, la notifica si intende legalmente eseguita decorsi dieci giorni dal deposito dell’atto presso l’Ufficio postale e dal rilascio del relativo avviso di giacenza. La corte chiarisce che a questo modello di notifica si applica il Regolamento del servizio postale ordinario, il quale non impone l’invio di una ulteriore comunicazione di avvenuta notifica (C.A.D.), diversamente da quanto previsto dalla disciplina generale sulle notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari. Pertanto, la notifica dell’avviso di addebito deve considerarsi valida e idonea a interrompere il termine di prescrizione.
La corte pertanto accoglie il ricorso.
INPS
Gestione separata
La prova dell’abitualità dell’attività professionale per l’iscrizione alla gestione separata di INPS – Cass., Sez. Lav., ord. 21 gennaio 2026, n. 1307
Il Fatto
Un professionista impugnava un avviso di addebito per contributi dovuti alla gestione separata.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda, rilevando che il reddito del lavoratore fosse inferiore alla soglia legale di euro 5.000,00 e che pertanto non sussistesse l’obbligo di iscrizione alla gestione separata.
L’INPS ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i professionisti iscritti ad albi è collegato all’esercizio abituale della professione, indipendentemente dal superamento di soglie di reddito. La soglia di euro 5.000,00 funge infatti da presupposto per l’assoggettamento a contribuzione dell’attività di lavoro autonomo occasionale, ma resta normativamente irrilevante qualora l’attività sia svolta con i caratteri dell’abitualità.
Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tale principio, la corte accoglie il ricorso.
L’efficacia interruttiva della prescrizione a fini contributivi in caso di accertamento fiscale – Cass., Sez. Lav., ord. 17 marzo 2026, n. 6193
Il Fatto
Un professionista si opponeva avverso la richiesta di versamento dei contributi richiesti dall’INPS per l’iscrizione alla Gestione Separata in relazione ad attività professionale svolta senza carattere di abitualità tra il 2001 e il 2006.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda del lavoratore ritenendo prescritto il credito dell’Istituto, ritenendo che il termine di prescrizione decorresse dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi e non dalla successiva scoperta del reddito da parte dell’ente, escludendo che la mancata compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito.
INPS ricorreva per cassazione, eccependo l’interruzione della prescrizione, visto un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il Diritto
La corte rileva che, in tema di contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti, l’attività di controllo e accertamento svolta dall’Agenzia delle Entrate sui dati denunciati dal contribuente produce effetti che si estendono anche al rapporto previdenziale. Qualora l’Ufficio finanziario accerti un maggior reddito prima della scadenza del termine prescrizionale, la notifica del relativo avviso di accertamento tributario interrompe la prescrizione anche in favore dell’INPS. Tale principio deriva dalla natura unitaria del sistema di accertamento del presupposto comune ai due rapporti, quello fiscale e quello contributivo.
Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tale principio, la corte accoglie il ricorso.
Naspi
I presupposti per la decadenza dal beneficio della NASPI – Cass., Sez. Lav., ord. 17 marzo 2026, n. 6182
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere il riconoscimento del trattamento NASpI, opponendosi alla pretesa dell’INPS di ripetere le somme erogate in tale periodo.
INPS sosteneva che il beneficiario fosse decaduto dal diritto alla prestazione per non aver comunicato correttamente l’avvio di un’attività di lavoro autonomo e il relativo reddito presunto prima della presentazione della domanda amministrativa.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda, rilevando che la comunicazione dell’attività era stata effettuata l’8 gennaio 2021, contestualmente alla domanda di NASpI ed entro trenta giorni dall’inizio dell’attività professionale (avvenuta il 1° gennaio 2021).
INPS ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che la decadenza dal trattamento NASpI, prevista dall’art. 11 del D.Lgs. n. 22/2015, si configura esclusivamente in caso di totale omissione della comunicazione circa la concomitanza tra il godimento dell’indennità e lo svolgimento di attività lavorativa autonoma produttiva di reddito. Tale comunicazione deve avvenire nel termine perentorio di trenta giorni dall’inizio dell’attività.
La corte chiarisce che non è necessario che la denuncia dell’attività preceda la domanda di NASpI; è invece sufficiente che il lavoratore rispetti il termine dei trenta giorni decorrenti dall’inizio della prestazione lavorativa o, in caso di attività preesistente, dalla data di presentazione della domanda di disoccupazione.
Poiché nel caso di specie la comunicazione è stata contestuale alla domanda e tempestiva rispetto all’avvio della consulenza professionale, il diritto alla prestazione per il periodo in oggetto resta salvaguardato.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
LAVORO SUBORDINATO
Contratto a termine
Il diritto all’assunzione degli idonei non vincitori di concorsi pubblici – Cass., Sez. Lav., sent. 6 marzo 2026, n. 5041
Il Fatto
Un lavoratore conveniva in giudizio una fondazione lirica chiedendo la nullità dei termini apposti a diversi contratti di lavoro e l’accertamento del proprio diritto ad essere assunto a tempo indeterminato, essendo risultato idoneo in una procedura concorsuale. In subordine, chiedeva il risarcimento del danno per la violazione del diritto di precedenza.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano le domande, rilevando la decadenza dall’impugnazione dei contratti a termine e l’assenza di un obbligo della fondazione di assumere gli idonei non vincitori tramite lo scorrimento della graduatoria.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva innanzitutto che le fondazioni lirico-sinfoniche, pur avendo natura privatistica, sono soggette a una disciplina speciale di stampo pubblicistico che limita le facoltà assunzionali per ragioni di contenimento della spesa. Pertanto, il bando di concorso per un singolo posto non attribuisce agli idonei non vincitori un diritto soggettivo all’assunzione, ma solo una mera aspettativa legata alla facoltà discrezionale dell’ente di far scorrere la graduatoria, sempre nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle autorizzazioni ministeriali. Infine, la domanda risarcitoria per il diritto di precedenza è stata correttamente rigettata in quanto generica e priva dell’indicazione specifica delle assunzioni che avrebbero leso tale diritto.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
LICENZIAMENTO COLLETTIVO
Mandato professionale
La responsabilità del sindacato nell’assistenza del lavoratore – Cass., Sez. Lav., ord. 17 marzo 2026, n. 6200
Il Fatto
Un lavoratore conveniva in giudizio un sindacato e un avvocato per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla perdita di chances di reintegrazione nel posto di lavoro, lamentando l’inadempimento del mandato professionale per la mancata impugnazione del licenziamento collettivo intimato dalla società datrice.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda, ritenendo che il sindacato avesse provato l’invio dell’impugnazione stragiudiziale tramite duplicati delle cartoline di ricevimento e che, in ogni caso, non vi fossero profili di illegittimità del licenziamento tali da configurare un danno risarcibile.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che il duplicato della ricevuta di ritorno della raccomandata è idoneo a provare la notifica solo se reca l’indicazione specifica del soggetto che ha ricevuto il plico, elemento mancante nel caso di specie. Pertanto, non può ritenersi fornita la prova del rispetto del termine di sessanta giorni per l’impugnazione stragiudiziale.
Quanto alla legittimità del licenziamento collettivo, la corte osserva che i giudici di merito hanno errato nel considerare rispettata la procedura omettendo di verificare l’avvenuta comunicazione preventiva e successiva all’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, adempimento previsto come cogente dalla Legge n. 223 del 1991.
Infine, la corte rileva che il sindacato, avendo scelto il legale per l’assistenza, avrebbe dovuto dimostrare di aver comunicato tempestivamente ai lavoratori il parere negativo espresso dal professionista in merito alla prosecuzione del giudizio.
La corte pertanto accoglie il ricorso.
RAPPORTO DI AGENZIA
Indennità di mancato preavviso
La valutazione giudiziale della giusta causa di recesso nel rapporto di agenzia – Cass., Sez. Lav., ord. 20 gennaio 2026, n. 1244
Il Fatto
Una società adiva il Tribunale per ottenere il pagamento dell’indennità di mancato preavviso da parte di un proprio agente.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda, rigettando le domande riconvenzionali del lavoratore.
Il lavoratore ricorreva per cassazione lamentando l omessa valutazione di circostanze decisive e la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede della preponente, tali da legittimare la giusta causa di recesso.
Il Diritto
La corte ricorda che nel rapporto di agenzia la regola sulla giusta causa deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello subordinato. L’accertamento della sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza, tale da ledere l’interesse dell’agente e non consentire la prosecuzione del rapporto, spetta esclusivamente al giudice di merito. La valutazione della proporzionalità e della gravità dei fatti non è sindacabile in sede di legittimità se supportata da motivazione coerente.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
SICUREZZA SUL LAVORO
Distacco del lavoratore
Gli obblighi di sicurezza in caso di distacco del lavoratore – Cass., Sez. Lav., ord. 25 gennaio 2026, n. 1633
Il Fatto
Un lavoratore, dipendente di una società distaccante, subiva un infortunio presso i locali della società distaccataria mentre utilizzava una sega circolare priva dei dispositivi di sicurezza.
Il Tribunale e la Corte d’Appello condannavano in solido il legale rappresentante e la società distaccataria al risarcimento del danno differenziale, rigettando invece la domanda di manleva verso le compagnie assicuratrici.
Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ribadisce che, in ipotesi di distacco, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione gravano sul distaccatario, fatta salva l’informazione sui rischi tipici a carico del distaccante. Nel caso di specie, la manomissione dei sistemi di sicurezza della macchina costituisce una violazione drastica degli obblighi di tutela, rendendo irrilevante l’eventuale condotta imprudente del lavoratore, la quale non può essere considerata né anomala né idonea a interrompere il nesso causale.
Quanto al profilo assicurativo, il pagamento tardivo del premio non sana retroattivamente la sospensione della garanzia ex art. 1901 c.c. per i sinistri avvenuti nel periodo di morosità. La corte rileva infine che la distaccante aveva correttamente adempiuto ai propri oneri formativi, restando quindi estranea alla produzione del danno.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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