3° Contenuto: Reddito di libertà: istruzioni sull’incremento della misura

PRIMA LETTURA

DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 10 APRILE 2026

Con Circolare del 9 aprile 2026, n. 44, l’Inps fornisce indicazioni in merito all’applicazione delle disposizioni del decreto del Ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’Economia e delle finanze, 17 settembre 2025, all’incremento a 530 euro del contributo mensile del Reddito di Libertà, alle domande accolte nel 2025 e alle risorse finanziarie relative all’anno 2026.

Circolare 9 aprile 2026, n. 44
Quadro normativoCon la circolare n. 54 del 5 marzo 2025 è stata illustrata la disciplina di dettaglio del Reddito di Libertà a seguito dell’entrata in vigore, in data 4 marzo 2025, del decreto del Ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’Economia e delle finanze, 2 dicembre 2024 e sono state fornite istruzioni per la presentazione delle relative domande. 
In particolare, al paragrafo 4 della citata circolare, è stato chiarito che a decorrere dall’anno 2025 le domande presentate entro il 31 dicembre e non accolte per la carenza delle risorse finanziarie decadono e possono essere presentate nell’anno successivo. 
L’articolo 1, comma 222 , della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, legge di Bilancio 2025), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, prevede che: “Al fine di incrementare la misura del reddito di libertà ai sensi dell’articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per garantire l’effettiva indipendenza economica e l’emancipazione delle donne vittime di violenza, il Fondo di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è ulteriormente incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2025. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo”. 
L’articolo 2 del D.I. 17 settembre 2025 sostituisce, inoltre, l’importo del contributo mensile indicato all’articolo 3, comma 1 , del D.I. 2 dicembre 2024, incrementandolo da 500,00 euro a 530,00 euro.
Incremento a 530 euro mensili del contributo delle domande accolte nel 2025L’articolo 3, comma 1 , del D.I. 2 dicembre 2024, come modificato dall’articolo 2 del D.I. 17 settembre 2025, dispone che: “1. Per le finalità di cui all’art. 1 è riconosciuto un contributo denominato «reddito di libertà», stabilito nella misura massima di euro 530,00 euro pro capite su base mensile per un massimo di dodici mensilità”. 
Conseguentemente, a seguito delle modifiche introdotte dal citato articolo 2 del D.I. 17 settembre 2025, l’importo del contributo mensile delle domande accolte nell’anno 2025 è integrato a 530 euro mensili per dodici mensilità nei limiti delle risorse disponibili. 
A seguito dell’avvenuto trasferimento delle risorse di cui alla Tabella 1 allegata al D.I. 17 settembre 2025 , relative all’annualità 2025, da parte del Dipartimento per le Pari opportunità, l’Istituto provvederà a integrare fino a concorrenza dell’importo di 6.360 euro (530 euro per dodici mensilità) l’importo già corrisposto per le domande accolte nel 2025 secondo l’ordine cronologico di accoglimento delle stesse. 
 
Le domande accolte nel 2025 non integrabili per insufficienza del budget statale e delle risorse regionali disponibili per l’anno 2025 sono integrate utilizzando, rispettivamente, il budget statale e le risorse trasferite per l’anno 2026.
Presentazione e gestione delle domande per l’annualità 2026La domanda per il beneficio in argomento, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, va presentata utilizzando il modulo “SR208”, denominato “Domanda Reddito di Libertà”. 
Nel caso di domande presentate nel 2025 e non accolte per carenza delle risorse finanziarie, i Comuni di riferimento dell’interessata possono allegare nuovamente il modulo di “Domanda Reddito di Libertà” allegato alla domanda del 2025, previa verifica della validità dei dati indicati nel modulo, compresa la sussistenza dello stato di bisogno e il proseguimento da parte dell’interessata del percorso avviato con il centro antiviolenza. 
Per la trasmissione delle domande gli operatori dei Comuni devono accedere con la propria identità digitale (SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0 o CNS) al servizio disponibile sul sito dell’Istituto, www.inps.it, al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Vedi tutti” > “Trasmissione domande, istruzioni e software delle prestazioni sociali”. 
Nel citato servizio è presente un’apposita sezione dedicata all’acquisizione delle domande per il Reddito di Libertà. 
 
Il contributo è erogato, in unica soluzione, nella misura massima di 530 euro mensili pro capite per un massimo di dodici mesi.
Le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2026 restano valide fino al 31 dicembre 2026 e sono accolte nei limiti delle risorse trasferite all’INPS entro la medesima data dal Dipartimento per le Pari opportunità o dalle Regioni. 
 
Al raggiungimento del limite regionale non è consentito l’accoglimento di nuove domande, fatto salvo l’eventuale incremento del budget con risorse aggiuntive statali o regionali.

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