COMMENTO
DI GIULIO D’IMPERIO | 13 APRILE 2026
Con la pubblicazione della Circolare INPS n. 43 del 7 aprile 2026 sono state rese note le aliquote contributive per il 2026 utili al calcolo degli importi contributivi sia per gli operai agricoli a tempo determinato (OTD), sia per gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) oltre che per i rapporti di lavoro occasionale in agricoltura a tempo determinato.
Premessa
Le aliquote contributive per gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) e per gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) riguardanti l’anno 2026 sono le seguenti:
- per la generalità delle aziende agricole 30,50% di cui 8,84% a carico del lavoratore;
- per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale 32,30% di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
Le aliquote contributive previste per le aziende agricole sono assoggettate alle disposizioni in materia contributiva disciplinate dal D.Lgs. n. 146 del 16 aprile 1997.
Nessun cambiamento è stato previsto in merito alle riduzioni contributive per le aziende che operano in zone non svantaggiate, zone particolarmente svantaggiate (ex Montane) e territori svantaggiati.
| Territori | Misura agevolazione | Aliquota applicata |
| Non svantaggiati | – | 100% |
| Particolarmente svantaggiati (ex montani) | 75% | 25% |
| Svantaggiati | 68% | 32% |
L’INPS ha confermato che le riduzioni contributive per le zone tariffarie non trovano applicazione riguardo il contributo integrativo da pagare per la copertura dell’aliquota per la disoccupazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria prevista dall’articolo 25 comma 4 della Legge n. 845 del 21 dicembre 1978.
Aliquote per la generalità delle aziende agricole
L’INPS ha precisato che per stabilire l’aliquota contributiva per la generalità delle aziende agricole bisogna fare riferimento all’articolo 3, comma 1 del D.Lgs. n. 146 del 16 aprile 1997.
Tale norma prevede che ogni anno, a partire dal 1° gennaio 1998, le aliquote contributive del fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dei datori di lavoro agricolo, devono aumentare annualmente dello 0,20% a carico del datore di lavoro fino a raggiungere l’aliquota complessiva del 32%, a cui deve essere aggiunto un incremento dello 0,30%, stabilito dall’articolo 1 comma 769 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006.
Per quanto riguarda l’adeguamento dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore non ci sono incrementi in quanto questa aliquota ha già raggiunto la misura piena.
Aliquota per aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale
L’aliquota contributiva prevista per le aziende agricole singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale è differente rispetto a quella della generalità delle aziende agricole. Infatti l’aliquota contributiva riferita al 2026 per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriali è complessivamente pari al 32,30% di cui 8,84% a carico del lavoratore.
L’INPS ha precisato che dal 2011 per le aziende agricole con processi industriali è stata raggiunta la misura massima del 32%, stabilita dalla Legge n. 335 dell’8 agosto 1995, a cui deve essere aggiunto l’aumento dello 0,30% previsto dall’articolo 1 comma 769 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006.
Aliquota contributiva per la NASpI dovuta dalle cooperative e consorzi agricoli
Dal 1° gennaio 2022 le cooperative agricole ed i loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, sono tenute al pagamento dell’aliquota contributiva NASpI anche per gli operai agricoli a tempo indeterminato, gli apprendisti ed i soci lavoratori. In pratica le cooperative ed i consorzi agricoli devono pagare l’aliquota contribuiva riferita alla NASpI sia per gli operai agricoli assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2022 che per gli operai agricoli assunti prima del 2022, ma che risultano ancora in organico aziendale.
Anche per gli operai agricoli a tempo indeterminato assunti prima del 1° gennaio 2022 le cooperative ed i consorzi agricoli non devono più pagare l’aliquota contributiva riferita alla disoccupazione agricola, pari al 2,75%.
Minimali contributivi per i rapporti a tempo parziale
Per procedere al calcolo dell’importo contributivo dovuto per gli operai agricoli assunti a tempo parziale la retribuzione da considerare non deve essere inferiore a quella delle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, oppure dagli accordi collettivi o contratti individuali.
Per i rapporti di lavoro a tempo parziale degli operai agricoli per stabilire il minimale da considerare ai fini contributivi occorrerà considerare l’articolo 1 comma 1 del D.L. n. 338 del 9 ottobre 1989 convertito nella Legge n. 389 del 7 dicembre 1989.
Nel caso in cui la retribuzione dovesse risultare inferiore a quella individuata dall’articolo 11 del D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, dovrà essere opportunamente adeguata.
In pratica la retribuzione minima oraria, da dover considerare per effettuare il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale viene stabilita rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale, il minimale giornaliero stabilito dall’articolo 7 del D.L. n. 463 del 12 settembre 1983, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 638 dell’11 novembre 1983, per poi dividere l’importo ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.
| L’INPS ha reso noto che per stabilire la retribuzione minima oraria per il 2026, relativa agli operai agricoli a tempo parziale, occorrerà procedere al seguente calcolo: € 58,13 x 6 / 39 = € 8,94. |
Contributi INAIL
L’Inps ha evidenziato un importante cambiamento per quanto attiene l’aliquota Inail per le aziende agricole a partire dal 2026, ricordando che fino al 2025 le aliquote Inail da applicare agli operai agricoli, in base a quanto disposto dall’articolo 28 comma 3 del D.Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000, sono:
- l’aliquota relativa all’Assistenza Infortunio sul lavoro 10,1250%;
- l’aliquota relativa all’Addizionale Infortuni sul lavoro 3,1185%.
La novità è rappresentata dalla Delibera n. 147 del 21 luglio 2025 del Consiglio di Amministrazione, con cui è stata approvata la revisione dei contributi in agricoltura da versare all’INAIL. Tale riduzione è stata successivamente autorizzata, con decorrenza 1° gennaio 2026, attraverso l’articolo 1, comma 2 del D.L. n. 159 del 31 ottobre 2025, convertito con modificazioni dalla Legge n. 198 del 29 dicembre 2025.
A seguito della revisione dei contributi INAIL in agricoltura si è passati da una quota che superava il 13% dello scorso anno ad una misura contributiva INAIL da applicare pari all’8,5000%.
Infine, l’INPS ha chiarito che a seguito della revisione dei contributi in agricoltura termina l’applicazione della riduzione dei premi e contributi INAIL per l’assicurazione contro infortuni e malattie professionali, previsti dall’articolo 1, comma 128 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014).
Aliquota contributiva per prestatori occasionali a tempo determinato (LOAGRI)
Per quanto attiene le prestazioni di lavoro occasionale agricolo occorre precisare che questa misura è stata resa strutturale dall’articolo 1 comma 156 della Legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (Legge di Bilancio 2026).
Per tale formula contrattuale l’INPS ha reso noto che il calcolo degli importi contributivi dovuti deve essere effettuato considerando le aliquote contributive previste per gli operai agricoli a tempo determinato assunti dalla generalità dei datori di lavoro agricolo applicando l’aliquota contributiva prevista per i territori svantaggiati (32%), così come previsto dall’articolo 1, comma 45 della Legge n. 220 del 13 dicembre 2010.
Riferimenti normativi:
- Legge 21 dicembre 1978, n. 845, art. 25, comma 4
- D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 7 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 1983, n. 638)
- D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, comma 1 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 1989, n. 389)
- Legge 8 agosto 1995, n. 335
- D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, art. 3, comma 1
- D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 28, comma 3
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 769
- Legge 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 45
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 128
- D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 11
- D.M. 24 settembre 2024
- D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, art. 1, comma 2
- Legge 29 dicembre 2025, n. 198
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 156
- INPS, Circolare 7 aprile 2026, n. 43
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